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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 27/11/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Benedetta Scarcella Giudice
nel procedimento iscritto al P.U. 11-1/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 29 aprile 2025 da:
con sede legale in Benevento, località Ponte Valentino s.n.c., in Controparte_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore e , rappresentata e Controparte_2 Controparte_3 difesa dallo Studio Barretta Società tra e, per esso, dall'Avv.ta Adiutrice Barretta;
Controparte_4
RICORRENTE
CONTRO
nato il 1° gennaio 1961, a Bni UK (Marocco), residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore D'Accardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Fossombrone, corso Garibaldi n. 149; RESISTENTE
Oggetto: ricorso per l'apertura della liquidazione controllata.
Conclusioni: Per parte ricorrente:
“CHIEDE all'Onorevole Tribunale adìto di voler A. disporre gli opportuni accertamenti, delegandoli alla Polizia Tributaria, finalizzati alla compiuta individuazione del patrimonio mobiliare utilmente liquidabile, quali ad esempio, conti correnti bancari, libretti di risparmio bancari e/o postali, ovvero buoni fruttiferi e altri strumenti di risparmio, nonché anche in assenza del rinvenimento di beni presenti di voler assumere ogni altra indagine ritenuta necessaria e/o opportuna, in relazione alla possibile sopravvenienza di crediti futuri;
B. fissare l'udienza per la comparizione delle parti provvedendo alla convocazione della debitrice;
C. all'esito, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 268 CCII, dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del Sig. (cf ), residente in (61034) FOSSOMBRONE (PU), VIA Controparte_5 C.F._1
A. GRAMSCI N. 12 - Scala: C - Interno: 3.”.
Per parte resistente:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito Respingere l'istanza avversaria. Vinte le spese.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29 aprile 2025, ha riferito di essere cessionaria Controparte_1 del credito di €138.864,57, precedentemente di titolarità di , derivante dal contratto Controparte_6 di mutuo fondiario sottoscritto il 27 giugno 2007, garantito da ipoteca su di un immobile che è già stato oggetto di esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di Pesaro ed iscritta con R.G.E. 3125/2011. Premessa l'insolvenza del debitore, che peraltro non è titolare di alcun bene immobile, Controparte_1 ha domandato procedersi, anche mediante delega alla Polizia Tributaria, agli opportuni accertamenti finalizzati alla compiuta individuazione del patrimonio liquidabile e, all'esito e previa fissazione dell'udienza di comparizione, all'apertura della procedura di liquidazione controllata. Con memoria del 22 settembre 2025 si è costituito che ha sostenuto di non Controparte_7 avere alcun bene assoggettabile alla procedura, ad eccezione di una vecchia automobile targata nel 2004, che lui ed il suo nucleo familiare (composto dalla moglie e da due figli) tenta di sopravvivere con il solo reddito di inclusione, pari ad €618,83 mensili, col quale deve pagare l'affitto di casa di €320,00 mensili, che l'ultimo reddito da lavoro dipendente percepito risale al 2023, che il suo i.s.e.e. per il 2023 è di €5.326,83 e che è titolare di debiti per €119.005,38 verso l'erario e per €23.328,18 verso I.n.p.s.. In conclusione, il sovraindebitato ha domandato il rigetto dell'istanza avversaria. All'udienza del 6 novembre 2025, le parti si sono riportate agli scritti difensivi ed il Giudice designato per la trattazione del ricorso si è riservato di riferire al Collegio ai fini della decisione.
