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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1491/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3575/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Comune di San Gennaro Vesuviano - Piazza R. Margherita 1 80040 San Giorgio A Cremano NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16766/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200100267221000 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 184/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.5.2025, il Comune di San Gennaro Vesuviano, in persona del Responsabile del
Servizio Tributi dott. Nominativo_1 proponeva appello averso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli n. 16766/26/2024 depositata il 25.11.2024 chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Con il primo motivo, l'appellante censurava la decisione di primo grado, evidenziando l'errore di valutazione in merito alla regolarità delle notifiche dell'avviso IMU anno 2012. Sul punto il Comune evidenziava che le valutazioni del primo Giudice in merito alla non corrispondenza della firma del destinatario rispetto a quella apposta sulla relata di notifica non potevano trovare accoglimento, dal momento che vi era l'attestazione sulla regolarità della notifica e sul soggetto apponente la firma da parte di un pubblico ufficiale facente fede fino a querela di falso.
Aggiungeva , altresì, il Comune che la contribuente non aveva impugnato il predetto avviso IMU nei termini di legge e dvendosi ritenere regolare la notifica potev afar valere spolo vizi relativi alla notifica della cartella di pagamento.
Si costituiva in giudizio la contribuente Resistente_1 , rapp.ta e difesa dall'Avv. Difensore_1 eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
La controparte evidenziava in primo luogo, che la decisone del primo Giudice era corretta, dal momento che la contribunete aveva disconosciuto la firma apposta sulla relata e che, in ogni caso, la notifica era da considerare inesistente visto che sulla relata mancava la firma dell'incaricato alal distribuzione.
Ancora eccepiva il difetto di motivazione dell'atto notificato alla contribuente e il difetto di legittimazio ne passiva da parte della società Società_1 di Resistente_1 & C. in persona della legale rappresentante. Sul punto ribadiva che non vi era nessun titolo di proprietà ovvero altro diritto reale in capo alla società sopraindicata relativamente all'immobile sito nel Comune di Luogo_1 e partenato mancava il presupposto della pretesa tributaria relativa all'IMU 2012.
Aggiungeva che non avevanc valore probatorio le visure catastali semplici prodotte dal Comune , dalle quali si evinceva l'esistenza di un diritto di superficie sull'immobile in questione in capo alla spocietà rappresentata dalla sig.ra Resistente_1. Infatti, ciò che il Comune avrebbe dovuto depositare al fine di provare l'esistenza di un diritto era la visura ipocatastale, da richiedere un tempo alla Conservatoria de RR.II. oggi
All'Agenzia delle Entrate- servizio pubblicità immobiliare, trattandosi di diritto reale soggetto a trascrizione
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è fondato e come tale va accolto.
Preliminarmente, osserva il Collegio che non appare condivisibile la motvazione offerta dal Giudice di primo
Grado in ordine alla regolarità della notifica dell'avviso IMU, atteso che a fronte di un'attestazione circa la firma del destinatario da parte del messo notificatore valevole fino a querela di falso, non è possbile eseguire un giudizio tecnico sulla corripondenza calligrafica alla firma della contribuente. Tanto premesso, deve ritenersi che nessuna prescrizione può essere invocata nel caso di specie, essendo sato notificato un avviso di accertamento per IMU 2012 nel corso dell'anno 2017 e notificata regolarmente la successiva cartella di paganento in data 1.12.2023.
Infine, con riferimento alla eccezione sollevata dalla controparte, in ordine al difetto di legittimazione passiva in capo alla società rappresentata dalla sig.ra Resistente_1, osserva la Corte che le visure catastali depositate dal Comune attestano la titolarità in capo alla s.a.s. rappresentata dalla contribuente di un diritto di superficie sull'immobile sito in Luogo_1 di proprietà proprio della sua amministratrice o legale rapp.te sopraindicata.
Pertanto deve rilevarsi che correttamente il Comune ebbe ad eseguire la notifica dell'avviso IMU anno 2012 alla predetta, n..q. di legale rapp.te della s.a.s. Società_3 s.a.s. di Resistente_1 & C. , poi modificata la ragione sociale in Società_1 di Resistente_1 & C. s.a.s. a partire dal 2004 con atto notarile.
In conclusione va riformata la sentenza di primo grado ed accolto l'appello del Comune di Luogo_1
Sussistono giusti motivi per procedere lla compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità delle questioni esaaminate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3575/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Comune di San Gennaro Vesuviano - Piazza R. Margherita 1 80040 San Giorgio A Cremano NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16766/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200100267221000 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 184/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.5.2025, il Comune di San Gennaro Vesuviano, in persona del Responsabile del
Servizio Tributi dott. Nominativo_1 proponeva appello averso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli n. 16766/26/2024 depositata il 25.11.2024 chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Con il primo motivo, l'appellante censurava la decisione di primo grado, evidenziando l'errore di valutazione in merito alla regolarità delle notifiche dell'avviso IMU anno 2012. Sul punto il Comune evidenziava che le valutazioni del primo Giudice in merito alla non corrispondenza della firma del destinatario rispetto a quella apposta sulla relata di notifica non potevano trovare accoglimento, dal momento che vi era l'attestazione sulla regolarità della notifica e sul soggetto apponente la firma da parte di un pubblico ufficiale facente fede fino a querela di falso.
Aggiungeva , altresì, il Comune che la contribuente non aveva impugnato il predetto avviso IMU nei termini di legge e dvendosi ritenere regolare la notifica potev afar valere spolo vizi relativi alla notifica della cartella di pagamento.
Si costituiva in giudizio la contribuente Resistente_1 , rapp.ta e difesa dall'Avv. Difensore_1 eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
La controparte evidenziava in primo luogo, che la decisone del primo Giudice era corretta, dal momento che la contribunete aveva disconosciuto la firma apposta sulla relata e che, in ogni caso, la notifica era da considerare inesistente visto che sulla relata mancava la firma dell'incaricato alal distribuzione.
Ancora eccepiva il difetto di motivazione dell'atto notificato alla contribuente e il difetto di legittimazio ne passiva da parte della società Società_1 di Resistente_1 & C. in persona della legale rappresentante. Sul punto ribadiva che non vi era nessun titolo di proprietà ovvero altro diritto reale in capo alla società sopraindicata relativamente all'immobile sito nel Comune di Luogo_1 e partenato mancava il presupposto della pretesa tributaria relativa all'IMU 2012.
Aggiungeva che non avevanc valore probatorio le visure catastali semplici prodotte dal Comune , dalle quali si evinceva l'esistenza di un diritto di superficie sull'immobile in questione in capo alla spocietà rappresentata dalla sig.ra Resistente_1. Infatti, ciò che il Comune avrebbe dovuto depositare al fine di provare l'esistenza di un diritto era la visura ipocatastale, da richiedere un tempo alla Conservatoria de RR.II. oggi
All'Agenzia delle Entrate- servizio pubblicità immobiliare, trattandosi di diritto reale soggetto a trascrizione
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è fondato e come tale va accolto.
Preliminarmente, osserva il Collegio che non appare condivisibile la motvazione offerta dal Giudice di primo
Grado in ordine alla regolarità della notifica dell'avviso IMU, atteso che a fronte di un'attestazione circa la firma del destinatario da parte del messo notificatore valevole fino a querela di falso, non è possbile eseguire un giudizio tecnico sulla corripondenza calligrafica alla firma della contribuente. Tanto premesso, deve ritenersi che nessuna prescrizione può essere invocata nel caso di specie, essendo sato notificato un avviso di accertamento per IMU 2012 nel corso dell'anno 2017 e notificata regolarmente la successiva cartella di paganento in data 1.12.2023.
Infine, con riferimento alla eccezione sollevata dalla controparte, in ordine al difetto di legittimazione passiva in capo alla società rappresentata dalla sig.ra Resistente_1, osserva la Corte che le visure catastali depositate dal Comune attestano la titolarità in capo alla s.a.s. rappresentata dalla contribuente di un diritto di superficie sull'immobile sito in Luogo_1 di proprietà proprio della sua amministratrice o legale rapp.te sopraindicata.
Pertanto deve rilevarsi che correttamente il Comune ebbe ad eseguire la notifica dell'avviso IMU anno 2012 alla predetta, n..q. di legale rapp.te della s.a.s. Società_3 s.a.s. di Resistente_1 & C. , poi modificata la ragione sociale in Società_1 di Resistente_1 & C. s.a.s. a partire dal 2004 con atto notarile.
In conclusione va riformata la sentenza di primo grado ed accolto l'appello del Comune di Luogo_1
Sussistono giusti motivi per procedere lla compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità delle questioni esaaminate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.