Art. 15. (Funzioni dei magistrati amministrativi)
Sono magistrati con funzioni direttive quelli di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.
I magistrati di cui al n. 2) dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso il Consiglio di Stato o presso i tribunali amministrativi regionali.
I magistrati di cui al n. 3) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali o consultive presso il Consiglio di Stato.
I magistrati di cui al n. 4) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali presso i tribunali amministrativi regionali.
I consiglieri di tribunale amministrativo regionale esercitano, altresi', le funzioni di presidente delle sezioni staccate e di quelle previste dall'articolo 6, secondo e quinto comma, della presente legge.
Sono magistrati con funzioni direttive quelli di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.
I magistrati di cui al n. 2) dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso il Consiglio di Stato o presso i tribunali amministrativi regionali.
I magistrati di cui al n. 3) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali o consultive presso il Consiglio di Stato.
I magistrati di cui al n. 4) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali presso i tribunali amministrativi regionali.
I consiglieri di tribunale amministrativo regionale esercitano, altresi', le funzioni di presidente delle sezioni staccate e di quelle previste dall'articolo 6, secondo e quinto comma, della presente legge.