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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/04/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
1499/2024 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
SICCHIERO GIANLUCA
contro
Controparte_1
( ), con l'avv. MOLIN GIOVANNI C.F._2
oggetto: comodato di immobile urbano;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante: in via istruttoria ammettersi la produzione dei seguenti documenti sopravvenuti all'inizio del procedimento de quo: doc.14: copia contratto di mutuo rep. 5778 Notaio Persona_1
dell'11.01.2023; doc 15: certificato di residenza di CP_1
1 rilasciato il 10.09.2024; doc.16: lettera 02.03.2022 di CP_1
atto di compravendita rep. 51459 per Notaio di Mirano. Per_2
Nel merito: accogliere il presente appello ed in riforma della sentenza n. 2999/2024 del Tribunale di Venezia, respingersi le domande tutte di
, condannandola a restituire gli importi pagati ove ciò CP_1
avvenisse, con interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. o, in subordine legali, dal dì del pagamento alla restituzione. Spese di entrambi i gradi rifuse incluso contribuito unificato;
per la parte appellata voglia la Corte adita,
A- respingere l'appello principale.
B- in accoglimento dell'appello incidentale
I- in via principale accertare che la convenzione di comodato, di data
8.2.2014 ma sottoscritta il 15.2.2014, non si è perfezionata tanto riguardo al bene immobile che ai beni mobili oggetto della convenzione medesima.
b-in via subordinata: -accertare che Controparte_1
ha efficacemente esercitato il recesso dalla convenzione di comodato, di data 8.2.2014 ma sottoscritta il 15.2.2014, con telegramma in data
26.3.2014.
c-in via ulteriormente gradata:
-accertare legittimo il recesso – restituzione con il ricorso di primo grado esercitato da , per grave e Controparte_1
reiterato inadempimento di alle obbligazioni Parte_1
derivanti dalla convenzione.
d-in via ancora gradata: -dare atto che la convenzione di comodato è cessata allo spirare del termine del 31.3.2019.
2 C-per gli effetti: a-accertarsi che ha restituito Parte_1
con ritardo a l'immobile oggetto del Controparte_1
contratto.
b-condannarsi a corrispondere a Parte_1 [...]
: Controparte_1
1-la somma di euro 26.728,13 per l'erogazione dei servizi di energia elettrica, acqua e gas già sostenuti fino alla data del ricorso, oltre agli importi maturandi fino alla data della restituzione effettiva, con interessi dalla domanda al saldo;
2-l'importo di euro 3.500,00 mensili, o quello diverso di giustizia, dall'1.4.2019 alla data dell'effettivo rilascio, oltre a un'indennità, commisurata allo stesso parametro, in ipotesi di accoglimento delle domande di merito nelle ipotesi alternative sub B.a,b,c, con rivalutazione e interessi e interessi dalla sentenza al saldo.
3-l'importo di € 566,80 e condanna generica al risarcimento del danno ulteriore in separato giudizio.
D-spese di lite e competenze di patrocinio rifuse.
E-in sede istruttoria si formulano le istanze: a-ammissione di prove per testi sui capitoli:
1.Vero che il giorno 15 febbraio 2014, nel primo pomeriggio,
[...]
si è presentato nella segreteria del Tennis Country Parte_1
Club di Cortina con una chiavetta, chiedendo di poterne stampare il contenuto.
2.Vero che , saputo che si trattava di contratti CP_1
riguardanti disse al fratello che era molto Per_3 Parte_1
impegnata, che non c'era fretta e che avrebbe potuto sottoscrivere gli atti il lunedì successivo, al suo rientro a Mestre.
3.Vero che
[...]
disse alla sorella che si trattava degli accordi, dei quali Pt_1 CP_1
avevano già parlato e che aveva fretta di rientrare a Mestre, che avrebbe
3 badato a dare data certa ai contratti, dei quali avrebbe, quindi, consegnato copia.
4.Vero che, dopo la stampa e la sottoscrizione dei contratti presso la segreteria del Tennis Country Club Cortina,
[...]
è uscito dai locali mentre la sorella si Parte_1 CP_1
è trattenuta all'interno e non l'ha seguito nel parcheggio, riprendendo, con il marito e il maestro la predisposizione Testimone_1 Per_4
delle liste dei partecipanti a un torneo di tennis. Testi:
[...]
– 30174 Venezia – via Guido Bergamo 4 Tes_1 Testimone_2
– 32043 Cortina d'Ampezzo – via Ronco 87 Alberto Lucia – S. Vito di
Cadore 5.Vero che nel pomeriggio del giorno 11.3.2014, è arrivato a
Villa Nous Mario con un'idropulitrice per fare la Parte_1
pulizia della scala esterna in marmo bianco di accesso alla villa e
[...]
si è offerto di aiutarlo, ma gli è stato detto che gli sarebbe venuta CP_2
un'altra persona in aiuto.
6.Vero che alle ore 15,00 e CP_1
si sono allontanati con e Testimone_1 Controparte_3 [...]
perché dovevano partire per Cortina, hanno chiuso casa, CP_2
lasciando a che continuava nell'uso Parte_1
dell'idropulitrice, la sola chiave della prima porta di legno, con l'accordo che l'avrebbe restituita al loro rientro a Mestre.
7.Vero che lasciò l'idropulitrice nello spazio tra la porta Parte_1
di legno e il cancelletto di ferro. Testi: Testimone_1 CP_3
di Maerne e di Maerne via Tagliamento 10.
[...] CP_2
8.Vero che il giorno 18.3.2014 e sono CP_1 Controparte_3
tornate a per completare le pulizie e hanno trovato Per_3
l'idropulitrice nello spazio tra la porta di legno e il cancelletto di ferro.
9.Vero che il 18.3.2014, mentre e erano CP_1 Controparte_3
intente a sistemare le tende, è sopraggiunto , il Parte_1
quale manifestò l'intenzione di mettere in funzione l'impianto idrico.
4 10.Vero che, di fronte al rifiuto della sorella, che voleva far intervenire un idraulico per verificare il funzionamento dell'impianto,
[...]
s'irritò, le disse che doveva morire, che avrebbe Parte_1
ottenuto un sequestro, che l'avrebbe rovinata e gettò a terra la chiave della porta di legno, subito allontanandosi. Teste: di Controparte_3
Maerne via Tagliamento 10. 11.Vero che le chiavi, delle quali mi viene esibita la foto (docc. 21 e 22 att.), sono state da me fornite, con le relative serrature istallate, a nella di Mestre CP_1 Per_3
via Bergamo 4 in data 1 giugno 2011, come da dichiarazioni a mia firma, che pure mi vengono esibite ( doc. 20 att.). 12.Vero che le serrature tipo Yale, come quella istallata da me sulla porta di legno di possono essere aperte dall'esterno senza l'uso della chiave, Per_3
come da dichiarazione 1.7.2015 (doc. 20 att.), che mi viene esibita, con il metodo che indico. Teste: c/o RI.M.MA – 35020 Testimone_3
Tribano – via Casette 23 13.Vero che tutte le chiavi di sono Per_3
sempre state custodite nella casa di Mirano via Marcuriago 1/D in una cassetta di metallo nella scatola riprodotta nella foto (doc. 23 att.), che mi viene esibita, posta su uno scaffale della libreria. 14.Vero che
[...]
prelevava la scatola solo quando si recava a Testi: CP_1 Per_3
, di Roncade via Testimone_1 Controparte_3 Tes_4
Papa Giovanni XXIII 96B. 15.Vero che nel gennaio 2019 ho fatto richiesta a di poter prendere in locazione la villa di via CP_1
Bergamo 4, adiacente all'albergo da noi condotto in affitto d'azienda per destinarla a dependance della struttura alberghiera o a mia residenza. 16.Vero che affermava di non potersi CP_1
impegnare fintanto che l'immobile era nella disponibilità dal fratello, col quale era in corso una controversia. 17.Vero che soltanto con la fine del 2019 mi chiese di formalizzare le proposte, CP_1
5 indicando anche il corrispettivo, comunicandomi di confidare di ottenere la disponibilità dell'immobile entro la fine del 2020 (docc. 34
e 35 da esibire al teste). Teste: UR PI di Mestre. b.disporsi consulenza tecnica descrittiva, diretta a:
1.descrivere la conformazione di di Mestre via Bergamo 4; 2.verificare se la chiave di Per_3 Per_3
di Mestre via Bergamo 4 che apre il cancelletto di ferro,
[...]
consegnata a il 27.5.2021 dal fratello non é dello stesso CP_1
tipo di quella in possesso di . E.spese e competenze di CP_1
patrocinio rifuse. F. si chiede ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli: 18. Vero che il giorno 19.10.2011, su richiesta di e CP_1 [...]
, ho trasportato i mobili descritti nella dichiarazione a Parte_1
mia firma di data 21.6.2012, che mi è esibita (doc. 50), nell'appartamento di Mestre via Fiume 4, prelevati da Mestre via
Bergamo 4 teste: – San Donà di Piave – via Mussetta Testimone_5
di Sopra 104 19. Vero che le foto che mi vengono esibite (docc. 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47 att.) sono state scattate il giorno 21.12.2017 in occasione di un accesso presso l'albergo di Mestre via Villafranca 1 testi: arch. – Spinea via Roma 291 Andrea Monti – Testimone_6
Roncade, via Papa Giovanni XXIII, 96B 20. Vero che la Jeep Opel
Frontera che si vede nelle foto, che mi sono esibite (docc. 48, 49 att.) e parcheggiata sotto la tettoia di appartiene o è utilizzata Per_3
dall'avv. ed è riconducibile a lui per lo stemma Parte_1
riprodotto nella targa testi: – Cadoneghe – via Edison Controparte_4
19 – Roncade - via Papa Giovanni XXIII, 96B Tes_4 [...]
– Mestre – via Bergamo 4 21. Vero che le foto (docc, 48, Tes_1
6 Bergamo 4 22. Vero che le serrande delle finestre di al piano Per_3
terra e al primo sono comandate elettricamente e azionabili con pulsante. Solo quelle delle camere che danno sulle terrazze sono chiuse con chiavi specifiche per ogni serratura, lasciate sempre nella “toppa” per non essere confuse ed evitare che debbano essere ricodificate in caso di errore. testi: di Maerne, via Tagliamento 10 Controparte_3
di Roncade Andrea Mantegazza di Mestre 23. Vero che Tes_4
le finestre di sono composte di due semifinestre Per_3
asimmetriche e indipendenti, che scorrono verticalmente. La parte inferiore può essere utilizzata con l'apertura a vasistas e sono manovrabili senza aprire i cancelletti testi: di Maerne Controparte_3
Andrea Mantegazza di Mestre di Roncade Tes_4
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 2999/2024 il tribunale di Venezia ha così deciso:
«1) accertato che l'efficacia della convenzione di comodato stipulata tra le parti, avente ad oggetto l'immobile sito in Venezia Mestre, via
Bergamo 4, è cessata allo spirare del termine del 31.3.2019, condanna il resistente sig. a restituire immediatamente Parte_1
alla ricorrente sig.ra l'immobile, Controparte_1
con tutti i mobili in esso contenuti, libero da persone e cose;
2) condanna il resistente sig. a corrispondere Parte_1
alla ricorrente sig.ra la somma di Controparte_1
euro 26.728,13, quale rimborso delle spese per l'erogazione dei servizi di energia elettrica, acqua e gas già sostenuti fino alla data del ricorso, oltre agli importi maturandi fino alla data della restituzione effettiva, con interessi dalla domanda al saldo;
3) compensa le spese di lite per
7 1/3 e condanna, altresì, la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente il residuo, che si liquida in € 10.439,00 per compensi, oltre
i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali».
2. Il tribunale ha osservato che: , CP_1 Controparte_1
quale proprietaria dell'immobile sito in Mestre via Bergamo 4, acquistato in seguito a divisione convenzionale del compendio ereditato dal padre , lo ha concesso in comodato al Parte_1
fratello con scrittura privata del 15.2.2014, Parte_1
avente efficacia dal 31.3.2024 e scadenza al 31.3.2019; la causa possessoria fra i due fratelli si è conclusa con sentenza 117/2019 del tribunale di Venezia, il quale ha riconosciuto la detenzione al comodatario;
allo scadere del rapporto in data 31.3.2019, la proprietaria ha intimato la restituzione dell'immobile, e chiesto la condanna del comodatario a pagare € 26.728,13 (di cui € 11.030,48 per erogazione gas, € 6.498,88,00 per servizio idrico e TARI, € 9.198,76 per energia elettrica, oltre agli importi maturandi, sino alla data del rilascio), nonché un risarcimento per il ritardo nella restituzione del bene pari al mancato guadagno, non avendo potuto darlo in locazione a terzi.
3. Per quanto attiene al recesso, esso è stato comunicato il
26.3.2014, ma le ragioni addotte dalla sono generiche, poiché CP_1
in ricorso è limitata a richiamare l'avvenuta formulazione di generiche accuse del comodatario, avverso la comodante, circa la sparizione di monete antiche precedentemente conservate in casa;
nel telegramma di esercizio del recesso (doc. 26), invece, tali ragioni vengono genericamente indicate come l'avvenuto impedimento della comodante all'accesso al suo immobile e ai beni ivi conservati, senza alcun riferimento a episodi specifici, oppure a beni mobili determinati.
8 4. Va invece accolta la domanda proposta in via subordinata di
«dare atto che la convenzione di comodato è cessata allo spirare del termine del 31.3.2019», essendo pacifico che il termine contrattuale è scaduto, con conseguente obbligo per il comodatario di restituire l'immobile nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto (cfr. artt. 3
e 6 del contratto): infatti è detentore del bene per averlo Parte_1
ottenuto dall'Ufficiale Giudiziario tramite l'intervento di un fabbro come documentato dal verbale di immissione datato 25.11.2014 (doc.
26 della ricorrente); inoltre, non è dimostrato che egli abbia subito un nuovo spoglio, non avendo reagito contro l'apposizione di lucchetti da parte della sorella;
il era nelle condizioni di ottenere la piena CP_1
utilizzabilità del bene o, in alternativa, di recedere dal comodato, come consentito dal contratto (art. 8), ma dalla sua inerzia non può derivare alcun effetto liberatorio circa l'obbligo di pagare le utenze e le spese per la manutenzione ordinaria, ex art. 5 del comodato ed ex art. 2 del contratto di opzione prodotto dal resistente come doc. 1.
5. Con atto del ha proposto appello Parte_1
deducendo due motivi.
6. si è costituita con comparsa Controparte_1
del 4.11.2024, resistendo al gravame e proponendo appello incidentale.
7. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 2.4.2025.
