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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6314/2019 depositato il 17/10/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 Difensore_2/o Studio Associato Dr.a. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Dott. Difensore_3. Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 592/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 18/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OD14A-37 TARES 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OD14A-31 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 592 del 2019 pronunciata dalla Commissione tributaria di Siracusa chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso del contribuente avverso due avvisi di accertamento (notificati rispettivamente l' 8 e 9 gennaio 2015) con i quali ha chiesto il pagamento del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013 in relazione a due garage ubicati rispettivamente nella Indirizzo_1 (euro 175,85 oltre interessi e sanzioni) e nella Indirizzo_2 (euro 210,10 oltre interessi e sanzioni): ciò sul presupposto della omessa dichiarazione dei suddetti immobili della superficie rispettivamente di mq. 29,00 e 40,00 (cfr. provvedimenti originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti).
Si è costituito il Comune di Siracusa il quale ha contro dedotto, ha dedotto l'inammissibilità dell'appello, ha ribadito la fondatezza della propria pretesa, ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- Va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata dal Comune.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco.
Nel processo tributario, infatti, gli “elementi di specificità” dei motivi possono essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cassazione, Ordinanza n. 20379 del 24/08/2017;Cassazione, Ordinanza
n. 1461 del 20/01/2017).
2.- In tema di Tares, la Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il presupposto impositivo è costituito dalla mera disponibilità dell'area produttrice di rifiuti, indipendentemente dall'utilizzo concreto del servizio da parte dell'utente (Ordinanza n. 8028 del 20 marzo 2023) : " … il presupposto della TARES, ai sensi dell'art. 14 commi 3 e 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011 sopra richiamato, è il possesso, la detenzione o l'occupazione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani … ".
Secondo i Giudici di vertice la TARES, infatti, è dovuta per il solo fatto che il Comune svolga il servizio di raccolta rifiuti nei confronti della collettività e non in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti: la mera disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina la debenza del tributo. Pertanto, deve ritenersi irrilevante il dato soggettivo della mancata utilizzazione da parte dell'utente.
3.- Le eventuali “esenzioni” non sono “automatiche”: devono essere provate dal contribuente sul quale grava l'onere della relativa prova.
Le eventuali circostanze che possano escludere la produttività e la relativa imposizione devono essere dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione" e devono essere documentalmente provate dal Contribuente.
In tal senso l'assenza di utenze non costituisce una “prova” apprezzabile non potendosi escludere l'uso dei locali di che trattasi.
L'esenzione può essere riconosciuta qualora l'impossibilità di “produrre rifiuti” dipenda dalla natura stessa dell'area o del locale.
4.- Le sanzioni devono ritenersi legittime: sono state irrogate conformemente a quanto previsto dall' art. 17 D.Lgs. n. 472/1997, il quale prevede l'applicazione delle sanzioni con atto motivato contestuale all'Avviso di accertamento, senza previa contestazione.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
La complessità della controversia, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità, la molteplicità delle questioni esaminate, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 20 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO EN
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6314/2019 depositato il 17/10/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 Difensore_2/o Studio Associato Dr.a. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Dott. Difensore_3. Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 592/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 18/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OD14A-37 TARES 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OD14A-31 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 592 del 2019 pronunciata dalla Commissione tributaria di Siracusa chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso del contribuente avverso due avvisi di accertamento (notificati rispettivamente l' 8 e 9 gennaio 2015) con i quali ha chiesto il pagamento del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013 in relazione a due garage ubicati rispettivamente nella Indirizzo_1 (euro 175,85 oltre interessi e sanzioni) e nella Indirizzo_2 (euro 210,10 oltre interessi e sanzioni): ciò sul presupposto della omessa dichiarazione dei suddetti immobili della superficie rispettivamente di mq. 29,00 e 40,00 (cfr. provvedimenti originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti).
Si è costituito il Comune di Siracusa il quale ha contro dedotto, ha dedotto l'inammissibilità dell'appello, ha ribadito la fondatezza della propria pretesa, ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- Va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata dal Comune.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco.
Nel processo tributario, infatti, gli “elementi di specificità” dei motivi possono essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cassazione, Ordinanza n. 20379 del 24/08/2017;Cassazione, Ordinanza
n. 1461 del 20/01/2017).
2.- In tema di Tares, la Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il presupposto impositivo è costituito dalla mera disponibilità dell'area produttrice di rifiuti, indipendentemente dall'utilizzo concreto del servizio da parte dell'utente (Ordinanza n. 8028 del 20 marzo 2023) : " … il presupposto della TARES, ai sensi dell'art. 14 commi 3 e 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011 sopra richiamato, è il possesso, la detenzione o l'occupazione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani … ".
Secondo i Giudici di vertice la TARES, infatti, è dovuta per il solo fatto che il Comune svolga il servizio di raccolta rifiuti nei confronti della collettività e non in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti: la mera disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina la debenza del tributo. Pertanto, deve ritenersi irrilevante il dato soggettivo della mancata utilizzazione da parte dell'utente.
3.- Le eventuali “esenzioni” non sono “automatiche”: devono essere provate dal contribuente sul quale grava l'onere della relativa prova.
Le eventuali circostanze che possano escludere la produttività e la relativa imposizione devono essere dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione" e devono essere documentalmente provate dal Contribuente.
In tal senso l'assenza di utenze non costituisce una “prova” apprezzabile non potendosi escludere l'uso dei locali di che trattasi.
L'esenzione può essere riconosciuta qualora l'impossibilità di “produrre rifiuti” dipenda dalla natura stessa dell'area o del locale.
4.- Le sanzioni devono ritenersi legittime: sono state irrogate conformemente a quanto previsto dall' art. 17 D.Lgs. n. 472/1997, il quale prevede l'applicazione delle sanzioni con atto motivato contestuale all'Avviso di accertamento, senza previa contestazione.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
La complessità della controversia, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità, la molteplicità delle questioni esaminate, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 20 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO EN