Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/06/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova– Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2301 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: modifica condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. SALVATO SILVIA e dall'avv. Colacino Emanuela presso cui elettivamente domicilia in VIA MAZZINI 34 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv.SASSO LEONARDO presso cui elettivamente domicilia in piazza Mozzarelli 46100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusioni congiunte: “conferma dell'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
visite padre-figli il martedì dall'uscita di scuola sino alle 21; oltre ai periodi di vacanza come già regolamentati;
assegno a carico del padre pari ad euro 470,00 mensili ( 235,00 per figlio), con decorrenza dal mese di luglio 2025, oltre al 100% dell'assegno unico alla resistente e al 50% delle
1
spese straordinarie a carico di ciascun genitore;
revoca della della previsione di partecipazione al 50% delle spese relative alla casa vacanze ”.
MOTIVI
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso che: Parte_1
- ha intrattenuto una relazione affettiva con , dalla quale sono nati i CP_1 figli il giorno 11.07.2013 e , il giorno Persona_1 Persona_2
11.04.2016;
- terminata la relazione affettiva nel 2019, i genitori sono pervenuti ad un accordo, recepito dal Tribunale di Mantova, con decreto n. cronol. 2576/2020 del
14.05.2020 nell'ambito della procedura RG n. 1335/2020, alle seguenti condizioni: “1) affidamento dei figli minori e in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione e residenza prevalente presso l'abitazione materna in Mantova, Via Solferino e San Martino n. 13; i ricorrenti dichiarano di obbligarsi a darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale cambiamento di residenza o di domicilio;
2) diritto e dovere del padre di vedere e tenere con sé i figli minori nelle giornate di: settimana a): lunedì prelevandoli dall'abitazione materna alle ore 7:30 e accompagnandoli a scuola;
martedì dalle 16.30
(all'uscita da scuola) fino alle ore 21.00. Il padre riaccompagnerà i bambini all'abitazione della mamma per il pernottamento;
mercoledì il padre preleverà i figli alle ore 7:30 dalla casa materna e li accompagnerà a scuola e li andrà a prendere a scuola alle ore 16,30 per tenerli con sé fino alle ore 19,00; il venerdì il padre preleverà i figli dalla casa materna alleore 7,30 e li accompagnerà a scuola;
il sabato il padre terrà con sé i figli dalle ore 11.00 alle ore 14.30, occupandosi di prelevarli e di riaccompagnarli presso l'abitazione materna. La settimana b): martedì dalle 16.30 (all'uscita da scuola) fino alle ore 21.00. Il padre riaccompagnerà i bambini all'abitazione della mamma per il pernottamento;
mercoledì il padre accompagnerà a scuola i figli alle ore 7,30
(prelevandoli dall'abitazione materna) e li andrà a prendere a scuola alle ore
16,30 per tenerli con sé fino alle ore 19,00; venerdì il padre accompagnerà a scuola i figli alle ore 7,30 (prelevandoli dall'abitazione materna). Nella CP_ settimana b) i figli rimarranno con la sig.ra nelle giornate di sabato e domenica. Vacanze di Natale e di Pasqua: il padre potrà vedere e tenere con sé
i bambini il giorno 23 dicembre per tutta la mattina, dalle ore 10 alle ore 12,30 CP_ circa. I giorni della Viglia e del Natale i bambini rimarranno con la sig.ra
2 3
il padre potrà passare a salutare i figli il giorno della Vigilia di Natale e il CP_ giorno di Natale presso l'abitazione materna;
laddove la sig.ra dovesse decidere di trascorrere le festività natalizie in località diversa da Mantova, sarà onere della stessa comunicare tempestivamente al sig. tale circostanza, Pt_1 indicativamente entro la fine del mese di novembre, in modo da consentire ad entrambi i genitori di organizzare il diritto di visita ai figli nel corso delle festività. Nei giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo i bambini rimarranno CP_ con la sig.ra essendo il sig. impegnato con la propria attività Pt_1 lavorativa. Il padre potrà passare a salutare i figli il giorno di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo presso l'abitazione materna. Il padre terrà con sé i bambini il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell'Angelo, per l'intera CP_ giornata. Laddove la sig.ra dovesse decidere di trascorrere i giorni4
- pasquali in località diversa da Mantova, sarà onere della stessa comunicare tempestivamente (almeno un mese prima) al padre tale circostanza, in modo da consentire ad entrambi i genitori di organizzare il diritto di visita ai figli nei giorni di Pasqua. Quanto alle vacanze estive la sig.ra è solita CP_1 affittare un appartamento nella riviera adriatica per portare i bambini al mare nel periodo da giugno, al termine della scuola, fino all'inizio di settembre, prima dell'inizio degli impegni scolastici. Il padre potrà raggiungere i figli ogni
2/3 settimane e tenerli con sé in via esclusiva nei giorni di lunedì/martedì/mercoledì, con possibilità di scegliere una meta diversa, salvo poi riportarli alla mamma il giovedì. Il padre contribuirà alle spese di locazione dell'appartamento per le vacanze nella misura del 50% dell'importo dovuto per due settimane. 4) divieto a ciascun genitore di pubblicare foto e filmati: dei figli minori sui social network ritenendolo nell'esclusivo interesse degli stessi;
5) obbligo del padre di corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, la somma mensile di €
600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), somma da versarsi mediante bonifico bancario;
6) spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno,…”;
- successivamente alla definizione della regolamentazione di cui sopra, in data
22.08.2021 il sig. ha contratto matrimonio con , Parte_1 CP_2
e dall'unione della coppia, in data 17 luglio 2024 è nata la figlia Per_3
3 4
- inoltre, successivamente alla regolamentazione sopra richiamata, ha mutato la propria attività. Al momento della regolamentazione dei rapporti genitoriali, in qualità di amministratore della soc. (P.I. - della CP_3 P.IVA_1 quale è titolare del 100% delle quote sociali) si occupava della gestione dell'esercizio commerciale (bar) denominato “tre-60”, nonché della gestione di altro esercizio commerciale (bar) sito in Mantova, via Grazioli. Oggi, l'istante gestisce un unico esercizio commerciale (bar), di dimensioni inferiori.
Tanto premesso, ha chiesto modificarsi i provvedimenti in essere, prevedendosi una riduzione dell'assegno di mantenimento dei figlia ad euro 400,00 mensili, nonché una diversa regolamentazione del diritto di visita padre-figli.
Si è costituita in giudizio la resistente, opponendosi alla modifica economica e chiedendo la modifica del regime di affidamento e vista, in ragione della discontinuità e del disinteresse mostrato dal ricorrente rispetto ai figli.
Dopo aver sentito le parti, il giudice delegato ha proposto una soluzione conciliativa accettata in udienza dalle parti e riportata nelle conclusioni. Poiché i patti raggiunti non sono contrari a norme imperative, e risultano conformi agli interessi dei minori, tenuto conto delle esigenze degli stessi e delle rispettive capacità economiche dei genitori, l'accordo può essere recepito dal Tribunale
Tenuto conto dell'esito della controversia esistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
A parziale modifica del decreto n. cronol. 2576/2020 del 14.05.2020, reso dal Tribunale di Mantova nell'ambito della procedura RG n. 1335/2020,.:
1. regolamenta l'affido, il collocamento, le visite e il mantenimento dei minori secondo le conclusioni congiunte sopra riportate;
2. dà atto delle ulteriori pattuizioni tra le parti;
3. fermi per il resto gli altri provvedimenti;
4. spese di giudizio compensate.
Così deciso in Mantova, nella camera di consiglio del 19.06.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
4