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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15516 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32376/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. XI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32376/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Modena, Via Begarelli n. 13, presso lo studio dell'Avv. Mauro
Gualtiero del Foro di Modena, che la rappresenta e difende, come da procura depositata in via telematica in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26 settembre 2024
Opponente
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Bari, Via S. Matarrese n. 2/13, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Costa, che la rappresenta e difende, come da procura depositata in via telematica in calce alla comparsa di costituzione. opposta
pagina 1 di 17 Oggetto: contratto di appalto
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.05.2025, la parte opponente si è riportata alle conclusioni rassegnate in citazione La ha chiesto la conferma del Controparte_1 predetto decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la ha chiesto di Controparte_1 ingiungere alla il pagamento in suo favore della somma di € Parte_1
12.688,00 di cui alla fattura n. 12 del 31.08.2020.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 5345/2021 in data 14.03.2021, notificato in data 23.03.2021, la ha proposto opposizione. Parte_1
Nello specifico, parte opponente ha rilevato l'inesistenza del credito vantato dalla asserendo che i lavori appaltati a detta Controparte_1 società, in virtù del contratto concluso in data 11.05.2020, non erano stati eseguiti secondo le regole dell'arte.
La ha, in particolare, rappresentato che parte opposta aveva Parte_1 installato gli impianti elettrici e termoidraulici in modalità non conformi alle prescrizioni legali, con conseguenti rischi di infortunio e di incendio, sicché, al fine di porre rimedio alle predette anomalie, si era dovuta rivolgere ad altra ditta, sostenendo una spesa di € 15.439,10.
pagina 2 di 17 Nel dettaglio, l'opponente, dopo aver rilevato di aver contestato nell'immediatezza della consegna dei lavori diversi difetti nelle opere eseguite, che non erano mai stati sistemati, ha evidenziato che dalla perizia di parte redatta dal tecnico incaricato era altresì emerso che l'impianto elettrico realizzato dalla presentava numerosi Controparte_1 difetti, essendo stata, in particolare, riscontrata la presenza di giunti bruciati, l'errata connessione di cavi PE nella scatola di derivazione e, in ordine all'impianto di condizionamento, la non conformità dei condizionatori, nonché il fatto che i cavi di alimentazione e di segnale che arrivavano alle motocondensanti esterne non garantivano la sfilabilità dell'impianto in ragione del fatto che gli stessi erano murati. Inoltre, pur in presenza della dichiarazione di conformità, difettavano taluni elementi essenziali, tra cui la relazione del progetto da parte di un professionista abilitato, con difformità dell'impianto elettrico alla normativa CEI 64-8.
L'opponente, poi, ha rappresentato che, in data 14.10.2020, il totem di illuminazione esterna sito dinanzi al locale, della cui installazione si era occupata la società opposta, era caduto al suolo, cagionando danni ad un'autovettura parcheggiata in adiacenza ad esso.
Per quanto concerne l'impianto di riscaldamento, invece, la ha Parte_1 dichiarato che, a causa di un malfunzionamento nel mese di dicembre, i dipendenti si erano trovati costretti a lavorare al freddo.
La società opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al risarcimento del danno in misura pari alla spesa sostenuta per la riparazione nonché la restituzione dell'importo di €
12.480,00, versato alla controparte nel presupposto che la stessa sarebbe poi intervenuta per eseguire gli interventi riparatori, che non erano stati, invece, effettuati.
pagina 3 di 17 In data 09.11.2021 si è costituita la che ha Controparte_1 evidenziato l'accettazione delle opere a norma dell'art. 1665, 4 comma, c.c. con suo conseguente diritto al pagamento della somma richiesta in sede monitoria.
La società opposta ha, quindi, rilevato l'insussistenza dei vizi rappresentati dalla controparte, da imputarsi eventualmente alle imprese che erano successivamente intervenute nel cantiere e ha osservato che il pagamento del corrispettivo richiesto non poteva esserle negato in ragione dei vizi nella posa del totem, quale lavoro non contemplato nel contratto d'appalto.
Parte opposta ha, pertanto, chiesto la conferma del provvedimento monitorio.
2. Tanto premesso in ordine alle domande proposte e alle difese svolte, si osserva che dalla documentazione in atti risulta che le parti, in data
11.05.2020, avevano concluso un contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione del locale commerciale, sito in Via Tuscolana n. 1890, presso il quale parte opponente esercita la sua attività (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione).
In particolare, la era stata incaricata Controparte_1 dell'esecuzione di molteplici opere, tra cui, lo smontaggio degli infissi, la demolizione del pavimento, la rimozione e l'installazione dell'impianto elettrico, la rimozione dell'impianto telefonico, la realizzazione del pavimento e di opere in muratura e in cartongesso, attività di tinteggiatura, fornitura e installazione dell'impianto di illuminazione, fornitura e posa in opera di due insegne e di una smart tv, posa in opera di materiale marketing, montaggio e posa del materiale da esposizione, fornitura e posa del totem di illuminazione (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione, pagg.
31 ss.).
pagina 4 di 17 Il regolamento negoziale prevedeva, quindi, all'art. 5, in favore dell'appaltatore un corrispettivo a corpo di euro 76.500,00 oltre iva, da versare, quanto alla somma di € 15.300,00 alla firma del contratto o all'inizio dei lavori, quanto all'ulteriore importo di € 30.600,00 al termine dei lavori e consegna del locale previa verifica di buona esecuzione delle opere e, quanto al saldo di € 30.600, pari al restante 40%, in due tranche, da corrispondere, la prima decorsi 30 giorni e la seconda decorsi 60 giorni dalla fine dei lavori.
