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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/05/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari – sezione civile - in composizione monocratica, nella persona della giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2500/2019 r.g.a.c. pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Mazzia.
ATTORE
E in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco Damiano e Francesco Chiaradia.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere - previa sospensione della delibera impugnata - la dichiarazione di nullità o l'annullabilità “della delibera assembleare emessa dall'assemblea dei condomini del predetto condominio in data 09.08.2019” con condanna del CP_1
convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Il convenuto, costituendosi, in giudizio ha contestato tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto e ha chiesto al Tribunale: “1) In via preliminare di rito, accertata e dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea, ai sensi del decreto legislativo
28/2010 e successive modifiche ed integrazioni in tema di mediazione obbligatoria, in ossequio alla ratio legis della normativa, volta a deflazionare il contenzioso civile;
2) In subordine, rigettare la domanda poiché inammissibile oltre che infondata sia in fatto che in diritto per le argomentazioni sopra esposte
3) Condannare parte attrice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione giudiziaria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia e comunque nei limiti della sua competenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
All'esito dell'udienza di cui all'art. 183, primo comma, c.p.c., svoltasi in data 22.02.2021 il Giudice, ritenuto necessario - ai fini della verifica dell'integrazione della condizione di procedibilità prevista dall'art. art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 per le controversie in materia di condominio – che fosse fornita la prova che all'incontro davanti al mediatore l'amministratore avesse partecipato provvisto della previa delibera assembleare, da assumere con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c. comma
2, ha assegnato a parte convenuta termine per il deposito della predetta delibera assembleare, rinviando per il prosieguo all'udienza del 7.6.2021.
All'esito della predetta udienza, avendo il procuratore di parte convenuta rappresentato che l'amministratore del non era munito di delega al momento della CP_1
partecipazione al procedimento di mediazione, il Giudice, ritenuta la necessità di ordinare l'espletamento “ex novo” della predetta procedura, ha assegnato alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Alla successiva udienza svoltasi in data 7.01.2022, mediante deposito telematico di note scritte ex art. 221, comma 4, d.l. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, parte attrice ha riferito, in ordine all'esperimento del tentativo di mediazione, che “parte convenuta non ha ancora depositato la delibera assembleare di autorizzazione alla partecipazione della amministratore al procedimento di mediazione obbligatorio”; parte convenuta ha chiesto che la domanda fosse dichiarata improcedibile non essendo pervenuta al Condominio alcuna istanza di mediazione da parte del . Parte_1
Esperita l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale ritiene che la domanda proposta da parte attrice debba essere dichiarata improcedibile in base al combinato disposto degli artt. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e 71 quater disp. att. c.c. (nella versione antecedente alle modifiche di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in quanto ratione temporis applicabile). L'art. 71 quater disp. att. c.c. al comma 1 indica quali sono le “controversie in materia di condominio” che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sono soggette alla condizione di procedibilità dell'esperimento del procedimento di mediazione;
tra queste certamente rientra la domanda, proposta nel caso di specie, di impugnazione di una delibera dell'assemblea dei condomini.
Il comma 3 del medesimo art. 71 quater disp. att. c.c. ratione temporis applicabile prevedeva che “al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice”.
Ciò porta a concludere che la condizione di procedibilità prevista per le “controversie in materia di condominio” non potesse, in base alla normativa vigente al momento dell'instaurazione del presente giudizio, dirsi realizzata allorché, come avvenuto nel caso in esame, all'incontro davanti al mediatore l'amministratore avesse partecipato sprovvisto della previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2 c.c., non essendo in tal caso "possibile" iniziare la procedura di mediazione e procedere con lo svolgimento della stessa, come suppone il comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010, spettando solo all'assemblea il potere di delegare l'amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell'attività dispositiva negoziale affidatagli (Cass. Sez. 2, 16/01/2014, n. 821; Cass. Sez. 2, 25/03/1980, n.
1994).
L'evenienza verificatasi nella specie, non corrisponde, dunque, all'ipotesi contemplata dall'art. 5, comma 2 bis, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il quale dispone che "quando
l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo", in quanto, ancor prima che mancato, qui l'accordo di definizione della controversia era privo di giuridica possibilità. (Cass. Sez.
