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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 20/12/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 194/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 194/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA con l'Avv. Dario Obizzi del Foro di Gorizia, giusta procura dd. 08.04.2025 Parte_1 allegata all'atto di appello
- APPELLANTE-
CONTRO con l'Avv. Piercarlo Pasinato del Foro di Udine, giusta procura dd. 03.05.2021 CP_1 allegata all'atto di citazione in primo grado
-APPELLATA -
E CONTRO
- contumace Controparte_2
TE AM -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 290/2024 del Tribunale di Gorizia, emessa nel giudizio N. RG 509/2021.
Causa iscritta a ruolo il 23.04.2025 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: In via principale nel merito: rigettare le domande di parte attrice per carenza di legittimazione passiva della convenuta per mancanza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio essendo i vizi riferibili esclusivamente all'intervento della società CP_2
In via subordinata, nel merito: rigettare le domande di parte attrice per essere quest'ultima decaduta dalla garanzia a causa della tardività nella denuncia dei vizi ed in ogni caso per essere l'azione prescritta ex art. 1667 c.c..
In via ulteriormente subordinata, nel merito: rigettare e/o ridurre le domande di parte attrice per la eccessiva entità della pretesa attorea, spropositata rispetto alla effettiva consistenza dei danni lamentati e per la errata ed eccessiva quantificazione dei costi indicata dal ctu Per_1
In ogni caso con favore di spese, anche per il primo grado di giudizio e per la fase del giudizio di
ATP.
Per parte appellata : CP_1
NEL MERITO Accertata e dichiarata, per tutte le motivazioni di cui in narrativa nella comparsa di costituzione e risposta in appello, l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione formulati dalla sig.ra rigettare integralmente l'appello svolto da quest'ultima e confermare la Parte_1 sentenza di primo grado.
In ogni caso, con rifusione delle spese di lite e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi tutte le istanze istruttorie richieste e non ammesse in primo grado.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha evocato avanti al Tribunale di Gorizia la sig. , già titolare della CP_1 Parte_1 ditta individuale chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per i vizi delle opere CP_2 appaltate alla convenuta ed accertati in sede di a.t.p., danni quantificati dal c.t.u. in euro 11.140,50,
i.v.a. compresa, pari al costo degli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi;
oltre alla rifusione delle spese sostenute in sede di a.t.p. per il compenso del c.t.u., del proprio c.t.p. e del proprio difensore.
2. si è costituita chiedendo il rigetto della domanda rappresentando che la ditta Parte_1 individuale denominata era cessata in data 31.10.2018 ed in pari data era stata cancellata CP_2 dall'albo delle imprese.
Quanto ai lavori presso l'abitazione della attrice ha rappresentato che si erano conclusi nel maggio
2016 e l'opera era stata accettata senza riserve, pertanto la garanzia in capo alla appaltatrice era venuta meno. Quanto ai vizi occulti, la convenuta ha eccepito che non erano stati rispettati i termini di denuncia previsti dagli artt. 2226 e 1667 c.c., in quanto noti all'attrice sin dalla fine della estate 2018 quando la stessa si era rivolta alla società affinchè provvedesse a porre rimedio agli CP_2 inconvenienti del terrazzo, quindi ad un soggetto diverso dalla convenuta, il cui intervento poteva essere stato la causa dei danni lamentati dalla attrice.
La convenuta ha, altresì, contestato le conclusioni del c.t.u. nella parte in cui aveva ritenuto necessario procedere alla sostituzione della canaletta, del miscelatore e dell'intera pavimentazione della terrazza, invece che delle sole mattonelle danneggiate, tenuto conto che era stato provato documentalmente che l'attrice disponeva ancora di un quantitativo di mattonelle della stessa fornitura di quelle posate che potevano essere utilizzate garantendo l'uniformità cromatica della pavimentazione.
In ragione delle proprie difese la convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la società Controparte_2
In ultimo, ha contestato la non debenza delle spese di avendo anche in quella sede segnalato CP_3 che, dopo la consegna dei lavori, era intervenuto un soggetto terzo, appunto la né Controparte_2 potevano essere riconosciute le spese del c.t.p. e della difesa tecnica sostenute dalla attrice in quanto non provate, essendo stati depositati dei semplici preavvisi di parcella e non le fatture.
Autorizzata la chiamata in causa, la società è rimasta contumace. Controparte_2
3. Con la sentenza appellata il Tribunale ha accolto la domanda attorea ritenendo che la convenuta era stata l'unico soggetto che aveva eseguito i lavori presso l'abitazione della attrice, circostanza risultante dalle dichiarazioni del teste , marito della , dichiarazioni che Testimone_1 CP_1 avevano trovato riscontro nelle fatture in atti dimesse dalla sola ditta individuale di . Parte_1
Il Tribunale, qualificata la garanzia ai sensi dell'art. 1669 c.c., ha disatteso anche l'eccezione di decadenza per decorrenza del termine annuale per la denuncia dei vizi dalla data della scoperta e di prescrizione della azione della attrice per decorrenza del termine di un anno dalla data della denuncia per l'esercizio del diritto. I vizi erano emersi a novembre 2018 ed erano stati contestati con a/r dell'11.01.2019, il ricorso per a.t.p. era stato introdotto il 05.09.2019; infine, rispetto al termine annuale dell'azione decorrente dal deposito della relazione peritale, erano tempestive la raccomandata a/r di messa in mora del 03.07.2020 e la citazione del 03.05.2021.
In punto quantificazione danni, il Tribunale ha accolto le conclusioni del c.t.u. che li aveva determinati in euro 11.140,50; ha riconosciuto le spese del c.t.u., ma non le spese per c.t.p. e difesa tecnica in sede di a.t.p. in quanto non documentate. 4. Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
4.1. Statuizione relativa alla ritenuta legittimazione passiva della sig.ra error in Pt_1 iudicando, errata valutazione dei fatti di causa ed erronea motivazione e/o violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 2697 c.c. e 228 c.p.c..
L'appellante ha ribadito di avere completato i lavori presso l'abitazione della già dall'ottobre CP_1
2016, tanto che le fatture riportavano la causale “saldo dei lavori di ristrutturazione”.
Successivamente, nel settembre-ottobre 2018, era intervenuta altra ditta, la proprio Controparte_2 sulla porzione dell'immobile interessata dai vizi denunciati con la prima contestazione del
11.01.2019. La società aveva eseguito vari lavori di sistemazione, circostanza confermata dal teste il quale aveva riferito di essersi recato presso l'abitazione della quale Tes_2 CP_1 dipendente della e di avere demolito la pavimentazione del terrazzo, posato la guaina Controparte_2
e ripristinato le piastrelle, sotto la direzione del geom. , incaricato dalla committenza. CP_4
Tale versione dei fatti era stata confermata dal sig. titolare della sentito Tes_3 Controparte_2 in sede di interrogatorio formale.
A tale ultimo intervento, pertanto, erano riferibili gli eventuali vizi lamentati dalla appellata, la quale, infatti, nella diffida del 11.01.2019 aveva dato atto che “in data 25.11.2018 tuttavia la committente appurava la presenza di vizi e difformità occulti delle opere da voi realizzate”: secondo l'appellante era evidente che tali difetti erano il frutto dei lavori della intervenuta circa un mese Controparte_2 prima su quelle parti dell'immobile.
4.2. Statuizione relativa alla applicabilità dell'art. 1669 c.c. e del rispetto dei termini di prescrizione: errore in iudicando, errata valutazione dei fatti di causa ed omessa ed erronea motivazione e/o violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 1667 e 1669 c.c..
L'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto applicabile l'art. 1669 c.c., in luogo dell'art. 1667 c.c., atteso che i vizi accertati dal c.t.u. (esfoliazione, efflorescenza e segni di fessurazione di piccole porzioni dell'intonaco) erano modesti e riguardavano una piccola porzione del terrazzo e degli spazi attigui, il cui utilizzo non era mai stato limitato.
Affermata la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 1667 c.c., l'appellante ha eccepito che l'azione era prescritta avendo l'appellata agito oltre due anni dopo la scoperta, essendo il giudizio stato introdotto nel maggio 2021, mentre i vizi si sarebbero manifestati nel novembre 2018.
Erano decorsi anche i 60 giorni per la denuncia, atteso che solo in data 11.01.2019 la aveva CP_1 inoltrato la diffida, mentre i vizi erano senz'altro noti sin dal mese di ottobre 2018, come dimostrato dall'intervento effettuato dalla Controparte_2
4.3. Statuizione relativa alla quantificazione dei danni: error in iudicando, errata valutazione dei fatti di causa ed omessa ed erronea motivazione e/o violazione e falsa applicazione degli artt.
115, 116, 2697 c.c..
L'appellante ha rappresentato di avere contestato le conclusioni del c.t.u. nella parte in cui aveva ritenuto necessario ripavimentare anche una larga parte del terrazzo non direttamente interessata dai vizi, peraltro, per ragioni meramente estetiche (perché un intervento parziale avrebbe comportato una differente colorazione delle piastrelle), senza peraltro considerare che era emerso che l'attrice aveva ancora la disponibilità di una parte delle piastrelle originali.
Infine, la sostituzione del doccino non poteva essere posta a carico della appellante che non lo aveva fornito.
5. Si è costituita l'appellata osservando che non era stato prodotto in giudizio alcun preventivo, fattura o altro documento comprovante l'avvenuta esecuzione di opere da parte di nella Controparte_2 propria abitazione. Inoltre, il teste marito della appellata, aveva escluso di avere avuto alcun Tes_1 rapporto con la citata società, essendosi, invece, interfacciato solo con la ditta di Parte_1
Quanto alle eccepita decadenza e prescrizione, ne ha dedotto l'infondatezza anche per il caso in cui fosse ritenuto applicabile l'art. 1667 c.c..
Le opere erano state ultimate il 26.05.2018; i vizi occulti erano stati scoperti a fine novembre 2018 e denunciati tempestivamente nei 60 giorni con raccomandata a/r dd. 11.01.2029; alla quale avevano fatto seguito il procedimento per a.t.p., l'invito della con racc. a/r dd. 03.07.2020 alla CP_1 negoziazione assistita, infine, in data 08.05.2021 era stata notificata la citazione a giudizio.
Quanto alla determinazione dell'ammontare dei danni, l'appellata ha ribadito che la contestazione era inammissibile in quanto tardiva, essendo stata avanzata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale.
In ogni caso, quanto al DDT della ditta Cambielli Edilfriuli, che secondo l'appellante dimostrava che erano avanzate ancora delle piastrelle utilizzate per pavimentare il terrazzo, la ha contestato CP_1 che nel documento non vi erano indicazioni che ricollegassero la fornitura alla abitazione della stessa.
6. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
6.1. Con il primo motivo l'appellante ha dedotto che presso l'abitazione della nel mese di CP_1 ottobre 2018 era intervenuto un soggetto terzo, la società chiamato dalla stessa CP_2 CP_1 per eseguire “vari lavori di sistemazione” sulla porzione dell'immobile interessata dai vizi denunciati con la racc. a/r del 11.01.2019.
Il motivo di appello è infondato. È pacifico tra le parti e, comunque, documentalmente provato che i lavori di ristrutturazione della abitazione di sono stati appaltati con contratto dd. 16.09.2015 alla impresa individuale CP_1
“Bauen di AN Suligoj”, successivamente denominata Das Haus di AN IG (v. doc. 3 parte attrice ), impresa che aveva emesso le fatture in relazione ai lavori oggetto di appalto, fatture CP_1 pagate dalla committente sig. (v. doc. 4 a 29 parte attrice fatture e bonifici di pagamento). CP_1
Con lettera racc. a/r dd. 10.01.2019 aveva contestato alla sig.ra la CP_1 Parte_1 presenza di vizi interessanti, in particolare, la terrazza;
vizi scoperti in data 25.11.2018.
Dall'esame dei testimoni è emerso che prima del mese di novembre la sig. , odierna appellata, CP_1 aveva già messo al corrente la sig. titolare della impresa individuale, odierna appellante della Pt_1 presenza dei vizi e che la convenuta era intervenuta per porvi rimedio.
Il teste coniuge della , rispondendo alla domanda se fosse “Vero che la Testimone_1 CP_1 società veniva chiamata a fine ottobre 2018 presso l'abitazione della dott.ssa CP_2 [...]
in Gradisca d'Isonzo, viale Trieste 82, per eseguire un intervento di riparazione del CP_1 terrazzo”, aveva dichiarato: “non è così per due motivi. Non abbiamo mai contattato una s.r.l. ma una ditta individuale di AN Io ricordo a fine novembre”. Pt_1
Il teste aveva, altresì, confermato “che in tale occasione la dott.ssa lamentava la CP_1 esfogliazione della tinteggiatura nei locali sottostanti il terrazzo, nel soggiorno ed in corrispondenza del raccordo con il fabbricato preesistente nonché la presenza di segni di fessurazione della superficie intonacata dello sporto di linda della copertura del piano primo”, nonché “il deterioramento delle fughe di raccordo nei locali con riscaldamento radiante, la presenza di macchie sulla scala esterna ed il mancato funzionamento del miscelatore del doccione del bagno”.
Aveva, quindi, ribadito che era intervenuta la sola ditta individuale di infine, pur Parte_1 non sapendo dire esattamente quali lavori fossero stati fatti, tuttavia, aveva ricordato con precisione che la ditta era intervenuta solo sul lato sinistro delle due parti danneggiate, “quello su cui si dal soggiorno al terrazzo”.
La Corte osserva che mentre il teste aveva affermato con certezza che unico interlocutore era stata l'impresa individuale, quanto alla data dell'intervento, che aveva confermato con certezza esserci stato, si era limitato a parlare di un proprio ricordo.
Il teste di parte appellante, di professione muratore, aveva riferito “conosco le parti in Tes_2 causa perché lavoro per la das di e abbiamo fatto un intervento a casa della Parte_2 Tes_3 dott.ssa . Sono stato assunto ad agosto/settembre 2018 non ricordo bene. Conosco anche la CP_1 perché prima lavoravo per lei e dopo mi sono licenziato e ho iniziato a lavorare da luca Pt_1 morin”. La Corte osserva che il teste ha dichiarato di non ricordare bene la data in cui era stato assunto dalla Cont
dopo che si era dimesso come dipendente della impresa individuale Suligoj;
mentre CP_2 alcuna documentazione è stata prodotta per dimostrare la data effettiva della assunzione del sig. Tes_2 da parte della essendo quest'ultima rimasta contumace, non avendo la sig. Controparte_2 Pt_1 formulato istanza ex art. 210 c.p.c., pur avendone interesse.
Poiché l'impresa individuale della appellante era cessata solo con il 31.10.2018 (v. visura camerale doc. 1 attrice), tenuto conto, come detto, che il teste aveva precisato di non ricordare bene fino a quando aveva lavorato per la impresa individuale per poi essere assunto dalla e tenuto Controparte_2 conto che il teste aveva dichiarato che per l'eliminazione dei difetti della terrazza aveva Tes_1 incaricato l'impresa individuale della che era intervenuta, seppure non risolvendo il Pt_1 problema, ritiene la Corte che risulta provato che il teste si era dimesso dalla impresa Tes_2 individuale quando questa il 31.10.2018 aveva cessato l'attività.
Infatti, poiché il teste, subito dopo le dimissioni, è stato assunto dalla società “nota” Controparte_2 alla avendo sede presso lo stesso indirizzo ed avendo sin dal 29.11.2013 come amministratore Pt_1 unico il sig. (dal 20.09.2017 anche socio unico), coniuge di dal 2002 Tes_3 Parte_1
(v. certificato di matrimonio sub doc. 42 attrice), deve ritenersi che la sua assunzione da parte della s.r.l. sia stata la conseguenza proprio della cessazione della impresa individuale.
La circostanza è ulteriormente confermata dal fatto che il teste ha riferito di avere eseguito la riparazione del terrazzo nel settembre o ottobre 2018, quindi quando l'impresa individuale era ancora attiva.
Ulteriore elemento che prova che ad intervenire sulla terrazza a seguito della prima denuncia dei vizi era stata l'originaria appaltatrice è la circostanza che non ha emesso alcuna fattura, né Controparte_2 ha preteso il pagamento di alcun corrispettivo, cosa che invece ci si sarebbe aspettata da parte della società terza rispetto al contratto di appalto che, in tesi dell'appellante, sarebbe intervenuta per rimediare i vizi causati dalle lavorazioni di un soggetto.
Viceversa, la circostanza che l'impresa individuale non abbia emesso alcuna fattura, né abbia Pt_1 chiesto alcun corrispettivo per l'intervento riparatore sulla terrazza si spiega con il fatto che era stata chiamata per rimediare a dei difetti di proprie precedenti lavorazioni, quindi, i costi erano a suo carico.
Alla luce di quanto sopra osservato non è credibile il sig. , legale rappresentante della Tes_4 terza chiamata contumace quando in sede di interrogatorio libero aveva insistito nel Controparte_2 riferire che l'attrice si era rivolta alla predetta società perché riparasse il terrazzo.
6.2. Con il secondo motivo l'appellante ha contestato l'intervenuta decadenza e prescrizione della azione della committente. Il motivo è infondato.
Per quanto sopra esposto è risultato accertato che l'appellante, a seguito della prima denuncia dei vizi da parte della , era intervenuta per eliminarli, seppure senza successo, così riconoscendo CP_1 tacitamente la propria responsabilità svincolando la committente dai termini di decadenza e di prescrizione della azione (v. Cassazione civile sez. II, 06/11/2023, (ud. 19/10/2023, dep. 06/11/2023),
n.30786 per la quale “Al riguardo, va ribadito il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui "L'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che - senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore - ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c." (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 6263 del 20/04/2012, Rv. 622318; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13613 del 30/05/2013, Rv.
626504). Peraltro, va anche ribadito che "In tema di appalto, il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perché sia valido agli effetti dell'art. 1667 c.c., comma 2, seconda parte, non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere" (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 27948 del 24/11/2008, Rv. 605859; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2733 del 05/02/2013,
Rv. 624876)”.
6.3. Con il terzo motivo l'appellante ha contestato la quantificazione dei danni fatta dal c.t.u. con riferimento ai lavori di ripavimentazione della terrazza;
inoltre, ha contestato di essere responsabile dei difetti del doccino.
La doglianza è parzialmente fondata.
Secondo il c.t.p. dell'appellante l'infiltrazione presente sul terrazzo era circoscritta solo alla zona di innesto dei tubi pluviali con il manto impermeabilizzante ed era minima: il c.t.p., pertanto, aveva proposto la demolizione ed il rifacimento della pavimentazione solamente nell'area adiacente l'imbocco dei pluviali e della sottostante porzione di impermeabilizzazione per una superficie di circa
4,5 m.q., con costo pari ad euro 2.571,45 (v. f. 19 ss. relazione c.t.u.).
Il c.t.u. aveva ritenuto non soddisfacente la soluzione proposta dal c.t.p. in quanto:
“pur concordando con l'individuazione delle infiltrazioni in prossimità dei pluviali evidenzia che nulla prova che le stesse non trovino origine alla base della canaletta tanto che dalle stesse sembrano diramarsi delle linee di scorrimento a livello di guaina, da qui l'assenza di macchie all'intradosso del solaio della rimessa, per poi sfociare sulla testata a ben due metri dal più vicino pluviale. La sola rimozione di 4,50 mq di pavimento, presumibilmente in prossimità dei pluviali, non garantirebbe, senza la rimozione della canaletta e di una fascia a cavallo della stessa di almeno 2,40 x 8,08, pari
a 19,40 mq, un corretto intervento atto a garantire l'insorgenza di future ed analoghe problematiche.
Tale intervento di minima, considerata la datazione della fornitura, risulta tuttavia non praticabile considerata la datazione del pavimento ceramico, risalente alla metà del 2016, con una seconda fornitura nel 2017, non garantisce certamente, a distanza di quattro anni la certa reperibilità, ma soprattutto in considerazione del ciclo produttivo in cui il prodotto subisce reazioni e trasformazioni chimico-fisiche, una costanza nell'uniformità cromatica. Tanto che l'ultima fase del processo produttivo, pur se industriale, è la scelta e cernita del prodotto finale con l'eliminazione dei pezzi difettosi, la suddivisione in prima e seconda scelta e il raggruppamento in lotti omogenei per tono”.
La Corte condivide le conclusioni dettagliatamente motivate del c.t.u. il quale ha rilevato che in ogni caso l'area interessata dai lavori di rifacimento, pari a 19,40 mq, era molto più ampia di quella indicata dal c.t.p. in soli 4,5 m.q.. Non era, infine, praticabile la ripavimentazione di una sola porzione di terrazzo atteso che sarebbe risaltata la differenza cromatica tra le vecchie e le nuove piastrelle.
Sul punto il teste rispondendo alla domanda se fosse “Vero che la dott.ssa disponeva Tes_1 CP_1 nel novembre 2018 di almeno 20 mq di piastrelle – modello Stoneone Ivory Grip marca Corona – quale avanzo di quelle posate in opera sul terrazzo nel 2016”, aveva dichiarato: “non è vero, non avevamo tutta questa metratura, comunque non ricordo marca e modello delle piastrelle”.
La quantità di piastrelle avanzate dopo la realizzazione della pavimentazione, inoltre, non può essere inferita dal DDT richiamato dalla appellante, atteso che il DDT era stato emesso dalla ditta Cambielli
Edilfriuli per fornitura eseguita a favore non della impresa individuale bensì a favore della Pt_1 società con destinazione la sede di quest'ultima e non il cantiere della abitazione della Controparte_2
, quindi non vi è prova che si trattasse delle piastrelle destinate al citato cantiere (v. doc. 2 CP_1
. Pt_1
Infine, quanto al doccione del bagno, in sede di a.t.p. l'appellante ha dedotto di avere solo fornito il miscelatore doccione che era stato montato da altra ditta, circostanza confermata dal teste il Tes_1 quale ha dichiarato che il montaggio era stato effettuato dalla ditta DR (v. verbale esame testi dd. 26.10.2023).
Quanto alla causa del malfunzionamento il c.t.u. si è limitato a concludere che “Resta inoltre inevasa la domanda se ci sia un errore di posa o se l'elemento incriminato sia difettoso, situazione verificabile unicamente con la rimozione dello stesso” (v. f. 18 ss. c.t.u.).
Non essendo stato accertato che il difetto del doccione sia imputabile alla appellante, dall'ammontare dei danni deve essere decurtata la somma di euro 460,00 indicata dal c.t.u. come costo per il ripristino del doccione (v. tabella f. 15 relazione). L'appellante deve, pertanto, essere condannata a pagare a favore della appellata Parte_1
la minor somma pari ad euro 10.680,50, oltre interessi dalla messa in mora (3.7.2020) CP_1 al saldo, come statuito dalla sentenza di primo grado, statuizione non oggetto di appello.
Per i motivi esposti l'appello deve essere parzialmente accolto e le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere parzialmente compensate nella misura di 1/8, in ragione della parziale soccombenza di con riferimento al solo difetto del doccione. CP_1
L'appellante va condannata al pagamento in favore dell'appellata delle spese, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in considerazione della soccombenza: quanto al primo grado euro 4442,38, per compensi (pari a 7/8 di euro 5.077,00 per compensi) ed euro
231,00 per esborsi (pari ad 7/8 di euro 264,00) oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado euro 4.277,00 (per le fasi di studio, introduttiva, trattazione, questa fase liquidata nei minimi stante la limitata attività svolta, decisoria, pari a 7/8 di euro 4.888,00), oltre al
15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Pt_1 nei confronti di , e con la terza chiamata
[...] CP_1 Controparte_2 così provvede: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento in favore di della somma di € 10.680,50, oltre interessi Parte_1 CP_1 dalla messa in mora (3.7.2020) al saldo;
compensa per 1/8 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellante Pt_1 al pagamento a favore di dei 7/8 delle spese di lite che liquida per la quota:
[...] CP_1 quanto al primo grado euro 4442,38 per compensi ed euro 231,00 per esborsi oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado euro 4.277,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 194/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA con l'Avv. Dario Obizzi del Foro di Gorizia, giusta procura dd. 08.04.2025 Parte_1 allegata all'atto di appello
- APPELLANTE-
CONTRO con l'Avv. Piercarlo Pasinato del Foro di Udine, giusta procura dd. 03.05.2021 CP_1 allegata all'atto di citazione in primo grado
-APPELLATA -
E CONTRO
- contumace Controparte_2
TE AM -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 290/2024 del Tribunale di Gorizia, emessa nel giudizio N. RG 509/2021.
Causa iscritta a ruolo il 23.04.2025 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: In via principale nel merito: rigettare le domande di parte attrice per carenza di legittimazione passiva della convenuta per mancanza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio essendo i vizi riferibili esclusivamente all'intervento della società CP_2
In via subordinata, nel merito: rigettare le domande di parte attrice per essere quest'ultima decaduta dalla garanzia a causa della tardività nella denuncia dei vizi ed in ogni caso per essere l'azione prescritta ex art. 1667 c.c..
In via ulteriormente subordinata, nel merito: rigettare e/o ridurre le domande di parte attrice per la eccessiva entità della pretesa attorea, spropositata rispetto alla effettiva consistenza dei danni lamentati e per la errata ed eccessiva quantificazione dei costi indicata dal ctu Per_1
In ogni caso con favore di spese, anche per il primo grado di giudizio e per la fase del giudizio di
ATP.
Per parte appellata : CP_1
NEL MERITO Accertata e dichiarata, per tutte le motivazioni di cui in narrativa nella comparsa di costituzione e risposta in appello, l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione formulati dalla sig.ra rigettare integralmente l'appello svolto da quest'ultima e confermare la Parte_1 sentenza di primo grado.
In ogni caso, con rifusione delle spese di lite e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi tutte le istanze istruttorie richieste e non ammesse in primo grado.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha evocato avanti al Tribunale di Gorizia la sig. , già titolare della CP_1 Parte_1 ditta individuale chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per i vizi delle opere CP_2 appaltate alla convenuta ed accertati in sede di a.t.p., danni quantificati dal c.t.u. in euro 11.140,50,
i.v.a. compresa, pari al costo degli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi;
oltre alla rifusione delle spese sostenute in sede di a.t.p. per il compenso del c.t.u., del proprio c.t.p. e del proprio difensore.
2. si è costituita chiedendo il rigetto della domanda rappresentando che la ditta Parte_1 individuale denominata era cessata in data 31.10.2018 ed in pari data era stata cancellata CP_2 dall'albo delle imprese.
Quanto ai lavori presso l'abitazione della attrice ha rappresentato che si erano conclusi nel maggio
2016 e l'opera era stata accettata senza riserve, pertanto la garanzia in capo alla appaltatrice era venuta meno. Quanto ai vizi occulti, la convenuta ha eccepito che non erano stati rispettati i termini di denuncia previsti dagli artt. 2226 e 1667 c.c., in quanto noti all'attrice sin dalla fine della estate 2018 quando la stessa si era rivolta alla società affinchè provvedesse a porre rimedio agli CP_2 inconvenienti del terrazzo, quindi ad un soggetto diverso dalla convenuta, il cui intervento poteva essere stato la causa dei danni lamentati dalla attrice.
La convenuta ha, altresì, contestato le conclusioni del c.t.u. nella parte in cui aveva ritenuto necessario procedere alla sostituzione della canaletta, del miscelatore e dell'intera pavimentazione della terrazza, invece che delle sole mattonelle danneggiate, tenuto conto che era stato provato documentalmente che l'attrice disponeva ancora di un quantitativo di mattonelle della stessa fornitura di quelle posate che potevano essere utilizzate garantendo l'uniformità cromatica della pavimentazione.
In ragione delle proprie difese la convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la società Controparte_2
In ultimo, ha contestato la non debenza delle spese di avendo anche in quella sede segnalato CP_3 che, dopo la consegna dei lavori, era intervenuto un soggetto terzo, appunto la né Controparte_2 potevano essere riconosciute le spese del c.t.p. e della difesa tecnica sostenute dalla attrice in quanto non provate, essendo stati depositati dei semplici preavvisi di parcella e non le fatture.
Autorizzata la chiamata in causa, la società è rimasta contumace. Controparte_2
3. Con la sentenza appellata il Tribunale ha accolto la domanda attorea ritenendo che la convenuta era stata l'unico soggetto che aveva eseguito i lavori presso l'abitazione della attrice, circostanza risultante dalle dichiarazioni del teste , marito della , dichiarazioni che Testimone_1 CP_1 avevano trovato riscontro nelle fatture in atti dimesse dalla sola ditta individuale di . Parte_1
Il Tribunale, qualificata la garanzia ai sensi dell'art. 1669 c.c., ha disatteso anche l'eccezione di decadenza per decorrenza del termine annuale per la denuncia dei vizi dalla data della scoperta e di prescrizione della azione della attrice per decorrenza del termine di un anno dalla data della denuncia per l'esercizio del diritto. I vizi erano emersi a novembre 2018 ed erano stati contestati con a/r dell'11.01.2019, il ricorso per a.t.p. era stato introdotto il 05.09.2019; infine, rispetto al termine annuale dell'azione decorrente dal deposito della relazione peritale, erano tempestive la raccomandata a/r di messa in mora del 03.07.2020 e la citazione del 03.05.2021.
In punto quantificazione danni, il Tribunale ha accolto le conclusioni del c.t.u. che li aveva determinati in euro 11.140,50; ha riconosciuto le spese del c.t.u., ma non le spese per c.t.p. e difesa tecnica in sede di a.t.p. in quanto non documentate. 4. Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
4.1. Statuizione relativa alla ritenuta legittimazione passiva della sig.ra error in Pt_1 iudicando, errata valutazione dei fatti di causa ed erronea motivazione e/o violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 2697 c.c. e 228 c.p.c..
L'appellante ha ribadito di avere completato i lavori presso l'abitazione della già dall'ottobre CP_1
2016, tanto che le fatture riportavano la causale “saldo dei lavori di ristrutturazione”.
Successivamente, nel settembre-ottobre 2018, era intervenuta altra ditta, la proprio Controparte_2 sulla porzione dell'immobile interessata dai vizi denunciati con la prima contestazione del
11.01.2019. La società aveva eseguito vari lavori di sistemazione, circostanza confermata dal teste il quale aveva riferito di essersi recato presso l'abitazione della quale Tes_2 CP_1 dipendente della e di avere demolito la pavimentazione del terrazzo, posato la guaina Controparte_2
e ripristinato le piastrelle, sotto la direzione del geom. , incaricato dalla committenza. CP_4
Tale versione dei fatti era stata confermata dal sig. titolare della sentito Tes_3 Controparte_2 in sede di interrogatorio formale.
A tale ultimo intervento, pertanto, erano riferibili gli eventuali vizi lamentati dalla appellata, la quale, infatti, nella diffida del 11.01.2019 aveva dato atto che “in data 25.11.2018 tuttavia la committente appurava la presenza di vizi e difformità occulti delle opere da voi realizzate”: secondo l'appellante era evidente che tali difetti erano il frutto dei lavori della intervenuta circa un mese Controparte_2 prima su quelle parti dell'immobile.
4.2. Statuizione relativa alla applicabilità dell'art. 1669 c.c. e del rispetto dei termini di prescrizione: errore in iudicando, errata valutazione dei fatti di causa ed omessa ed erronea motivazione e/o violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 1667 e 1669 c.c..
L'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto applicabile l'art. 1669 c.c., in luogo dell'art. 1667 c.c., atteso che i vizi accertati dal c.t.u. (esfoliazione, efflorescenza e segni di fessurazione di piccole porzioni dell'intonaco) erano modesti e riguardavano una piccola porzione del terrazzo e degli spazi attigui, il cui utilizzo non era mai stato limitato.
Affermata la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 1667 c.c., l'appellante ha eccepito che l'azione era prescritta avendo l'appellata agito oltre due anni dopo la scoperta, essendo il giudizio stato introdotto nel maggio 2021, mentre i vizi si sarebbero manifestati nel novembre 2018.
Erano decorsi anche i 60 giorni per la denuncia, atteso che solo in data 11.01.2019 la aveva CP_1 inoltrato la diffida, mentre i vizi erano senz'altro noti sin dal mese di ottobre 2018, come dimostrato dall'intervento effettuato dalla Controparte_2
4.3. Statuizione relativa alla quantificazione dei danni: error in iudicando, errata valutazione dei fatti di causa ed omessa ed erronea motivazione e/o violazione e falsa applicazione degli artt.
115, 116, 2697 c.c..
L'appellante ha rappresentato di avere contestato le conclusioni del c.t.u. nella parte in cui aveva ritenuto necessario ripavimentare anche una larga parte del terrazzo non direttamente interessata dai vizi, peraltro, per ragioni meramente estetiche (perché un intervento parziale avrebbe comportato una differente colorazione delle piastrelle), senza peraltro considerare che era emerso che l'attrice aveva ancora la disponibilità di una parte delle piastrelle originali.
Infine, la sostituzione del doccino non poteva essere posta a carico della appellante che non lo aveva fornito.
5. Si è costituita l'appellata osservando che non era stato prodotto in giudizio alcun preventivo, fattura o altro documento comprovante l'avvenuta esecuzione di opere da parte di nella Controparte_2 propria abitazione. Inoltre, il teste marito della appellata, aveva escluso di avere avuto alcun Tes_1 rapporto con la citata società, essendosi, invece, interfacciato solo con la ditta di Parte_1
Quanto alle eccepita decadenza e prescrizione, ne ha dedotto l'infondatezza anche per il caso in cui fosse ritenuto applicabile l'art. 1667 c.c..
Le opere erano state ultimate il 26.05.2018; i vizi occulti erano stati scoperti a fine novembre 2018 e denunciati tempestivamente nei 60 giorni con raccomandata a/r dd. 11.01.2029; alla quale avevano fatto seguito il procedimento per a.t.p., l'invito della con racc. a/r dd. 03.07.2020 alla CP_1 negoziazione assistita, infine, in data 08.05.2021 era stata notificata la citazione a giudizio.
Quanto alla determinazione dell'ammontare dei danni, l'appellata ha ribadito che la contestazione era inammissibile in quanto tardiva, essendo stata avanzata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale.
In ogni caso, quanto al DDT della ditta Cambielli Edilfriuli, che secondo l'appellante dimostrava che erano avanzate ancora delle piastrelle utilizzate per pavimentare il terrazzo, la ha contestato CP_1 che nel documento non vi erano indicazioni che ricollegassero la fornitura alla abitazione della stessa.
6. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
6.1. Con il primo motivo l'appellante ha dedotto che presso l'abitazione della nel mese di CP_1 ottobre 2018 era intervenuto un soggetto terzo, la società chiamato dalla stessa CP_2 CP_1 per eseguire “vari lavori di sistemazione” sulla porzione dell'immobile interessata dai vizi denunciati con la racc. a/r del 11.01.2019.
Il motivo di appello è infondato. È pacifico tra le parti e, comunque, documentalmente provato che i lavori di ristrutturazione della abitazione di sono stati appaltati con contratto dd. 16.09.2015 alla impresa individuale CP_1
“Bauen di AN Suligoj”, successivamente denominata Das Haus di AN IG (v. doc. 3 parte attrice ), impresa che aveva emesso le fatture in relazione ai lavori oggetto di appalto, fatture CP_1 pagate dalla committente sig. (v. doc. 4 a 29 parte attrice fatture e bonifici di pagamento). CP_1
Con lettera racc. a/r dd. 10.01.2019 aveva contestato alla sig.ra la CP_1 Parte_1 presenza di vizi interessanti, in particolare, la terrazza;
vizi scoperti in data 25.11.2018.
Dall'esame dei testimoni è emerso che prima del mese di novembre la sig. , odierna appellata, CP_1 aveva già messo al corrente la sig. titolare della impresa individuale, odierna appellante della Pt_1 presenza dei vizi e che la convenuta era intervenuta per porvi rimedio.
Il teste coniuge della , rispondendo alla domanda se fosse “Vero che la Testimone_1 CP_1 società veniva chiamata a fine ottobre 2018 presso l'abitazione della dott.ssa CP_2 [...]
in Gradisca d'Isonzo, viale Trieste 82, per eseguire un intervento di riparazione del CP_1 terrazzo”, aveva dichiarato: “non è così per due motivi. Non abbiamo mai contattato una s.r.l. ma una ditta individuale di AN Io ricordo a fine novembre”. Pt_1
Il teste aveva, altresì, confermato “che in tale occasione la dott.ssa lamentava la CP_1 esfogliazione della tinteggiatura nei locali sottostanti il terrazzo, nel soggiorno ed in corrispondenza del raccordo con il fabbricato preesistente nonché la presenza di segni di fessurazione della superficie intonacata dello sporto di linda della copertura del piano primo”, nonché “il deterioramento delle fughe di raccordo nei locali con riscaldamento radiante, la presenza di macchie sulla scala esterna ed il mancato funzionamento del miscelatore del doccione del bagno”.
Aveva, quindi, ribadito che era intervenuta la sola ditta individuale di infine, pur Parte_1 non sapendo dire esattamente quali lavori fossero stati fatti, tuttavia, aveva ricordato con precisione che la ditta era intervenuta solo sul lato sinistro delle due parti danneggiate, “quello su cui si dal soggiorno al terrazzo”.
La Corte osserva che mentre il teste aveva affermato con certezza che unico interlocutore era stata l'impresa individuale, quanto alla data dell'intervento, che aveva confermato con certezza esserci stato, si era limitato a parlare di un proprio ricordo.
Il teste di parte appellante, di professione muratore, aveva riferito “conosco le parti in Tes_2 causa perché lavoro per la das di e abbiamo fatto un intervento a casa della Parte_2 Tes_3 dott.ssa . Sono stato assunto ad agosto/settembre 2018 non ricordo bene. Conosco anche la CP_1 perché prima lavoravo per lei e dopo mi sono licenziato e ho iniziato a lavorare da luca Pt_1 morin”. La Corte osserva che il teste ha dichiarato di non ricordare bene la data in cui era stato assunto dalla Cont
dopo che si era dimesso come dipendente della impresa individuale Suligoj;
mentre CP_2 alcuna documentazione è stata prodotta per dimostrare la data effettiva della assunzione del sig. Tes_2 da parte della essendo quest'ultima rimasta contumace, non avendo la sig. Controparte_2 Pt_1 formulato istanza ex art. 210 c.p.c., pur avendone interesse.
Poiché l'impresa individuale della appellante era cessata solo con il 31.10.2018 (v. visura camerale doc. 1 attrice), tenuto conto, come detto, che il teste aveva precisato di non ricordare bene fino a quando aveva lavorato per la impresa individuale per poi essere assunto dalla e tenuto Controparte_2 conto che il teste aveva dichiarato che per l'eliminazione dei difetti della terrazza aveva Tes_1 incaricato l'impresa individuale della che era intervenuta, seppure non risolvendo il Pt_1 problema, ritiene la Corte che risulta provato che il teste si era dimesso dalla impresa Tes_2 individuale quando questa il 31.10.2018 aveva cessato l'attività.
Infatti, poiché il teste, subito dopo le dimissioni, è stato assunto dalla società “nota” Controparte_2 alla avendo sede presso lo stesso indirizzo ed avendo sin dal 29.11.2013 come amministratore Pt_1 unico il sig. (dal 20.09.2017 anche socio unico), coniuge di dal 2002 Tes_3 Parte_1
(v. certificato di matrimonio sub doc. 42 attrice), deve ritenersi che la sua assunzione da parte della s.r.l. sia stata la conseguenza proprio della cessazione della impresa individuale.
La circostanza è ulteriormente confermata dal fatto che il teste ha riferito di avere eseguito la riparazione del terrazzo nel settembre o ottobre 2018, quindi quando l'impresa individuale era ancora attiva.
Ulteriore elemento che prova che ad intervenire sulla terrazza a seguito della prima denuncia dei vizi era stata l'originaria appaltatrice è la circostanza che non ha emesso alcuna fattura, né Controparte_2 ha preteso il pagamento di alcun corrispettivo, cosa che invece ci si sarebbe aspettata da parte della società terza rispetto al contratto di appalto che, in tesi dell'appellante, sarebbe intervenuta per rimediare i vizi causati dalle lavorazioni di un soggetto.
Viceversa, la circostanza che l'impresa individuale non abbia emesso alcuna fattura, né abbia Pt_1 chiesto alcun corrispettivo per l'intervento riparatore sulla terrazza si spiega con il fatto che era stata chiamata per rimediare a dei difetti di proprie precedenti lavorazioni, quindi, i costi erano a suo carico.
Alla luce di quanto sopra osservato non è credibile il sig. , legale rappresentante della Tes_4 terza chiamata contumace quando in sede di interrogatorio libero aveva insistito nel Controparte_2 riferire che l'attrice si era rivolta alla predetta società perché riparasse il terrazzo.
6.2. Con il secondo motivo l'appellante ha contestato l'intervenuta decadenza e prescrizione della azione della committente. Il motivo è infondato.
Per quanto sopra esposto è risultato accertato che l'appellante, a seguito della prima denuncia dei vizi da parte della , era intervenuta per eliminarli, seppure senza successo, così riconoscendo CP_1 tacitamente la propria responsabilità svincolando la committente dai termini di decadenza e di prescrizione della azione (v. Cassazione civile sez. II, 06/11/2023, (ud. 19/10/2023, dep. 06/11/2023),
n.30786 per la quale “Al riguardo, va ribadito il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui "L'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che - senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore - ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c." (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 6263 del 20/04/2012, Rv. 622318; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13613 del 30/05/2013, Rv.
626504). Peraltro, va anche ribadito che "In tema di appalto, il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perché sia valido agli effetti dell'art. 1667 c.c., comma 2, seconda parte, non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere" (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 27948 del 24/11/2008, Rv. 605859; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2733 del 05/02/2013,
Rv. 624876)”.
6.3. Con il terzo motivo l'appellante ha contestato la quantificazione dei danni fatta dal c.t.u. con riferimento ai lavori di ripavimentazione della terrazza;
inoltre, ha contestato di essere responsabile dei difetti del doccino.
La doglianza è parzialmente fondata.
Secondo il c.t.p. dell'appellante l'infiltrazione presente sul terrazzo era circoscritta solo alla zona di innesto dei tubi pluviali con il manto impermeabilizzante ed era minima: il c.t.p., pertanto, aveva proposto la demolizione ed il rifacimento della pavimentazione solamente nell'area adiacente l'imbocco dei pluviali e della sottostante porzione di impermeabilizzazione per una superficie di circa
4,5 m.q., con costo pari ad euro 2.571,45 (v. f. 19 ss. relazione c.t.u.).
Il c.t.u. aveva ritenuto non soddisfacente la soluzione proposta dal c.t.p. in quanto:
“pur concordando con l'individuazione delle infiltrazioni in prossimità dei pluviali evidenzia che nulla prova che le stesse non trovino origine alla base della canaletta tanto che dalle stesse sembrano diramarsi delle linee di scorrimento a livello di guaina, da qui l'assenza di macchie all'intradosso del solaio della rimessa, per poi sfociare sulla testata a ben due metri dal più vicino pluviale. La sola rimozione di 4,50 mq di pavimento, presumibilmente in prossimità dei pluviali, non garantirebbe, senza la rimozione della canaletta e di una fascia a cavallo della stessa di almeno 2,40 x 8,08, pari
a 19,40 mq, un corretto intervento atto a garantire l'insorgenza di future ed analoghe problematiche.
Tale intervento di minima, considerata la datazione della fornitura, risulta tuttavia non praticabile considerata la datazione del pavimento ceramico, risalente alla metà del 2016, con una seconda fornitura nel 2017, non garantisce certamente, a distanza di quattro anni la certa reperibilità, ma soprattutto in considerazione del ciclo produttivo in cui il prodotto subisce reazioni e trasformazioni chimico-fisiche, una costanza nell'uniformità cromatica. Tanto che l'ultima fase del processo produttivo, pur se industriale, è la scelta e cernita del prodotto finale con l'eliminazione dei pezzi difettosi, la suddivisione in prima e seconda scelta e il raggruppamento in lotti omogenei per tono”.
La Corte condivide le conclusioni dettagliatamente motivate del c.t.u. il quale ha rilevato che in ogni caso l'area interessata dai lavori di rifacimento, pari a 19,40 mq, era molto più ampia di quella indicata dal c.t.p. in soli 4,5 m.q.. Non era, infine, praticabile la ripavimentazione di una sola porzione di terrazzo atteso che sarebbe risaltata la differenza cromatica tra le vecchie e le nuove piastrelle.
Sul punto il teste rispondendo alla domanda se fosse “Vero che la dott.ssa disponeva Tes_1 CP_1 nel novembre 2018 di almeno 20 mq di piastrelle – modello Stoneone Ivory Grip marca Corona – quale avanzo di quelle posate in opera sul terrazzo nel 2016”, aveva dichiarato: “non è vero, non avevamo tutta questa metratura, comunque non ricordo marca e modello delle piastrelle”.
La quantità di piastrelle avanzate dopo la realizzazione della pavimentazione, inoltre, non può essere inferita dal DDT richiamato dalla appellante, atteso che il DDT era stato emesso dalla ditta Cambielli
Edilfriuli per fornitura eseguita a favore non della impresa individuale bensì a favore della Pt_1 società con destinazione la sede di quest'ultima e non il cantiere della abitazione della Controparte_2
, quindi non vi è prova che si trattasse delle piastrelle destinate al citato cantiere (v. doc. 2 CP_1
. Pt_1
Infine, quanto al doccione del bagno, in sede di a.t.p. l'appellante ha dedotto di avere solo fornito il miscelatore doccione che era stato montato da altra ditta, circostanza confermata dal teste il Tes_1 quale ha dichiarato che il montaggio era stato effettuato dalla ditta DR (v. verbale esame testi dd. 26.10.2023).
Quanto alla causa del malfunzionamento il c.t.u. si è limitato a concludere che “Resta inoltre inevasa la domanda se ci sia un errore di posa o se l'elemento incriminato sia difettoso, situazione verificabile unicamente con la rimozione dello stesso” (v. f. 18 ss. c.t.u.).
Non essendo stato accertato che il difetto del doccione sia imputabile alla appellante, dall'ammontare dei danni deve essere decurtata la somma di euro 460,00 indicata dal c.t.u. come costo per il ripristino del doccione (v. tabella f. 15 relazione). L'appellante deve, pertanto, essere condannata a pagare a favore della appellata Parte_1
la minor somma pari ad euro 10.680,50, oltre interessi dalla messa in mora (3.7.2020) CP_1 al saldo, come statuito dalla sentenza di primo grado, statuizione non oggetto di appello.
Per i motivi esposti l'appello deve essere parzialmente accolto e le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere parzialmente compensate nella misura di 1/8, in ragione della parziale soccombenza di con riferimento al solo difetto del doccione. CP_1
L'appellante va condannata al pagamento in favore dell'appellata delle spese, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in considerazione della soccombenza: quanto al primo grado euro 4442,38, per compensi (pari a 7/8 di euro 5.077,00 per compensi) ed euro
231,00 per esborsi (pari ad 7/8 di euro 264,00) oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado euro 4.277,00 (per le fasi di studio, introduttiva, trattazione, questa fase liquidata nei minimi stante la limitata attività svolta, decisoria, pari a 7/8 di euro 4.888,00), oltre al
15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Pt_1 nei confronti di , e con la terza chiamata
[...] CP_1 Controparte_2 così provvede: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento in favore di della somma di € 10.680,50, oltre interessi Parte_1 CP_1 dalla messa in mora (3.7.2020) al saldo;
compensa per 1/8 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellante Pt_1 al pagamento a favore di dei 7/8 delle spese di lite che liquida per la quota:
[...] CP_1 quanto al primo grado euro 4442,38 per compensi ed euro 231,00 per esborsi oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado euro 4.277,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli