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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 894/2022 del Ruolo
Generale della Corte promossa da:
(p. Iva ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Tito Zilioli, con domicilio digitale eletto all'indirizzo Email_1
APPELLANTE
contro
:
), (c.f. ) e P.IVA_2 Controparte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dagli CP_1 C.F._2
Avvocati Aldo Bernardoni e Sarah Mosole, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Sarah Mosole in Venezia Lido alla Via Aquileia 8
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 804/2022 del
Tribunale di Verona, depositata in data 4 maggio 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Nel merito:
- fermo ogni altro diverso capo, in parziale riforma della sentenza n.
804/2022 del Tribunale di Verona riformarla nel capo in cui, accogliendo parzialmente l'opposizione, accoglie la domanda riconvenzionale formulata in via subordinata da parte opponente e, per l'effetto, riduce ad equità la clausola penale ex art. 1384 c.c. azzerandola e dichiara non dovuta la somma pari ad Euro 6.740,22, a titolo di penale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio nella misura del 50%;
- per l'effetto, accertato e dichiarato che la parte appellata, stante il proprio colpevole ed ingiustificato inadempimento degli obblighi contrattuali assunti nei confronti della è debitrice nei confronti di Parte_1
quest'ultima della somma Euro 6.740,22 a titolo di penale contrattuale, oltre interessi dal deposito del ricorso monitorio al saldo ed accessori, condannarla a pagare dette somme a Parte_1
- rigettare l'appello incidentale promosso da Controparte_2 , in quanto
[...] Controparte_1 CP_1
infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso:
- compensi e spese di lite, contributo obbligatorio 4% ed IVA integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, nonché della fase monitoria.
- condanna alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Di parte appellata – appellante incidentale
A) Nel merito in via principale,
Dato atto che l'appello proposto dalla è infondato per le Pt_1 Parte_1
ragioni esposte al punto A) della comparsa di costituzione e risposta in appello, confermarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Verona n.
804/2022.
B) In via di appello incidentale
Per l'ipotesi in cui la Corte adita ritenesse di dover riformare la sentenza impugnata accogliendo i motivi di gravame svolti dall'appellante si chiede che la Corte medesima, in accoglimento dei motivi di impugnazione incidentale svolti dagli odierni appellati ed illustrati nei punti sub B) della comparsa di costituzione e risposta, in riforma della sentenza n. 804/2022 del Tribunale di Verona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermata e disposta la revoca del decreto ingiuntivo n.
3002/2019 – R.g. 6643/2019 del Tribunale di Verona, previa ogni opportuna declaratoria anche in merito all'inadempimento di alla Parte_1
risoluzione del contratto per cui è causa per suo fatto e colpa ed alle eccepite nullità delle clausole del contratto di somministrazione (penale, esclusiva e clausola risolutiva), ed, in ogni caso, per tutti i motivi di impugnazione incidentale di cui sopra, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da e dai sigg.ri e in CP_1 Controparte_1 CP_1
favore della a titolo di penale contrattuale ovvero in Parte_1
subordine, accertare e dichiarare l'eccessività della penale richiesta da pari ad € 6.740,22 e ridurre la stessa nella misura che Parte_1
risulterà di giustizia.
In ogni caso
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio oltre compensi professionali,
IVA e CPA, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha chiesto al Tribunale di Verona di ingiungere alla Parte_1
società in solido coi soci illimitatamente responsabili signori CP_1
e il pagamento in suo favore della Controparte_1 Controparte_1
somma di € 13.366,67 dichiarandosene creditrice a titolo di rimborso del premio fedeltà erogato ad inizio del rapporto di somministrazione, nonché a titolo di penale contrattualmente pattuita per il mancato raggiungimento dell'impegno di acquisto, nonché ancora a titolo di saldo di talune delle forniture periodiche di caffè.
Avverso il decreto, pronunciato dal Tribunale in accoglimento del ricorso in data 26 agosto 2019 e notificato in data 28 agosto 2019, hanno congiuntamente proposto tempestiva opposizione tutti gli ingiunti negando la fondatezza della pretesa creditoria loro rivolta e chiedendo la revoca del provvedimento: a tal fine gli opponenti hanno comprovato di aver effettuato, nella pendenza del termine per l'opposizione, il pagamento a saldo delle fatture relative alla fornitura di caffè nonché il pagamento restitutorio del premio fedeltà residuo, contestando la sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento di ingiunzione, nonché contestando a vario titolo la legittimità delle condizioni contrattuali ritenute vessatorie ivi inclusa l'entità della clausola penale in ragione dell'abuso di posizione dominante,
Nel rituale contraddittorio della società opposta, che ha ribadito la sussistenza della sua pretesa ed il relativo ammontare, il Tribunale ha istruito la causa mediante l'espletamento delle prove dichiarative per interpello e testi indi l'ha decisa revocando il decreto ingiuntivo, dichiarando non dovuta la somma richiesta dalla a titolo di penale, e Pt_1
ponendo a carico dell'opposta il pagamento di un mezzo delle spese di lite con compensazione del restante.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello la società Pt_1
chiedendone la riforma quanto alla domanda di condanna al pagamento della penale.
Gli appellati hanno resistito al gravame instando per il rigetto ed hanno svolto impugnazione incidentale criticando a vario titolo la pronuncia.
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile;
indi, prima che fosse deliberata la decisione,
è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente di questa Sezione del 9 settembre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile formalizzata con le note depositate in data 25 ottobre 2024 sia dall'appellante che dagli appellati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Nella delibazione dell'impugnazione principale è opportuno ricordare sinteticamente le ragioni che hanno sorretto la decisione del Tribunale di azzerare l'ammontare della penale contrattualmente pattuita tra le parti.
Il precedente giudicante ha argomentato che l'inadempimento, riferito all'obbligo di acquisto in esclusiva di un determinato quantitativo minimo di merce, sarebbe stato determinato dall'impossibilità della prestazione, ascrivibile questa alla società somministrante, ritenendo pertanto che quand'anche l'obbligato avesse voluto procedere agli ordinativi cui si era impegnato questi non sarebbero stati evasi da parte della società in Pt_1
quanto rimasta priva di agenti di zona, traendo da tale situazione il convincimento secondo cui l'inadempimento fosse addebitabile alla somministrante e dunque la penale fosse manifestamente eccessiva statuendone perciò l'azzeramento.
Avverso tale ordine di ragioni è insorta l'appellante principale dolendosi dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie e dell'altrettanto errata applicazione degli articoli 1218, 1256 e 1375 del codice civile in uno al correlato vizio di corrispondenza in violazione dell'articolo 112 del codice di rito.
La censura è fondata nei seguenti termini.
Come detto il Tribunale, muovendo dalla ricostruzione delle vicende contrattuali, ha ravvisato che la prestazione cui era obbligata la somministrante fosse divenuta impossibile ciò desumendolo dalla circostanza per cui la fosse rimasta priva di agenti di piazza. Pt_1
Rileva la Corte che l'argomento sotteso alla decisione sconta il suo limite di sostenibilità in ragione della carenza di prova, di cui era onerata la somministrata, della ritenuta impossibilità della regolare fornitura periodica, sicché l'assunto motivazionale è risultato in concreto disancorato dalle allegazioni delle parti e dalle evidenze di prova finendo per dimostrarsi del tutto congetturale.
Osserva inoltre il Collegio che, se è pur stato assodato che i rappresentanti in zona della avessero interrotto i rapporti con la società loro Pt_1
mandante, è altrettanto pacifico che non risulta allegata, né provata, la circostanza per cui gli ordinativi di merce dovessero essere veicolati alla esclusivamente tramite uno dei rappresentanti di piazza tanto più ove Pt_1
si consideri che nella pratica commerciale per l'inoltro degli ordini al fornitore sono in uso mezzi di comunicazione ben più rapidi e diretti.
Rileva ulteriormente la Corte che non consta in atti prova alcuna del fatto – costituente l'ipotesi sottesa alla decisione del Tribunale – che la società nel luglio 2019 avesse tentato di formulare quanto meno un ordine Contro
alla senza riuscirvi ovvero ricevendone un rifiuto (quand'anche Pt_1
temporaneo) di evasione.
Sulla scorta di tali considerazioni deve dunque affermarsi – in ciò riformando la decisione impugnata – che non sussistesse alcuna impossibilità della prestazione nei sensi presupposti dal Tribunale e dunque dichiarare l'inadempimento della somministrata alle obbligazioni di cui al patto contrassegnato dalla lettera “d” del contratto inter partes con effetto di applicabilità della penale contrattuale.
Quanto alla misura della penale la Corte, nella complessiva valutazione del contegno contrattuale di ambo i contraenti e tenuto conto del parziale adempimento dell'obbligazione principale come pure delle ragioni che hanno dato causa al dissidio commerciale, reputa equo ridurne l'ammontare all'importo di € 4.000,00 con condanna degli obbligati al relativo pagamento in via solidale.
- Passando alla disamina dell'impugnazione incidentale con il primo motivo quegli appellanti hanno denunciato la violazione applicativa della norma di cui all'articolo 1456 del codice civile sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la risoluzione del contratto, quale ragione presupposta al rigetto dell'eccezione di nullità del decreto monitorio, sebbene la ricorrente non aveva affatto dichiarato di volersi valere Pt_1
della clausola risolutiva espressa prevista in contratto nè stragiudizialmente nè in occasione della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
La Corte rileva l'infondatezza della doglianza sulla scorta delle seguenti considerazioni.
E' effettivamente inesatta l'affermazione del Tribunale secondo cui la dichiarazione della di volersi valere della risoluzione di diritto ex Pt_1
articolo 1456 del codice civile fosse contenuta nel ricorso introduttivo.
Vi è però che nella vicenda di specie debba farsi applicazione del principio secondo cui il risarcimento del danno – che nel concreto era stato convenzionalmente predeterminato mediante la penale in disputa (attinente solo il quantitativo di caffè non ritirato dal contraente somministrato) – non necessita della preventiva dichiarazione di risoluzione del contratto neppure in forza d'una clausola risolutiva espressa essendo invece stato accertato l'inesatto adempimento del contraente obbligato quale condizione sufficiente a legittimare l'esazione della penale.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno criticato la decisione del
Tribunale, sotto il profilo della violazione applicativa dell'articolo 1341 del codice civile, per aver rigettato la sollevata eccezione di nullità di quelle clausole contrattuali asseritamente vessatorie in ragione della indifferenziata loro sottoscrizione per approvazione.
E' dirimente constatare che la modalità di stipulazione del rapporto contrattuale adottata dalle parti in lite (documento 2 della produzione
è stata quella della offerta seguita dall'integrale accettazione il che, Pt_1
ad avviso del Collegio, induce la considerazione per cui le clausole denunciate di inefficacia siano state oggetto di disamina tra le società contraenti, ma prima ancora di trattativa quanto meno in relazione alla determinazione dei prezzi unitari applicati ed ai quantitativi delle periodiche forniture.
In uno a tale circostanza va altresì rilevato che la duplice sottoscrizione risultante dal documento contrattuale può dirsi satisfattiva dell'onere di specifica approvazione di cui al secondo comma della disposizione citata, ciò in applicazione del principio di legittimità secondo cui il requisito della specifica approvazione scritta imposto dall'articolo 1341 può dirsi soddisfatto anche attraverso la sottoscrizione, ulteriore rispetto a quella del testo contrattuale, apposta dopo il richiamo alla clausola in questione – che può essere anche numerico o di titolo ovvero, come nella vicenda in delibazione, alfabetico – in quanto tale richiamo permette al sottoscrittore di conoscere il contenuto della clausola e non fa dubitare che la stessa sia stata adeguatamente sottoposta al suo esame anche se è riferito ad altre clausole onerose, in quanto effettuato con modalità tali da suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (in tal senso Cass. n. 20706/2009).
Tanto più ove si consideri che le parti hanno stipulato un contratto connotato da minima complessità giuridica adoperando termini di assoluta chiarezza peculiari al settore imprenditoriale in cui operano entrambi i contraenti, e dunque avente un contenuto di immediata evidenza quanto alle specifiche pattuizioni asseritamente gravose per la parte somministrata, il che induce la considerazione finale per cui non ricorressero nel caso concreto le condizioni per imporre alla proponente il contratto una più dettagliata ed evidenziata descrizione delle clausole oggetto della doppia sottoscrizione.
Con il terzo motivo gli appellanti, dolendosi della violazione applicativa dell'articolo 9 della Legge n. 192/1998, hanno censurato la pronuncia nella parte in cui il Tribunale, non avendo ravvisato a carico della somministrante l'abuso del suo stato di dipendenza economica, ha rigettato l'eccezione di nullità delle pattuizioni contrattuali contrassegnate dalle lettere “c”
(contenente la clausola risolutiva espressa) e “d” (contenente la clausola di fornitura esclusiva e le correlate penali).
La questione, a giudizio della Corte, è priva di concreto rilievo, con effetto di assorbimento del settimo motivo con il quale è stata sollevata la medesima questione in ordine alla clausola “c” ivi denunciando vizio di omessa pronuncia.
L'assunto secondo cui l'appellata avrebbe imposto l'accettazione di clausole contrattuali facendo leva sul rapporto di dipendenza economica a ben guardare mal si concilia con il settore merceologico di riferimento che può dirsi senz'altro contraddistinto da un cospicuo numero di operatori industriali tra loro in concorrenza il che induce l'ovvia considerazione per cui la società somministrata avrebbe potuto scegliere, verosimilmente in piena libertà, altre imprese di torrefazione presso le quali approvvigionarsi.
Né d'altronde può attribuirsi alcun altro scopo al premio fedeltà corrisposto ad inizio rapporto se non quello di fidelizzare ed incentivare il cliente, dovendosi anzi escludere in quella specifica previsione contrattuale alcun comportamento di induzione in soggezione economica nei sensi prospettati dagli appellanti.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno lamentato la mancata declaratoria di nullità della clausola contrattuale contrassegnata dalla lettera “d” in dipendenza della violazione dell'articolo 2 comma 2 lett. b) e c) e comma 3 della Legge n. 287/1990, dell'articolo 101 lett. c) e comma 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, e dell'articolo 5 comma 1 lett. a) e b) e comma 3 del Regolamento UE n. 330/2010.
Ad illustrazione del motivo gli appellanti hanno sostenuto che la nullità della clausola in parola risiederebbe nella imposizione di un'esclusiva a tempo indeterminato così in definitiva restringendo illegittimamente la libertà di concorrenza tutelata tanto dall'ordinamento comunitario quanto da quello nazionale.
La Corte rileva l'infondatezza della doglianza dovendosi al riguardo osservare che la petizione d'appello muove dall'inesatto presupposto – smentito dal testo stesso del contratto dedotto in lite – secondo cui il vincolo di fornitura in esclusiva fosse senza determinazione di durata e dunque concretasse l'imposizione dell'esclusiva a tempo indeterminato.
Va invece rilevato che il contratto in disputa vincolava i contraenti a quelle previsioni negoziali ed economiche fino al complessivo acquisto di 1.392 chilogrammi (si veda il capoverso immediatamente precedente la clausola contrassegnata dalla lettera “a”) la qual previsione, quindi, costituisce il termine effettivo di durata del rapporto e delle pattuizioni senza che ciò possa indurre alcuna limitazione della libera concorrenza nei sensi proposti dagli appellanti.
Con il quinto motivo gli appellanti hanno denunciato vizio di omessa pronuncia in relazione alla sollevata eccezione di abuso di diritto.
La censura, a giudizio della Corte, non merita accoglimento non risultando configurato il vizio omissivo nei termini esposti dagli appellanti potendosi anzi rilevare dalla decisione impugnata il ravvisato riconoscimento dell'inadempimento della società somministrata alle obbligazioni assunte, ciò dunque escludendo che il contegno della società avesse violato il Pt_1
dovere di buona fede contrattuale.
Con il sesto motivo gli appellanti hanno censurato la decisione, ipotizzando la violazione delle norme di cui agli articoli 1334, 1453, 1456 e 1460 del codice civile, assumendo che il Tribunale non avrebbe considerato che fosse mancata la prova dell'inadempimento.
Il motivo non ha fondamento in ciò valendo le seguenti considerazioni.
La fonte delle obbligazioni dedotte in lite è pacificamente di natura contrattuale, ciò comportando che il creditore ha soddisfatto l'onere Pt_1
di allegazione e di prova posto a suo carico mediante la produzione del documento contrattuale riportante le pattuizioni sulle quali ha fondato la sua pretesa allegando dettagliatamente l'inadempimento della società somministrata e collocando temporalmente il suo verificarsi al mese di luglio 2019.
A fronte di ciò il contraente somministrato non ha dato – né si è offerto di dare – prova del suo adempimento mediante dimostrazione dell'acquisto del quantitativo di merce previsto in contratto, limitandosi piuttosto ad eccepire l'asserito inadempimento della con riferimento alla scarsa Parte_1
qualità della miscela di caffè consegnato, contestazioni portate dalla comunicazione dimessa in atti come documento 3 della produzione degli allora opponenti di epoca significativamente successiva alla richiesta di rimborso del premio fedeltà e di applicazione della penale a causa dell'interruzione dell'acquisto di caffè e senza soprattutto che in costanza di rapporto siano mai state sollevate analoghe rimostranze.
- Quanto alla attribuzione delle spese di lite tra le parti, in conseguenza della odierna pronunzia, deve procedersi ad un nuovo regolamento che tenga conto dell'esito della lite, sicché la soccombenza deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale e dunque pronunciarsene l'addebito esclusivo a carico solidale della società e dei signori CP_1 [...]
e CP_1 CP_1
Quanto alle spese di lite del doppio grado le stesse vanno liquidate nell'ammontare indicato in dispositivo tenuto conto del valore del deciso ed in misura media dei parametri vigenti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, quanto al primo grado, e per le le fasi di studio, introduttiva e decisionale quanto al presente grado.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002 gli appellanti incidentali vanno dichiarati tenuti al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 804/2022 del Tribunale di Verona, depositata in data 4 maggio 2022, così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale e rigetto di quello incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza condanna la società ed i CP_1
signori e tutti tra loro in solido, al Controparte_1 Controparte_1
pagamento in favore della società in persona del suo Parte_1
legale rappresentante della somma di € 4.000,00 oltre interessi legali decorrenti dal passaggio in giudicato della presente decisione;
- in ulteriore riforma condanna la società ed i signori CP_1 [...]
e tutti tra loro in solido, al pagamento in favore CP_1 CP_1
della società in persona del suo legale rappresentante Parte_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in complessivi €
2.552,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di Legge;
- condanna la società la società ed i signori e CP_1 Controparte_1
tutti tra loro in solido, al pagamento in favore della società CP_1
in persona del suo legale rappresentante delle spese di Parte_1
lite del presente grado che liquida in complessivi € 2.305,50 di cui € 382,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori di Legge. - dichiara gli appellanti incidentali tenuti al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 4 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni