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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/07/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 972/2023 R.G.A.C. promossa da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Giannarelli, dall'Avv. Sonia
Mannella, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il studio, in Massa, Via Aurelia Sud n. 108 opponente
nei confronti di
(Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Annoni, in virtù di procura agli atti, e domiciliata presso il suo indirizzo PEC Email_1 opposta
Oggetto: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Per l'opponente (cfr. precisazione delle conclusioni ex art. 189 comma 1 n. 1 c.p.c. depositate il 15.04.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata:
- in via preliminare e assorbente, dichiarare nullo e/o inefficace il precetto in quanto improcedibile per difetto di notifica.
- nel merito ed in via principale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato in via esecutiva e/o nullo e/o inefficace il precetto ed il pignoramento azionato per i motivi di cui in premessa e dichiarare l'inesistenza del conseguente diritto della creditrice di procedere in sede esecutiva.
- nel merito ed in via principale, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e
l'inefficacia del pignoramento eseguito a cura del creditore procedente in quanto improcedibile ed illegittimo e non ha tenuto conto del mantenimento relativo al mese di agosto 2022 già ricevuto, conseguentemente, rigettata ogni contraria istanza, deduzione e produzione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione, per l'avvenuto (o comunque parziale) pagamento del debito per tutti i motivi sopra esposti, disponendo la liberazione dei beni.
- nel merito ed in via meramente subordinata accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto e di pignoramento oggetto del presente atto per le motivazioni dette in premessa e, per l'effetto, indicare
l'eventuale esatto ammontare del credito riducendo il pignoramento tenuto conto di quanto già
2 versato, con liberazione dei beni in virtù della reale entità del credito.
In tutti i casi: condannare il creditore procedente a rimborsare al Sig. Controparte_1
le spese del giudizio di opposizione, comprensive dei diritti Parte_1 ed onorari di avvocato, oltre Iva e Cpa.
- Condannare la signora al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 subiti e subendi anche derivanti dall'instaurazione di lite temeraria ex art.
96 Cpc, da liquidarsi anche in via equitativa.
In via istruttoria:
Si chiede di acquisire la certificazione Naspi della Sig.ra anche in CP_1 virtù dell'art. 210 cpc..”
Per l'opposta (cfr. precisazione delle conclusioni ex art. 189 comma 1
n. 1 c.p.c. depositate il 15.04.2025):
“Nel merito:
- Rigettare le domande tutte svolte, sia in via preliminare che nel merito, dal signor in quanto infondate in fatto e in diritto. Parte_1
- Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% spese generali, cpa e iva e con condanna del signor al pagamento di una somma equitativamente Parte_1 determinata ex art. 96 terzo comma cpc.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1
, coniuge separata del medesimo, introducendo - entro il Controparte_1
3 termine all'uopo assegnato dal Giudice dell'Esecuzione di questo stesso
Tribunale (con ordinanza in data 18.12.2020) ed a seguito del rigetto dell'istanza di sospensiva proposta ex art. 624 comma 1 c.p.c. - la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione (ex art. 615 comma 2
c.p.c.), già radicato, in sede sommaria, nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare presso terzi instaurata dallo stessa
[...]
; procedura tesa alla realizzazione forzosa, da parte di CP_1 quest'ultima, del credito avente ad oggetto il contributo al mantenimento della medesima moglie per i mesi di luglio ed agosto 2022 (per complessivi € 400,00) e del contributo al mantenimento per il mese di agosto 2022 (per € 200,00) del figlio nato dall'unione coniugale Per_1 tra le parti e convivente con la madre, in forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza presidenziale ex art. 4 della L. n. 898/1970, emessa il
16.12.2021 nella causa di separazione personale inter partes (n.
2447/2018 R.G.) e munita di formula esecutiva in data 11.08.2022, nella causa di separazione personale inter partes .
