Decreto cautelare 10 settembre 2024
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 7863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7863 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07863/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04136/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4136 del 2024, proposto dall’Istituto Paritario San Castrese Impresa Sociale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del Decreto prot. n. AOODRCA 48297 del 9/8/2024 (doc.1), a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale è stata disposta la revoca, a decorrere dall’anno scolastico 2024/25, dello status di scuola paritaria relativamente agli indirizzi: 1) Istituto Tecnico – settore Tecnologico – indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni – articolazione Informatica; c.m. NATFFL500P; 2) Istituto Tecnico – settore Tecnologico - indirizzo: Costruzione, Ambiente e Territorio – c.m. NATLSN5005; 3) Istituto Tecnico – settore Economico – indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; c.m. NATD8F500U;
della Relazione ispettiva prot. n. AOODRCA 25496 del 03/05/2024, atto del quale si ignora il contenuto e per il quale ci si riserva sin d’ora la proposizione di motivi aggiunti, redatta al termine delle visite relative al piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica, disposto dal Ministero per l’a.s. 2023/24, recante presunta sussistenza di gravi irregolarità di funzionamento legittimanti la disposta revoca;
della Nota prot. n. AOODRCA 34687 del 14/06/2024 (doc.2), con la quale, sulla scorta delle risultanze istruttorie indicate nella relazione ispettiva, di cui al precedente punto B), sono state elevate contestazioni sulla regolarità dell’attività didattica;
di tutti i verbali contenenti le risultanze di cui alla disposta attività ispettiva, redatti all’esito delle attuate visite;
del Decreto del 29/11/2007 n. 267, recante “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell''''art. 1bis, comma 2, del decreto - legge 5/12/05 n. 250, convertito con modificazioni, dalla l. n. 27/06”, nella parte in cui ha determinato la revoca adottata;
del Decreto Ministeriale n. 83 del 10/10/2008, recante “Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”, quale atto preordinato alla disposta revoca; di tutti gli ulteriori atti istruttori preordinati, connessi e consequenziali a quello, gravato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Vista la memoria del 25 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa NA Lo AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il presente giudizio ha a oggetto il provvedimento di revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria dell’Istituto ricorrente (e relativamente agli indirizzi indicati in epigrafe) e che, con ordinanza n. 1962 del 9 ottobre 2024, è stata respinta la domanda cautelare;
Considerato che:
- con la successiva ordinanza n. 4496 del 27/11/2024, il Consiglio di Stato ha riformato la predetta decisione cautelare e ha disposto il riesame, consentendo, contestualmente, all’Istituto di svolgere le sue attività di erogazione del servizio scolastico, in regime di parità, fino al completamento dell’anno scolastico 2024/2025;
- all’esito di una successiva istruttoria, l’Amministrazione ha adottato nuovo decreto di revoca dello status di parità con riguardo anche all’anno scolastico 2025/2026, recante prot. n. 27139 del 4 aprile 2025 (depositato in giudizio e non tempestivamente impugnato);
Rilevato peraltro che parte ricorrente, con memoria depositata in data 25 novembre 2025, ha dichiarato che, con la conclusione dell’anno scolastico 2024/2025, ha cessato l’attività oggetto della presente controversia e ha rappresentato di non avere comunque più interesse alla prosecuzione del giudizio (sopravvenienze ostative alla decisione di merito sono state rappresentate altresì anche dall’Amministrazione resistente, con memoria del 28 novembre 2025, con nota prot. n. 92412 del 27 novembre 2025 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania);
Ritenuto pertanto che, in relazione all’anno scolastico 2024/2025 cui si riferiva l’atto impugnato in questa sede, debba dichiararsi improcedibile il ricorso per dichiarazione espressa di parte ricorrente alla sua prosecuzione, contenuta nella memoria depositata in data 25 novembre 2025;
Ritenuto che, per l’articolata vicenda processuale, possano compensarsi le spese di lite tra le parti del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL NI, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
NA Lo AP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA Lo AP | OL NI |
IL SEGRETARIO