8. Osserva la Corte. Col primo motivo (pagg. 5s), l'appellante deduce: «manifesta contraddittorietà della sentenza»: sostiene che dalla sentenza definitiva n. 117/2019 emessa nel procedimento
3401/2014 RG, si ricava che nell'anno 2019 il tribunale di Venezia ha dichiarato che esso appellante «…era ancora in stato di spoglio, nuovamente subìto dopo il taglio della catena operato dall'ufficiale
9 giudiziario. Infatti, ordinata la sua reintegrazione nel possesso, condannando a consegnare al fratello tutte le (15) CP_1
chiavi della casa. Reintegrazione che mai avvenne restando la sentenza
n. 117/2019 mai eseguita dalla ». CP_5
9. Deduce la violazione dell'art. 2909 cc: il tribunale ha violato il giudicato relativamente al II spoglio operato dall'appellata e altresì quando ha affermato che l'appellante era nel possesso dell'immobile, nonostante quella sentenza, e ha preteso che avrebbe dovuto agire per ottenerne le 15 chiavi dell'immobile stesso e la cessazione di ulteriore turbativa;
art. 2697 cc e 115 cpc: il tribunale ha condannato al rilascio dell'immobile, pur essendo in atti il verbale notarile della consegna delle tre chiavi, e pur avendo dichiarato il difensore già a verbale d'udienza che non aveva né la detenzione né il possesso Parte_1
dell'immobile, donde l'assenza di qualsiasi animus possidendi; art. 2730 cc pur di fronte alla confessione di cui alle pagine 13 e 14 del ricorso avversario, ove si indicano analiticamente tutti gli sbarramenti interni ed esterni della casa di cui dichiara e confessa di CP_1
essere l'unica in possesso delle chiavi oggetto del secondo spoglio, nondimeno il tribunale ritiene l'appellante possessore di quell'immobile e lo condanna a pagarne le utenze.
10. Il motivo nelle sue varie articolazioni non è fondato, poiché la questione dedotta attiene esclusivamente alla situazione possessoria: inequivocabile è il ripetuto richiamo fatto dall'appellante alla sentenza definitiva n. 117/2019 del tribunale di Venezia, la quale al punto 1) del dispositivo dichiara, per l'appunto, che è stato Parte_1
spogliato da inoltre, il giudice alla p. 5 afferma che che CP_1
il giudizio riguarda la legittimità o meno della reintegrazione di nella detenzione dell'immobile etc. Parte_1
10 11. Nella presente causa, al contrario, la condanna a rilasciare la casa
è stata resa accogliendo la domanda di fondata sul titolo CP_1
di proprietà e la sentenza ha esaminato la ben diversa situazione petitoria che non è neppure stata posta in discussione fra le parti, nel senso che la proprietaria è la comodante secondo la CP_1
pretesa esposta in ricorso del 14.7.2020, pagg. 1 e 5: «…la ricorrente è proprietaria dell'immobile, denominato sito in Venezia, Per_3
Mestre via Bergamo 4, acquisito il diritto…l'immobile e tutti i mobili, registrati e non, di proprietà della comodante…la convenzione di comodato ha due oggetti: l'immobile denominato e i beni Per_3
mobili, registrati e non, di proprietà di quel gesto Parte_2
il proprietario del bene si priva della disponibilità materiale in favore del comodatario…».
12. L'infondatezza del motivo n. 1) svolto come detto soltanto sul possesso è evidente, ove si consideri che il titolo dominicale prevale comunque su quello possessorio: e d'altro canto, l'appellante non ha mai lamentato che non vi fossero i presupposti per il recesso da parte della comodante, il quale è stato esercitato per la mera scadenza del termine contrattualmente pattuito.
13. Col secondo motivo (pagg. 8s) l'appellante deduce: «omesso esame di documentazione acquisita in giudizio e di fatto non contestato»; sostiene che alla data del 27.5.2021 CP_1
deteneva ancora le 15 diverse chiavi in violazione del giudicato mentre addirittura, sui cancelli della casa qualcuno aveva riapposto delle nuove catene con lucchetto.
14. Anche questo motivo si fonda sul possesso dell'immobile, e va disatteso per le medesime ragioni già esposte, ribadito che l'appello non
11 formula alcun rilievo sulla ritualità del recesso esercitato dalla proprietaria.
15. Con ulteriore censura (p. 10) relativa alle spese per le utenze,
l'appellante rileva che il 13.6.2022 la sorella ha trasferito a terzi CP_1
la sua casa di residenza in Mirano (doc. 17: atto di compravendita rep.
51459 per notaio di Mirano del 13.6.2022): da questa circostanza Per_2
inferisce che la stessa abita nell'immobile controverso Per_3
dalla stessa data del 13.6.2022, tanto che a gennaio 2023 ha anche concesso una garanzia ipotecaria per € 255.000,00 (cfr. ancora doc. 14).
16. Ritiene quindi di non dover rifondere alla sorella Parte_1
le spese per utenze sostenute fino alla data del ricorso della e CP_1
pure quelle successive fino alla restituzione effettiva, poiché egli non aveva la detenzione della casa.
17. Il motivo è infondato: il fatto che abbia venduto CP_1
la casa di Mirano nel giugno 2022 non dimostra ancora che abbia fruito delle utenze di energia elettrica e gas di e d'altro canto Per_3
l'obbligo di pagare le spese in esame è previsto sia dall'art. 5 del comodato, sia dall'art. 2 del patto di opzione per l'acquisto immobiliare
(doc. 1 resistente): l'obbligo è posto espressamente a carico di Pt_1
e la durata è indicata per tutto il «vigore del presente atto» (che
[...]
è dell'8.2.2014)…e del menzionato contratto di comodato ove non diversamente stabilito di comune accordo tra le parti e sempre in forma scritta», dunque si deve intendere fino alla scadenza del rapporto, ovvero al 31.3.2019, posto che il «vigore» del patto d'opzione è stato concordato entro cinque anni dal 31.3.2014.
18. Ne deriva che, non avendo l'appellante contestato il calcolo degli importi esposti dalla controparte per le utenze, il suo obbligo di rimborso persiste nel termine cronologico ora indicato.
12 19. Quanto all'appello incidentale, chiede di CP_1
accertare che il comodato dell'8.2.2014 «non si è perfezionato», senza però spiegarne la ragione (vd. p. 22 memoria di appello). Nel ricorso introduttivo alla p. 14 spiega che «per accertare se la convenzione di comodato si sia perfezionata, sarà necessario procedere a consulenza tecnica diretta ad accertare se le chiavi dei presidi all'ingresso a Per_3
di quelle per aprire il garage dall'esterno, la porta d'accesso
[...]
alla scala e il cancelletto a metà della medesima scala che conduce al seminterrato, possono essere aperte indifferentemente con le chiavi in possesso di e di ». Ora, un Parte_1 CP_1
simile accertamento è ultroneo, poiché nella scrittura privata 8.2.2014 le parti hanno dato atto che le chiavi idonee sono state consegnate e che
«si è perfezionato il presente contratto» (art. 1): è dunque evidente che le chiavi e con esse l'immobile devono intendersi consegnati alla firma
(ovvero al perfezionamento) del contratto, posto che in caso contrario sarebbe stata menzionata la mancata consegna delle medesime.
20. Sull'efficacia di giudicato della sentenza 117/2019 in merito al giudizio di validità della convenzione di comodato (pagg. 17s), si contesta al Tribunale un evidente errore di diritto. L'art. 1168 comma 4
c.c., nell'affermare che la reintegrazione deve ordinarsi sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione, vuol significare che la tutela è prestata indipendentemente dalla circostanza che la situazione di fatto corrisponda a quella di diritto. Indirizzo che trova conferma nel disposto dell'art. 705 comma 1 c.p.c., che vieta al convenuto in sede possessoria
– salva l'eccezione di cui al comma 2 – di proporre l'azione petitoria finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita. Opinare che la valutazione sommaria e incidentale del giudice del possessorio precluda la proposizione della questione al giudice del
13 merito comporterebbe la negazione del riconoscimento del diritto sostanziale al suo titolare. Ammesso, non concesso per le ragioni sopra esposte, che alcune delle chiavi siano state consegnate, il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'altro aspetto: se quella consegna, anticipata rispetto all'efficacia della convenzione e con la quale l'appellata si sarebbe interdetta l'accesso alla sua proprietà, prima ancora dell'altra condizione d'efficacia della redazione dell'inventario, pacificamente non avvenuta al momento della sottoscrizione, ancorché menzionata nell'atto, potesse considerarsi come immissione nella detenzione. Che non lo fosse emerge dalla stessa convenzione (doc. 1 att., cl. 3), perché era finalizzata alla sola verifica di funzionamento degli impianti, intuitu amici. Sarebbe stato necessario un successivo atto di consegna, anche solo formale, preceduto dall'erezione dell'inventario, che, allora sì, avrebbe comportato la consegna di tutte le chiavi in possesso della comodante, che avrebbe conservato il possesso, non la detenzione, con l'obbligo conseguente di non potervi più accedere per tutta la durata del rapporto. La sentenza, secondo la tesi dell'appellante incidentale, va dunque riformata.
21. Il motivo non può essere accolto, poiché superato dall'incontrovertibile diritto della stessa proprietaria
[...]
a recuperare la cosa di sua proprietà dal comodatario, alla CP_1
scadenza del contratto per decorso del termine finale: rispetto a questo, le discussioni sulla consegna di tutte le chiavi o solo di alcune, sulla redazione dell'inventario etc sono ininfluenti ai fini della decisione.
22. Ritiene altresì l'appellante incidentale che «non possa parlarsi di restituzione in pendenza del termine di efficacia del contratto» (p. 18), domanda che sarebbe stata rigettata dal Tribunale con travisamento del fatto ed errata valutazione delle prove documentali. In realtà, la
14 sentenza tratta la questione alla pag. 5, rigettando la pretesa «per assenza di un grave inadempimento imputabile al comodatario, idoneo
a giustificare il recesso della comodante, ex art. 8 del contratto».
23. La valutazione del primo giudice sulla inesistenza di un inadempimento grave imputabile al comodatario non è stata affrontata in modo adeguato nell'appello incidentale, che infatti deduce violazione degli artt. 1804, 1175, 1176, 1337, 1375 cc, ma richiama due sole circostanze: 1) l'accusa alla sorella di aver sottratto beni di proprietà dell'appellante, e 2) l'interdizione all'accesso con sostituzione delle serrature, fatto a suo dire grave in quanto avvenuto prima del termine di efficacia del contratto. Il primo argomento non può integrare un inadempimento effettivo, risolvendosi esso in una mera
«accusa»; mentre il secondo non specifica quando sia avvenuta la sostituzione della serratura: infatti, la memoria di appello ne tratta in due altri punti limitandosi ad affermare che « il tribunale ha ritenuto, erroneamente, che…l'interdizione all'accesso con sostituzione delle serrature non costituisca grave inadempimento, non avvedendosi che il fatto era avvenuto prima del termine di efficacia del contratto…il
Tribunale non si è avveduto che la preclusione all'accesso era avvenuta prima dell'efficacia del contratto» (p. 3); inoltre, «la sostituzione della serratura costituiva un grave abuso, perché la proprietaria dei beni aveva tutto il diritto di entrare nella propria casa prima del 31 marzo»
(p. 19). La genericità del gravame sul punto impedisce di effettuare una disamina della censura.
24. Quanto alla liquidazione del danno, ai sensi degli artt. 1223-2056
c.c. afferma l'appellante incidentale che era stata articolata in relazione a due ipotesi: a- che il contratto di comodato non si fosse mai perfezionato o dichiarato legittimo il recesso. In entrambe il danno
15 doveva essere liquidato a partire, dall'1.4.2014 o dal giorno in cui la detenzione è stata attuata per mano dell'Ufficiale Giudiziario
5.11.2014. È stato indicato nella misura di € 3.500,00 mensili come parametro di riferimento, salva valutazione del giudice, fino alla data della restituzione 27.5.2021. Quindi mesi 85 e giorni 27, il danno ammonta a euro 300.458,00; b- che, valido il contratto e legittima la detenzione, dal giorno di scadenza della convenzione, quindi dall'1.4.2019 al 27.5.2021, sempre in ragione di € 3.500,00 mensili
(mesi 25 e giorni 27), il danno ammonta a euro 90.548,00. Vanno riconosciuti, in entrambi i casi, interessi e rivalutazione, trattandosi di fatto illecito. Il motivo è infondato, poiché nelle conclusioni riportate in epigrafe, ha chiesto «l'importo di euro 3.500,00 Controparte_1
mensili, o quello diverso di giustizia, dall'1.4.2019 alla data dell'effettivo rilascio, oltre a un'indennità, commisurata allo stesso parametro, in ipotesi di accoglimento delle domande di merito nelle ipotesi alternative sub B.a,b,c, con rivalutazione e interessi e interessi dalla sentenza al saldo»: trattasi di domanda condizionata all'accoglimento di una delle precedenti domande riguardanti a) la mancata conclusione del comodato b) il recesso dal comodato in data
26.3.2014, c) il recesso per grave e reiterato inadempimento di
[...]
alle obbligazioni del comodato. Nessuna delle Parte_1
indicate situazioni si è verificata nel caso in esame, non la mancata conclusione del contratto (oltre tutto accertata con sentenza definitiva trib. Venezia 117/2019, p 4), non un valido recesso esercitato il
26.3.2014, e neppure il grave inadempimento di . Parte_1
25. Infine, relativamente alla violazione dell'obbligo di manutenzione, il danno risarcibile è determinabile con il rimborso della sanzione amministrativa (€ 566,80 doc. 31 att.), con le spese da
16 sostenersi per la riparazione della recinzione metallica, lesionata dalla caduta dell'albero, e da quelle da sostenersi per la manutenzione dello scoperto, quantificabili dopo la restituzione. Il motivo è infondato, poiché la caduta dell'albero non rientra nella manutenzione ordinaria a carico del comodatario ex art. 5, trattandosi di un fatto avente natura eccezionale, laddove al detentore competono gli interventi di minor rilievo (in argomento vd. Cass. 1878/2006).
26. Quanto al regolamento delle spese, il tribunale ha correttamente indicato il parametro di riferimento per la liquidazione nella misura fino a € 1.000.000,00, compensandole per un terzo, data la reciproca soccombenza, senza computo della fase istruttoria non svolta autonomamente dalle altre. L'importo di partenza, quindi, è stato determinato in € 15.658,5, inferiore ai valori medi previsti.
27. Per le indicate ragioni, va disatteso anche l'appello incidentale di
Le spese sono compensate per la reciproca CP_1
soccombenza.
28. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché entrambe le parti sono obbligate a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , nonché Parte_1
quello incidentale proposto da e Controparte_1
conferma la sentenza impugnata;
17 2. compensa le spese del grado;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 2.4.2025. il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
49 att.) che mi sono esibite, sono state scattate il giorno 27.5.2019 da col telefono cellulare testi: – Roncade - CP_1 Tes_4
via Papa Giovanni XXIII, 96B – Mestre – via Testimone_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
1499/2024 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
SICCHIERO GIANLUCA
contro
Controparte_1
( ), con l'avv. MOLIN GIOVANNI C.F._2
oggetto: comodato di immobile urbano;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante: in via istruttoria ammettersi la produzione dei seguenti documenti sopravvenuti all'inizio del procedimento de quo: doc.14: copia contratto di mutuo rep. 5778 Notaio Persona_1
dell'11.01.2023; doc 15: certificato di residenza di CP_1
1 rilasciato il 10.09.2024; doc.16: lettera 02.03.2022 di CP_1
atto di compravendita rep. 51459 per Notaio di Mirano. Per_2
Nel merito: accogliere il presente appello ed in riforma della sentenza n. 2999/2024 del Tribunale di Venezia, respingersi le domande tutte di
, condannandola a restituire gli importi pagati ove ciò CP_1
avvenisse, con interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. o, in subordine legali, dal dì del pagamento alla restituzione. Spese di entrambi i gradi rifuse incluso contribuito unificato;
per la parte appellata voglia la Corte adita,
A- respingere l'appello principale.
B- in accoglimento dell'appello incidentale
I- in via principale accertare che la convenzione di comodato, di data
8.2.2014 ma sottoscritta il 15.2.2014, non si è perfezionata tanto riguardo al bene immobile che ai beni mobili oggetto della convenzione medesima.
b-in via subordinata: -accertare che Controparte_1
ha efficacemente esercitato il recesso dalla convenzione di comodato, di data 8.2.2014 ma sottoscritta il 15.2.2014, con telegramma in data
26.3.2014.
c-in via ulteriormente gradata:
-accertare legittimo il recesso – restituzione con il ricorso di primo grado esercitato da , per grave e Controparte_1
reiterato inadempimento di alle obbligazioni Parte_1
derivanti dalla convenzione.
d-in via ancora gradata: -dare atto che la convenzione di comodato è cessata allo spirare del termine del 31.3.2019.
2 C-per gli effetti: a-accertarsi che ha restituito Parte_1
con ritardo a l'immobile oggetto del Controparte_1
contratto.
b-condannarsi a corrispondere a Parte_1 [...]
: Controparte_1
1-la somma di euro 26.728,13 per l'erogazione dei servizi di energia elettrica, acqua e gas già sostenuti fino alla data del ricorso, oltre agli importi maturandi fino alla data della restituzione effettiva, con interessi dalla domanda al saldo;
2-l'importo di euro 3.500,00 mensili, o quello diverso di giustizia, dall'1.4.2019 alla data dell'effettivo rilascio, oltre a un'indennità, commisurata allo stesso parametro, in ipotesi di accoglimento delle domande di merito nelle ipotesi alternative sub B.a,b,c, con rivalutazione e interessi e interessi dalla sentenza al saldo.
3-l'importo di € 566,80 e condanna generica al risarcimento del danno ulteriore in separato giudizio.
D-spese di lite e competenze di patrocinio rifuse.
E-in sede istruttoria si formulano le istanze: a-ammissione di prove per testi sui capitoli:
1.Vero che il giorno 15 febbraio 2014, nel primo pomeriggio,
[...]
si è presentato nella segreteria del Tennis Country Parte_1
Club di Cortina con una chiavetta, chiedendo di poterne stampare il contenuto.
2.Vero che , saputo che si trattava di contratti CP_1
riguardanti disse al fratello che era molto Per_3 Parte_1
impegnata, che non c'era fretta e che avrebbe potuto sottoscrivere gli atti il lunedì successivo, al suo rientro a Mestre.
3.Vero che
[...]
disse alla sorella che si trattava degli accordi, dei quali Pt_1 CP_1
avevano già parlato e che aveva fretta di rientrare a Mestre, che avrebbe
3 badato a dare data certa ai contratti, dei quali avrebbe, quindi, consegnato copia.
4.Vero che, dopo la stampa e la sottoscrizione dei contratti presso la segreteria del Tennis Country Club Cortina,
[...]
è uscito dai locali mentre la sorella si Parte_1 CP_1
è trattenuta all'interno e non l'ha seguito nel parcheggio, riprendendo, con il marito e il maestro la predisposizione Testimone_1 Per_4
delle liste dei partecipanti a un torneo di tennis. Testi:
[...]
– 30174 Venezia – via Guido Bergamo 4 Tes_1 Testimone_2
– 32043 Cortina d'Ampezzo – via Ronco 87 Alberto Lucia – S. Vito di
Cadore 5.Vero che nel pomeriggio del giorno 11.3.2014, è arrivato a
Villa Nous Mario con un'idropulitrice per fare la Parte_1
pulizia della scala esterna in marmo bianco di accesso alla villa e
[...]
si è offerto di aiutarlo, ma gli è stato detto che gli sarebbe venuta CP_2
un'altra persona in aiuto.
6.Vero che alle ore 15,00 e CP_1
si sono allontanati con e Testimone_1 Controparte_3 [...]
perché dovevano partire per Cortina, hanno chiuso casa, CP_2
lasciando a che continuava nell'uso Parte_1
dell'idropulitrice, la sola chiave della prima porta di legno, con l'accordo che l'avrebbe restituita al loro rientro a Mestre.
7.Vero che lasciò l'idropulitrice nello spazio tra la porta Parte_1
di legno e il cancelletto di ferro. Testi: Testimone_1 CP_3
di Maerne e di Maerne via Tagliamento 10.
[...] CP_2
8.Vero che il giorno 18.3.2014 e sono CP_1 Controparte_3
tornate a per completare le pulizie e hanno trovato Per_3
l'idropulitrice nello spazio tra la porta di legno e il cancelletto di ferro.
9.Vero che il 18.3.2014, mentre e erano CP_1 Controparte_3
intente a sistemare le tende, è sopraggiunto , il Parte_1
quale manifestò l'intenzione di mettere in funzione l'impianto idrico.
4 10.Vero che, di fronte al rifiuto della sorella, che voleva far intervenire un idraulico per verificare il funzionamento dell'impianto,
[...]
s'irritò, le disse che doveva morire, che avrebbe Parte_1
ottenuto un sequestro, che l'avrebbe rovinata e gettò a terra la chiave della porta di legno, subito allontanandosi. Teste: di Controparte_3
Maerne via Tagliamento 10. 11.Vero che le chiavi, delle quali mi viene esibita la foto (docc. 21 e 22 att.), sono state da me fornite, con le relative serrature istallate, a nella di Mestre CP_1 Per_3
via Bergamo 4 in data 1 giugno 2011, come da dichiarazioni a mia firma, che pure mi vengono esibite ( doc. 20 att.). 12.Vero che le serrature tipo Yale, come quella istallata da me sulla porta di legno di possono essere aperte dall'esterno senza l'uso della chiave, Per_3
come da dichiarazione 1.7.2015 (doc. 20 att.), che mi viene esibita, con il metodo che indico. Teste: c/o RI.M.MA – 35020 Testimone_3
Tribano – via Casette 23 13.Vero che tutte le chiavi di sono Per_3
sempre state custodite nella casa di Mirano via Marcuriago 1/D in una cassetta di metallo nella scatola riprodotta nella foto (doc. 23 att.), che mi viene esibita, posta su uno scaffale della libreria. 14.Vero che
[...]
prelevava la scatola solo quando si recava a Testi: CP_1 Per_3
, di Roncade via Testimone_1 Controparte_3 Tes_4
Papa Giovanni XXIII 96B. 15.Vero che nel gennaio 2019 ho fatto richiesta a di poter prendere in locazione la villa di via CP_1
Bergamo 4, adiacente all'albergo da noi condotto in affitto d'azienda per destinarla a dependance della struttura alberghiera o a mia residenza. 16.Vero che affermava di non potersi CP_1
impegnare fintanto che l'immobile era nella disponibilità dal fratello, col quale era in corso una controversia. 17.Vero che soltanto con la fine del 2019 mi chiese di formalizzare le proposte, CP_1
5 indicando anche il corrispettivo, comunicandomi di confidare di ottenere la disponibilità dell'immobile entro la fine del 2020 (docc. 34
e 35 da esibire al teste). Teste: UR PI di Mestre. b.disporsi consulenza tecnica descrittiva, diretta a:
1.descrivere la conformazione di di Mestre via Bergamo 4; 2.verificare se la chiave di Per_3 Per_3
di Mestre via Bergamo 4 che apre il cancelletto di ferro,
[...]
consegnata a il 27.5.2021 dal fratello non é dello stesso CP_1
tipo di quella in possesso di . E.spese e competenze di CP_1
patrocinio rifuse. F. si chiede ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli: 18. Vero che il giorno 19.10.2011, su richiesta di e CP_1 [...]
, ho trasportato i mobili descritti nella dichiarazione a Parte_1
mia firma di data 21.6.2012, che mi è esibita (doc. 50), nell'appartamento di Mestre via Fiume 4, prelevati da Mestre via
Bergamo 4 teste: – San Donà di Piave – via Mussetta Testimone_5
di Sopra 104 19. Vero che le foto che mi vengono esibite (docc. 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47 att.) sono state scattate il giorno 21.12.2017 in occasione di un accesso presso l'albergo di Mestre via Villafranca 1 testi: arch. – Spinea via Roma 291 Andrea Monti – Testimone_6
Roncade, via Papa Giovanni XXIII, 96B 20. Vero che la Jeep Opel
Frontera che si vede nelle foto, che mi sono esibite (docc. 48, 49 att.) e parcheggiata sotto la tettoia di appartiene o è utilizzata Per_3
dall'avv. ed è riconducibile a lui per lo stemma Parte_1
riprodotto nella targa testi: – Cadoneghe – via Edison Controparte_4
19 – Roncade - via Papa Giovanni XXIII, 96B Tes_4 [...]
– Mestre – via Bergamo 4 21. Vero che le foto (docc, 48, Tes_1
6 Bergamo 4 22. Vero che le serrande delle finestre di al piano Per_3
terra e al primo sono comandate elettricamente e azionabili con pulsante. Solo quelle delle camere che danno sulle terrazze sono chiuse con chiavi specifiche per ogni serratura, lasciate sempre nella “toppa” per non essere confuse ed evitare che debbano essere ricodificate in caso di errore. testi: di Maerne, via Tagliamento 10 Controparte_3
di Roncade Andrea Mantegazza di Mestre 23. Vero che Tes_4
le finestre di sono composte di due semifinestre Per_3
asimmetriche e indipendenti, che scorrono verticalmente. La parte inferiore può essere utilizzata con l'apertura a vasistas e sono manovrabili senza aprire i cancelletti testi: di Maerne Controparte_3
Andrea Mantegazza di Mestre di Roncade Tes_4
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 2999/2024 il tribunale di Venezia ha così deciso:
«1) accertato che l'efficacia della convenzione di comodato stipulata tra le parti, avente ad oggetto l'immobile sito in Venezia Mestre, via
Bergamo 4, è cessata allo spirare del termine del 31.3.2019, condanna il resistente sig. a restituire immediatamente Parte_1
alla ricorrente sig.ra l'immobile, Controparte_1
con tutti i mobili in esso contenuti, libero da persone e cose;
2) condanna il resistente sig. a corrispondere Parte_1
alla ricorrente sig.ra la somma di Controparte_1
euro 26.728,13, quale rimborso delle spese per l'erogazione dei servizi di energia elettrica, acqua e gas già sostenuti fino alla data del ricorso, oltre agli importi maturandi fino alla data della restituzione effettiva, con interessi dalla domanda al saldo;
3) compensa le spese di lite per
7 1/3 e condanna, altresì, la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente il residuo, che si liquida in € 10.439,00 per compensi, oltre
i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali».
2. Il tribunale ha osservato che: , CP_1 Controparte_1
quale proprietaria dell'immobile sito in Mestre via Bergamo 4, acquistato in seguito a divisione convenzionale del compendio ereditato dal padre , lo ha concesso in comodato al Parte_1
fratello con scrittura privata del 15.2.2014, Parte_1
avente efficacia dal 31.3.2024 e scadenza al 31.3.2019; la causa possessoria fra i due fratelli si è conclusa con sentenza 117/2019 del tribunale di Venezia, il quale ha riconosciuto la detenzione al comodatario;
allo scadere del rapporto in data 31.3.2019, la proprietaria ha intimato la restituzione dell'immobile, e chiesto la condanna del comodatario a pagare € 26.728,13 (di cui € 11.030,48 per erogazione gas, € 6.498,88,00 per servizio idrico e TARI, € 9.198,76 per energia elettrica, oltre agli importi maturandi, sino alla data del rilascio), nonché un risarcimento per il ritardo nella restituzione del bene pari al mancato guadagno, non avendo potuto darlo in locazione a terzi.
3. Per quanto attiene al recesso, esso è stato comunicato il
26.3.2014, ma le ragioni addotte dalla sono generiche, poiché CP_1
in ricorso è limitata a richiamare l'avvenuta formulazione di generiche accuse del comodatario, avverso la comodante, circa la sparizione di monete antiche precedentemente conservate in casa;
nel telegramma di esercizio del recesso (doc. 26), invece, tali ragioni vengono genericamente indicate come l'avvenuto impedimento della comodante all'accesso al suo immobile e ai beni ivi conservati, senza alcun riferimento a episodi specifici, oppure a beni mobili determinati.
8 4. Va invece accolta la domanda proposta in via subordinata di
«dare atto che la convenzione di comodato è cessata allo spirare del termine del 31.3.2019», essendo pacifico che il termine contrattuale è scaduto, con conseguente obbligo per il comodatario di restituire l'immobile nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto (cfr. artt. 3
e 6 del contratto): infatti è detentore del bene per averlo Parte_1
ottenuto dall'Ufficiale Giudiziario tramite l'intervento di un fabbro come documentato dal verbale di immissione datato 25.11.2014 (doc.
26 della ricorrente); inoltre, non è dimostrato che egli abbia subito un nuovo spoglio, non avendo reagito contro l'apposizione di lucchetti da parte della sorella;
il era nelle condizioni di ottenere la piena CP_1
utilizzabilità del bene o, in alternativa, di recedere dal comodato, come consentito dal contratto (art. 8), ma dalla sua inerzia non può derivare alcun effetto liberatorio circa l'obbligo di pagare le utenze e le spese per la manutenzione ordinaria, ex art. 5 del comodato ed ex art. 2 del contratto di opzione prodotto dal resistente come doc. 1.
5. Con atto del ha proposto appello Parte_1
deducendo due motivi.
6. si è costituita con comparsa Controparte_1
del 4.11.2024, resistendo al gravame e proponendo appello incidentale.
7. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 2.4.2025.
8. Osserva la Corte. Col primo motivo (pagg. 5s), l'appellante deduce: «manifesta contraddittorietà della sentenza»: sostiene che dalla sentenza definitiva n. 117/2019 emessa nel procedimento
3401/2014 RG, si ricava che nell'anno 2019 il tribunale di Venezia ha dichiarato che esso appellante «…era ancora in stato di spoglio, nuovamente subìto dopo il taglio della catena operato dall'ufficiale
9 giudiziario. Infatti, ordinata la sua reintegrazione nel possesso, condannando a consegnare al fratello tutte le (15) CP_1
chiavi della casa. Reintegrazione che mai avvenne restando la sentenza
n. 117/2019 mai eseguita dalla ». CP_5
9. Deduce la violazione dell'art. 2909 cc: il tribunale ha violato il giudicato relativamente al II spoglio operato dall'appellata e altresì quando ha affermato che l'appellante era nel possesso dell'immobile, nonostante quella sentenza, e ha preteso che avrebbe dovuto agire per ottenerne le 15 chiavi dell'immobile stesso e la cessazione di ulteriore turbativa;
art. 2697 cc e 115 cpc: il tribunale ha condannato al rilascio dell'immobile, pur essendo in atti il verbale notarile della consegna delle tre chiavi, e pur avendo dichiarato il difensore già a verbale d'udienza che non aveva né la detenzione né il possesso Parte_1
dell'immobile, donde l'assenza di qualsiasi animus possidendi; art. 2730 cc pur di fronte alla confessione di cui alle pagine 13 e 14 del ricorso avversario, ove si indicano analiticamente tutti gli sbarramenti interni ed esterni della casa di cui dichiara e confessa di CP_1
essere l'unica in possesso delle chiavi oggetto del secondo spoglio, nondimeno il tribunale ritiene l'appellante possessore di quell'immobile e lo condanna a pagarne le utenze.
10. Il motivo nelle sue varie articolazioni non è fondato, poiché la questione dedotta attiene esclusivamente alla situazione possessoria: inequivocabile è il ripetuto richiamo fatto dall'appellante alla sentenza definitiva n. 117/2019 del tribunale di Venezia, la quale al punto 1) del dispositivo dichiara, per l'appunto, che è stato Parte_1
spogliato da inoltre, il giudice alla p. 5 afferma che che CP_1
il giudizio riguarda la legittimità o meno della reintegrazione di nella detenzione dell'immobile etc. Parte_1
10 11. Nella presente causa, al contrario, la condanna a rilasciare la casa
è stata resa accogliendo la domanda di fondata sul titolo CP_1
di proprietà e la sentenza ha esaminato la ben diversa situazione petitoria che non è neppure stata posta in discussione fra le parti, nel senso che la proprietaria è la comodante secondo la CP_1
pretesa esposta in ricorso del 14.7.2020, pagg. 1 e 5: «…la ricorrente è proprietaria dell'immobile, denominato sito in Venezia, Per_3
Mestre via Bergamo 4, acquisito il diritto…l'immobile e tutti i mobili, registrati e non, di proprietà della comodante…la convenzione di comodato ha due oggetti: l'immobile denominato e i beni Per_3
mobili, registrati e non, di proprietà di quel gesto Parte_2
il proprietario del bene si priva della disponibilità materiale in favore del comodatario…».
12. L'infondatezza del motivo n. 1) svolto come detto soltanto sul possesso è evidente, ove si consideri che il titolo dominicale prevale comunque su quello possessorio: e d'altro canto, l'appellante non ha mai lamentato che non vi fossero i presupposti per il recesso da parte della comodante, il quale è stato esercitato per la mera scadenza del termine contrattualmente pattuito.
13. Col secondo motivo (pagg. 8s) l'appellante deduce: «omesso esame di documentazione acquisita in giudizio e di fatto non contestato»; sostiene che alla data del 27.5.2021 CP_1
deteneva ancora le 15 diverse chiavi in violazione del giudicato mentre addirittura, sui cancelli della casa qualcuno aveva riapposto delle nuove catene con lucchetto.
14. Anche questo motivo si fonda sul possesso dell'immobile, e va disatteso per le medesime ragioni già esposte, ribadito che l'appello non
11 formula alcun rilievo sulla ritualità del recesso esercitato dalla proprietaria.
15. Con ulteriore censura (p. 10) relativa alle spese per le utenze,
l'appellante rileva che il 13.6.2022 la sorella ha trasferito a terzi CP_1
la sua casa di residenza in Mirano (doc. 17: atto di compravendita rep.
51459 per notaio di Mirano del 13.6.2022): da questa circostanza Per_2
inferisce che la stessa abita nell'immobile controverso Per_3
dalla stessa data del 13.6.2022, tanto che a gennaio 2023 ha anche concesso una garanzia ipotecaria per € 255.000,00 (cfr. ancora doc. 14).
16. Ritiene quindi di non dover rifondere alla sorella Parte_1
le spese per utenze sostenute fino alla data del ricorso della e CP_1
pure quelle successive fino alla restituzione effettiva, poiché egli non aveva la detenzione della casa.
17. Il motivo è infondato: il fatto che abbia venduto CP_1
la casa di Mirano nel giugno 2022 non dimostra ancora che abbia fruito delle utenze di energia elettrica e gas di e d'altro canto Per_3
l'obbligo di pagare le spese in esame è previsto sia dall'art. 5 del comodato, sia dall'art. 2 del patto di opzione per l'acquisto immobiliare
(doc. 1 resistente): l'obbligo è posto espressamente a carico di Pt_1
e la durata è indicata per tutto il «vigore del presente atto» (che
[...]
è dell'8.2.2014)…e del menzionato contratto di comodato ove non diversamente stabilito di comune accordo tra le parti e sempre in forma scritta», dunque si deve intendere fino alla scadenza del rapporto, ovvero al 31.3.2019, posto che il «vigore» del patto d'opzione è stato concordato entro cinque anni dal 31.3.2014.
18. Ne deriva che, non avendo l'appellante contestato il calcolo degli importi esposti dalla controparte per le utenze, il suo obbligo di rimborso persiste nel termine cronologico ora indicato.
12 19. Quanto all'appello incidentale, chiede di CP_1
accertare che il comodato dell'8.2.2014 «non si è perfezionato», senza però spiegarne la ragione (vd. p. 22 memoria di appello). Nel ricorso introduttivo alla p. 14 spiega che «per accertare se la convenzione di comodato si sia perfezionata, sarà necessario procedere a consulenza tecnica diretta ad accertare se le chiavi dei presidi all'ingresso a Per_3
di quelle per aprire il garage dall'esterno, la porta d'accesso
[...]
alla scala e il cancelletto a metà della medesima scala che conduce al seminterrato, possono essere aperte indifferentemente con le chiavi in possesso di e di ». Ora, un Parte_1 CP_1
simile accertamento è ultroneo, poiché nella scrittura privata 8.2.2014 le parti hanno dato atto che le chiavi idonee sono state consegnate e che
«si è perfezionato il presente contratto» (art. 1): è dunque evidente che le chiavi e con esse l'immobile devono intendersi consegnati alla firma
(ovvero al perfezionamento) del contratto, posto che in caso contrario sarebbe stata menzionata la mancata consegna delle medesime.
20. Sull'efficacia di giudicato della sentenza 117/2019 in merito al giudizio di validità della convenzione di comodato (pagg. 17s), si contesta al Tribunale un evidente errore di diritto. L'art. 1168 comma 4
c.c., nell'affermare che la reintegrazione deve ordinarsi sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione, vuol significare che la tutela è prestata indipendentemente dalla circostanza che la situazione di fatto corrisponda a quella di diritto. Indirizzo che trova conferma nel disposto dell'art. 705 comma 1 c.p.c., che vieta al convenuto in sede possessoria
– salva l'eccezione di cui al comma 2 – di proporre l'azione petitoria finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita. Opinare che la valutazione sommaria e incidentale del giudice del possessorio precluda la proposizione della questione al giudice del
13 merito comporterebbe la negazione del riconoscimento del diritto sostanziale al suo titolare. Ammesso, non concesso per le ragioni sopra esposte, che alcune delle chiavi siano state consegnate, il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'altro aspetto: se quella consegna, anticipata rispetto all'efficacia della convenzione e con la quale l'appellata si sarebbe interdetta l'accesso alla sua proprietà, prima ancora dell'altra condizione d'efficacia della redazione dell'inventario, pacificamente non avvenuta al momento della sottoscrizione, ancorché menzionata nell'atto, potesse considerarsi come immissione nella detenzione. Che non lo fosse emerge dalla stessa convenzione (doc. 1 att., cl. 3), perché era finalizzata alla sola verifica di funzionamento degli impianti, intuitu amici. Sarebbe stato necessario un successivo atto di consegna, anche solo formale, preceduto dall'erezione dell'inventario, che, allora sì, avrebbe comportato la consegna di tutte le chiavi in possesso della comodante, che avrebbe conservato il possesso, non la detenzione, con l'obbligo conseguente di non potervi più accedere per tutta la durata del rapporto. La sentenza, secondo la tesi dell'appellante incidentale, va dunque riformata.
21. Il motivo non può essere accolto, poiché superato dall'incontrovertibile diritto della stessa proprietaria
[...]
a recuperare la cosa di sua proprietà dal comodatario, alla CP_1
scadenza del contratto per decorso del termine finale: rispetto a questo, le discussioni sulla consegna di tutte le chiavi o solo di alcune, sulla redazione dell'inventario etc sono ininfluenti ai fini della decisione.
22. Ritiene altresì l'appellante incidentale che «non possa parlarsi di restituzione in pendenza del termine di efficacia del contratto» (p. 18), domanda che sarebbe stata rigettata dal Tribunale con travisamento del fatto ed errata valutazione delle prove documentali. In realtà, la
14 sentenza tratta la questione alla pag. 5, rigettando la pretesa «per assenza di un grave inadempimento imputabile al comodatario, idoneo
a giustificare il recesso della comodante, ex art. 8 del contratto».
23. La valutazione del primo giudice sulla inesistenza di un inadempimento grave imputabile al comodatario non è stata affrontata in modo adeguato nell'appello incidentale, che infatti deduce violazione degli artt. 1804, 1175, 1176, 1337, 1375 cc, ma richiama due sole circostanze: 1) l'accusa alla sorella di aver sottratto beni di proprietà dell'appellante, e 2) l'interdizione all'accesso con sostituzione delle serrature, fatto a suo dire grave in quanto avvenuto prima del termine di efficacia del contratto. Il primo argomento non può integrare un inadempimento effettivo, risolvendosi esso in una mera
«accusa»; mentre il secondo non specifica quando sia avvenuta la sostituzione della serratura: infatti, la memoria di appello ne tratta in due altri punti limitandosi ad affermare che « il tribunale ha ritenuto, erroneamente, che…l'interdizione all'accesso con sostituzione delle serrature non costituisca grave inadempimento, non avvedendosi che il fatto era avvenuto prima del termine di efficacia del contratto…il
Tribunale non si è avveduto che la preclusione all'accesso era avvenuta prima dell'efficacia del contratto» (p. 3); inoltre, «la sostituzione della serratura costituiva un grave abuso, perché la proprietaria dei beni aveva tutto il diritto di entrare nella propria casa prima del 31 marzo»
(p. 19). La genericità del gravame sul punto impedisce di effettuare una disamina della censura.
24. Quanto alla liquidazione del danno, ai sensi degli artt. 1223-2056
c.c. afferma l'appellante incidentale che era stata articolata in relazione a due ipotesi: a- che il contratto di comodato non si fosse mai perfezionato o dichiarato legittimo il recesso. In entrambe il danno
15 doveva essere liquidato a partire, dall'1.4.2014 o dal giorno in cui la detenzione è stata attuata per mano dell'Ufficiale Giudiziario
5.11.2014. È stato indicato nella misura di € 3.500,00 mensili come parametro di riferimento, salva valutazione del giudice, fino alla data della restituzione 27.5.2021. Quindi mesi 85 e giorni 27, il danno ammonta a euro 300.458,00; b- che, valido il contratto e legittima la detenzione, dal giorno di scadenza della convenzione, quindi dall'1.4.2019 al 27.5.2021, sempre in ragione di € 3.500,00 mensili
(mesi 25 e giorni 27), il danno ammonta a euro 90.548,00. Vanno riconosciuti, in entrambi i casi, interessi e rivalutazione, trattandosi di fatto illecito. Il motivo è infondato, poiché nelle conclusioni riportate in epigrafe, ha chiesto «l'importo di euro 3.500,00 Controparte_1
mensili, o quello diverso di giustizia, dall'1.4.2019 alla data dell'effettivo rilascio, oltre a un'indennità, commisurata allo stesso parametro, in ipotesi di accoglimento delle domande di merito nelle ipotesi alternative sub B.a,b,c, con rivalutazione e interessi e interessi dalla sentenza al saldo»: trattasi di domanda condizionata all'accoglimento di una delle precedenti domande riguardanti a) la mancata conclusione del comodato b) il recesso dal comodato in data
26.3.2014, c) il recesso per grave e reiterato inadempimento di
[...]
alle obbligazioni del comodato. Nessuna delle Parte_1
indicate situazioni si è verificata nel caso in esame, non la mancata conclusione del contratto (oltre tutto accertata con sentenza definitiva trib. Venezia 117/2019, p 4), non un valido recesso esercitato il
26.3.2014, e neppure il grave inadempimento di . Parte_1
25. Infine, relativamente alla violazione dell'obbligo di manutenzione, il danno risarcibile è determinabile con il rimborso della sanzione amministrativa (€ 566,80 doc. 31 att.), con le spese da
16 sostenersi per la riparazione della recinzione metallica, lesionata dalla caduta dell'albero, e da quelle da sostenersi per la manutenzione dello scoperto, quantificabili dopo la restituzione. Il motivo è infondato, poiché la caduta dell'albero non rientra nella manutenzione ordinaria a carico del comodatario ex art. 5, trattandosi di un fatto avente natura eccezionale, laddove al detentore competono gli interventi di minor rilievo (in argomento vd. Cass. 1878/2006).
26. Quanto al regolamento delle spese, il tribunale ha correttamente indicato il parametro di riferimento per la liquidazione nella misura fino a € 1.000.000,00, compensandole per un terzo, data la reciproca soccombenza, senza computo della fase istruttoria non svolta autonomamente dalle altre. L'importo di partenza, quindi, è stato determinato in € 15.658,5, inferiore ai valori medi previsti.
27. Per le indicate ragioni, va disatteso anche l'appello incidentale di
Le spese sono compensate per la reciproca CP_1
soccombenza.
28. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché entrambe le parti sono obbligate a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , nonché Parte_1
quello incidentale proposto da e Controparte_1
conferma la sentenza impugnata;
17 2. compensa le spese del grado;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 2.4.2025. il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
49 att.) che mi sono esibite, sono state scattate il giorno 27.5.2019 da col telefono cellulare testi: – Roncade - CP_1 Tes_4
via Papa Giovanni XXIII, 96B – Mestre – via Testimone_1