CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 26/02/2026, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1633/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
30/01/2024 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
VA NA RI AR, Giudice
in data 30/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1589/2017 depositato il 27/02/2017
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 Catania
CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8502/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 3 e pubblicata il 14/07/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03D202017/2010 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03D202017/2010 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03D202017/2010 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'avviso di accertamento n. TYS03D202017/2010, anno d'imposta 2005, emesso dall'Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Catania regolarmente notificato alla parte.
In particolare l'atto opposto traeva origine dal controllo della posizione fiscale della società "Ricorrente_1 Srl" — esercente l'attività di "commercio al dettaglio di confezione per adulti" — relativa all'anno di imposta
2005 e dal P.V.C. redatto in data 01/04/2009 da funzionari dell'ufficio al termine delle operazioni di controllo eseguite nei confronti della ricorrente società. Precisamente, veniva contestata l'omessa contabilizzazione di ricavi.
Con racc. del 29/11/2010 la società notificava all'Agenzia delle Entrate ricorso avverso il predetto avviso di accertamento chiedendo alla Commissione Tributaria Provinciale di annullare l'atto impositivo per illegittimo utilizzo del metodo analitico — induttivo per la determinazione del reddito.
L'Agenzia si costituiva in giudizio insistendo sulla legittimità del proprio operato chiedendo, pertanto, la conferma dell'avviso impugnato con condanna della controparte alle spese di giudizio. La C.T.P., con la sentenza in oggetto, con puntuale ed analitica motivazione, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00.
Ricorre in appello il contribuente formulando eccezioni alla sentenza ritenendola carente dal punto di vista motivazionale relativamente alle percentuali di ricarico ed il rilievo relativo al finanziamento soci.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce con proprie controdeduzioni e lamenta la assoluta inammissibilità dell'appello per assenza o per assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile ma infondato.
Secondo Cassazione ordinanza n. 23026 depositata il 28 luglio 2023 “… ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, è invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata ( vedi, ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002).
La sentenza di prime cure è adeguatamente motivata ed il collegio giudicante si è pronunciato osservando che "...sulla percentuale di ricarico". Si ribadisce che contrariamente a quanto indicato in ricorso dalla società ricorrente ove afferma essere state le percentuali di ricarico determinate con i prezzi rilevati nel 2009 e cioè con riferimento all'annualità di verifica, nel PVC si legge espressamente "quindi dopo aver proceduto alla redazione dei prospetti di calcolo della percentuale di ricarico medio ponderata relativo al punto vendita "Società_1" e al punto vendita di Misterbianco i sottoscritti ,funzionari, al fine di procedere alla ricostruzione indiretta degli effettivi corrispettivi conseguiti dalla società Ricorrente_1 nell'anno 2005, hanno proceduto a rilevare i corrispettivi contabilizzati ogni mese nel negozio Società_1 di Catania e nel negozio di Misterbianco (CT)" A seguire sono riportati dei prospetti con indicati gli importi tutti riferiti ai mesi da gennaio a dicembre 2005.
L'Agenzia delle Entrate ha rispettato i criteri previsti da Cassazione ordinanza n. 15589 del 22 luglio 2020
Corte di Cassazione “in tema di rettifica della dichiarazione IVA, la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia: (a) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame;
(b) applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato;
(c) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni”.
I giudici di prime cure, a cui si uniforma questa Corte, hanno evidenziato che "sull'indice di rotazione di magazzino, non vi è alcun dubbio che esso rappresenta il parametro indicatore di redditività calcolato rapportando il costo del venduto alla media delle rimanenze iniziali e finali e fornisce la misura del grado di utilizzo delle scorte, ossia il numero delle volte in cui le stesse ruotano rispetto al costo del venduto. Per la provincia di Catania, per l 'anno 2005 tale indice aveva un valore medio pari ad 3,63 fornito dalla banca dati "Indici di Bilancio" dell 'Agenzia delle Entrate.
E' pacifico pertanto come le percentuali di ricarico siano state determinate con riferimento ai corrispettivi contabilizzati nel 2005 e non ai corrispettivi contabilizzati nel 2009 come vorrebbe far apparire la società ricorrente.
Sul secondo rilievo relativo al conto "Finanziamento Infruttifero Soci" si rileva: che tutti i versamenti annotati sul conto recano una dicitura generica e non evidenziano le generalità del socio finanziatore e l'importo versato da ciascuno di essi. I versamenti non sono tracciati sono stati tutti effettuati in contanti, Inoltre la capacità contributiva dei due soci Nominativo_1 (socio al 75%) e Nominativo_2 (socio al 25%) nell'anno di imposta 2005 ed in quelli immediatamente precedenti, non era tale da giustificare l'entità dei finanziamenti.
Molto grave è che il conto cassa mostra ripetuti saldi negativi ed il ripianamenti di cassa effettuati mediante la contabilizzazione dei finanziamenti dei soci, aggiiungendo che nel bilancio non risultano contabilizzati debiti per finanziamenti con istituti bancari. Le rimanenze finali sono di gran lunga superiori al valore degli acquisti e dei ricavi dichiarati e, oltretutto, la distinta delle stesse risulta descritta sommariamente.
In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini IRPEG ed IVA, ai sensi degli artt. 39 del d.P.
R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo (Cass.
26/03/2020, n. 7538).
Non sussistono ragioni per riformare la sentenza di pime cure,
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione staccata di Catania rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la società appellata al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate e che liquida per il secondo grado in euro 5.000,00 oltre IVA, diritti e rimborso spese generali al 15%. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 30 gennaio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
SI DO TA PE Domenico US
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
30/01/2024 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
VA NA RI AR, Giudice
in data 30/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1589/2017 depositato il 27/02/2017
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 Catania
CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8502/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 3 e pubblicata il 14/07/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03D202017/2010 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03D202017/2010 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03D202017/2010 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'avviso di accertamento n. TYS03D202017/2010, anno d'imposta 2005, emesso dall'Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Catania regolarmente notificato alla parte.
In particolare l'atto opposto traeva origine dal controllo della posizione fiscale della società "Ricorrente_1 Srl" — esercente l'attività di "commercio al dettaglio di confezione per adulti" — relativa all'anno di imposta
2005 e dal P.V.C. redatto in data 01/04/2009 da funzionari dell'ufficio al termine delle operazioni di controllo eseguite nei confronti della ricorrente società. Precisamente, veniva contestata l'omessa contabilizzazione di ricavi.
Con racc. del 29/11/2010 la società notificava all'Agenzia delle Entrate ricorso avverso il predetto avviso di accertamento chiedendo alla Commissione Tributaria Provinciale di annullare l'atto impositivo per illegittimo utilizzo del metodo analitico — induttivo per la determinazione del reddito.
L'Agenzia si costituiva in giudizio insistendo sulla legittimità del proprio operato chiedendo, pertanto, la conferma dell'avviso impugnato con condanna della controparte alle spese di giudizio. La C.T.P., con la sentenza in oggetto, con puntuale ed analitica motivazione, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00.
Ricorre in appello il contribuente formulando eccezioni alla sentenza ritenendola carente dal punto di vista motivazionale relativamente alle percentuali di ricarico ed il rilievo relativo al finanziamento soci.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce con proprie controdeduzioni e lamenta la assoluta inammissibilità dell'appello per assenza o per assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile ma infondato.
Secondo Cassazione ordinanza n. 23026 depositata il 28 luglio 2023 “… ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, è invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata ( vedi, ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002).
La sentenza di prime cure è adeguatamente motivata ed il collegio giudicante si è pronunciato osservando che "...sulla percentuale di ricarico". Si ribadisce che contrariamente a quanto indicato in ricorso dalla società ricorrente ove afferma essere state le percentuali di ricarico determinate con i prezzi rilevati nel 2009 e cioè con riferimento all'annualità di verifica, nel PVC si legge espressamente "quindi dopo aver proceduto alla redazione dei prospetti di calcolo della percentuale di ricarico medio ponderata relativo al punto vendita "Società_1" e al punto vendita di Misterbianco i sottoscritti ,funzionari, al fine di procedere alla ricostruzione indiretta degli effettivi corrispettivi conseguiti dalla società Ricorrente_1 nell'anno 2005, hanno proceduto a rilevare i corrispettivi contabilizzati ogni mese nel negozio Società_1 di Catania e nel negozio di Misterbianco (CT)" A seguire sono riportati dei prospetti con indicati gli importi tutti riferiti ai mesi da gennaio a dicembre 2005.
L'Agenzia delle Entrate ha rispettato i criteri previsti da Cassazione ordinanza n. 15589 del 22 luglio 2020
Corte di Cassazione “in tema di rettifica della dichiarazione IVA, la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia: (a) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame;
(b) applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato;
(c) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni”.
I giudici di prime cure, a cui si uniforma questa Corte, hanno evidenziato che "sull'indice di rotazione di magazzino, non vi è alcun dubbio che esso rappresenta il parametro indicatore di redditività calcolato rapportando il costo del venduto alla media delle rimanenze iniziali e finali e fornisce la misura del grado di utilizzo delle scorte, ossia il numero delle volte in cui le stesse ruotano rispetto al costo del venduto. Per la provincia di Catania, per l 'anno 2005 tale indice aveva un valore medio pari ad 3,63 fornito dalla banca dati "Indici di Bilancio" dell 'Agenzia delle Entrate.
E' pacifico pertanto come le percentuali di ricarico siano state determinate con riferimento ai corrispettivi contabilizzati nel 2005 e non ai corrispettivi contabilizzati nel 2009 come vorrebbe far apparire la società ricorrente.
Sul secondo rilievo relativo al conto "Finanziamento Infruttifero Soci" si rileva: che tutti i versamenti annotati sul conto recano una dicitura generica e non evidenziano le generalità del socio finanziatore e l'importo versato da ciascuno di essi. I versamenti non sono tracciati sono stati tutti effettuati in contanti, Inoltre la capacità contributiva dei due soci Nominativo_1 (socio al 75%) e Nominativo_2 (socio al 25%) nell'anno di imposta 2005 ed in quelli immediatamente precedenti, non era tale da giustificare l'entità dei finanziamenti.
Molto grave è che il conto cassa mostra ripetuti saldi negativi ed il ripianamenti di cassa effettuati mediante la contabilizzazione dei finanziamenti dei soci, aggiiungendo che nel bilancio non risultano contabilizzati debiti per finanziamenti con istituti bancari. Le rimanenze finali sono di gran lunga superiori al valore degli acquisti e dei ricavi dichiarati e, oltretutto, la distinta delle stesse risulta descritta sommariamente.
In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini IRPEG ed IVA, ai sensi degli artt. 39 del d.P.
R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo (Cass.
26/03/2020, n. 7538).
Non sussistono ragioni per riformare la sentenza di pime cure,
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione staccata di Catania rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la società appellata al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate e che liquida per il secondo grado in euro 5.000,00 oltre IVA, diritti e rimborso spese generali al 15%. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 30 gennaio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
SI DO TA PE Domenico US