Articolo 1 della Legge 9 maggio 1932, n. 547
Articolo 2
Versione
21 giugno 1932
Art. 1.

I detenuti negli stabilimenti carcerari e negli stabilimenti per misure amministrative di sicurezza lavorano per conto delle pubbliche amministrazioni, che hanno l'obbligo di commettere alle lavorazioni carcerarie una parte delle loro richieste, entro i limiti fissati annualmente dal Capo del Governo.

Entrata in vigore il 21 giugno 1932