6 - 2, 08/06/2020, n. 10846).
Tale evenienza, corrisponde, invece, a quella prevista dal comma 1 bis dell'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (nella versione ratione temporis applicabile) secondo cui quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e il Giudice rilevi che la mediazione non è stata esperita, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del medesimo d.lgs., assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, come avvenuto nel caso di specie. Assegnato tale termine da parte del G.i., incombeva sulla parte attrice, che avendo agito in giudizio, si era vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione ed era stata rimessa davanti al mediatore dal Giudice, l'obbligo di presentare la relativa domanda, per dar corso al procedimento di mediazione;
tale obbligo non è stato adempiuto.
Né può avere rilevanza, al fine di giustificare la mancata introduzione del procedimento di mediazione, la circostanza dedotta da parte attrice secondo cui “parte convenuta non ha ancora depositato la delibera assembleare di autorizzazione alla partecipazione della amministratore al procedimento di mediazione obbligatorio”.
Tale evenienza, priva di rilievo ai fini della verifica dell'integrazione da parte dell'attore della condizione di procedibilità, avrebbe, al più, potuto assumere rilevanza ai sensi dell'art.71 quater disp. att. c.c. nella versione applicabile ratione temporis, che prevedeva espressamente l'ammissibilità di una proroga del termine di comparizione davanti al mediatore per consentire di assumere la deliberazione autorizzativa dell'assemblea, occorrente per la partecipazione dell'amministratore alla procedura.
Da quanto premesso, stante il mancato assolvimento da parte dell'attore dell'obbligo di previo esperimento del tentativo di mediazione, deriva l'improcedibilità della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'attore; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M.
10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile le spese del giudizio sono liquidate in € 4.000,00
(fase di studio: € 750,00; fase introduttiva: € 750,00; fase istruttoria: € 1.000,00; fase decisionale: € 1.500,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA improcedibile la domanda;
2. CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1 [...] delle spese di lite che si liquidano in € 4.000,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Francesco Damiano e Francesco Chiaradia.
Così deciso in data 17.5.2025
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari – sezione civile - in composizione monocratica, nella persona della giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2500/2019 r.g.a.c. pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Mazzia.
ATTORE
E in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco Damiano e Francesco Chiaradia.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere - previa sospensione della delibera impugnata - la dichiarazione di nullità o l'annullabilità “della delibera assembleare emessa dall'assemblea dei condomini del predetto condominio in data 09.08.2019” con condanna del CP_1
convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Il convenuto, costituendosi, in giudizio ha contestato tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto e ha chiesto al Tribunale: “1) In via preliminare di rito, accertata e dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea, ai sensi del decreto legislativo
28/2010 e successive modifiche ed integrazioni in tema di mediazione obbligatoria, in ossequio alla ratio legis della normativa, volta a deflazionare il contenzioso civile;
2) In subordine, rigettare la domanda poiché inammissibile oltre che infondata sia in fatto che in diritto per le argomentazioni sopra esposte
3) Condannare parte attrice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione giudiziaria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia e comunque nei limiti della sua competenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
All'esito dell'udienza di cui all'art. 183, primo comma, c.p.c., svoltasi in data 22.02.2021 il Giudice, ritenuto necessario - ai fini della verifica dell'integrazione della condizione di procedibilità prevista dall'art. art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 per le controversie in materia di condominio – che fosse fornita la prova che all'incontro davanti al mediatore l'amministratore avesse partecipato provvisto della previa delibera assembleare, da assumere con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c. comma
2, ha assegnato a parte convenuta termine per il deposito della predetta delibera assembleare, rinviando per il prosieguo all'udienza del 7.6.2021.
All'esito della predetta udienza, avendo il procuratore di parte convenuta rappresentato che l'amministratore del non era munito di delega al momento della CP_1
partecipazione al procedimento di mediazione, il Giudice, ritenuta la necessità di ordinare l'espletamento “ex novo” della predetta procedura, ha assegnato alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Alla successiva udienza svoltasi in data 7.01.2022, mediante deposito telematico di note scritte ex art. 221, comma 4, d.l. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, parte attrice ha riferito, in ordine all'esperimento del tentativo di mediazione, che “parte convenuta non ha ancora depositato la delibera assembleare di autorizzazione alla partecipazione della amministratore al procedimento di mediazione obbligatorio”; parte convenuta ha chiesto che la domanda fosse dichiarata improcedibile non essendo pervenuta al Condominio alcuna istanza di mediazione da parte del . Parte_1
Esperita l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale ritiene che la domanda proposta da parte attrice debba essere dichiarata improcedibile in base al combinato disposto degli artt. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e 71 quater disp. att. c.c. (nella versione antecedente alle modifiche di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in quanto ratione temporis applicabile). L'art. 71 quater disp. att. c.c. al comma 1 indica quali sono le “controversie in materia di condominio” che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sono soggette alla condizione di procedibilità dell'esperimento del procedimento di mediazione;
tra queste certamente rientra la domanda, proposta nel caso di specie, di impugnazione di una delibera dell'assemblea dei condomini.
Il comma 3 del medesimo art. 71 quater disp. att. c.c. ratione temporis applicabile prevedeva che “al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice”.
Ciò porta a concludere che la condizione di procedibilità prevista per le “controversie in materia di condominio” non potesse, in base alla normativa vigente al momento dell'instaurazione del presente giudizio, dirsi realizzata allorché, come avvenuto nel caso in esame, all'incontro davanti al mediatore l'amministratore avesse partecipato sprovvisto della previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2 c.c., non essendo in tal caso "possibile" iniziare la procedura di mediazione e procedere con lo svolgimento della stessa, come suppone il comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010, spettando solo all'assemblea il potere di delegare l'amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell'attività dispositiva negoziale affidatagli (Cass. Sez. 2, 16/01/2014, n. 821; Cass. Sez. 2, 25/03/1980, n.
1994).
L'evenienza verificatasi nella specie, non corrisponde, dunque, all'ipotesi contemplata dall'art. 5, comma 2 bis, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il quale dispone che "quando
l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo", in quanto, ancor prima che mancato, qui l'accordo di definizione della controversia era privo di giuridica possibilità. (Cass. Sez.
6 - 2, 08/06/2020, n. 10846).
Tale evenienza, corrisponde, invece, a quella prevista dal comma 1 bis dell'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (nella versione ratione temporis applicabile) secondo cui quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e il Giudice rilevi che la mediazione non è stata esperita, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del medesimo d.lgs., assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, come avvenuto nel caso di specie. Assegnato tale termine da parte del G.i., incombeva sulla parte attrice, che avendo agito in giudizio, si era vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione ed era stata rimessa davanti al mediatore dal Giudice, l'obbligo di presentare la relativa domanda, per dar corso al procedimento di mediazione;
tale obbligo non è stato adempiuto.
Né può avere rilevanza, al fine di giustificare la mancata introduzione del procedimento di mediazione, la circostanza dedotta da parte attrice secondo cui “parte convenuta non ha ancora depositato la delibera assembleare di autorizzazione alla partecipazione della amministratore al procedimento di mediazione obbligatorio”.
Tale evenienza, priva di rilievo ai fini della verifica dell'integrazione da parte dell'attore della condizione di procedibilità, avrebbe, al più, potuto assumere rilevanza ai sensi dell'art.71 quater disp. att. c.c. nella versione applicabile ratione temporis, che prevedeva espressamente l'ammissibilità di una proroga del termine di comparizione davanti al mediatore per consentire di assumere la deliberazione autorizzativa dell'assemblea, occorrente per la partecipazione dell'amministratore alla procedura.
Da quanto premesso, stante il mancato assolvimento da parte dell'attore dell'obbligo di previo esperimento del tentativo di mediazione, deriva l'improcedibilità della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'attore; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M.
10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile le spese del giudizio sono liquidate in € 4.000,00
(fase di studio: € 750,00; fase introduttiva: € 750,00; fase istruttoria: € 1.000,00; fase decisionale: € 1.500,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA improcedibile la domanda;
2. CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1 [...] delle spese di lite che si liquidano in € 4.000,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Francesco Damiano e Francesco Chiaradia.
Così deciso in data 17.5.2025
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso