CASS
Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2024, n. 18117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18117 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del TRIBUNALE DI CATANZARO in data 31/10/2023 udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Mariaemenauela GUERRA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udite le conclusioni dell'avv. Gianni Russano il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi anche alla memoria di replica depositata il 21 marzo 2024 RITENUTO IN FATTO 1 Con ordinanza del 19/6/2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere, applicata nei confronti di RU NC per i reati di cui ai capi 1,15,17 (416 bis, 513 bis e 629 cod. pen., questi ultimi aggravati dall'art. 416 bis.l. cod. pen.). 1.1. Avverso tale provvedimento proponeva appello l'indagato, chiedendo la sostituzione o la revoca della misura custodiale. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18117 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 26/03/2024 1.2. Il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, respingeva l'appello, confermando l'ordinanza impugnata. 2. Ricorre per Cassazione l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe erroneamente valutato l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica, per difetto di autonoma valutazione e avrebbe omesso di valutare gli elementi di novità, apportati dalla difesa (dichiarazioni testimoniali e documentazione indicati nei punti da 1 a 11 del ricorso in appello, qui riprodotti ) a confutazione della versione accusatoria che ipotizzava la gestione del mercato ittico del porto di Cirò ad opera di due gruppi contrapposti tra i quali quello di RU NC. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 15 ( art. 513 bis aggravato ex art. 416 bis.l. cod. pen.), per avere il Tribunale ritenuto che l'indagato fosse la longa manus dell'associazione mafiosa e svolgesse un ruolo dominante all'interno del gruppo nell'ambito dell'attività anticoncorrenziale, utilizzando fonti di prova riferite, invero, a RU TO, che le intercettazioni rimandavano a ordinarie dinamiche commerciali e gli apporti investigativi della difesa ( dichiarazioni di AR BR, AR ME, AM LE e VE CO) hanno confermato la prassi commerciale utilizzata al porto di Cirò Marina improntata a reciproco rispetto. 2.3. Il terzo motivo contiene censure di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al capo 17. Il ricorrente si duole dell'omessa valutazione di elementi indiziari ( le dichiarazioni dei Vigili del Fuoco che avevano escluso l'origine dolosa dell'incendio e le dichiarazioni di ES RO NC che aveva ricondotto i rapporti con RU NC a ordinari rapporti commerciali) che consentivano di escludere l'ipotesi di accusa. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di leoge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la norma di cui all'art. 275 co, 3 cod. proc. pen. ritenendo sussistere una presunzione di pericolosità in ragione della natura del reato contestato, senza considerare i plurimi elementi segnalati dalla difesa che consentivano di superare detta presunzione, omettendo di indicare elementi concreti dai quali desumere il pericolo di ricaduta nel reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi infondati e va rigettato. 1.1. Quanto alla eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di "autonoma valutazione" ed al vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata per il mancato riscontro in ordine all'eccezione difensiva, il Tribunale ha pertinentemente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "In tema di motivazione delle ordinanze caute/ari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto"(Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Rv. 273658; Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018 , Rv. 275339) . Nella specie il Tribunale ha esaminato l'eccezione difensiva e riscontrato che il provvedimento genetico, oltre al richiamo al corposo materiale investigativo, conteneva un adeguato percorso motivazionale con riferimento alla posizione dell'indagato con specifici riferimenti agli emergenze investigative riferentesi allo stesso, in relazione ai delitti di cui i capi 1, 15, 17 il che inequivocabilmente consente di superare il rilievo difensivo circa l'incongruente richiamo, contenuto nell'ordinanza, alla persona di RU TO ( e non NC), evidentemente frutto di un mero refuso. Va altresì rilevato che nel caso di specie si verte in tema di appello cautelare avverso l'ordinanza del GIP che ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare e non in tema di impugnazione avverso l'ordinanza genetica, applicativa della misura. In proposito questa Corte ha ripetutamente affermato che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente) Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, Rv. 278122; Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, Rv. 280603). 1.2.Non si ravvisa, poi, alcuna nullità per il fatto che il GIP prima e il Tribunale poi, non avrebbero preso in considerazioni elementi fattuali che, a dire della difesa, avrebbero l'effetto di disarticolare il percorso motivazionale dell'ordinanza genetica. Il Tribunale ha dato atto che il ricorrente svolgeva l'attività di pescatore ed operava mediante una società nel settore ittico ed ha preso in considerazione i rapporti che intercorrevano tra i RU e i pescatori di zona, pertinentemente richiamando intercettazioni dalle quali si evince come detti rapporti non fossero frutto di autonome determinazioni, ma derivassero da cogenti imposizioni, sia con riferimento al prezzo di acquisto che al prezzo di vendita del pesce, con imposizione ai pescatori anche della fornitura di esche, casette e ghiaccio ( cfr. pag. 3 e segg. dell'ordinanza impugnata ). Deve pertanto concludersi che la deduzione della nullità altro non è che la contestazione della gravità indiziaria in relazione al capo 1) e si pone come critica al costrutto motivazionale del provvedimento che si impugna sotto i consueti profili dei vizi che sono propri della motivazione. 2. In relazione a tale aspetto e con riguardo alle censure di cui ai punti 2 e 3 del ricorso, è opportuno rilevare in punto di diritto che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell'articolo 273 comma uno bis cod. proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell'articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc,pen. comma uno lett.e — risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla gravità indiziaria avuto riguardo anche agli elementi di novità apportati dalla difesa, ritenuti irrilevanti posto che essi non avevano determinato un mutamento, in senso favorevole all'imputato, degli elementi di accusa o il venir meno delle esigenze cautelari. La doglianza in merito alla ritenuta insussistenza della gravità indiziaria in relazione al delitto associativo di stampo mafioso ed alle ipotesi delittuose di cui agli artt. 513 bis e 629 cod. pen., è stata motivatamente respinta facendo puntuale riferimento al materiale captativo ed agli esiti dell'operazione cd. "Stige" che disvelavano l'esistenza di un'organizzazione criminale che, tramite varie società (tra cui quella del ricorrente), gestivano in maniera monopolistica il mercato ittico all'interno del porto di Cirò, in un clima di generale sopraffazione degli operatori ( cfr. pag. 3 e segg.), costretti a vendere il pescato a prezzi imposti. E' stato anche evidenziato, con riferimento ai delitti di cui ai capi 15) e 17) che il materiale investigativo posto a base della misura, dava atto che gli accordi commerciali dei pescatori con i grossisti, non erano liberi e che l'indagato si era reso responsabile del delitto di cui all'art. 513 bis cod.pen., aggravato dal metodo mafioso svolgendo egli un'attività di controllo dell'attività dei lavoratori dell' area portuale di Cirò (pag. 6 e segg. dell'ordinanza), impedendo il normale svolgimento del commercio che, come più volte sottolineato nell'ordinanza, non era frutto di libere scelte ma era imposto, come nel caso dell'estorsione di cui al capo 17) in danno di ES RO NC comprovato dal tenore delle intercettazioni riportate a pagg. 7 e segg. dell'ordinanza, in cui il Tribunale dà conto delle censure difensive evidenziando, diversamente da quanto sostenuto alla difesa, all'interno del mercato non fossero i pescatori a scegliere a chi vendere il pesce e a determinare il prezzo, ma fossero obbligati a rivolgersi ai medesimi acquirenti, riconducibili al gruppo criminale a RU - Nigro e a sottostare a prezzi determinati dagli acquirenti anche in modo postumo rispetto all'acquisto (a nulla rileva il tema dell'incendio introdotto dalla difesa). 3. Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale ha sottolineato che la condotta partecipativa del RU all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., peraltro con ruolo di rilievo, comporta una duplice presunzione in materia di pericolosità e di adeguatezza della misura cautelare, che non è stata adeguatamente contrastata dalla difesa, la quale non ha apportato elementi in grado di dimostrare la disgregazione del vincolo associativo. E' stato infatti affermato, con giurisprudenza consolidata che si condivide, che quando si procede per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sussiste una doppia presunzione, "relativa" quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed "assoluta" con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria;
ne consegue che, il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura della custodia in carcere (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Rv. 284857; Sez. 5 n. 51742 del 13/06/2018, Rv. 275255; Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015, dep. 2016, Rv. 266005). A tale riguardo l'ordinanza ha richiamato la gravità dei fatti e le modalità di loro commissione in modo continuativo e seriale in un contesto territoriale completamente soggiogato dalle logiche mafiose, sicchè l'avere cessato l'attività di pescatore, l'essersi dimesso quale socio dalla società Anfrite, sono circostanze che seppure non puntualmente esaminate dal Tribunale, non possono ritenersi dimostrative della dissociazione ( cfr. pagg. 5 e 11 dell'ordinanza impugnata ). Al rigetto del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il direttore dell'istituto di detenzione è onerato di dare comunicazione al detenuto del contenuto del presente provvedimento.
P.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-1:er, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26/3/2024
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Mariaemenauela GUERRA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udite le conclusioni dell'avv. Gianni Russano il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi anche alla memoria di replica depositata il 21 marzo 2024 RITENUTO IN FATTO 1 Con ordinanza del 19/6/2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere, applicata nei confronti di RU NC per i reati di cui ai capi 1,15,17 (416 bis, 513 bis e 629 cod. pen., questi ultimi aggravati dall'art. 416 bis.l. cod. pen.). 1.1. Avverso tale provvedimento proponeva appello l'indagato, chiedendo la sostituzione o la revoca della misura custodiale. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18117 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 26/03/2024 1.2. Il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, respingeva l'appello, confermando l'ordinanza impugnata. 2. Ricorre per Cassazione l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe erroneamente valutato l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica, per difetto di autonoma valutazione e avrebbe omesso di valutare gli elementi di novità, apportati dalla difesa (dichiarazioni testimoniali e documentazione indicati nei punti da 1 a 11 del ricorso in appello, qui riprodotti ) a confutazione della versione accusatoria che ipotizzava la gestione del mercato ittico del porto di Cirò ad opera di due gruppi contrapposti tra i quali quello di RU NC. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 15 ( art. 513 bis aggravato ex art. 416 bis.l. cod. pen.), per avere il Tribunale ritenuto che l'indagato fosse la longa manus dell'associazione mafiosa e svolgesse un ruolo dominante all'interno del gruppo nell'ambito dell'attività anticoncorrenziale, utilizzando fonti di prova riferite, invero, a RU TO, che le intercettazioni rimandavano a ordinarie dinamiche commerciali e gli apporti investigativi della difesa ( dichiarazioni di AR BR, AR ME, AM LE e VE CO) hanno confermato la prassi commerciale utilizzata al porto di Cirò Marina improntata a reciproco rispetto. 2.3. Il terzo motivo contiene censure di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al capo 17. Il ricorrente si duole dell'omessa valutazione di elementi indiziari ( le dichiarazioni dei Vigili del Fuoco che avevano escluso l'origine dolosa dell'incendio e le dichiarazioni di ES RO NC che aveva ricondotto i rapporti con RU NC a ordinari rapporti commerciali) che consentivano di escludere l'ipotesi di accusa. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di leoge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la norma di cui all'art. 275 co, 3 cod. proc. pen. ritenendo sussistere una presunzione di pericolosità in ragione della natura del reato contestato, senza considerare i plurimi elementi segnalati dalla difesa che consentivano di superare detta presunzione, omettendo di indicare elementi concreti dai quali desumere il pericolo di ricaduta nel reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi infondati e va rigettato. 1.1. Quanto alla eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di "autonoma valutazione" ed al vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata per il mancato riscontro in ordine all'eccezione difensiva, il Tribunale ha pertinentemente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "In tema di motivazione delle ordinanze caute/ari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto"(Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Rv. 273658; Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018 , Rv. 275339) . Nella specie il Tribunale ha esaminato l'eccezione difensiva e riscontrato che il provvedimento genetico, oltre al richiamo al corposo materiale investigativo, conteneva un adeguato percorso motivazionale con riferimento alla posizione dell'indagato con specifici riferimenti agli emergenze investigative riferentesi allo stesso, in relazione ai delitti di cui i capi 1, 15, 17 il che inequivocabilmente consente di superare il rilievo difensivo circa l'incongruente richiamo, contenuto nell'ordinanza, alla persona di RU TO ( e non NC), evidentemente frutto di un mero refuso. Va altresì rilevato che nel caso di specie si verte in tema di appello cautelare avverso l'ordinanza del GIP che ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare e non in tema di impugnazione avverso l'ordinanza genetica, applicativa della misura. In proposito questa Corte ha ripetutamente affermato che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente) Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, Rv. 278122; Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, Rv. 280603). 1.2.Non si ravvisa, poi, alcuna nullità per il fatto che il GIP prima e il Tribunale poi, non avrebbero preso in considerazioni elementi fattuali che, a dire della difesa, avrebbero l'effetto di disarticolare il percorso motivazionale dell'ordinanza genetica. Il Tribunale ha dato atto che il ricorrente svolgeva l'attività di pescatore ed operava mediante una società nel settore ittico ed ha preso in considerazione i rapporti che intercorrevano tra i RU e i pescatori di zona, pertinentemente richiamando intercettazioni dalle quali si evince come detti rapporti non fossero frutto di autonome determinazioni, ma derivassero da cogenti imposizioni, sia con riferimento al prezzo di acquisto che al prezzo di vendita del pesce, con imposizione ai pescatori anche della fornitura di esche, casette e ghiaccio ( cfr. pag. 3 e segg. dell'ordinanza impugnata ). Deve pertanto concludersi che la deduzione della nullità altro non è che la contestazione della gravità indiziaria in relazione al capo 1) e si pone come critica al costrutto motivazionale del provvedimento che si impugna sotto i consueti profili dei vizi che sono propri della motivazione. 2. In relazione a tale aspetto e con riguardo alle censure di cui ai punti 2 e 3 del ricorso, è opportuno rilevare in punto di diritto che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell'articolo 273 comma uno bis cod. proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell'articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc,pen. comma uno lett.e — risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla gravità indiziaria avuto riguardo anche agli elementi di novità apportati dalla difesa, ritenuti irrilevanti posto che essi non avevano determinato un mutamento, in senso favorevole all'imputato, degli elementi di accusa o il venir meno delle esigenze cautelari. La doglianza in merito alla ritenuta insussistenza della gravità indiziaria in relazione al delitto associativo di stampo mafioso ed alle ipotesi delittuose di cui agli artt. 513 bis e 629 cod. pen., è stata motivatamente respinta facendo puntuale riferimento al materiale captativo ed agli esiti dell'operazione cd. "Stige" che disvelavano l'esistenza di un'organizzazione criminale che, tramite varie società (tra cui quella del ricorrente), gestivano in maniera monopolistica il mercato ittico all'interno del porto di Cirò, in un clima di generale sopraffazione degli operatori ( cfr. pag. 3 e segg.), costretti a vendere il pescato a prezzi imposti. E' stato anche evidenziato, con riferimento ai delitti di cui ai capi 15) e 17) che il materiale investigativo posto a base della misura, dava atto che gli accordi commerciali dei pescatori con i grossisti, non erano liberi e che l'indagato si era reso responsabile del delitto di cui all'art. 513 bis cod.pen., aggravato dal metodo mafioso svolgendo egli un'attività di controllo dell'attività dei lavoratori dell' area portuale di Cirò (pag. 6 e segg. dell'ordinanza), impedendo il normale svolgimento del commercio che, come più volte sottolineato nell'ordinanza, non era frutto di libere scelte ma era imposto, come nel caso dell'estorsione di cui al capo 17) in danno di ES RO NC comprovato dal tenore delle intercettazioni riportate a pagg. 7 e segg. dell'ordinanza, in cui il Tribunale dà conto delle censure difensive evidenziando, diversamente da quanto sostenuto alla difesa, all'interno del mercato non fossero i pescatori a scegliere a chi vendere il pesce e a determinare il prezzo, ma fossero obbligati a rivolgersi ai medesimi acquirenti, riconducibili al gruppo criminale a RU - Nigro e a sottostare a prezzi determinati dagli acquirenti anche in modo postumo rispetto all'acquisto (a nulla rileva il tema dell'incendio introdotto dalla difesa). 3. Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale ha sottolineato che la condotta partecipativa del RU all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., peraltro con ruolo di rilievo, comporta una duplice presunzione in materia di pericolosità e di adeguatezza della misura cautelare, che non è stata adeguatamente contrastata dalla difesa, la quale non ha apportato elementi in grado di dimostrare la disgregazione del vincolo associativo. E' stato infatti affermato, con giurisprudenza consolidata che si condivide, che quando si procede per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sussiste una doppia presunzione, "relativa" quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed "assoluta" con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria;
ne consegue che, il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura della custodia in carcere (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Rv. 284857; Sez. 5 n. 51742 del 13/06/2018, Rv. 275255; Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015, dep. 2016, Rv. 266005). A tale riguardo l'ordinanza ha richiamato la gravità dei fatti e le modalità di loro commissione in modo continuativo e seriale in un contesto territoriale completamente soggiogato dalle logiche mafiose, sicchè l'avere cessato l'attività di pescatore, l'essersi dimesso quale socio dalla società Anfrite, sono circostanze che seppure non puntualmente esaminate dal Tribunale, non possono ritenersi dimostrative della dissociazione ( cfr. pagg. 5 e 11 dell'ordinanza impugnata ). Al rigetto del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il direttore dell'istituto di detenzione è onerato di dare comunicazione al detenuto del contenuto del presente provvedimento.
P.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-1:er, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26/3/2024