Articolo 124 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
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15 marzo 1969
Art. 124.

Lo stanziamento di lire 15.000.000.000, iscritto al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1969, quale fondo nazionale ospedaliero, e' comprensivo della somma di lire 5 miliardi destinata, ai sensi dell'ultimo comma dello articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessita' in rapporto alle finalita' di cui all'articolo 2 della legge medesima.

Entrata in vigore il 15 marzo 1969
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