A sostegno dell'opposizione interposta, il ha dedotto i seguenti Pt_1 motivi:
- A) Omessa notificazione dell'atto di precetto, in conformità al disposto di cui all'art. 480 c.p.c., così come del titolo esecutivo giudiziale, essendo egli giunto a conoscenza direttamente della procedura esecutiva pendente a proprio carico, in virtù della notificazione, avvenuta in data 11.11.2022, dell'avviso dell'iscrizione a ruolo della procedura di pignoramento presso terzi intrapresa ex adverso, in difetto di precedenti comunicazioni e richieste di pagamento di sorta, con la conseguente asserita improcedibilità dell'azione esecutiva.
- B) Insussistenza del credito inerente al contributo al mantenimento della essendo stato, con la richiamata ordinanza del 16.12.2021, il CP_1 relativo obbligo a carico del marito disposto, in via provvisoria ed urgente, soltanto per i mesi nei quali la moglie non avesse percepito “stipendio”, costituendo obbligo della medesima dare comunicazione al primo dei periodi di interruzione della percezione della propria retribuzione, non
4 avendogli l'opposta reso noto alcun'interruzione in riferimento alle mensilità di luglio-agosto 2022, in relazione alle quali la stessa aveva percepito essendo stato, peraltro, il pignoramento presso terzi CP_2 notificato (in data 30.09.2022) per importo comprensivo del contributo al mantenimento del figlio per il mese di agosto 2023, senza Per_1 tenere conto del versamento a tale titolo già effettuato dall'obbligato (per €
250,00) a mezzo bonifico bancario del 23.08.2050.
L'opponente ha concluso per la declaratoria di nullità ed inefficacia del precetto opposto e del successivo pignoramento, nonché per l'accertamento dell'inesistenza dei crediti fatti valere in executivis, con condanna della controparte a titolo risarcitorio, per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c..
Si è costituita l'opposta, deducendo:
l'avvenuta rituale preventiva notificazione a mezzo del servizio postale del titolo esecutivo e del precetto;
che la percezione di a parte della medesima per i mesi di CP_2 CP_1 luglio e agosto 2022 non valeva ad escludere il diritto al contributo al proprio mantenimento a carico del coniuge, venendo esso meno, in forza della succitata ordinanza presidenziale del 16.12.2021, soltanto per i mesi nei quali ella non avesse percepito reddito retributivo, costituendo la molumento ben diverso dalla retribuzione;
CP_2 di aver correttamente comunicato formalmente in varie occasioni al Pt_1 che la percezione della propria retribuzione sarebbe risultata interrotta a far tempo dal luglio 2022, per effetto della cessazione nel giugno 2022 del rapporto di lavoro a tempo determinato dalla medesima già intrattenuto;
di aver correttamente tenuto conto, nel predisporre l'atto di pignoramento presso terzi, del pagamento della somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio avvenuto con il bonifico del Per_1
23.08.2022, essendo stata con detto atto tale somma decurtata dalla complessiva maggior pretesa creditoria.
La ha quindi concluso per il rigetto dell'avversa opposizione, CP_1 nonché per la condanna risarcitoria della controparte ex art. 96 c.p.c..
5 La causa, istruita in forma documentale, è stata trattenuta in decisione, ex art. 281 quinquies c.p.c., a seguito del deposito degli scritti difensivi previsti ex art. 189 c.p.c. e di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.06.2025.
§§§§§§§§§§§§§
I motivi di opposizione dedotti dal risultano smentiti per tabulas. Pt_1
L'opposta ha dato prova di aver notificato all'obbligato il titolo esecutivo e il precetto a mezzo del servizio postale, avendo l'ufficiale postale addetto al recapito attestato, con il relativo avviso di ricevimento (dotato dell'efficacia probatoria privilegiata prevista ex art. 2700 c.c.), la consegna a mani del destinatario, in data 09.09.2022, del plico contenente gli atti oggetto di spedizione (circostanza della quale quest'ultimo evidentemente non può non essere stato a conoscenza), secondo quanto del resto già rimarcato con l'ordinanza del G.E. in data 19.12.2021 in forza della quale, nella fase sommaria del giudizio di opposizione, è stata rigettata l'istanza di sospensiva ex art. 624 c.p.c.; così come è confermato documentalmente che la provvide correttamente a comunicare in forma scritta al CP_1 coniuge, dapprima con email del 03.07.2022, poi con email del proprio legale del 01.08.2022, la cessazione, a far tempo dal luglio 2022, della percezione della retribuzione della quale era stata in precedenza titolare in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato pervenuto a scadenza nel giugno dello stesso anno, con la conseguente contestuale richiesta di provvedere al versamento del contributo al mantenimento, in conformità a quanto disposto, in via provvisoria ed urgente, con la richiamata ordinanza presidenziale ex art. 4 della L. n. 898/1970 (cfr., rispettivamente, doc. 3 e docc. 6 e 7 allegati alla comparsa di costituzione).
Né assume rilievo, al fine di escludere l'obbligo contributivo in favore della moglie, il fatto che la stessa abbia percepito la per i suddetti mesi CP_2 di luglio ed agosto 2022, non valendo la titolarità di tale emolumento - costituente misura sociale di integrazione al reddito retributivo a
6 determinare la sospensione dell'obbligo contributivo gravante sul in Pt_1 forza della richiamata ordinanza presidenziale costituente titolo esecutivo, prevedendo essa espressamente l'interruzione di detto obbligo esclusivamente per i mesi nei quali la moglie avesse percepito lo
“stipendio”, tale dovendosi ragionevolmente intendere, all'evidenza, la prestazione retributiva erogata dal datore di lavoro. Né siffatta decisione presidenziale può essere in questa sede sottoposta a sindacato di sorta, in parte qua non risultando essa sottoposta a modifica, nè da parte del
G.I. nel corso del giudizio di separazione personale, né in sede di reclamo, ex art. 708 comma 4 c.p.c..
Emerge per tabulas, inoltre, che – diversamente da quanto prospettato dall'opponente – con l'atto di pignoramento presso terzi datato CP_3
21.09.2022 e notificato alla controparte nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., provvide correttamente a decurtare dalla maggior pretesa creditoria già fatta valere con il precetto la somma di € 200,00 (non già di € 250,00, secondo quanto rappresentato in citazione) versata dal Pt_1
(successivamente alla notificazione del precetto e del titolo esecutivo giudiziale) a titolo di contributo al mantenimento del figlio per il Per_1 mese di agosto 2022 e, quindi, detraendo dalla somma già precettata, pari ad € 796,98, quella di € 200,00 corrisposta dall'obbligato attraverso l'eccepito pagamento (cfr. doc. 8 dimesso a corredo della comparsa di costituzione); di tal che anche tale ulteriore motivo di opposizione è palesemente destituito di fondamento.
L'opposizione, in definitiva, non può che essere respinta.
Sussistono i presupposti per l'accoglimento per la condanna risarcitoria dell'opponente per responsabilità aggravata, ex art. 96 comma 3 c.p.c., in considerazione della rimarcata palese infondatezza dei motivi di opposizione, smentiti per tabulas dalla documentazione dimessa in giudizio, ciò che vale a rivelare la pretestuosità e temerarietà dell'iniziativa processuale del medesimo ispirata a mero intento dilatorio e, in Pt_1 definitiva, a dimostrare la condotta abusiva del soccombente, connotata da colpa grave ed integrante abuso del processo. In considerazione del
7 valore della controversia, dei fatti oggetto del contendere, in rapporto alle emergenze istruttorie documentali, al grado della colpa, nonché tenuto conto di ogni circostanza del caso, si stima equo e conforme a giustizia liquidare in € 500,00 la somma dovuto a titolo risarcitorio ex art. 96 comma
3 c.p.c.; ne consegue la condanna del medesimo opponente, altresì, al pagamento alla cassa delle ammende dell'ulteriore importo dovuto ex art. 96 comma 4 c.p.c., che si determina in € 500,00.
Il regime delle spese processuali viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe:
- Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
- Condanna il predetto opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in complessivi € 662,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Condanna altresì, al risarcimento del danno in Parte_1 favore di , ex art. 96 comma 3 c.p.c., per l'importo che Controparte_1 liquida in € 500,00, nonché al pagamento alla cassa delle ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c., dell'ulteriore somma di € 500,00.
Così deciso in Massa, il 17.07.2025
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 972/2023 R.G.A.C. promossa da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Giannarelli, dall'Avv. Sonia
Mannella, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il studio, in Massa, Via Aurelia Sud n. 108 opponente
nei confronti di
(Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Annoni, in virtù di procura agli atti, e domiciliata presso il suo indirizzo PEC Email_1 opposta
Oggetto: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Per l'opponente (cfr. precisazione delle conclusioni ex art. 189 comma 1 n. 1 c.p.c. depositate il 15.04.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata:
- in via preliminare e assorbente, dichiarare nullo e/o inefficace il precetto in quanto improcedibile per difetto di notifica.
- nel merito ed in via principale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato in via esecutiva e/o nullo e/o inefficace il precetto ed il pignoramento azionato per i motivi di cui in premessa e dichiarare l'inesistenza del conseguente diritto della creditrice di procedere in sede esecutiva.
- nel merito ed in via principale, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e
l'inefficacia del pignoramento eseguito a cura del creditore procedente in quanto improcedibile ed illegittimo e non ha tenuto conto del mantenimento relativo al mese di agosto 2022 già ricevuto, conseguentemente, rigettata ogni contraria istanza, deduzione e produzione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione, per l'avvenuto (o comunque parziale) pagamento del debito per tutti i motivi sopra esposti, disponendo la liberazione dei beni.
- nel merito ed in via meramente subordinata accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto e di pignoramento oggetto del presente atto per le motivazioni dette in premessa e, per l'effetto, indicare
l'eventuale esatto ammontare del credito riducendo il pignoramento tenuto conto di quanto già
2 versato, con liberazione dei beni in virtù della reale entità del credito.
In tutti i casi: condannare il creditore procedente a rimborsare al Sig. Controparte_1
le spese del giudizio di opposizione, comprensive dei diritti Parte_1 ed onorari di avvocato, oltre Iva e Cpa.
- Condannare la signora al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 subiti e subendi anche derivanti dall'instaurazione di lite temeraria ex art.
96 Cpc, da liquidarsi anche in via equitativa.
In via istruttoria:
Si chiede di acquisire la certificazione Naspi della Sig.ra anche in CP_1 virtù dell'art. 210 cpc..”
Per l'opposta (cfr. precisazione delle conclusioni ex art. 189 comma 1
n. 1 c.p.c. depositate il 15.04.2025):
“Nel merito:
- Rigettare le domande tutte svolte, sia in via preliminare che nel merito, dal signor in quanto infondate in fatto e in diritto. Parte_1
- Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% spese generali, cpa e iva e con condanna del signor al pagamento di una somma equitativamente Parte_1 determinata ex art. 96 terzo comma cpc.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1
, coniuge separata del medesimo, introducendo - entro il Controparte_1
3 termine all'uopo assegnato dal Giudice dell'Esecuzione di questo stesso
Tribunale (con ordinanza in data 18.12.2020) ed a seguito del rigetto dell'istanza di sospensiva proposta ex art. 624 comma 1 c.p.c. - la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione (ex art. 615 comma 2
c.p.c.), già radicato, in sede sommaria, nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare presso terzi instaurata dallo stessa
[...]
; procedura tesa alla realizzazione forzosa, da parte di CP_1 quest'ultima, del credito avente ad oggetto il contributo al mantenimento della medesima moglie per i mesi di luglio ed agosto 2022 (per complessivi € 400,00) e del contributo al mantenimento per il mese di agosto 2022 (per € 200,00) del figlio nato dall'unione coniugale Per_1 tra le parti e convivente con la madre, in forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza presidenziale ex art. 4 della L. n. 898/1970, emessa il
16.12.2021 nella causa di separazione personale inter partes (n.
2447/2018 R.G.) e munita di formula esecutiva in data 11.08.2022, nella causa di separazione personale inter partes .
A sostegno dell'opposizione interposta, il ha dedotto i seguenti Pt_1 motivi:
- A) Omessa notificazione dell'atto di precetto, in conformità al disposto di cui all'art. 480 c.p.c., così come del titolo esecutivo giudiziale, essendo egli giunto a conoscenza direttamente della procedura esecutiva pendente a proprio carico, in virtù della notificazione, avvenuta in data 11.11.2022, dell'avviso dell'iscrizione a ruolo della procedura di pignoramento presso terzi intrapresa ex adverso, in difetto di precedenti comunicazioni e richieste di pagamento di sorta, con la conseguente asserita improcedibilità dell'azione esecutiva.
- B) Insussistenza del credito inerente al contributo al mantenimento della essendo stato, con la richiamata ordinanza del 16.12.2021, il CP_1 relativo obbligo a carico del marito disposto, in via provvisoria ed urgente, soltanto per i mesi nei quali la moglie non avesse percepito “stipendio”, costituendo obbligo della medesima dare comunicazione al primo dei periodi di interruzione della percezione della propria retribuzione, non
4 avendogli l'opposta reso noto alcun'interruzione in riferimento alle mensilità di luglio-agosto 2022, in relazione alle quali la stessa aveva percepito essendo stato, peraltro, il pignoramento presso terzi CP_2 notificato (in data 30.09.2022) per importo comprensivo del contributo al mantenimento del figlio per il mese di agosto 2023, senza Per_1 tenere conto del versamento a tale titolo già effettuato dall'obbligato (per €
250,00) a mezzo bonifico bancario del 23.08.2050.
L'opponente ha concluso per la declaratoria di nullità ed inefficacia del precetto opposto e del successivo pignoramento, nonché per l'accertamento dell'inesistenza dei crediti fatti valere in executivis, con condanna della controparte a titolo risarcitorio, per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c..
Si è costituita l'opposta, deducendo:
l'avvenuta rituale preventiva notificazione a mezzo del servizio postale del titolo esecutivo e del precetto;
che la percezione di a parte della medesima per i mesi di CP_2 CP_1 luglio e agosto 2022 non valeva ad escludere il diritto al contributo al proprio mantenimento a carico del coniuge, venendo esso meno, in forza della succitata ordinanza presidenziale del 16.12.2021, soltanto per i mesi nei quali ella non avesse percepito reddito retributivo, costituendo la molumento ben diverso dalla retribuzione;
CP_2 di aver correttamente comunicato formalmente in varie occasioni al Pt_1 che la percezione della propria retribuzione sarebbe risultata interrotta a far tempo dal luglio 2022, per effetto della cessazione nel giugno 2022 del rapporto di lavoro a tempo determinato dalla medesima già intrattenuto;
di aver correttamente tenuto conto, nel predisporre l'atto di pignoramento presso terzi, del pagamento della somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio avvenuto con il bonifico del Per_1
23.08.2022, essendo stata con detto atto tale somma decurtata dalla complessiva maggior pretesa creditoria.
La ha quindi concluso per il rigetto dell'avversa opposizione, CP_1 nonché per la condanna risarcitoria della controparte ex art. 96 c.p.c..
5 La causa, istruita in forma documentale, è stata trattenuta in decisione, ex art. 281 quinquies c.p.c., a seguito del deposito degli scritti difensivi previsti ex art. 189 c.p.c. e di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.06.2025.
§§§§§§§§§§§§§
I motivi di opposizione dedotti dal risultano smentiti per tabulas. Pt_1
L'opposta ha dato prova di aver notificato all'obbligato il titolo esecutivo e il precetto a mezzo del servizio postale, avendo l'ufficiale postale addetto al recapito attestato, con il relativo avviso di ricevimento (dotato dell'efficacia probatoria privilegiata prevista ex art. 2700 c.c.), la consegna a mani del destinatario, in data 09.09.2022, del plico contenente gli atti oggetto di spedizione (circostanza della quale quest'ultimo evidentemente non può non essere stato a conoscenza), secondo quanto del resto già rimarcato con l'ordinanza del G.E. in data 19.12.2021 in forza della quale, nella fase sommaria del giudizio di opposizione, è stata rigettata l'istanza di sospensiva ex art. 624 c.p.c.; così come è confermato documentalmente che la provvide correttamente a comunicare in forma scritta al CP_1 coniuge, dapprima con email del 03.07.2022, poi con email del proprio legale del 01.08.2022, la cessazione, a far tempo dal luglio 2022, della percezione della retribuzione della quale era stata in precedenza titolare in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato pervenuto a scadenza nel giugno dello stesso anno, con la conseguente contestuale richiesta di provvedere al versamento del contributo al mantenimento, in conformità a quanto disposto, in via provvisoria ed urgente, con la richiamata ordinanza presidenziale ex art. 4 della L. n. 898/1970 (cfr., rispettivamente, doc. 3 e docc. 6 e 7 allegati alla comparsa di costituzione).
Né assume rilievo, al fine di escludere l'obbligo contributivo in favore della moglie, il fatto che la stessa abbia percepito la per i suddetti mesi CP_2 di luglio ed agosto 2022, non valendo la titolarità di tale emolumento - costituente misura sociale di integrazione al reddito retributivo a
6 determinare la sospensione dell'obbligo contributivo gravante sul in Pt_1 forza della richiamata ordinanza presidenziale costituente titolo esecutivo, prevedendo essa espressamente l'interruzione di detto obbligo esclusivamente per i mesi nei quali la moglie avesse percepito lo
“stipendio”, tale dovendosi ragionevolmente intendere, all'evidenza, la prestazione retributiva erogata dal datore di lavoro. Né siffatta decisione presidenziale può essere in questa sede sottoposta a sindacato di sorta, in parte qua non risultando essa sottoposta a modifica, nè da parte del
G.I. nel corso del giudizio di separazione personale, né in sede di reclamo, ex art. 708 comma 4 c.p.c..
Emerge per tabulas, inoltre, che – diversamente da quanto prospettato dall'opponente – con l'atto di pignoramento presso terzi datato CP_3
21.09.2022 e notificato alla controparte nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., provvide correttamente a decurtare dalla maggior pretesa creditoria già fatta valere con il precetto la somma di € 200,00 (non già di € 250,00, secondo quanto rappresentato in citazione) versata dal Pt_1
(successivamente alla notificazione del precetto e del titolo esecutivo giudiziale) a titolo di contributo al mantenimento del figlio per il Per_1 mese di agosto 2022 e, quindi, detraendo dalla somma già precettata, pari ad € 796,98, quella di € 200,00 corrisposta dall'obbligato attraverso l'eccepito pagamento (cfr. doc. 8 dimesso a corredo della comparsa di costituzione); di tal che anche tale ulteriore motivo di opposizione è palesemente destituito di fondamento.
L'opposizione, in definitiva, non può che essere respinta.
Sussistono i presupposti per l'accoglimento per la condanna risarcitoria dell'opponente per responsabilità aggravata, ex art. 96 comma 3 c.p.c., in considerazione della rimarcata palese infondatezza dei motivi di opposizione, smentiti per tabulas dalla documentazione dimessa in giudizio, ciò che vale a rivelare la pretestuosità e temerarietà dell'iniziativa processuale del medesimo ispirata a mero intento dilatorio e, in Pt_1 definitiva, a dimostrare la condotta abusiva del soccombente, connotata da colpa grave ed integrante abuso del processo. In considerazione del
7 valore della controversia, dei fatti oggetto del contendere, in rapporto alle emergenze istruttorie documentali, al grado della colpa, nonché tenuto conto di ogni circostanza del caso, si stima equo e conforme a giustizia liquidare in € 500,00 la somma dovuto a titolo risarcitorio ex art. 96 comma
3 c.p.c.; ne consegue la condanna del medesimo opponente, altresì, al pagamento alla cassa delle ammende dell'ulteriore importo dovuto ex art. 96 comma 4 c.p.c., che si determina in € 500,00.
Il regime delle spese processuali viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe:
- Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
- Condanna il predetto opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in complessivi € 662,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Condanna altresì, al risarcimento del danno in Parte_1 favore di , ex art. 96 comma 3 c.p.c., per l'importo che Controparte_1 liquida in € 500,00, nonché al pagamento alla cassa delle ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c., dell'ulteriore somma di € 500,00.
Così deciso in Massa, il 17.07.2025
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
8