Articolo 15 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 14Articolo 16
Versione
14 maggio 1982
Art. 15. (Funzioni dei magistrati amministrativi)


Sono magistrati con funzioni direttive quelli di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.
I magistrati di cui al n. 2) dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso il Consiglio di Stato o presso i tribunali amministrativi regionali.
I magistrati di cui al n. 3) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali o consultive presso il Consiglio di Stato.
I magistrati di cui al n. 4) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali presso i tribunali amministrativi regionali.
I consiglieri di tribunale amministrativo regionale esercitano, altresi', le funzioni di presidente delle sezioni staccate e di quelle previste dall'articolo 6, secondo e quinto comma, della presente legge.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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