3. Ciò posto si osserva, sin da ora, che, sebbene dalle risultanze istruttorie sia emerso che, in data 14.10.2020, il totem di illuminazione esterna installato da parte opposta dinanzi al locale di Via Tuscolana era caduto al suolo, provocando danni ad un'autovettura parcheggiata in adiacenza (cfr deposizione resa all'udienza del 31.10.2023 dalla teste , tale Testimone_1 circostanza non può giustificare il mancato pagamento del corrispettivo.
Infatti, nonostante la relativa fornitura e posa fossero contemplate nel contratto, come risulta dal computo metrico ad esso allegato (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione, voce n. 53 ove si legge “fornitura e posa in opera di Totem da esterno illuminante”), deve darsi atto che parte opposta non ha chiesto il pagamento del corrispettivo per la somma ad esso riferita.
Al riguardo va richiamata la missiva del 16.10.2020 con cui parte opposta aveva comunicato alla committente che non doveva corrisponderle alcunché per il rifacimento della struttura pubblicitaria atteso che il suo valore, pari a euro 6.000,00, “era già stato estrapolato dai conteggi e dalle fatture concordate e trasmesse,” (cfr. all.1 alla comparsa di costituzione, pag. 51).
pagina 5 di 17 Invero, con missiva dell'1.09.2020 erano state inoltrate le ultime due fatture emesse da parte opposta, ossia la n. 11 del 31.08.2020 e la n. 12 del
31.08.2020 (cfr. all. 1 alle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. della
[...]
pag. 25), ciascuna recante un importo pari ad euro Controparte_1
18.666,00 in ossequio a quanto stabilito dall'art. 5 del contratto, che, a saldo, prevedeva il versamento della somma di € 30.600,00 oltre iva, per un totale di € 37.332,00, da corrispondere in due rate di pari importo.
Tuttavia, con successiva missiva del 3.09.2020 (cfr. all. 1 alle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. della pag. 23), l'opposta aveva Controparte_1 decurtato dal residuo richiesto alla controparte il costo del frame (voce n.
46) per un valore di euro 3.500,00 con il relativo montaggio (voce n. 52), per un costo di euro 300,00 nonché il totem (voce n. 53) per un valore di euro 6.000,00, sicché le precedenti fatture erano state annullate e l'importo finale era stato riquantificato tenuto conto degli scomputi di cui sopra.
Tale riquantificazione trova la sua conferma proprio nella deduzione di parte opponente che ha indicato in € 12.480,00 anziché in € 18.666, la somma da ultimo versata alla controparte, costituente la penultima rata del prezzo, nonché nella entità della somma ingiunta di € 12.688,00 anziché di
€ 18.666,00, secondo le originarie pattuizioni.
4. Tanto esposto si osserva che, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, non può ritenersi che l'opera sia stata tacitamente accettata dalla
Parte_1
Al riguardo va premesso che dalla disamina della norma di cui all'art. 1665
c.c. emerge che l'opera può ritenersi tacitamente accettata ove ricorrano due presupposti, ossia la consegna dell'opera al committente e la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo.
pagina 6 di 17 La sola presa in consegna dell'opera non equivale, infatti, ad accettazione della medesima (cfr. Cass. ord. n. 1576/2025).
Ciò premesso si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che in data 25.07.2020 (cfr. all. 5 all'atto di opposizione) vi era stata la consegna del locale in cui erano stati eseguiti i lavori di ristrutturazione e, il successivo 27.07.2020 (cfr. all. 7 all'atto di opposizione), ossia appena due giorni dopo la presa di possesso dell'immobile, l'opponente aveva informato l'appaltatrice circa la sussistenza di anomalie all'interno del locale quali vizi e malfunzionamenti attinenti alla serratura e alla saracinesca, difetti nel pavimento e nella tinteggiatura, “spigoli bordo scala cromati taglienti e montati male”, nonché difetti delle maniglie e dei battiscopa e una perdita di acqua del condizionatore, così da doversi escludere la volontà di accettare le opere svolte, tanto più che parte opposta, con email del 17 agosto 2020, aveva informato la controparte che il successivo 24 agosto sarebbe intervenuta nel locale (cfr. all. 8 di parte opponente).
pagina 7 di 17 Dalla disamina della corrispondenza successivamente intervenuta tra le parti è, quindi, emerso che l'opponente aveva continuato a lamentare vizi nei lavori eseguiti. La stessa opposta ha, infatti, depositato l'email ricevuta a ottobre 2020 dalla con cui quest'ultima le aveva segnalato Parte_1
“linea faretti sopra postazione vendita non funzionante, porta di ingresso scesa, aprendosi solleva lo zerbino che per forza di cose si è già piegato;
la scala che porta al piano rialzato è indecente, oltre a essere pericolosa, come ti ho più volte detto se un bimbo ci mette una mano con quelle lamiere se la apre a metà; insegna con viti in vista sul pannello grigio;
battiscopa attaccato in modo poco ortodosso senza i necessari tagli in diagonale;
pavimento danneggiato in più punti”, unitamente alle sue risposte in cui affermava di essere intervenuto per sistemare quanto lamentato il 6 e 12 ottobre. Risulta quindi che l'opponente, con email del 14.10.2020, nel segnalare all'appaltatrice la caduta del totem e i danni che aveva provocato, aveva ricordato le “numerose problematiche presenti in negozio” osservando, a titolo esemplificativo, che l'insegna continuava ad essere spenta, la saracinesca non stava alzata e i battiscopa dovevano essere sistemati (cfr. all. 9 di parte opponente); rimosso il totem caduto, l'opposta, con email del 21.10.2020, aveva chiesto di conoscere i vizi lamentati e la controparte, con comunicazione del 22.10.2020, aveva informato l'appaltatrice di essersi rivolta ad un terzo atteso il tempo trascorso dalla fine di luglio quando aveva segnalato i vizi individuati nel locale (cfr. all.
11 di parte opponente).
Invero, in tale contesto non può ritenersi che l'opera sia stata accettata in quanto non risulta che fosse stata presa in consegna senza riserve da parte della committente.
pagina 8 di 17 Ne può giungersi a diverse conclusioni in considerazione della comunicazione di fine lavori che l'appaltatrice aveva inviato telematicamente al Roma - data la sua CP_2 CP_3 provenienza unilaterale. Sul punto va peraltro considerato che la dichiarazione di fine lavori ad essa allegata non solo non è firmata dalla committente, ma non proviene neanche da un direttore dei lavori incaricato da quest'ultima, essendo stata, piuttosto redatta, come in essa riportato, da un direttore tecnico nominato dalla stessa appaltatrice (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione, pagg. 61 ss.).
5. Ne consegue che, a fronte della deduzione di inadempimento formulata dalla opponente, grava sull'appaltatore l'onere di provare la corretta esecuzione dei lavori e, quindi, che non erano affetti dai vizi lamentati dalla controparte.
Va, infatti, richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino
a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente una mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare
l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod.civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (cfr. Cass.
19146 del 9.08.2013).
pagina 9 di 17 6. Tanto esposto deve rilevarsi che l'esistenza dei vizi lamentati ha, comunque, trovato conferma nelle risultanze istruttorie secondo quanto di seguito esposto.
In particolare, al riguardo va, in primo luogo, rilevato che la ctu ha riscontrato la non conformità del quadro elettrico alle regole dell'arte in quanto privo di targhetta identificata secondo la normativa CEI 23-51 e di marcatura CE e ha rilevato che alcuni cavi elettrici risultavano mancanti di morsetti, che alcuni cavi pilota erano presenti nei corrugati e non vi erano alcune targhette serigrafate di identificazione delle varie linee elettriche.
La ctu ha quindi ritenuto che i vizi riscontrati, come sopra descritti, avevano un'incidenza minima sui lavori affidati in appalto e, quindi, sul corrispettivo per una misura del 3%, corrispondente ad una somma di €
2.205,00 oltre IVA (cfr. elaborato peritale depositato il 23.10.2024 e successiva integrazione del 30.03.2025).
7. Ritiene, tuttavia, questo giudice che i vizi riscontrati dalla ctu non esauriscono quelli da cui erano affetti i lavori realizzati dall'opposta, stante l'esistenza di altri difetti non rilevati in quanto già sistemati ad opera di terzi.
Al riguardo si osserva che la ha allegato ai propri scritti fatture Parte_1 emesse da (cfr. allegati alle memorie ex art. 183 Parte_2 comma VI, n. 2 c.p.c.), alcune riferite a lavorazioni commissionate per porre rimedio alle difformità contestate nell'imminenza della presa di possesso del locale secondo quanto sopra esposto.
pagina 10 di 17 In particolare, vanno richiamate fatture n. 3/001 del 15.01.2021, n. 10/001 del 16.02.2021 e n. 29/001 del 12.08.2021 rispettivamente riferite alla
“sistemazione ringhiera più sostituzione serratura serranda in via
Tuscolana” per € 240 oltre iva, “riparazione serranda con sostituzione ingranaggio in via Tuscolana”, per € 550 oltre iva e “sostituzione n 4 molle delle serrande più sistemazione serrature presso il vostro negozio in via
Tuscolana” per € 1.300,00 oltre iva.
Sul punto si osserva, inoltre, che la teste della cui Testimone_1 attendibilità non si ha motivo di dubitare, ha riferito di aver scattato le foto allegato 35 ai difetti riscontrati nel locale, precisando che il corrimano della scala era traballante e le coperture in alluminio alla fine degli angoli dei gradini erano appuntite (cfr. verbale dell'udienza del 3.10.2023). Inoltre, il teste ha confermato la rispondenza di tale documentazione allo Parte_2 stato dei luoghi, riferendo di aver eseguito i lavori di riparazione presso i locali di Via Tuscolana della (cfr. deposizione resa all'udienza del Parte_1
3.10.2023).
Si osserva in particolare che il teste ha dichiarato di essersi Parte_2 occupato del rifacimento dell'impianto elettrico del locale e di avere provveduto alla sostituzione di tutte le lampade (cfr. verbale udienza del
3.10.2023).
Sul punto va rilevato che la teste commessa presso il punto Testimone_1 vendita in parola, in sede di testimonianza, ha dichiarato che un faretto installato all'interno del locale, nel 2021 circa, aveva preso fuoco (cfr. verbale udienza del 3.10.2023 in cui la teste ha riferito di aver sentito puzza di bruciato, di aver guardato il soffitto e di aver notato che un faretto stava prendendo fuoco).
pagina 11 di 17 Tale deposizione trova, quindi, la sua conferma nelle immagini inserite nella perizia di parte prodotta dall'opponente raffiguranti giunti bruciati dell'impianto di illuminazione (cfr. all. 17 di parte opponente), nell'offerta riepilogativa del del 7.02.2022, in cui descritto l'impianto Parte_2 montato, costituito da un sistema elettrificato sospeso con 32 corpi illuminanti senza marchio di omologazione, è pure riportato che i giunti si bruciavano con spegnimento dell'intera struttura così che ne era stata proposta la sostituzione con altro impianto (cfr. all. n. 29 alle memorie ex art. 183 n. 2 della parte opponente nonché fattura. n. 7/001 dell'8.02.2021 di € 3.200,00 oltre iva, con causale “interventi x riparazione luci negozio via tuscolana x mal funzionamento” e fattura n. 14/001 dell'1.03.2021 per €
1700,00 oltre iva con causale “fornitura nuovo impianto illuminazione presso il vostro negozio in via Tuscolana”).