***
La domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata va accolta. In via preliminare, occorre sottolineare che l'art. 268, c. 3 c.c.i.i., per i casi in cui la domanda sia proposta da uno o più creditori nei confronti di una persona fisica, subordina l'apertura della procedura menzionata alla sussistenza di attivo da liquidare: in particolare, la norma poc'anzi menzionata chiarisce che la carenza di attivo da liquidare deve essere eccepita dal debitore convenuto, il quale deve allegare una relazione dell'O.c.c. che “attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”, assieme ai documenti di cui all'art. 283, c. 3 c.c.i.i.; qualora il debitore dimostri di aver presentato all'O.c.c. la domanda di attestazione e la relazione non sia stata ancora redatta, il Giudice deve concedere un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione. Dall'art. 268, c. 3 c.c.i.i. derivano alcuni corollari: in primo luogo, vige una presunzione di sussistenza di attivo da liquidare e, pertanto, è onere del debitore resistente dimostrare l'inesistenza di attivo liquidabile (che, come detto, rappresenta la condicio sine qua non per l'apertura della liquidazione controllata); in secondo luogo, tale prova deve essere fornita per mezzo dell'O.c.c. a cui, alla luce del suo profilo istituzionale, terzo ed indipendente dalle parti, ha l'onere ed il compito di attestare l'eventuale assenza di attività astrattamente destinabili alla procedura e dunque, in ultima istanza, alla soddisfazione del creditore ricorrente e di tutto il ceto creditorio. Conferma di ciò si trae anche dal confronto con le norme che regolano il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale: per quest'ultima procedura, infatti, l'art. 41, c. 6 c.c.i.i. chiarisce che il Giudice delegato possa provvedere all'espletamento di mezzi istruttori richiesti dalle parti ovvero disporne lui d'ufficio. In questo caso, dunque, continua ad operare il principio dispositivo nell'espletamento dell'istruttoria, le parti sono onerate di proporre l'ammissione di mezzi istruttori, ma sono in ogni caso assegnati importanti poteri istruttori di ufficio al Giudice (alla luce dell'interesse pubblicistico all'eventuale apertura della liquidazione giudiziale, testimoniato anche dalla legittimazione attiva e dal ruolo che nel giudizio può avere la Procura della Repubblica), il quale potrà indagare in prima persona circa la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale. Diversamente, nella procedura di liquidazione controllata, manca una vera e propria fase istruttoria, in quanto l'acquisizione delle evidenze relative all'inesistenza di attivo liquidabile è demandata all'O.c.c., a cui il debitore deve rivolgersi, quale organismo in grado di acquisire la documentazione da cui ricavare eventualmente l'assenza di un patrimonio ed il difetto di azioni esperibili in giudizio, attestando pertanto la pressoché totale inutilità dell'apertura della liquidazione controllata. Ebbene, nel caso di specie il debitore costituito non solo non ha contestato il credito vantato dal ricorrente, confermando che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad €50.000,00 (art. 268, c. 2 c.c.i.i.), ma ha genericamente eccepito l'insussistenza di un attivo liquidabile, senza tuttavia allegare l'attestazione dell'O.c.c. di cui all'art. 268, c. 3 c.c.i.i. e senza dimostrare di aver presentato la relativa istanza all'O.c.c.. Ne consegue che deve presumersi la sussistenza di attivo e deve quindi ritenersi integrato il presupposto per l'apertura della liquidazione controllata. Da quanto affermato dalle parti, ed in particolare dal debitore, nonché dalla documentazione prodotta in giudizio, emerge manifestamente anche lo stato di insolvenza di che ha Controparte_7 subìto l'esecuzione sull'immobile presso cui abitava (che si è conclusa con la vendita forzata), ha svolto attività imprenditoriale sino al 2018 (anno in cui la sua impresa è stata cancellata dal Registro delle Imprese), non percepisce reddito da lavoro dipendente dal 2023 ed attualmente percepisce il reddito di inclusione di €618,83 mensili (necessari a far fronte a tutte le spese del suo nucleo familiare, composto da quattro persone). Alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo il debitore in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo questo essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni. Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dal ricorrente dedotto della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. L'ufficio di liquidatore deve essere conferito al Dott. Persona_1
Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio della debitrice ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.. Al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale. Alla luce dell'art. 268, c. 4, lett. b) c.c.i.i. – secondo cui “Non sono compresi nella liquidazione: (…) b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” – a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, sarà compito del liquidatore proporre istanza, indirizzata al Giudice delegato, volta a determinare la quota del reddito eventualmente da sottrarre alla procedura liquidatoria. Pertanto, tale valutazione deve ritenersi di competenza esclusiva del Giudice delegato (come similmente prevede l'art. 146 c.c.i.i. in materia di liquidazione giudiziale) e non del Tribunale, non essendo tale statuizione menzionata all'art. 270 c.c.i.i., che tipizza il contenuto della sentenza di apertura della liquidazione controllata (Corte d'Appello di Ancona n. 979/2025 del 16 luglio 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 268 e ss. c.c.i.i., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di nato il 1° Controparte_5 gennaio 1961, a Bni UK (Marocco);
• Nomina Giudice delegato il Dott. Francesco Paolo Grippa;
• Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Dott. Persona_1
• Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
• Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
• Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale;
• Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
• Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
• Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Urbino, 18 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Benedetta Scarcella Giudice
nel procedimento iscritto al P.U. 11-1/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 29 aprile 2025 da:
con sede legale in Benevento, località Ponte Valentino s.n.c., in Controparte_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore e , rappresentata e Controparte_2 Controparte_3 difesa dallo Studio Barretta Società tra e, per esso, dall'Avv.ta Adiutrice Barretta;
Controparte_4
RICORRENTE
CONTRO
nato il 1° gennaio 1961, a Bni UK (Marocco), residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore D'Accardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Fossombrone, corso Garibaldi n. 149; RESISTENTE
Oggetto: ricorso per l'apertura della liquidazione controllata.
