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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/11/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1448/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1448/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANFREDI Parte_1 C.F._1
IL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA C. SAN PIETRO N. 13 48121
RAVENNApresso il difensore avv. MANFREDI IL
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STACCOLI CP_1 C.F._2
RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA AMERIGO VESPUCCI 23 47841
CATTOLICApresso il difensore avv. STACCOLI RE
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 37/2021 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il
12.1.2021
Conclusioni come da note
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione del 14.5.2018 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Ravenna, formulando opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...]
344/2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.605,50, a titolo di pagina 1 di 7 preteso corrispettivo per l'opera dallo stesso svolta a beneficio dell'attrice opponente, oltre gli interessi e le spese della procedura.
1.1. L'opponente affermava che: dal 2012 sino al termine del rapporto commerciale si era avvalsa dell'opera di per i lavori di “trinciatura”, “aratura”, “semina”, CP_1
“spandiconcime”, “trattamento con diserbante” e “trebbiatura”, versando il corrispettivo secondo gli accordi pattuiti con il convenuto opposto;
che a partire dall'anno 2017 si era avvalsa, per i lavori di “coltivazione”, “aratura”, “trebbiatura”, “trinciatura”, “trattamento con liquido diserbante” e “spandiconcime” di una società e non più di CP_1 aveva provveduto all'integrale saldo dell'opera prestata a suo beneficio dall'opposto mediante la consegna in contanti della somma di € 1.000,00 in data 9.12.2016, di € 700,00 in data
23.1.2017 ed € 460,00 in data 25.2.2017. Domandava, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di er lite temeraria. CP_1
2. Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. La causa veniva istruita mediante la prova testimoniale.
4. Il Tribunale di Ravenna così statuiva:
“Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RGn. 1779/2018 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa così decide: - respinge l'opposizione proposta da in quanto infondata e conferma integralmente il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 344/2018, che diverrà esecutivo ex art. 653 cpc;
- condanna a Parte_1 rifondere in favore di le spese di lite che liquida in € 4.835,00 per compenso CP_1 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
5. Il Tribunale di Ravenna affermava quanto segue.
Non era contestato che dal 2012 al 2016 avesse svolto i lavori di CP_1
“trinciatura”, “aratura”, “semina”, “spandiconcime”, “trattamento diserbante” e
“trebbiatura” su incarico di ed era contestata unicamente l'esecuzione Parte_1 da parte del convenuto opposto dei lavori di “spandiconcime” e “diserbo” nell'anno 2017 e la sussistenza del credito vantato da er l'esecuzione delle lavorazioni di cui CP_1 alla fattura n. 12/2017, in quanto aveva asserito di aver pagato Parte_1 integralmente per i lavori eseguiti;
era stata provata per testi l'esecuzione CP_1 delle lavorazioni indicate nella fattura suindicata anche nell'anno 2017 e non vi era agli atti prova del pagamento del credito vantato dal convenuto opposto.
6. Proponeva appello , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
pagina 2 di 7 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del gravame ed in riforma totale dell'impugnata sentenza n. 37/2021 emessa dal Tribunale di Ravenna Giudice Dott.ssa Alessia Vicini in data 11.01.2021 e depositata in data 12.01.2021, non notificata, per i motivi di cui alla narrativa che precede e di cui alle domande, eccezioni, deduzioni ed allegazioni svolte in primo grado, previa reiezione di ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione: - dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 344/2018, emesso dal Tribunale di Ravenna nel procedimento monitorio avente R.G. n. 1007/2018, depositato in data 21.03.2018 e per l'effetto revocare lo stesso e comunque dichiarare che nulla è dovuto dalla signora in favore del signor - Parte_1 CP_1 condannare, inoltre, il signor al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 CP_1 c.p.c. in favore della signora , nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia e Parte_1 comunque che non potrà essere inferiore ad € 5.000,00. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario spese generali di studio nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio. Ad ogni effetto di legge si dichiara che il presente procedimento ha un valore pari ad € 11.605,50 e che il contributo unificato è pari ad € 355,50. In via istruttoria: si chiede che venga ammessa prova per testi e per interrogatorio formale del signor sui seguenti capitoli: 1) Vero che la CP_1 signora , a partire dall'anno 2012 e fino alla interruzione del rapporto commerciale, avvenuta al termine Parte_1 dell'anno 2016, per i lavori da eseguirsi nel terreno agricolo sito in Ravenna via S. Egidio n. 47, si avvaleva dell'opera prestata dal signor secondo gli accordi pattuiti, versando il relativo corrispettivo, ma non ricevendo mai CP_1 alcun documento contabile;
2) Vero che la signora , a partire dall'anno 2012 e fino alla interruzione del Parte_1 rapporto commerciale, avvenuta al termine dell'anno 2016, per i lavori di trinciatura, aratura e semina eseguiti nel terreno agricolo sito in Ravenna via S. Egidio n. 47, versava il corrispettivo ogni anno nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, mentre per quanto concerneva i lavori di spandimento del concime, trattamento con diserbante e trebbiatura, provvedeva al pagamento dopo aver ricevuto il corrispettivo per la vendita del grano mietuto o degli altri cereali e/o frumento al mulino di conferimento, nel periodo da luglio a settembre, come si evince dalla documentazione che le viene esibita (doc. da 1 a 4, da 7 a 9, 11, 12 e 14 fascicolo parte opponente); interruzione del rapporto commerciale, avvenuta al termine dell'anno 2016, per i lavori di trinciatura, aratura e semina eseguiti nel terreno agricolo sito in Ravenna via S. Egidio n. 47, versava il corrispettivo ogni anno nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, mentre per quanto concerneva i lavori di spandimento del concime, trattamento con diserbante e trebbiatura, provvedeva al pagamento dopo aver ricevuto il corrispettivo per la vendita del grano mietuto o degli altri cereali e/o frumento al mulino di conferimento, nel periodo da luglio a settembre, come si evince dalla documentazione che le viene esibita (doc. da 1 a 4, da 7 a 9, 11, 12 e 14 fascicolo parte opponente); 3) Vero che, a partire dall'anno 2012 e fino alla interruzione del rapporto commerciale, avvenuta al termine dell'anno 2016, il signor consegnava fogli vergati a mano da lui e che, per l'anno 2016, inviava una foto di detto foglio, mediante messaggio CP_1 telefonico indirizzato al cellulare avente numero 32773333192 in uso alla signora figlia della odierna Persona_1 opponente, ove erano indicati i lavori eseguiti nel terreno agricolo sito in Ravenna via S. Egidio n. 47 nel corso dell'anno e con i relativi costi, che la signora controllava che corrispondessero agli accordi pattuiti, come si evince dalla Parte_1 documentazione che le viene esibita (doc. da 1 a 4 e 14 fascicolo parte opponente); 4) Vero che il signor aveva già CP_1 ricevuto l'intero pagamento per l'opera prestata fino al momento della interruzione dei rapporti commerciali, avvenuta al termine dell'anno 2016, come risulta dai documenti che le vengono esibiti (doc. da 1 a 4 e 14 fascicolo parte opponente) e che, in particolare, per i lavori eseguiti nel terreno agricolo sito in Ravenna via S. Egidio n. 47 nel corso dell'ultimo periodo dell'anno 2016 (doc. n. 14) aveva ricevuto € 500,00, in contanti, a saldo per i lavori di spandimento del concime, trattamento e diserbante, mentre i lavori di trinciatura, aratura e semina ecc. erano già stati pagati mediante consegna a quest'ultimo, sempre in contanti, degli importi di € 1.000,00 in data 19.12.2016; di € 700,00 in data 23.01.2017 e di € 460,00 in data 25.02.2017; 5) Vero che il signor nel corso dell'anno 2017, non ha eseguito alcun lavoro su incarico ed in favore CP_1 della signora;
6) Vero che, nel corso dell'anno 2017, la signora decideva di avvalersi Parte_1 Parte_1 dell'opera della società Terratech, quale impresa contoterzista per l'esecuzione del lavoro di trebbiatura, nel terreno agricolo sito in Ravenna via S. Egidio n. 47, come risulta dal documento che le viene esibito (doc. n. 10 fascicolo parte opponente); 7) Vero che, nel corso dell'anno 2017, la signora , nel terreno agricolo sito in Ravenna via S. Egidio n. 47, Parte_1 ometteva i lavori di spandimento del concime, trattamento con diserbante e aratura;
8) Vero che, nell'anno 2018, la signora decideva di avvalersi dell'opera della ditta LI MA, quale impresa contoterzista, per l'esecuzione dei Parte_1 lavori di aratura del terreno e per la semina, coltura e raccolta del pomodoro, come risulta dai documenti che le vengono esibiti (doc. n. 10 fascicolo parte opponente) e che il terreno veniva consegnato alla suddetta ditta privo di aratura;
9) Vero che il signor appresa la circostanza che la odierna opponente aveva deciso di avvalersi dell'opera di altra impresa CP_1 agricola per l'esecuzione dei lavori, dichiarò alla signora , odierna opponente “che gliela avrebbe fatta Parte_1 pagare”. Si indicano quali testi i signori: - residente in [...] su tutti i capitoli;
- Persona_1 residente in [...] a 5, e 9; - residente in [...] su tutti i capitoli;
- presso Terratech corrente in Ravenna Frazione S. Bartolo Testimone_2 sui cap. 6 e 7; - residente in [...] su tutti i capitoli;
- legale rappresentante Testimone_3 Molino Boschi srl corrente in Villanova di Ravenna via Villanova 58 sul cap. 2; - MA LI quale titolare della omonima ditta individuale corrente in Ravenna località San Michele Via Viazza di Sotto n. 45 sui capp. 7 e 8; - presso Testimone_4
pagina 3 di 7 Molino Boschi srl corrente in Villanova di Ravenna via Villanova 58 sui capp. 1, 2, 3; - presso Molino Testimone_5 Boschi srl corrente in Villanova di Ravenna via Villanova 58 sui capp. 1, 2, 3. Si insiste per l'emissione di ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti della parte appellata, dei libri contabili e dei registri Iva della impresa del signor CP_1 relativi agli anni 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 e 2017, trattandosi di documentazione che non è stato possibile
[...] acquisire aliunde, per verificare se fossero state emesse e registrate le fatture relative ai pagamenti ricevuti.”
7. Con unico motivo di appello censurava la sentenza impugnata per Parte_1
“Omessa e/o apparente o errata motivazione quale conseguenza della fallace valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado;
violazione degli artt.
2697, 2726 cc e 115 e 116 cpc”. Secondo l'appellante, il Tribunale di Ravenna, “non dando ingresso nel giudizio di primo grado alle istanze istruttorie”, richieste dall'appellante a mezzo della propria difesa, aveva violato “il combinato disposto degli artt. 2726 e 2724 comma 1 n. 1 cc” e di fatto aveva impedito “di fornire la piena prova (ancorché fosse stata comunque raggiunta) della avvenuta estinzione del supposto credito”; il tribunale aveva erroneamente ritenuto che avesse assolto il proprio onere probatorio, nonostante CP_1
l'appellante avesse sempre contestato la debenza dell'importo ingiunto con il decreto opposto, avesse precisato che nel corso dell'anno 2017 on aveva mai svolto alcuna CP_1 prestazione nel suo interesse, i documenti scritti dallo stesso appellato attestassero il fatto che egli aveva sempre ricevuto il pagamento in contanti dall'appellante, non CP_1 avesse mai richiesto alcun pagamento con riferimento alle prestazioni per cui era causa, le dichiarazioni testimoniali di avessero “pienamente corroborato le tesi Persona_1 difensive esposte dall'opponente”, il testimone non avesse fornito Testimone_6 alcuna dichiarazione che potesse assurgere “ad elemento di prova riguardo al mancato pagamento del signor per i lavori svolti dallo stesso sul fondo della signora ”. CP_1 Pt_1
, inoltre, insisteva per l'accoglimento delle richieste istruttorie rigettate Parte_1 dal Tribunale di RAVENNA e nella condanna di per lite temeraria ex art. CP_1
96 c.p.c.
8. Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare poiché destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla signora Pt_1 avverso la sentenza n. 37 del 12.01.2021 del Tribunale di Ravenna e,
[...] conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
9. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
pagina 4 di 7 10. Parte appellata ha azionato in via monitoria una fattura del 6 ottobre 2017, indicante i compensi per lavori agricoli eseguiti per conto di parte appellante nel 2015, 2016 e 2017.
Quanto ai lavori eseguiti nel 2015 e 2016, parte appellante non contesta la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al corrispettivo, ma allega il fatto estintivo dell'avvenuto pagamento, mediante dazione di denaro in contanti, come da testimonianza resa da , figlia Persona_1 di parte appellante.
Quanto ai lavori eseguiti nel 2017, spandiconcime e diserbo per un totale di 360 euro oltre iva, parte appellante contesta la sussistenza del fatto costitutivo, rappresentato dalla esecuzione dei lavori stessi da parte del CP_1
11. Parte appellata ha eccepito fondatamente il divieto di prova testimoniale del pagamento ex art. 2726 c.c..
L'esistenza di prospetti vergati a mano dal relativi alle lavorazioni specifiche di CP_1 ciascun anno dal 2012 al 2015 con indicazione dei corrispettivi, non costituisce un principio di prova scritta ex art. 2724 n. 1 cpc, tale da rendere ammissibile la prova per testi del pagamento, in quanto tali documenti comprovano semmai soltanto l'esecuzione dei lavori e la pattuizione dei relativi corrispettivi.
In altre parole, tali manoscritti non fanno apparire verosimile il fatto del pagamento e dunque non legittimano l'ammissione della prova testimoniale sul fatto del pagamento, ai sensi dell'art. 2724 n. 1 cpc.
Sotto altro profilo, non vi è alcun motivo per derogare al divieto di prova testimoniale del pagamento, non sussistendo elementi di fatto idonei a far ritenere verosimile che parte appellante, provvedendo ai pagamenti, avesse rinunciato al rilascio della dovuta quietanza di pagamento da parte del ricevente CP_1
Infine, il regolare pagamento dei fitofarmaci non costituisce un elemento sintomatico del pagamento delle prestazioni eseguite dal CP_1
12. Quanto ai fatti costitutivi dell'esiguo corrispettivo dovuto per i lavori del 2017, essi sono provati dalla testimonianza resa dal teste il quale ha affermato di avere visto il Tes_6 eseguire tali lavori, in considerazione del fatto che anch'egli stava eseguendo lavori CP_1 agricoli nelle vicinanze.
Tale dichiarazione non è efficacemente smentita dalla generica dichiarazione contraria, resa dalla teste . Persona_1
pagina 5 di 7 Inoltre, la fattura emessa da altra ditta (Terratech) sub doc. n. 10 non è incompatibile con le allegazioni attoree, in quanto comprova l'esecuzione di lavori di trebbiatura per il 2017, lavoro agricolo non dedotto in giudizio relativamente al 2017 da (per il 2017 solo CP_1 spandiconcime e diserbo).
Infine, l'annata del 2018 è estranea alla fattura azionata in via monitoria: quindi, a nulla rileva che l'esecuzione dei lavori di quell'annata sia stata fatta da altra ditta.
13. È infondata l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., formulata da parte appellante.
“Si insiste per l'emissione di ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti della parte appellata, dei libri contabili e dei registri Iva della impresa del signor relativi CP_1 agli anni 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 e 2017, trattandosi di documentazione che non è stato possibile acquisire aliunde, per verificare se fossero state emesse e registrate le fatture relative ai pagamenti ricevuti”.
Secondo cass. civ. n. 27412/2021, “In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa”.
Nel caso di specie, la prova poteva essere data mediante la produzione della quietanza di pagamento, ove la parte ne avesse chiesto l'emissione alla parte ricevente il pagamento, e inoltre l'istanza ha finalità espressamente esplorativa.
14. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM
55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
pagina 6 di 7 II – condanna alla refusione in favore di elle spese Parte_1 CP_1 del grado, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 novembre
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1448/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANFREDI Parte_1 C.F._1
IL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA C. SAN PIETRO N. 13 48121
RAVENNApresso il difensore avv. MANFREDI IL
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STACCOLI CP_1 C.F._2
RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA AMERIGO VESPUCCI 23 47841
CATTOLICApresso il difensore avv. STACCOLI RE
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 37/2021 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il
12.1.2021
Conclusioni come da note
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione del 14.5.2018 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Ravenna, formulando opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...]
344/2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.605,50, a titolo di pagina 1 di 7 preteso corrispettivo per l'opera dallo stesso svolta a beneficio dell'attrice opponente, oltre gli interessi e le spese della procedura.
1.1. L'opponente affermava che: dal 2012 sino al termine del rapporto commerciale si era avvalsa dell'opera di per i lavori di “trinciatura”, “aratura”, “semina”, CP_1
“spandiconcime”, “trattamento con diserbante” e “trebbiatura”, versando il corrispettivo secondo gli accordi pattuiti con il convenuto opposto;
che a partire dall'anno 2017 si era avvalsa, per i lavori di “coltivazione”, “aratura”, “trebbiatura”, “trinciatura”, “trattamento con liquido diserbante” e “spandiconcime” di una società e non più di CP_1 aveva provveduto all'integrale saldo dell'opera prestata a suo beneficio dall'opposto mediante la consegna in contanti della somma di € 1.000,00 in data 9.12.2016, di € 700,00 in data
23.1.2017 ed € 460,00 in data 25.2.2017. Domandava, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di er lite temeraria. CP_1
2. Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. La causa veniva istruita mediante la prova testimoniale.
4. Il Tribunale di Ravenna così statuiva:
“Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RGn. 1779/2018 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa così decide: - respinge l'opposizione proposta da in quanto infondata e conferma integralmente il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 344/2018, che diverrà esecutivo ex art. 653 cpc;
- condanna a Parte_1 rifondere in favore di le spese di lite che liquida in € 4.835,00 per compenso CP_1 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
5. Il Tribunale di Ravenna affermava quanto segue.
Non era contestato che dal 2012 al 2016 avesse svolto i lavori di CP_1
“trinciatura”, “aratura”, “semina”, “spandiconcime”, “trattamento diserbante” e
“trebbiatura” su incarico di ed era contestata unicamente l'esecuzione Parte_1 da parte del convenuto opposto dei lavori di “spandiconcime” e “diserbo” nell'anno 2017 e la sussistenza del credito vantato da er l'esecuzione delle lavorazioni di cui CP_1 alla fattura n. 12/2017, in quanto aveva asserito di aver pagato Parte_1 integralmente per i lavori eseguiti;
era stata provata per testi l'esecuzione CP_1 delle lavorazioni indicate nella fattura suindicata anche nell'anno 2017 e non vi era agli atti prova del pagamento del credito vantato dal convenuto opposto.
6. Proponeva appello , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
pagina 2 di 7 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del gravame ed in riforma totale dell'impugnata sentenza n. 37/2021 emessa dal Tribunale di Ravenna Giudice Dott.ssa Alessia Vicini in data 11.01.2021 e depositata in data 12.01.2021, non notificata, per i motivi di cui alla narrativa che precede e di cui alle domande, eccezioni, deduzioni ed allegazioni svolte in primo grado, previa reiezione di ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione: - dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 344/2018, emesso dal Tribunale di Ravenna nel procedimento monitorio avente R.G. n. 1007/2018, depositato in data 21.03.2018 e per l'effetto revocare lo stesso e comunque dichiarare che nulla è dovuto dalla signora in favore del signor - Parte_1 CP_1 condannare, inoltre, il signor al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 CP_1 c.p.c. in favore della signora , nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia e Parte_1 comunque che non potrà essere inferiore ad € 5.000,00. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario spese generali di studio nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio. Ad ogni effetto di legge si dichiara che il presente procedimento ha un valore pari ad € 11.605,50 e che il contributo unificato è pari ad € 355,50. In via istruttoria: si chiede che venga ammessa prova per testi e per interrogatorio formale del signor sui seguenti capitoli: 1) Vero che la CP_1 signora , a partire dall'anno 2012 e fino alla interruzione del rapporto commerciale, avvenuta al termine Parte_1 dell'anno 2016, per i lavori da eseguirsi nel terreno agricolo sito in Ravenna via S. Egidio n. 47, si avvaleva dell'opera prestata dal signor secondo gli accordi pattuiti, versando il relativo corrispettivo, ma non ricevendo mai CP_1 alcun documento contabile;
2) Vero che la signora , a partire dall'anno 2012 e fino alla interruzione del Parte_1 rapporto commerciale, avvenuta al termine dell'anno 2016, per i lavori di trinciatura, aratura e semina eseguiti nel terreno agricolo sito in Ravenna via S. Egidio n. 47, versava il corrispettivo ogni anno nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, mentre per quanto concerneva i lavori di spandimento del concime, trattamento con diserbante e trebbiatura, provvedeva al pagamento dopo aver ricevuto il corrispettivo per la vendita del grano mietuto o degli altri cereali e/o frumento al mulino di conferimento, nel periodo da luglio a settembre, come si evince dalla documentazione che le viene esibita (doc. da 1 a 4, da 7 a 9, 11, 12 e 14 fascicolo parte opponente); interruzione del rapporto commerciale, avvenuta al termine dell'anno 2016, per i lavori di trinciatura, aratura e semina eseguiti nel terreno agricolo sito in Ravenna via S. Egidio n. 47, versava il corrispettivo ogni anno nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, mentre per quanto concerneva i lavori di spandimento del concime, trattamento con diserbante e trebbiatura, provvedeva al pagamento dopo aver ricevuto il corrispettivo per la vendita del grano mietuto o degli altri cereali e/o frumento al mulino di conferimento, nel periodo da luglio a settembre, come si evince dalla documentazione che le viene esibita (doc. da 1 a 4, da 7 a 9, 11, 12 e 14 fascicolo parte opponente); 3) Vero che, a partire dall'anno 2012 e fino alla interruzione del rapporto commerciale, avvenuta al termine dell'anno 2016, il signor consegnava fogli vergati a mano da lui e che, per l'anno 2016, inviava una foto di detto foglio, mediante messaggio CP_1 telefonico indirizzato al cellulare avente numero 32773333192 in uso alla signora figlia della odierna Persona_1 opponente, ove erano indicati i lavori eseguiti nel terreno agricolo sito in Ravenna via S. Egidio n. 47 nel corso dell'anno e con i relativi costi, che la signora controllava che corrispondessero agli accordi pattuiti, come si evince dalla Parte_1 documentazione che le viene esibita (doc. da 1 a 4 e 14 fascicolo parte opponente); 4) Vero che il signor aveva già CP_1 ricevuto l'intero pagamento per l'opera prestata fino al momento della interruzione dei rapporti commerciali, avvenuta al termine dell'anno 2016, come risulta dai documenti che le vengono esibiti (doc. da 1 a 4 e 14 fascicolo parte opponente) e che, in particolare, per i lavori eseguiti nel terreno agricolo sito in Ravenna via S. Egidio n. 47 nel corso dell'ultimo periodo dell'anno 2016 (doc. n. 14) aveva ricevuto € 500,00, in contanti, a saldo per i lavori di spandimento del concime, trattamento e diserbante, mentre i lavori di trinciatura, aratura e semina ecc. erano già stati pagati mediante consegna a quest'ultimo, sempre in contanti, degli importi di € 1.000,00 in data 19.12.2016; di € 700,00 in data 23.01.2017 e di € 460,00 in data 25.02.2017; 5) Vero che il signor nel corso dell'anno 2017, non ha eseguito alcun lavoro su incarico ed in favore CP_1 della signora;
6) Vero che, nel corso dell'anno 2017, la signora decideva di avvalersi Parte_1 Parte_1 dell'opera della società Terratech, quale impresa contoterzista per l'esecuzione del lavoro di trebbiatura, nel terreno agricolo sito in Ravenna via S. Egidio n. 47, come risulta dal documento che le viene esibito (doc. n. 10 fascicolo parte opponente); 7) Vero che, nel corso dell'anno 2017, la signora , nel terreno agricolo sito in Ravenna via S. Egidio n. 47, Parte_1 ometteva i lavori di spandimento del concime, trattamento con diserbante e aratura;
8) Vero che, nell'anno 2018, la signora decideva di avvalersi dell'opera della ditta LI MA, quale impresa contoterzista, per l'esecuzione dei Parte_1 lavori di aratura del terreno e per la semina, coltura e raccolta del pomodoro, come risulta dai documenti che le vengono esibiti (doc. n. 10 fascicolo parte opponente) e che il terreno veniva consegnato alla suddetta ditta privo di aratura;
9) Vero che il signor appresa la circostanza che la odierna opponente aveva deciso di avvalersi dell'opera di altra impresa CP_1 agricola per l'esecuzione dei lavori, dichiarò alla signora , odierna opponente “che gliela avrebbe fatta Parte_1 pagare”. Si indicano quali testi i signori: - residente in [...] su tutti i capitoli;
- Persona_1 residente in [...] a 5, e 9; - residente in [...] su tutti i capitoli;
- presso Terratech corrente in Ravenna Frazione S. Bartolo Testimone_2 sui cap. 6 e 7; - residente in [...] su tutti i capitoli;
- legale rappresentante Testimone_3 Molino Boschi srl corrente in Villanova di Ravenna via Villanova 58 sul cap. 2; - MA LI quale titolare della omonima ditta individuale corrente in Ravenna località San Michele Via Viazza di Sotto n. 45 sui capp. 7 e 8; - presso Testimone_4
pagina 3 di 7 Molino Boschi srl corrente in Villanova di Ravenna via Villanova 58 sui capp. 1, 2, 3; - presso Molino Testimone_5 Boschi srl corrente in Villanova di Ravenna via Villanova 58 sui capp. 1, 2, 3. Si insiste per l'emissione di ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti della parte appellata, dei libri contabili e dei registri Iva della impresa del signor CP_1 relativi agli anni 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 e 2017, trattandosi di documentazione che non è stato possibile
[...] acquisire aliunde, per verificare se fossero state emesse e registrate le fatture relative ai pagamenti ricevuti.”
7. Con unico motivo di appello censurava la sentenza impugnata per Parte_1
“Omessa e/o apparente o errata motivazione quale conseguenza della fallace valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado;
violazione degli artt.
2697, 2726 cc e 115 e 116 cpc”. Secondo l'appellante, il Tribunale di Ravenna, “non dando ingresso nel giudizio di primo grado alle istanze istruttorie”, richieste dall'appellante a mezzo della propria difesa, aveva violato “il combinato disposto degli artt. 2726 e 2724 comma 1 n. 1 cc” e di fatto aveva impedito “di fornire la piena prova (ancorché fosse stata comunque raggiunta) della avvenuta estinzione del supposto credito”; il tribunale aveva erroneamente ritenuto che avesse assolto il proprio onere probatorio, nonostante CP_1
l'appellante avesse sempre contestato la debenza dell'importo ingiunto con il decreto opposto, avesse precisato che nel corso dell'anno 2017 on aveva mai svolto alcuna CP_1 prestazione nel suo interesse, i documenti scritti dallo stesso appellato attestassero il fatto che egli aveva sempre ricevuto il pagamento in contanti dall'appellante, non CP_1 avesse mai richiesto alcun pagamento con riferimento alle prestazioni per cui era causa, le dichiarazioni testimoniali di avessero “pienamente corroborato le tesi Persona_1 difensive esposte dall'opponente”, il testimone non avesse fornito Testimone_6 alcuna dichiarazione che potesse assurgere “ad elemento di prova riguardo al mancato pagamento del signor per i lavori svolti dallo stesso sul fondo della signora ”. CP_1 Pt_1
, inoltre, insisteva per l'accoglimento delle richieste istruttorie rigettate Parte_1 dal Tribunale di RAVENNA e nella condanna di per lite temeraria ex art. CP_1
96 c.p.c.
8. Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare poiché destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla signora Pt_1 avverso la sentenza n. 37 del 12.01.2021 del Tribunale di Ravenna e,
[...] conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
9. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
pagina 4 di 7 10. Parte appellata ha azionato in via monitoria una fattura del 6 ottobre 2017, indicante i compensi per lavori agricoli eseguiti per conto di parte appellante nel 2015, 2016 e 2017.
Quanto ai lavori eseguiti nel 2015 e 2016, parte appellante non contesta la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al corrispettivo, ma allega il fatto estintivo dell'avvenuto pagamento, mediante dazione di denaro in contanti, come da testimonianza resa da , figlia Persona_1 di parte appellante.
Quanto ai lavori eseguiti nel 2017, spandiconcime e diserbo per un totale di 360 euro oltre iva, parte appellante contesta la sussistenza del fatto costitutivo, rappresentato dalla esecuzione dei lavori stessi da parte del CP_1
11. Parte appellata ha eccepito fondatamente il divieto di prova testimoniale del pagamento ex art. 2726 c.c..
L'esistenza di prospetti vergati a mano dal relativi alle lavorazioni specifiche di CP_1 ciascun anno dal 2012 al 2015 con indicazione dei corrispettivi, non costituisce un principio di prova scritta ex art. 2724 n. 1 cpc, tale da rendere ammissibile la prova per testi del pagamento, in quanto tali documenti comprovano semmai soltanto l'esecuzione dei lavori e la pattuizione dei relativi corrispettivi.
In altre parole, tali manoscritti non fanno apparire verosimile il fatto del pagamento e dunque non legittimano l'ammissione della prova testimoniale sul fatto del pagamento, ai sensi dell'art. 2724 n. 1 cpc.
Sotto altro profilo, non vi è alcun motivo per derogare al divieto di prova testimoniale del pagamento, non sussistendo elementi di fatto idonei a far ritenere verosimile che parte appellante, provvedendo ai pagamenti, avesse rinunciato al rilascio della dovuta quietanza di pagamento da parte del ricevente CP_1
Infine, il regolare pagamento dei fitofarmaci non costituisce un elemento sintomatico del pagamento delle prestazioni eseguite dal CP_1
12. Quanto ai fatti costitutivi dell'esiguo corrispettivo dovuto per i lavori del 2017, essi sono provati dalla testimonianza resa dal teste il quale ha affermato di avere visto il Tes_6 eseguire tali lavori, in considerazione del fatto che anch'egli stava eseguendo lavori CP_1 agricoli nelle vicinanze.
Tale dichiarazione non è efficacemente smentita dalla generica dichiarazione contraria, resa dalla teste . Persona_1
pagina 5 di 7 Inoltre, la fattura emessa da altra ditta (Terratech) sub doc. n. 10 non è incompatibile con le allegazioni attoree, in quanto comprova l'esecuzione di lavori di trebbiatura per il 2017, lavoro agricolo non dedotto in giudizio relativamente al 2017 da (per il 2017 solo CP_1 spandiconcime e diserbo).
Infine, l'annata del 2018 è estranea alla fattura azionata in via monitoria: quindi, a nulla rileva che l'esecuzione dei lavori di quell'annata sia stata fatta da altra ditta.
13. È infondata l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., formulata da parte appellante.
“Si insiste per l'emissione di ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti della parte appellata, dei libri contabili e dei registri Iva della impresa del signor relativi CP_1 agli anni 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 e 2017, trattandosi di documentazione che non è stato possibile acquisire aliunde, per verificare se fossero state emesse e registrate le fatture relative ai pagamenti ricevuti”.
Secondo cass. civ. n. 27412/2021, “In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa”.
Nel caso di specie, la prova poteva essere data mediante la produzione della quietanza di pagamento, ove la parte ne avesse chiesto l'emissione alla parte ricevente il pagamento, e inoltre l'istanza ha finalità espressamente esplorativa.
14. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM
55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
pagina 6 di 7 II – condanna alla refusione in favore di elle spese Parte_1 CP_1 del grado, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 novembre
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
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