Del resto, l'esecuzione di tale intervento sostitutivo sull'impianto di illuminazione risulta dall'elaborato redatto dal ctu in cui è evidenziato che
“dalla documentazione fotografica contenuta in atti di causa anche i binari per l'applicazione dei faretti di illuminazione posti a soffitto del negozio, risultano posizionati differentemente da quelli rappresentati fotograficamente dalla documentazione versata in atti da parte attrice”
(cfr. pag. 15).
8. Invero, alla luce di quanto sopra esposto e considerato che, di contro,
l'appaltatore non ha dato dimostrazione dell'assenza dei vizi lamentati e degli interventi riparatori eseguiti, deve ritenersi giustificato il mancato pagamento dell'ultima tranche del corrispettivo di appalto richiesto in sede monitoria, essendo fondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte opponente.
pagina 12 di 17 Considerato infatti che parte opponente ha versato circa l'85% del corrispettivo convenuto, ad una valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti, deve ritenersi giustificato l'omesso pagamento dell'ultima rata del prezzo, considerati i vizi dei lavori eseguiti, che avevano reso necessari interventi riparatori fatti eseguire dalla committente a proprie spese, secondo quanto sopra esposto.
Ne consegue che, in accoglimento dell'opposizione va revocato il decreto ingiuntivo e respinta la domanda proposta in sede monitoria.
9. Diversamente vanno respinte le domande proposte, in via riconvenzionale, dalla società opponente che ha chiesto la condanna della controparte alla restituzione delle somme versate, quale penultima tranche del corrispettivo concordato, e al risarcimento del danno, in ragione della spesa sostenuta per porre rimedio ai vizi nei lavori eseguiti.
A tale ultimo riguardo va, infatti, precisato che in tali termini è stata proposta la domanda risarcitoria, avendo l'opponente chiesto il ristoro del pregiudizio in ragione dei costi sostenuti per la riparazione dei danni riportati con le opere di ripristino eseguite a cura di una ditta terza, così da non poter essere considerati ulteriori esborsi.
pagina 13 di 17 Ciò posto si osserva che, in ossequio ai principi sanciti dall'art. 2697 c.c., come chiarito dalla Corte di legittimità, chi agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di allegare e provare i concreti pregiudizi patrimoniali subiti riconducibili all'altrui inadempimento, nonché la sussistenza del nesso di causalità giuridica, previsto dall'art. 1223 c.c., tra il lamentato inadempimento e il danno (si veda, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. n. 18430 del 5 luglio 2024: “Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale
o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'articolo 2697 del cc non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex articolo 1218 del Cc,
l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile”. E, ancora, Cass. 23512 del 27 luglio 2022: “È principio risalente e consolidato che, in tema di responsabilità contrattuale è onere del danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218 c.c. (che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento), non modifica l'onere della prova che ricade sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, nel caso, si tratti di accertare l'esistenza del danno”).
Tale prova nel caso di specie è mancata.
Al riguardo va considerato che l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi ha precluso l'accertamento da parte del ctu pagina 14 di 17 Inoltre, le fatture versate in atti, diverse da quelle sopra esaminate, recano delle causali tali per cui non è chiara la portata degli interventi realizzati così da potersi riscontrare se e in quale misura si trattava di spese per interventi riparatori ulteriori (cfr. fattura n. 22/001 dell'11.11.2020
“prestazione di servizi in via Tuscolana” nonché n. 21/001 dell'11.11.2020
e n. 24/001 del 3.06.2021 le quali, rispettivamente, riportano “sistemazioni varie, pittura, elettricita, fabbri falegnameria” e “Saldo lavori in via
Tuscolana”, da cui non è possibile evincere con precisione le attività concretamente espletate).
Si osserva, quindi, che, come sopra esposto, i vizi nei lavori eseguiti giustificano il mancato pagamento dell'ultima rata del prezzo convenuto.
Pertanto, l'accoglimento della domanda risarcitoria postula che parte opponente abbia data prova della esistenza di un maggior danno e, quindi, di aver subito una perdita economica di ammontare superiore rispetto alla parte di corrispettivo non versata all'appaltatore in ragione delle lavorazioni non eseguite a regola d'arte.
Invero, si deve ritenere che parte opponente non abbia fornito elementi da cui poter desumere la sussistenza di tale maggior danno, sicché la domanda risarcitoria non deve essere accolta.
pagina 15 di 17 10. Considerato quanto sopra esposto in ordine alla mancanza di prove di ulteriori interventi riparatori eseguiti dall'opponente e del correlato esborso economico, considerato che i difetti lamentati hanno principalmente riguardato l'impianto elettrico, la cui esecuzione costituisce solo una parte delle lavorazioni affidate in appalto alla società opposta, mentre per il resto sono stati lamentati difetti, rimediabili e rimediati, la cui importanza non è tale da inficiare l'intervento di ristrutturazione realizzato, non può trovare accoglimento la domanda di ripetizione della somma di € 12.688,00 corrisposta alla Controparte_1
Non risulta, in particolare, se e in quale misura le somme versate alla società opposta superino il valore dei lavori eseguiti.
11. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per le stesse ragioni le spese di ctu vanno poste a carico delle parti in ragione della metà ciascuna.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
• accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5345 emesso da questo Tribunale in data 16.03.2021, con rigetto della domanda;
• rigetta le domande riconvenzionali proposte da parte opponente;
• compensa tra le parti le spese di lite;
• pone le spese di ctu a carico delle parti in ragione della metà ciascuna.
Roma, 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
pagina 16 di 17 La presente sentenza è stata scritta con la collaborazione della dott.ssa Mot Sara
Silvestrini
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. XI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32376/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Modena, Via Begarelli n. 13, presso lo studio dell'Avv. Mauro
Gualtiero del Foro di Modena, che la rappresenta e difende, come da procura depositata in via telematica in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26 settembre 2024
Opponente
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Bari, Via S. Matarrese n. 2/13, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Costa, che la rappresenta e difende, come da procura depositata in via telematica in calce alla comparsa di costituzione. opposta
pagina 1 di 17 Oggetto: contratto di appalto
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.05.2025, la parte opponente si è riportata alle conclusioni rassegnate in citazione La ha chiesto la conferma del Controparte_1 predetto decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la ha chiesto di Controparte_1 ingiungere alla il pagamento in suo favore della somma di € Parte_1
12.688,00 di cui alla fattura n. 12 del 31.08.2020.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 5345/2021 in data 14.03.2021, notificato in data 23.03.2021, la ha proposto opposizione. Parte_1
Nello specifico, parte opponente ha rilevato l'inesistenza del credito vantato dalla asserendo che i lavori appaltati a detta Controparte_1 società, in virtù del contratto concluso in data 11.05.2020, non erano stati eseguiti secondo le regole dell'arte.
La ha, in particolare, rappresentato che parte opposta aveva Parte_1 installato gli impianti elettrici e termoidraulici in modalità non conformi alle prescrizioni legali, con conseguenti rischi di infortunio e di incendio, sicché, al fine di porre rimedio alle predette anomalie, si era dovuta rivolgere ad altra ditta, sostenendo una spesa di € 15.439,10.
pagina 2 di 17 Nel dettaglio, l'opponente, dopo aver rilevato di aver contestato nell'immediatezza della consegna dei lavori diversi difetti nelle opere eseguite, che non erano mai stati sistemati, ha evidenziato che dalla perizia di parte redatta dal tecnico incaricato era altresì emerso che l'impianto elettrico realizzato dalla presentava numerosi Controparte_1 difetti, essendo stata, in particolare, riscontrata la presenza di giunti bruciati, l'errata connessione di cavi PE nella scatola di derivazione e, in ordine all'impianto di condizionamento, la non conformità dei condizionatori, nonché il fatto che i cavi di alimentazione e di segnale che arrivavano alle motocondensanti esterne non garantivano la sfilabilità dell'impianto in ragione del fatto che gli stessi erano murati. Inoltre, pur in presenza della dichiarazione di conformità, difettavano taluni elementi essenziali, tra cui la relazione del progetto da parte di un professionista abilitato, con difformità dell'impianto elettrico alla normativa CEI 64-8.
L'opponente, poi, ha rappresentato che, in data 14.10.2020, il totem di illuminazione esterna sito dinanzi al locale, della cui installazione si era occupata la società opposta, era caduto al suolo, cagionando danni ad un'autovettura parcheggiata in adiacenza ad esso.
Per quanto concerne l'impianto di riscaldamento, invece, la ha Parte_1 dichiarato che, a causa di un malfunzionamento nel mese di dicembre, i dipendenti si erano trovati costretti a lavorare al freddo.
La società opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al risarcimento del danno in misura pari alla spesa sostenuta per la riparazione nonché la restituzione dell'importo di €
12.480,00, versato alla controparte nel presupposto che la stessa sarebbe poi intervenuta per eseguire gli interventi riparatori, che non erano stati, invece, effettuati.
pagina 3 di 17 In data 09.11.2021 si è costituita la che ha Controparte_1 evidenziato l'accettazione delle opere a norma dell'art. 1665, 4 comma, c.c. con suo conseguente diritto al pagamento della somma richiesta in sede monitoria.
La società opposta ha, quindi, rilevato l'insussistenza dei vizi rappresentati dalla controparte, da imputarsi eventualmente alle imprese che erano successivamente intervenute nel cantiere e ha osservato che il pagamento del corrispettivo richiesto non poteva esserle negato in ragione dei vizi nella posa del totem, quale lavoro non contemplato nel contratto d'appalto.
Parte opposta ha, pertanto, chiesto la conferma del provvedimento monitorio.
2. Tanto premesso in ordine alle domande proposte e alle difese svolte, si osserva che dalla documentazione in atti risulta che le parti, in data
11.05.2020, avevano concluso un contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione del locale commerciale, sito in Via Tuscolana n. 1890, presso il quale parte opponente esercita la sua attività (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione).
In particolare, la era stata incaricata Controparte_1 dell'esecuzione di molteplici opere, tra cui, lo smontaggio degli infissi, la demolizione del pavimento, la rimozione e l'installazione dell'impianto elettrico, la rimozione dell'impianto telefonico, la realizzazione del pavimento e di opere in muratura e in cartongesso, attività di tinteggiatura, fornitura e installazione dell'impianto di illuminazione, fornitura e posa in opera di due insegne e di una smart tv, posa in opera di materiale marketing, montaggio e posa del materiale da esposizione, fornitura e posa del totem di illuminazione (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione, pagg.
31 ss.).
pagina 4 di 17 Il regolamento negoziale prevedeva, quindi, all'art. 5, in favore dell'appaltatore un corrispettivo a corpo di euro 76.500,00 oltre iva, da versare, quanto alla somma di € 15.300,00 alla firma del contratto o all'inizio dei lavori, quanto all'ulteriore importo di € 30.600,00 al termine dei lavori e consegna del locale previa verifica di buona esecuzione delle opere e, quanto al saldo di € 30.600, pari al restante 40%, in due tranche, da corrispondere, la prima decorsi 30 giorni e la seconda decorsi 60 giorni dalla fine dei lavori.
3. Ciò posto si osserva, sin da ora, che, sebbene dalle risultanze istruttorie sia emerso che, in data 14.10.2020, il totem di illuminazione esterna installato da parte opposta dinanzi al locale di Via Tuscolana era caduto al suolo, provocando danni ad un'autovettura parcheggiata in adiacenza (cfr deposizione resa all'udienza del 31.10.2023 dalla teste , tale Testimone_1 circostanza non può giustificare il mancato pagamento del corrispettivo.
Infatti, nonostante la relativa fornitura e posa fossero contemplate nel contratto, come risulta dal computo metrico ad esso allegato (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione, voce n. 53 ove si legge “fornitura e posa in opera di Totem da esterno illuminante”), deve darsi atto che parte opposta non ha chiesto il pagamento del corrispettivo per la somma ad esso riferita.
Al riguardo va richiamata la missiva del 16.10.2020 con cui parte opposta aveva comunicato alla committente che non doveva corrisponderle alcunché per il rifacimento della struttura pubblicitaria atteso che il suo valore, pari a euro 6.000,00, “era già stato estrapolato dai conteggi e dalle fatture concordate e trasmesse,” (cfr. all.1 alla comparsa di costituzione, pag. 51).
pagina 5 di 17 Invero, con missiva dell'1.09.2020 erano state inoltrate le ultime due fatture emesse da parte opposta, ossia la n. 11 del 31.08.2020 e la n. 12 del
31.08.2020 (cfr. all. 1 alle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. della
[...]
pag. 25), ciascuna recante un importo pari ad euro Controparte_1
18.666,00 in ossequio a quanto stabilito dall'art. 5 del contratto, che, a saldo, prevedeva il versamento della somma di € 30.600,00 oltre iva, per un totale di € 37.332,00, da corrispondere in due rate di pari importo.
Tuttavia, con successiva missiva del 3.09.2020 (cfr. all. 1 alle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. della pag. 23), l'opposta aveva Controparte_1 decurtato dal residuo richiesto alla controparte il costo del frame (voce n.
46) per un valore di euro 3.500,00 con il relativo montaggio (voce n. 52), per un costo di euro 300,00 nonché il totem (voce n. 53) per un valore di euro 6.000,00, sicché le precedenti fatture erano state annullate e l'importo finale era stato riquantificato tenuto conto degli scomputi di cui sopra.
Tale riquantificazione trova la sua conferma proprio nella deduzione di parte opponente che ha indicato in € 12.480,00 anziché in € 18.666, la somma da ultimo versata alla controparte, costituente la penultima rata del prezzo, nonché nella entità della somma ingiunta di € 12.688,00 anziché di
€ 18.666,00, secondo le originarie pattuizioni.
4. Tanto esposto si osserva che, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, non può ritenersi che l'opera sia stata tacitamente accettata dalla
Parte_1
Al riguardo va premesso che dalla disamina della norma di cui all'art. 1665
c.c. emerge che l'opera può ritenersi tacitamente accettata ove ricorrano due presupposti, ossia la consegna dell'opera al committente e la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo.
pagina 6 di 17 La sola presa in consegna dell'opera non equivale, infatti, ad accettazione della medesima (cfr. Cass. ord. n. 1576/2025).
Ciò premesso si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che in data 25.07.2020 (cfr. all. 5 all'atto di opposizione) vi era stata la consegna del locale in cui erano stati eseguiti i lavori di ristrutturazione e, il successivo 27.07.2020 (cfr. all. 7 all'atto di opposizione), ossia appena due giorni dopo la presa di possesso dell'immobile, l'opponente aveva informato l'appaltatrice circa la sussistenza di anomalie all'interno del locale quali vizi e malfunzionamenti attinenti alla serratura e alla saracinesca, difetti nel pavimento e nella tinteggiatura, “spigoli bordo scala cromati taglienti e montati male”, nonché difetti delle maniglie e dei battiscopa e una perdita di acqua del condizionatore, così da doversi escludere la volontà di accettare le opere svolte, tanto più che parte opposta, con email del 17 agosto 2020, aveva informato la controparte che il successivo 24 agosto sarebbe intervenuta nel locale (cfr. all. 8 di parte opponente).
pagina 7 di 17 Dalla disamina della corrispondenza successivamente intervenuta tra le parti è, quindi, emerso che l'opponente aveva continuato a lamentare vizi nei lavori eseguiti. La stessa opposta ha, infatti, depositato l'email ricevuta a ottobre 2020 dalla con cui quest'ultima le aveva segnalato Parte_1
“linea faretti sopra postazione vendita non funzionante, porta di ingresso scesa, aprendosi solleva lo zerbino che per forza di cose si è già piegato;
la scala che porta al piano rialzato è indecente, oltre a essere pericolosa, come ti ho più volte detto se un bimbo ci mette una mano con quelle lamiere se la apre a metà; insegna con viti in vista sul pannello grigio;
battiscopa attaccato in modo poco ortodosso senza i necessari tagli in diagonale;
pavimento danneggiato in più punti”, unitamente alle sue risposte in cui affermava di essere intervenuto per sistemare quanto lamentato il 6 e 12 ottobre. Risulta quindi che l'opponente, con email del 14.10.2020, nel segnalare all'appaltatrice la caduta del totem e i danni che aveva provocato, aveva ricordato le “numerose problematiche presenti in negozio” osservando, a titolo esemplificativo, che l'insegna continuava ad essere spenta, la saracinesca non stava alzata e i battiscopa dovevano essere sistemati (cfr. all. 9 di parte opponente); rimosso il totem caduto, l'opposta, con email del 21.10.2020, aveva chiesto di conoscere i vizi lamentati e la controparte, con comunicazione del 22.10.2020, aveva informato l'appaltatrice di essersi rivolta ad un terzo atteso il tempo trascorso dalla fine di luglio quando aveva segnalato i vizi individuati nel locale (cfr. all.
11 di parte opponente).
Invero, in tale contesto non può ritenersi che l'opera sia stata accettata in quanto non risulta che fosse stata presa in consegna senza riserve da parte della committente.
pagina 8 di 17 Ne può giungersi a diverse conclusioni in considerazione della comunicazione di fine lavori che l'appaltatrice aveva inviato telematicamente al Roma - data la sua CP_2 CP_3 provenienza unilaterale. Sul punto va peraltro considerato che la dichiarazione di fine lavori ad essa allegata non solo non è firmata dalla committente, ma non proviene neanche da un direttore dei lavori incaricato da quest'ultima, essendo stata, piuttosto redatta, come in essa riportato, da un direttore tecnico nominato dalla stessa appaltatrice (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione, pagg. 61 ss.).
5. Ne consegue che, a fronte della deduzione di inadempimento formulata dalla opponente, grava sull'appaltatore l'onere di provare la corretta esecuzione dei lavori e, quindi, che non erano affetti dai vizi lamentati dalla controparte.
Va, infatti, richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino
a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente una mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare
l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod.civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (cfr. Cass.
19146 del 9.08.2013).
pagina 9 di 17 6. Tanto esposto deve rilevarsi che l'esistenza dei vizi lamentati ha, comunque, trovato conferma nelle risultanze istruttorie secondo quanto di seguito esposto.
In particolare, al riguardo va, in primo luogo, rilevato che la ctu ha riscontrato la non conformità del quadro elettrico alle regole dell'arte in quanto privo di targhetta identificata secondo la normativa CEI 23-51 e di marcatura CE e ha rilevato che alcuni cavi elettrici risultavano mancanti di morsetti, che alcuni cavi pilota erano presenti nei corrugati e non vi erano alcune targhette serigrafate di identificazione delle varie linee elettriche.
La ctu ha quindi ritenuto che i vizi riscontrati, come sopra descritti, avevano un'incidenza minima sui lavori affidati in appalto e, quindi, sul corrispettivo per una misura del 3%, corrispondente ad una somma di €
2.205,00 oltre IVA (cfr. elaborato peritale depositato il 23.10.2024 e successiva integrazione del 30.03.2025).
7. Ritiene, tuttavia, questo giudice che i vizi riscontrati dalla ctu non esauriscono quelli da cui erano affetti i lavori realizzati dall'opposta, stante l'esistenza di altri difetti non rilevati in quanto già sistemati ad opera di terzi.
Al riguardo si osserva che la ha allegato ai propri scritti fatture Parte_1 emesse da (cfr. allegati alle memorie ex art. 183 Parte_2 comma VI, n. 2 c.p.c.), alcune riferite a lavorazioni commissionate per porre rimedio alle difformità contestate nell'imminenza della presa di possesso del locale secondo quanto sopra esposto.
pagina 10 di 17 In particolare, vanno richiamate fatture n. 3/001 del 15.01.2021, n. 10/001 del 16.02.2021 e n. 29/001 del 12.08.2021 rispettivamente riferite alla
“sistemazione ringhiera più sostituzione serratura serranda in via
Tuscolana” per € 240 oltre iva, “riparazione serranda con sostituzione ingranaggio in via Tuscolana”, per € 550 oltre iva e “sostituzione n 4 molle delle serrande più sistemazione serrature presso il vostro negozio in via
Tuscolana” per € 1.300,00 oltre iva.
Sul punto si osserva, inoltre, che la teste della cui Testimone_1 attendibilità non si ha motivo di dubitare, ha riferito di aver scattato le foto allegato 35 ai difetti riscontrati nel locale, precisando che il corrimano della scala era traballante e le coperture in alluminio alla fine degli angoli dei gradini erano appuntite (cfr. verbale dell'udienza del 3.10.2023). Inoltre, il teste ha confermato la rispondenza di tale documentazione allo Parte_2 stato dei luoghi, riferendo di aver eseguito i lavori di riparazione presso i locali di Via Tuscolana della (cfr. deposizione resa all'udienza del Parte_1
3.10.2023).
Si osserva in particolare che il teste ha dichiarato di essersi Parte_2 occupato del rifacimento dell'impianto elettrico del locale e di avere provveduto alla sostituzione di tutte le lampade (cfr. verbale udienza del
3.10.2023).
Sul punto va rilevato che la teste commessa presso il punto Testimone_1 vendita in parola, in sede di testimonianza, ha dichiarato che un faretto installato all'interno del locale, nel 2021 circa, aveva preso fuoco (cfr. verbale udienza del 3.10.2023 in cui la teste ha riferito di aver sentito puzza di bruciato, di aver guardato il soffitto e di aver notato che un faretto stava prendendo fuoco).
pagina 11 di 17 Tale deposizione trova, quindi, la sua conferma nelle immagini inserite nella perizia di parte prodotta dall'opponente raffiguranti giunti bruciati dell'impianto di illuminazione (cfr. all. 17 di parte opponente), nell'offerta riepilogativa del del 7.02.2022, in cui descritto l'impianto Parte_2 montato, costituito da un sistema elettrificato sospeso con 32 corpi illuminanti senza marchio di omologazione, è pure riportato che i giunti si bruciavano con spegnimento dell'intera struttura così che ne era stata proposta la sostituzione con altro impianto (cfr. all. n. 29 alle memorie ex art. 183 n. 2 della parte opponente nonché fattura. n. 7/001 dell'8.02.2021 di € 3.200,00 oltre iva, con causale “interventi x riparazione luci negozio via tuscolana x mal funzionamento” e fattura n. 14/001 dell'1.03.2021 per €
1700,00 oltre iva con causale “fornitura nuovo impianto illuminazione presso il vostro negozio in via Tuscolana”).
Del resto, l'esecuzione di tale intervento sostitutivo sull'impianto di illuminazione risulta dall'elaborato redatto dal ctu in cui è evidenziato che
“dalla documentazione fotografica contenuta in atti di causa anche i binari per l'applicazione dei faretti di illuminazione posti a soffitto del negozio, risultano posizionati differentemente da quelli rappresentati fotograficamente dalla documentazione versata in atti da parte attrice”
(cfr. pag. 15).
8. Invero, alla luce di quanto sopra esposto e considerato che, di contro,
l'appaltatore non ha dato dimostrazione dell'assenza dei vizi lamentati e degli interventi riparatori eseguiti, deve ritenersi giustificato il mancato pagamento dell'ultima tranche del corrispettivo di appalto richiesto in sede monitoria, essendo fondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte opponente.
pagina 12 di 17 Considerato infatti che parte opponente ha versato circa l'85% del corrispettivo convenuto, ad una valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti, deve ritenersi giustificato l'omesso pagamento dell'ultima rata del prezzo, considerati i vizi dei lavori eseguiti, che avevano reso necessari interventi riparatori fatti eseguire dalla committente a proprie spese, secondo quanto sopra esposto.
Ne consegue che, in accoglimento dell'opposizione va revocato il decreto ingiuntivo e respinta la domanda proposta in sede monitoria.
9. Diversamente vanno respinte le domande proposte, in via riconvenzionale, dalla società opponente che ha chiesto la condanna della controparte alla restituzione delle somme versate, quale penultima tranche del corrispettivo concordato, e al risarcimento del danno, in ragione della spesa sostenuta per porre rimedio ai vizi nei lavori eseguiti.
A tale ultimo riguardo va, infatti, precisato che in tali termini è stata proposta la domanda risarcitoria, avendo l'opponente chiesto il ristoro del pregiudizio in ragione dei costi sostenuti per la riparazione dei danni riportati con le opere di ripristino eseguite a cura di una ditta terza, così da non poter essere considerati ulteriori esborsi.
pagina 13 di 17 Ciò posto si osserva che, in ossequio ai principi sanciti dall'art. 2697 c.c., come chiarito dalla Corte di legittimità, chi agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di allegare e provare i concreti pregiudizi patrimoniali subiti riconducibili all'altrui inadempimento, nonché la sussistenza del nesso di causalità giuridica, previsto dall'art. 1223 c.c., tra il lamentato inadempimento e il danno (si veda, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. n. 18430 del 5 luglio 2024: “Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale
o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'articolo 2697 del cc non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex articolo 1218 del Cc,
l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile”. E, ancora, Cass. 23512 del 27 luglio 2022: “È principio risalente e consolidato che, in tema di responsabilità contrattuale è onere del danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218 c.c. (che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento), non modifica l'onere della prova che ricade sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, nel caso, si tratti di accertare l'esistenza del danno”).
Tale prova nel caso di specie è mancata.
Al riguardo va considerato che l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi ha precluso l'accertamento da parte del ctu pagina 14 di 17 Inoltre, le fatture versate in atti, diverse da quelle sopra esaminate, recano delle causali tali per cui non è chiara la portata degli interventi realizzati così da potersi riscontrare se e in quale misura si trattava di spese per interventi riparatori ulteriori (cfr. fattura n. 22/001 dell'11.11.2020
“prestazione di servizi in via Tuscolana” nonché n. 21/001 dell'11.11.2020
e n. 24/001 del 3.06.2021 le quali, rispettivamente, riportano “sistemazioni varie, pittura, elettricita, fabbri falegnameria” e “Saldo lavori in via
Tuscolana”, da cui non è possibile evincere con precisione le attività concretamente espletate).
Si osserva, quindi, che, come sopra esposto, i vizi nei lavori eseguiti giustificano il mancato pagamento dell'ultima rata del prezzo convenuto.
Pertanto, l'accoglimento della domanda risarcitoria postula che parte opponente abbia data prova della esistenza di un maggior danno e, quindi, di aver subito una perdita economica di ammontare superiore rispetto alla parte di corrispettivo non versata all'appaltatore in ragione delle lavorazioni non eseguite a regola d'arte.
Invero, si deve ritenere che parte opponente non abbia fornito elementi da cui poter desumere la sussistenza di tale maggior danno, sicché la domanda risarcitoria non deve essere accolta.
pagina 15 di 17 10. Considerato quanto sopra esposto in ordine alla mancanza di prove di ulteriori interventi riparatori eseguiti dall'opponente e del correlato esborso economico, considerato che i difetti lamentati hanno principalmente riguardato l'impianto elettrico, la cui esecuzione costituisce solo una parte delle lavorazioni affidate in appalto alla società opposta, mentre per il resto sono stati lamentati difetti, rimediabili e rimediati, la cui importanza non è tale da inficiare l'intervento di ristrutturazione realizzato, non può trovare accoglimento la domanda di ripetizione della somma di € 12.688,00 corrisposta alla Controparte_1
Non risulta, in particolare, se e in quale misura le somme versate alla società opposta superino il valore dei lavori eseguiti.
11. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per le stesse ragioni le spese di ctu vanno poste a carico delle parti in ragione della metà ciascuna.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
• accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5345 emesso da questo Tribunale in data 16.03.2021, con rigetto della domanda;
• rigetta le domande riconvenzionali proposte da parte opponente;
• compensa tra le parti le spese di lite;
• pone le spese di ctu a carico delle parti in ragione della metà ciascuna.
Roma, 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
pagina 16 di 17 La presente sentenza è stata scritta con la collaborazione della dott.ssa Mot Sara
Silvestrini
pagina 17 di 17