Conclusioni: Per parte ricorrente:
“CHIEDE all'Onorevole Tribunale adìto di voler A. disporre gli opportuni accertamenti, delegandoli alla Polizia Tributaria, finalizzati alla compiuta individuazione del patrimonio mobiliare utilmente liquidabile, quali ad esempio, conti correnti bancari, libretti di risparmio bancari e/o postali, ovvero buoni fruttiferi e altri strumenti di risparmio, nonché anche in assenza del rinvenimento di beni presenti di voler assumere ogni altra indagine ritenuta necessaria e/o opportuna, in relazione alla possibile sopravvenienza di crediti futuri;
B. fissare l'udienza per la comparizione delle parti provvedendo alla convocazione della debitrice;
C. all'esito, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 268 CCII, dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del Sig. (cf ), residente in (61034) FOSSOMBRONE (PU), VIA Controparte_5 C.F._1
A. GRAMSCI N. 12 - Scala: C - Interno: 3.”.
Per parte resistente:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito Respingere l'istanza avversaria. Vinte le spese.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29 aprile 2025, ha riferito di essere cessionaria Controparte_1 del credito di €138.864,57, precedentemente di titolarità di , derivante dal contratto Controparte_6 di mutuo fondiario sottoscritto il 27 giugno 2007, garantito da ipoteca su di un immobile che è già stato oggetto di esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di Pesaro ed iscritta con R.G.E. 3125/2011. Premessa l'insolvenza del debitore, che peraltro non è titolare di alcun bene immobile, Controparte_1 ha domandato procedersi, anche mediante delega alla Polizia Tributaria, agli opportuni accertamenti finalizzati alla compiuta individuazione del patrimonio liquidabile e, all'esito e previa fissazione dell'udienza di comparizione, all'apertura della procedura di liquidazione controllata. Con memoria del 22 settembre 2025 si è costituito che ha sostenuto di non Controparte_7 avere alcun bene assoggettabile alla procedura, ad eccezione di una vecchia automobile targata nel 2004, che lui ed il suo nucleo familiare (composto dalla moglie e da due figli) tenta di sopravvivere con il solo reddito di inclusione, pari ad €618,83 mensili, col quale deve pagare l'affitto di casa di €320,00 mensili, che l'ultimo reddito da lavoro dipendente percepito risale al 2023, che il suo i.s.e.e. per il 2023 è di €5.326,83 e che è titolare di debiti per €119.005,38 verso l'erario e per €23.328,18 verso I.n.p.s.. In conclusione, il sovraindebitato ha domandato il rigetto dell'istanza avversaria. All'udienza del 6 novembre 2025, le parti si sono riportate agli scritti difensivi ed il Giudice designato per la trattazione del ricorso si è riservato di riferire al Collegio ai fini della decisione.
***
La domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata va accolta. In via preliminare, occorre sottolineare che l'art. 268, c. 3 c.c.i.i., per i casi in cui la domanda sia proposta da uno o più creditori nei confronti di una persona fisica, subordina l'apertura della procedura menzionata alla sussistenza di attivo da liquidare: in particolare, la norma poc'anzi menzionata chiarisce che la carenza di attivo da liquidare deve essere eccepita dal debitore convenuto, il quale deve allegare una relazione dell'O.c.c. che “attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”, assieme ai documenti di cui all'art. 283, c. 3 c.c.i.i.; qualora il debitore dimostri di aver presentato all'O.c.c. la domanda di attestazione e la relazione non sia stata ancora redatta, il Giudice deve concedere un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione. Dall'art. 268, c. 3 c.c.i.i. derivano alcuni corollari: in primo luogo, vige una presunzione di sussistenza di attivo da liquidare e, pertanto, è onere del debitore resistente dimostrare l'inesistenza di attivo liquidabile (che, come detto, rappresenta la condicio sine qua non per l'apertura della liquidazione controllata); in secondo luogo, tale prova deve essere fornita per mezzo dell'O.c.c. a cui, alla luce del suo profilo istituzionale, terzo ed indipendente dalle parti, ha l'onere ed il compito di attestare l'eventuale assenza di attività astrattamente destinabili alla procedura e dunque, in ultima istanza, alla soddisfazione del creditore ricorrente e di tutto il ceto creditorio. Conferma di ciò si trae anche dal confronto con le norme che regolano il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale: per quest'ultima procedura, infatti, l'art. 41, c. 6 c.c.i.i. chiarisce che il Giudice delegato possa provvedere all'espletamento di mezzi istruttori richiesti dalle parti ovvero disporne lui d'ufficio. In questo caso, dunque, continua ad operare il principio dispositivo nell'espletamento dell'istruttoria, le parti sono onerate di proporre l'ammissione di mezzi istruttori, ma sono in ogni caso assegnati importanti poteri istruttori di ufficio al Giudice (alla luce dell'interesse pubblicistico all'eventuale apertura della liquidazione giudiziale, testimoniato anche dalla legittimazione attiva e dal ruolo che nel giudizio può avere la Procura della Repubblica), il quale potrà indagare in prima persona circa la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale. Diversamente, nella procedura di liquidazione controllata, manca una vera e propria fase istruttoria, in quanto l'acquisizione delle evidenze relative all'inesistenza di attivo liquidabile è demandata all'O.c.c., a cui il debitore deve rivolgersi, quale organismo in grado di acquisire la documentazione da cui ricavare eventualmente l'assenza di un patrimonio ed il difetto di azioni esperibili in giudizio, attestando pertanto la pressoché totale inutilità dell'apertura della liquidazione controllata. Ebbene, nel caso di specie il debitore costituito non solo non ha contestato il credito vantato dal ricorrente, confermando che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad €50.000,00 (art. 268, c. 2 c.c.i.i.), ma ha genericamente eccepito l'insussistenza di un attivo liquidabile, senza tuttavia allegare l'attestazione dell'O.c.c. di cui all'art. 268, c. 3 c.c.i.i. e senza dimostrare di aver presentato la relativa istanza all'O.c.c.. Ne consegue che deve presumersi la sussistenza di attivo e deve quindi ritenersi integrato il presupposto per l'apertura della liquidazione controllata. Da quanto affermato dalle parti, ed in particolare dal debitore, nonché dalla documentazione prodotta in giudizio, emerge manifestamente anche lo stato di insolvenza di che ha Controparte_7 subìto l'esecuzione sull'immobile presso cui abitava (che si è conclusa con la vendita forzata), ha svolto attività imprenditoriale sino al 2018 (anno in cui la sua impresa è stata cancellata dal Registro delle Imprese), non percepisce reddito da lavoro dipendente dal 2023 ed attualmente percepisce il reddito di inclusione di €618,83 mensili (necessari a far fronte a tutte le spese del suo nucleo familiare, composto da quattro persone). Alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo il debitore in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo questo essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni. Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dal ricorrente dedotto della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. L'ufficio di liquidatore deve essere conferito al Dott. Persona_1
Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio della debitrice ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.. Al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale. Alla luce dell'art. 268, c. 4, lett. b) c.c.i.i. – secondo cui “Non sono compresi nella liquidazione: (…) b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” – a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, sarà compito del liquidatore proporre istanza, indirizzata al Giudice delegato, volta a determinare la quota del reddito eventualmente da sottrarre alla procedura liquidatoria. Pertanto, tale valutazione deve ritenersi di competenza esclusiva del Giudice delegato (come similmente prevede l'art. 146 c.c.i.i. in materia di liquidazione giudiziale) e non del Tribunale, non essendo tale statuizione menzionata all'art. 270 c.c.i.i., che tipizza il contenuto della sentenza di apertura della liquidazione controllata (Corte d'Appello di Ancona n. 979/2025 del 16 luglio 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 268 e ss. c.c.i.i., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di nato il 1° Controparte_5 gennaio 1961, a Bni UK (Marocco);
• Nomina Giudice delegato il Dott. Francesco Paolo Grippa;
• Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Dott. Persona_1
• Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
• Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
• Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale;
• Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
• Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
• Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Urbino, 18 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone