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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/12/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 678/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 678/2020
TRA
C.F. ) – Avv. Monica Fazio Parte_1 P.IVA_1
attore
E
(C.F. ) – Avv. Gaetano Artale Controparte_1 P.IVA_2
convenuto
Conclusioni di merito di parte attrice:
“• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare il in Parte_2 Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di delle Parte_2 seguenti somme:
- € 31.300,57 per sorte capitale, di cui alle fatture prodotte e riepilogate nell'elenco sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che è risultata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturandi e/o maturati, determinati ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi, ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal
D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 19/06/25, ad
€ 22.058,99 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
1 - € 21.290,61 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 8 e riepilogate nell'elenco sub doc. 9, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 4.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale (n. 10 fatture) che alle fatture (n. 99 fatture), il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle NDI, azionate nel presente giudizio e così per un totale di n.
109 fatture, sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 4.360,00).
…
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”
Conclusioni di parte convenuta:
1. In Via Principale: Accertare e dichiarare la nullità dei rapporti di fornitura intercorsi tra il e le società Controparte_1 Controparte_2 [...]
HE Comm S.r.l. e per violazione delle CP_3 Parte_3 norme imperative sulla forma scritta ad substantiam e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia nei confronti del delle cessioni di credito Controparte_1 azionate da rigettando integralmente tutte le domande attoree Parte_2 in quanto infondate.
2. In Subordine: Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in virtù dell'applicazione dell'art. 191, comma 4, D.Lgs. Controparte_1
267/2000, per non essere il rapporto obbligatorio sorto nei confronti del Comune
e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande attoree.
3. In Ogni Caso: Rigettare tutte le domande proposte da in quanto Parte_2 infondate in fatto e in diritto per le ragioni ancora una volta esposte nella memoria.
2 4. Con Vittoria di Spese: Condannare la parte attrice alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice premetteva di essere cessionaria di alcuni crediti vantati nei confronti dell'Ente convenuto da parte di
[...]
HE Comm s.r.l. e Chiedeva, CP_2 Controparte_3 Parte_3 pertanto, la condanna del al pagamento del dovuto, e precisamente, Controparte_1 di: € 31.300,57 per sorte capitale;
€ 21.290,61 per interessi moratori, oltre interessi anatocistici;
ed € 4.360,00 ai sensi del D.Lgs. 231/2002, corrispondente all'importo di €
40,00 moltiplicato per ciascuna fattura rimasta impagata.
Il convenuto si costituiva eccependo l'insussistenza delle relative CP_1 obbligazioni e, pertanto, domandava il rigetto delle domande avverse.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2. Le domande di parte attrice sono parzialmente fondate, nei limiti di cui infra.
2.1. Il ha eccepito l'inesistenza di validi rapporti contrattuali con Controparte_1 le varie cedenti, in quanto non stipulati in forma scritta.
L'eccezione risulta fondata limitatamente a quanto di seguito specificato.
I contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione, richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 R.D. 2240/1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass. 25798/2015; Cass. 7297/2009).
Nella specie, ha prodotto: due moduli di adesione Parte_1 prestampati, relativamente ad;
la lettera di benvenuto di HE Comm;
nulla CP_3 per quanto riguarda e (v. all.ti nn. 36, 37 e 38 alla seconda CP_2 Parte_3 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice).
I contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 2440/1923, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta “ad substantiam”, possono non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali.
3 Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 c.c. (Cass. 12316/2015).
I contratti con la Pubblica Amministrazione devono quindi essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 R.D. 2440/1923 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza
“secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (Corte App. Palermo, 2 agosto 2021, n. 1301).
L'invio delle fatture commerciali non è elemento sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta, richiesta per i negozi stipulati con Enti pubblici. Neppure la corrispondenza fra le parti o l'eventuale corresponsione di somme possono ritenersi sufficienti a sopperire alla carenza di un contratto sottoscritto da un soggetto che possa validamente impegnare l'Ente convenuto, oltre che dal soggetto privato.
Sul punto, è stato ampiamente ritenuto in giurisprudenza che “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Tribunale Catanzaro, 13/09/2022, n. 1287);
“al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Tribunale Latina, 03/11/2022, n. 2068); “i contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta “ad substantiam”: l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). È quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto
4 non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Tribunale Pavia, n. 616/2022).
2.2. Limitatamente alla posizione di HE Comm s.r.l., per complessivi € 31.089,14, ha contestato la fondatezza di tale eccezione, deducendo che Parte_1 le prestazioni in favore del convenuto riguardavano forniture di energia elettrica CP_1 erogate a seguito del c.d. regime di salvaguardia di cui al D.L 73/2007.
L'osservazione è fondata.
Come già ritenuto da questo Tribunale in fattispecie analoghe, sulla scorta di un indirizzo al quale si ritiene di dare continuità, “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale. Esso trova in realtà fondamento nelle previsioni del D.L. n. 73/2007 e si svolge in virtù di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico.
Per l'attivazione del servizio di salvaguardia […] non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale. E ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente. […]
Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti ex lege, giusta disciplina di cui al D.L. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007. Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione” (v. Corte appello sez. I - Messina, 18/09/2023, n. 765).
Orbene, questo giudice ritiene, mutando anche il precedente convincimento, di dovere dare seguito a quest'ultimo orientamento, atteso che laddove l'obbligazione sorga ex lege e non ex contractu, non può prevedersi alcun vincolo di forma e neanche la necessità dell'impegno di spesa pubblica, per la manifestazione di volontà delle parti, essendo tali elementi irrilevanti.
Tale mutamento appare, ora, necessario alla luce delle precisazioni fornite dal successivo pronunciamento della Suprema Corte: “In tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del "servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007,
l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di
5 riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n.
156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora , CP_4 non integra una regola di validità (stante la totale etero-regolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente (Cass., n. 20140 del 22 luglio 2024).
Il presupposto di fatto dell'instaurazione del rapporto ex lege è dato, in particolare, dall'assunzione della qualità di aggiudicatario per l'area territoriale di riferimento del
“servizio di salvaguardia” (così Cass., n. 20140/2024).
Va pertanto ritenuto valido il rapporto obbligatorio tra il Comune … ed HE
Comm, essendo lo stesso sorto non in virtù di un accordo negoziale tra le parti, che avrebbe dovuto esser stipulato in forma scritta, previa attestazione di copertura finanziaria ex art. 191 TUEL, ma di una disposizione di legge, e segnatamente della disciplina di cui al D.L. 73/2007, convertito in Legge 125/2007, in relazione alla quale non può trovare applicazione la disciplina contrattuale dedotta da parte convenuta”
(Tribunale Patti 9 gennaio 2025).
2.3. Alla luce di quanto esposto, va, dunque, dichiarata la nullità dei contratti tra il da un lato, ed ed dall'altro, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 con conseguente rigetto delle domande di parte attrice in parte qua, mentre la domanda deve essere accolta con riferimento alla posizione di HE Comm s.r.l.
Il deve perciò essere condannato al pagamento della somma di Controparte_1
€ 31.089,14, oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole fatture fino al soddisfo, non essendo applicabili ulteriori accessori in presenza di obbligazione ex lege, che esula dal concetto di “transazione commerciale” per come definito dall'art. 1
D.Lgs. 2331/2002 (cfr. Tribunale Trani n. 1300/2023).
3. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 678/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara la nullità dei contratti intercorsi fra il e, Controparte_1 rispettivamente, ed allegati da parti Controparte_2 Controparte_3 attrice a fondamento delle proprie domande;
2) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 31.089,14, oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole fatture fino al soddisfo;
3) compensa interamente le spese di giudizio.
Patti, 20/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 678/2020
TRA
C.F. ) – Avv. Monica Fazio Parte_1 P.IVA_1
attore
E
(C.F. ) – Avv. Gaetano Artale Controparte_1 P.IVA_2
convenuto
Conclusioni di merito di parte attrice:
“• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare il in Parte_2 Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di delle Parte_2 seguenti somme:
- € 31.300,57 per sorte capitale, di cui alle fatture prodotte e riepilogate nell'elenco sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che è risultata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturandi e/o maturati, determinati ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi, ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal
D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 19/06/25, ad
€ 22.058,99 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
1 - € 21.290,61 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 8 e riepilogate nell'elenco sub doc. 9, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 4.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale (n. 10 fatture) che alle fatture (n. 99 fatture), il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle NDI, azionate nel presente giudizio e così per un totale di n.
109 fatture, sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 4.360,00).
…
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”
Conclusioni di parte convenuta:
1. In Via Principale: Accertare e dichiarare la nullità dei rapporti di fornitura intercorsi tra il e le società Controparte_1 Controparte_2 [...]
HE Comm S.r.l. e per violazione delle CP_3 Parte_3 norme imperative sulla forma scritta ad substantiam e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia nei confronti del delle cessioni di credito Controparte_1 azionate da rigettando integralmente tutte le domande attoree Parte_2 in quanto infondate.
2. In Subordine: Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in virtù dell'applicazione dell'art. 191, comma 4, D.Lgs. Controparte_1
267/2000, per non essere il rapporto obbligatorio sorto nei confronti del Comune
e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande attoree.
3. In Ogni Caso: Rigettare tutte le domande proposte da in quanto Parte_2 infondate in fatto e in diritto per le ragioni ancora una volta esposte nella memoria.
2 4. Con Vittoria di Spese: Condannare la parte attrice alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice premetteva di essere cessionaria di alcuni crediti vantati nei confronti dell'Ente convenuto da parte di
[...]
HE Comm s.r.l. e Chiedeva, CP_2 Controparte_3 Parte_3 pertanto, la condanna del al pagamento del dovuto, e precisamente, Controparte_1 di: € 31.300,57 per sorte capitale;
€ 21.290,61 per interessi moratori, oltre interessi anatocistici;
ed € 4.360,00 ai sensi del D.Lgs. 231/2002, corrispondente all'importo di €
40,00 moltiplicato per ciascuna fattura rimasta impagata.
Il convenuto si costituiva eccependo l'insussistenza delle relative CP_1 obbligazioni e, pertanto, domandava il rigetto delle domande avverse.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2. Le domande di parte attrice sono parzialmente fondate, nei limiti di cui infra.
2.1. Il ha eccepito l'inesistenza di validi rapporti contrattuali con Controparte_1 le varie cedenti, in quanto non stipulati in forma scritta.
L'eccezione risulta fondata limitatamente a quanto di seguito specificato.
I contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione, richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 R.D. 2240/1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass. 25798/2015; Cass. 7297/2009).
Nella specie, ha prodotto: due moduli di adesione Parte_1 prestampati, relativamente ad;
la lettera di benvenuto di HE Comm;
nulla CP_3 per quanto riguarda e (v. all.ti nn. 36, 37 e 38 alla seconda CP_2 Parte_3 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice).
I contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 2440/1923, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta “ad substantiam”, possono non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali.
3 Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 c.c. (Cass. 12316/2015).
I contratti con la Pubblica Amministrazione devono quindi essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 R.D. 2440/1923 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza
“secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (Corte App. Palermo, 2 agosto 2021, n. 1301).
L'invio delle fatture commerciali non è elemento sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta, richiesta per i negozi stipulati con Enti pubblici. Neppure la corrispondenza fra le parti o l'eventuale corresponsione di somme possono ritenersi sufficienti a sopperire alla carenza di un contratto sottoscritto da un soggetto che possa validamente impegnare l'Ente convenuto, oltre che dal soggetto privato.
Sul punto, è stato ampiamente ritenuto in giurisprudenza che “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Tribunale Catanzaro, 13/09/2022, n. 1287);
“al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Tribunale Latina, 03/11/2022, n. 2068); “i contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta “ad substantiam”: l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). È quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto
4 non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Tribunale Pavia, n. 616/2022).
2.2. Limitatamente alla posizione di HE Comm s.r.l., per complessivi € 31.089,14, ha contestato la fondatezza di tale eccezione, deducendo che Parte_1 le prestazioni in favore del convenuto riguardavano forniture di energia elettrica CP_1 erogate a seguito del c.d. regime di salvaguardia di cui al D.L 73/2007.
L'osservazione è fondata.
Come già ritenuto da questo Tribunale in fattispecie analoghe, sulla scorta di un indirizzo al quale si ritiene di dare continuità, “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale. Esso trova in realtà fondamento nelle previsioni del D.L. n. 73/2007 e si svolge in virtù di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico.
Per l'attivazione del servizio di salvaguardia […] non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale. E ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente. […]
Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti ex lege, giusta disciplina di cui al D.L. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007. Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione” (v. Corte appello sez. I - Messina, 18/09/2023, n. 765).
Orbene, questo giudice ritiene, mutando anche il precedente convincimento, di dovere dare seguito a quest'ultimo orientamento, atteso che laddove l'obbligazione sorga ex lege e non ex contractu, non può prevedersi alcun vincolo di forma e neanche la necessità dell'impegno di spesa pubblica, per la manifestazione di volontà delle parti, essendo tali elementi irrilevanti.
Tale mutamento appare, ora, necessario alla luce delle precisazioni fornite dal successivo pronunciamento della Suprema Corte: “In tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del "servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007,
l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di
5 riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n.
156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora , CP_4 non integra una regola di validità (stante la totale etero-regolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente (Cass., n. 20140 del 22 luglio 2024).
Il presupposto di fatto dell'instaurazione del rapporto ex lege è dato, in particolare, dall'assunzione della qualità di aggiudicatario per l'area territoriale di riferimento del
“servizio di salvaguardia” (così Cass., n. 20140/2024).
Va pertanto ritenuto valido il rapporto obbligatorio tra il Comune … ed HE
Comm, essendo lo stesso sorto non in virtù di un accordo negoziale tra le parti, che avrebbe dovuto esser stipulato in forma scritta, previa attestazione di copertura finanziaria ex art. 191 TUEL, ma di una disposizione di legge, e segnatamente della disciplina di cui al D.L. 73/2007, convertito in Legge 125/2007, in relazione alla quale non può trovare applicazione la disciplina contrattuale dedotta da parte convenuta”
(Tribunale Patti 9 gennaio 2025).
2.3. Alla luce di quanto esposto, va, dunque, dichiarata la nullità dei contratti tra il da un lato, ed ed dall'altro, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 con conseguente rigetto delle domande di parte attrice in parte qua, mentre la domanda deve essere accolta con riferimento alla posizione di HE Comm s.r.l.
Il deve perciò essere condannato al pagamento della somma di Controparte_1
€ 31.089,14, oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole fatture fino al soddisfo, non essendo applicabili ulteriori accessori in presenza di obbligazione ex lege, che esula dal concetto di “transazione commerciale” per come definito dall'art. 1
D.Lgs. 2331/2002 (cfr. Tribunale Trani n. 1300/2023).
3. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 678/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara la nullità dei contratti intercorsi fra il e, Controparte_1 rispettivamente, ed allegati da parti Controparte_2 Controparte_3 attrice a fondamento delle proprie domande;
2) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 31.089,14, oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole fatture fino al soddisfo;
3) compensa interamente le spese di giudizio.
Patti, 20/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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