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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 19135/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi De Feo, elettivamente domiciliata in Marano di Napoli (NA), al Corso Mediterraneo n. 15;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: ); CP_1 C.F._1
(c.f. Controparte_2
), in persona del Viceprefetto Aggiunto;
P.IVA_2
-APPELLATE contumaci-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7789/2024 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 16 marzo 2024.
Conclusioni: all'udienza del 18 dicembre 2024, l'appellante ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma. Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione spiegata in primo grado da e ha conseguentemente annullato la cartella esattoriale n. CP_1
07120200002725581000 dall'importo di € 591,11, emessa a suo carico per violazioni del Codice della Strada elevate dalla di Napoli nel 2016. CP_2
La pronuncia censurata ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, atteso che dal momento dell'infrazione, avvenuta il 15 maggio 2016, alla data di notifica della cartella esattoriale, il 9 settembre 2021, era decorso il termine quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981. Il Giudice di pace, inoltre, ha rilevato la tardività della notifica del verbale di accertamento, il quale, elevato il 25 luglio 2016, era stato notificato al contribuente solo il 24 novembre dello stesso anno, dunque oltre il termine di 90 giorni disciplinato dall'art. 201 C.d.S. Ha così annullato la cartella impugnata, con la seguente motivazione: “consegue che in mancanza di prova in ordine all'interruzione della prescrizione da parte degli opposti, la pretesa creditoria dagli stessi azionata con la cartella esattoriale n. 071 2020 00027255 81, per l'importo di Euro 591,11, deve altresì ritenersi prescritta trattandosi di cartella esattoriale avente ad oggetto sanzioni amministrative per infrazioni al C.d.S. per le quali è prevista la prescrizione quinquennale dell'azione a norma dell'art. 209 del C.d.S. […] ”. Ha condannato le parti opposte al pagamento delle spese di giudizio.
ha proposto appello avverso la medesima Parte_1 sentenza, chiedendone la riforma e notificando l'atto di impugnazione alle parti appellate in data 11 settembre 2024.
In via preliminare, l'appellante ha qualificato la domanda presentata in primo grado come un'opposizione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. 150/2011, eccependo la violazione dei principi regolatori della materia da parte del Giudice di Pace, il quale non ha considerato la tardiva notifica del verbale di accertamento sotteso all'impugnata cartella esattoriale come un valido atto interruttivo del termine di prescrizione del credito opposto. Pertanto, ha contestato l'avvenuta estinzione della pretesa creditoria, adducendo che il termine di cui all'art. 28 della L. 689/1981 non era decorso alla data di notifica della cartella esattoriale. L'agente della riscossione ha concluso dunque per l'accoglimento dell'appello, con conseguente accertamento della mancata prescrizione del credito, il tutto con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
e la sebbene regolarmente citate, non si sono CP_1 Controparte_2 costituite.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024 con la concessione dei termini di cui
- 2 - all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e della CP_1 CP_2 he, sebbene regolarmente citate, non si sono costituite.
[...]
Venendo al merito, giova premettere che il presente gravame ha ad oggetto un appello a sentenza resa dal Giudice di Pace di Napoli ed origina dall'opposizione a cartella esattoriale n. 07120200002725581000 dall'importo di € 591,11, emessa per un'infrazione al Codice della Strada ed elevata dalla nel 2016. Controparte_2
L' ha impugnato la decisione resa dal primo Parte_1 giudice al fine di contestare la dichiarata prescrizione del credito.
In primo luogo, è doveroso precisare che la parte appellante ha erroneamente qualificato la domanda spiegata in primo grado come un'opposizione recuperatoria al verbale di accertamento di violazione del C.d.S. ex art. 7 del D.lgs. 150/2011.
In merito, la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema di Cassazione n. 22080/2017, nel ribadire la tripartizione dei rimedi esperibili avverso la cartella impugnata e delineare l'ambito di operatività e le forme dell'opposizione recuperatoria a verbale, ha chiarito che “restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito, cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.”.
Nondimeno, dalla disamina dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado emerge che l'opposizione proposta dal contribuente è funzionale a contestare la sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria, senza alcun riferimento ad un'omessa, irregolare o tardiva notifica del verbale di accertamento sotteso alla
- 3 - cartella esattoriale in oggetto. Dunque, l'azione spiegata in primo grado è stata correttamente avanzata ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c. ed allo stesso modo correttamente qualificata in sentenza.
Venendo al merito dell'impugnazione, l'appello è fondato e va accolto.
Più precisamente, il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981 decorre non già dal momento dell'accertamento dell'infrazione, avvenuto il 15 maggio 2016, bensì dalla data di notifica del verbale di accertamento della violazione, eseguita tardivamente il 24 novembre dello stesso anno.
La tardiva notificazione del verbale di accertamento non priva quest'ultimo della sua efficacia interruttiva rispetto al termine di prescrizione del credito.
A tal proposito, infatti, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la succitata sentenza n. 22080/2017, hanno qualificato la tempestività della notifica non già come un requisito di esistenza dell'atto, bensì come una condizione di validità del medesimo, affermando che “la violazione dell'obbligo di notificazione tempestiva che incombe sull'amministrazione non impedisce la venuta ad esistenza del «titolo esecutivo», piuttosto dà luogo ad un titolo esecutivo viziato formalmente, perché è stato invalido od irregolare il suo procedimento di formazione”.
Ancora, ove il verbale di accertamento sia stato conosciuto dall'interessato a seguito di notificazione valida, ma intervenuta oltre il termine dell'art. 201 C.d.S., il rimedio riconosciuto al contribuente per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva o invalida notificazione è rappresentato dall'opposizione recuperatoria ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, da spiegare entro il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione (tardiva) del verbale di accertamento, “non essendovi ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notificazione della cartella di pagamento”.
Dunque, posto che “l'opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 e 204 bis C.d.S. (ed oggi di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011) è rimedio omnicomprensivo e idoneo alla delibazione da parte del giudice ordinario di qualsivoglia vizio dell'atto sanzionatorio, compresi i vizi che attengono al procedimento seguito per la sua formazione”, ne deriva che, in mancanza di tempestiva opposizione, il provvedimento sanzionatorio diviene non solo definitivo, con conseguente sanatoria del vizio di notifica, ma anche un valido atto interruttivo idoneo a determinare il decorso ex novo del termine di prescrizione.
Alla luce di quanto sopra esposto, è pacifico che il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso al momento della notifica della cartella
- 4 - esattoriale impugnata, in data 9 settembre 2021, poiché interrotto dalla notifica, seppur tardiva, del verbale di accertamento, avvenuta il 24 novembre 2016.
Ne consegue che sussistono ragioni valide a riformare la sentenza del giudice di prime cure, il quale ha errato nel privare dell'efficacia interruttiva il verbale di accertamento dell'infrazione del C.d.S. notificato tardivamente, con conseguente erronea declaratoria di avvenuta prescrizione della pretesa creditoria incorporata nella cartella opposta.
L'appello va dunque accolto.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato contribuente e si liquidano, come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. e ii. alla luce del valore della controversia (fino a € 1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo tenuto conto dell'assenza di profili di complessità delle questioni esaminate. Nei rapporti con l'Ente impositore contumace, le spese si compensano.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
nei confronti di e della Parte_1 CP_1 Controparte_2 iscritta al n. 19135/2024 del R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di e della CP_1 Controparte_2
2. accoglie l'appello proposto;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda spiegata in primo grado e conferma la cartella impugnata n. 07120210096750887000;
4. condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di CP_1 giudizio, che liquida in favore della parte appellante per compenso professionale per il primo grado in € 139,00, per il secondo grado in € 232,00, oltre le spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Luigi De Feo dichiaratosi antistatario.
5. compensa le spese del doppio grado nei rapporti con la Controparte_2
Così deciso in Napoli il 12 febbraio 2025 Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 5 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 19135/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi De Feo, elettivamente domiciliata in Marano di Napoli (NA), al Corso Mediterraneo n. 15;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: ); CP_1 C.F._1
(c.f. Controparte_2
), in persona del Viceprefetto Aggiunto;
P.IVA_2
-APPELLATE contumaci-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7789/2024 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 16 marzo 2024.
Conclusioni: all'udienza del 18 dicembre 2024, l'appellante ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma. Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione spiegata in primo grado da e ha conseguentemente annullato la cartella esattoriale n. CP_1
07120200002725581000 dall'importo di € 591,11, emessa a suo carico per violazioni del Codice della Strada elevate dalla di Napoli nel 2016. CP_2
La pronuncia censurata ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, atteso che dal momento dell'infrazione, avvenuta il 15 maggio 2016, alla data di notifica della cartella esattoriale, il 9 settembre 2021, era decorso il termine quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981. Il Giudice di pace, inoltre, ha rilevato la tardività della notifica del verbale di accertamento, il quale, elevato il 25 luglio 2016, era stato notificato al contribuente solo il 24 novembre dello stesso anno, dunque oltre il termine di 90 giorni disciplinato dall'art. 201 C.d.S. Ha così annullato la cartella impugnata, con la seguente motivazione: “consegue che in mancanza di prova in ordine all'interruzione della prescrizione da parte degli opposti, la pretesa creditoria dagli stessi azionata con la cartella esattoriale n. 071 2020 00027255 81, per l'importo di Euro 591,11, deve altresì ritenersi prescritta trattandosi di cartella esattoriale avente ad oggetto sanzioni amministrative per infrazioni al C.d.S. per le quali è prevista la prescrizione quinquennale dell'azione a norma dell'art. 209 del C.d.S. […] ”. Ha condannato le parti opposte al pagamento delle spese di giudizio.
ha proposto appello avverso la medesima Parte_1 sentenza, chiedendone la riforma e notificando l'atto di impugnazione alle parti appellate in data 11 settembre 2024.
In via preliminare, l'appellante ha qualificato la domanda presentata in primo grado come un'opposizione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. 150/2011, eccependo la violazione dei principi regolatori della materia da parte del Giudice di Pace, il quale non ha considerato la tardiva notifica del verbale di accertamento sotteso all'impugnata cartella esattoriale come un valido atto interruttivo del termine di prescrizione del credito opposto. Pertanto, ha contestato l'avvenuta estinzione della pretesa creditoria, adducendo che il termine di cui all'art. 28 della L. 689/1981 non era decorso alla data di notifica della cartella esattoriale. L'agente della riscossione ha concluso dunque per l'accoglimento dell'appello, con conseguente accertamento della mancata prescrizione del credito, il tutto con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
e la sebbene regolarmente citate, non si sono CP_1 Controparte_2 costituite.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024 con la concessione dei termini di cui
- 2 - all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e della CP_1 CP_2 he, sebbene regolarmente citate, non si sono costituite.
[...]
Venendo al merito, giova premettere che il presente gravame ha ad oggetto un appello a sentenza resa dal Giudice di Pace di Napoli ed origina dall'opposizione a cartella esattoriale n. 07120200002725581000 dall'importo di € 591,11, emessa per un'infrazione al Codice della Strada ed elevata dalla nel 2016. Controparte_2
L' ha impugnato la decisione resa dal primo Parte_1 giudice al fine di contestare la dichiarata prescrizione del credito.
In primo luogo, è doveroso precisare che la parte appellante ha erroneamente qualificato la domanda spiegata in primo grado come un'opposizione recuperatoria al verbale di accertamento di violazione del C.d.S. ex art. 7 del D.lgs. 150/2011.
In merito, la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema di Cassazione n. 22080/2017, nel ribadire la tripartizione dei rimedi esperibili avverso la cartella impugnata e delineare l'ambito di operatività e le forme dell'opposizione recuperatoria a verbale, ha chiarito che “restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito, cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.”.
Nondimeno, dalla disamina dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado emerge che l'opposizione proposta dal contribuente è funzionale a contestare la sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria, senza alcun riferimento ad un'omessa, irregolare o tardiva notifica del verbale di accertamento sotteso alla
- 3 - cartella esattoriale in oggetto. Dunque, l'azione spiegata in primo grado è stata correttamente avanzata ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c. ed allo stesso modo correttamente qualificata in sentenza.
Venendo al merito dell'impugnazione, l'appello è fondato e va accolto.
Più precisamente, il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981 decorre non già dal momento dell'accertamento dell'infrazione, avvenuto il 15 maggio 2016, bensì dalla data di notifica del verbale di accertamento della violazione, eseguita tardivamente il 24 novembre dello stesso anno.
La tardiva notificazione del verbale di accertamento non priva quest'ultimo della sua efficacia interruttiva rispetto al termine di prescrizione del credito.
A tal proposito, infatti, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la succitata sentenza n. 22080/2017, hanno qualificato la tempestività della notifica non già come un requisito di esistenza dell'atto, bensì come una condizione di validità del medesimo, affermando che “la violazione dell'obbligo di notificazione tempestiva che incombe sull'amministrazione non impedisce la venuta ad esistenza del «titolo esecutivo», piuttosto dà luogo ad un titolo esecutivo viziato formalmente, perché è stato invalido od irregolare il suo procedimento di formazione”.
Ancora, ove il verbale di accertamento sia stato conosciuto dall'interessato a seguito di notificazione valida, ma intervenuta oltre il termine dell'art. 201 C.d.S., il rimedio riconosciuto al contribuente per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva o invalida notificazione è rappresentato dall'opposizione recuperatoria ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, da spiegare entro il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione (tardiva) del verbale di accertamento, “non essendovi ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notificazione della cartella di pagamento”.
Dunque, posto che “l'opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 e 204 bis C.d.S. (ed oggi di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011) è rimedio omnicomprensivo e idoneo alla delibazione da parte del giudice ordinario di qualsivoglia vizio dell'atto sanzionatorio, compresi i vizi che attengono al procedimento seguito per la sua formazione”, ne deriva che, in mancanza di tempestiva opposizione, il provvedimento sanzionatorio diviene non solo definitivo, con conseguente sanatoria del vizio di notifica, ma anche un valido atto interruttivo idoneo a determinare il decorso ex novo del termine di prescrizione.
Alla luce di quanto sopra esposto, è pacifico che il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso al momento della notifica della cartella
- 4 - esattoriale impugnata, in data 9 settembre 2021, poiché interrotto dalla notifica, seppur tardiva, del verbale di accertamento, avvenuta il 24 novembre 2016.
Ne consegue che sussistono ragioni valide a riformare la sentenza del giudice di prime cure, il quale ha errato nel privare dell'efficacia interruttiva il verbale di accertamento dell'infrazione del C.d.S. notificato tardivamente, con conseguente erronea declaratoria di avvenuta prescrizione della pretesa creditoria incorporata nella cartella opposta.
L'appello va dunque accolto.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato contribuente e si liquidano, come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. e ii. alla luce del valore della controversia (fino a € 1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo tenuto conto dell'assenza di profili di complessità delle questioni esaminate. Nei rapporti con l'Ente impositore contumace, le spese si compensano.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
nei confronti di e della Parte_1 CP_1 Controparte_2 iscritta al n. 19135/2024 del R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di e della CP_1 Controparte_2
2. accoglie l'appello proposto;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda spiegata in primo grado e conferma la cartella impugnata n. 07120210096750887000;
4. condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di CP_1 giudizio, che liquida in favore della parte appellante per compenso professionale per il primo grado in € 139,00, per il secondo grado in € 232,00, oltre le spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Luigi De Feo dichiaratosi antistatario.
5. compensa le spese del doppio grado nei rapporti con la Controparte_2
Così deciso in Napoli il 12 febbraio 2025 Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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