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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di SAta MA Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. in data 26.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 5368/2018 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], residente in [...]a Parte_1
Cancello, alla via Crocella SAta n. 148, rappresentato e difeso dagli Avv. Edmondo PACELLI e Nunzio MAZZOCCHI, presso il cui studio elettivamente domicilia in via Avezzana n. 84, Parco Lerida, SAta MA Capua Vetere, come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
e liquidatore p.t., sedente per la carica a via Ricciardi n. 15, Caserta, CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: inquadramento superiore e differenze retributive
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nei verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 09/07/2018, l'odierno ricorrente ha dedotto quanto segue a fondamento delle proprie prospettazioni: che ha lavorato con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della società convenuta, esercente attività di vendita di prodotti alimentari e non, in maniera continuativa ed interrotta, dal 14.12.2005 al 1.10.2009, data in cui veniva licenziato senza giusta causa;
che ha prestato la propria attività lavorativa prevalentemente presso il supermercato di via Appia in Arpaia (BN), mentre inizialmente presso la sede di SA IC a Cancello (CE);
che è stato inquadrato nel V livello del CCNL Commercio, Terziario e Distribuzione di servizi, ma che ha svolto mansioni di repartista e, più nello specifico, fin dall'inizio del rapporto, di addetto al banco salumeria e alla vendita al pubblico, adibito a disimpegnare i compiti più disparati;
che ha osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato, dalle ore 6:30 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00 per un totale di 75 ore settimanali, nonché per due domeniche alterne al mese, dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
che le altre due domeniche veniva adibito dal datore di lavoro in attività di volantinaggio non retribuita. Sulla scorta di siffatte circostanze di fatto, ha lamentato:
che lo stress lavorativo gli causava una forte situazione di ansia documentata;
che l'inquadramento professionale corretto in relazione alle mansioni svolte avrebbe dovuto essere il IV livello del CCNL invocato, nel quale rientrano lavoratori adibiti alla vendita al pubblico e alle relative operazioni complementari (cfr. art. 100 n. 7);
che l'intimato licenziamento è stato impugnato con lettera raccomandata del 3 ottobre 2009;
che - a fronte del gravoso impegno lavorativo prestato - non gli è mai stata corrisposta l'adeguata retribuzione;
che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, ha inviato le raccomandate del 13.5.2011 e del 1.4.2015 di sollecito, a cui non ho mai avuto risposta. Pertanto, ha adìto l'intestato Tribunale al fine di richiedere - previo accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura subordinata con decorrenza 14.12.2005 e fino al 1.10.2009 - la condanna della società resistente al pagamento in proprio favore e per le causali indicate in ricorso delle differenze retributive per una somma complessiva lorda di € 66.720,69, oltre ad accessori di legge, calcolate sulla base del superiore inquadramento richiesto, o in subordine alla diversa somma da accertare mediante apposita consulenza contabile. Vinte le spese di lite, con attribuzione per anticipo fattone.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio (cfr. notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. a CP_2
n.q. di liquidatore della , del 28.8.2018), nessuno
[...] Controparte_1 si è costituito per la controparte, che in questa sede va dichiarata contumace.
Accolte le formulate istanze istruttorie, ritenuto che i mezzi di prova richiesti fossero ammissibili e rilevanti al fine di raccogliere elementi utili sulla scorta dei quali precisamente ricostruire i fatti posti a base della vicenda che ci occupa, sono stati escussi i testi ed è stata acquisita prova documentale. È noto che la controversia ha avuto un iter travagliato, a causa dei plurimi rinvii per l'astensione obbligatoria per maternità della scrivente, nonché per l'assenza delle parti in udienza, per grave legittimo impedimento della Difesa. Autorizzato il deposito di note, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza la parte rassegnava le conclusioni e – a scioglimento della riserva
– la causa è stata decisa mediante pubblicazione della sentenza.
La domanda è solo parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti segnati dalla seguente motivazione
IN DIRITTO
Premessa
Il merito della controversia involge uno scorretto inquadramento contrattuale, ritenuto inferiore rispetto a quello di giustizia, e la conseguente spettanza delle somme richieste dal lavoratore, di cui la subordinazione – non controversa - è indefettibile presupposto logico-giuridico. Al fine di un corretto sviluppo dell'iter motivazionale, è opportuno, in via preliminare, soffermarsi brevemente sull'onere probatorio.
L'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (le mansioni realmente disimpegnate, la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800), com'è nel caso di specie. In caso di contumacia della parte convenuta, come nel caso di specie, infatti, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (cfr. art. 115 c.p.c.) e che, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande.
Inquadramento superiore
In particolare, nel ricorso introduttivo il ha elencato i compiti in concreto Pt_1 disimpegnati ed ha indicato tanto il livello di inquadramento posseduto che quello superiore rivendicato, ma soltanto di quest'ultimo ha riportato compiutamente la declaratoria contrattuale. “La mancata trascrizione delle declaratorie del CCNL in comparazione non costituisce ragione di nullità del ricorso, in quanto la loro individuazione ben può essere compiuta per relationem ovvero con il rinvio in ricorso al medesimo contratto collettivo, accessibile alle parti in quanto pacificamente applicato” (cfr. da ultimo Cassazione Civile sent. n. 14487 del 28/05/2019).
Pertanto, tale comparazione non attiene al piano della validità delle allegazioni svolte, bensì si riverbera sul diverso piano della insufficienza e inadeguatezza delle stesse al fine della verifica della fondatezza della domanda, in quanto ostativa all'espletamento del cd. 'giudizio trifasico': "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.9.2010, n. 20272).
Difatti, nello specifico, il primo antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in materia di svolgimento di mansioni superiori ed adeguamento retributivo, è l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore. Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore o comunque le differenze stipendiali, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92). Il lavoratore che rivendica, quindi, una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni prestate ha l'onere in primis di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte. Esse sono state descritte in ricorso.
Il secondo step è quello, poi, di indicare compiutamente il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali, corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata e la coincidenza delle mansioni svolte con quelle normativamente descritte.
L'ultimo passaggio per il lavoratore, infine, è quello di effettuare il raffronto tra i risultati delle due indagini sulle mansioni svolte e le declaratorie contrattuali;
invece, il ricorrente ha tralasciato l'analisi della declaratoria di appartenenza, omettendo l'esplicitazione della gradazione e dell'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito.
Orbene, va ribadito che, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, rispetto a quelli propri dell'inquadramento già posseduto e ritenuto insufficiente (così testualmente si esprime Cass. 8025/03; in senso conforme v. ad esempio Cass. 21457/13), senza poter invocare semplicisticamente un criterio di equivalenza nel rapporto mansioni. L'assenza in ricorso del raffronto non consente al giudice la predetta comparazione (cfr. ex plurimis, Cass. nr. 18418/2013).
Ad ogni modo, nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che – oltre ad un compendio allegatorio complessivamente inidoneo a sostenere l'allegata riconducibilità delle mansioni da lui in concreto svolte al 4 livello del CCNL Pubblici Esercizi, contrattazione collettiva pacificamente applicata al rapporto oggetto di giudizio – le emergenze probatorie non siano sufficienti al riconoscimento dell'anelato inquadramento superiore, in quanto dal tenore delle deposizioni testimoniali non è dato ricavare in maniera tranquillizzante che l'adibizione al banco salumeria fosse piena e continuativa e che le mansioni prevalenti attenessero alla vendita dei prodotti, con autonomia e con l'assunzione delle relative responsabilità; pare piuttosto vi fosse una sorta di promiscuità delle mansioni tra i diversi operai assunti, che si prestavano a disimpegnare una pluralità di compiti – repartisti/scaffalisti, scaricatori di merci e di
“aiuto” al banco – come supporto all'attività dei proprietari.
All'udienza del 3.7.2023 è stata esperita la prova orale. Il primo teste escusso, , pensionato ex collega del ricorrente, ha Tes_1 affermato: “[…] Siamo stati colleghi presso il supermercato SISA di Arpaia. Io lavoravo già lì dalla seconda metà del 1998, il è venuto dopo, sarà stato il 2004-2005 o 2006. Pt_1
Io facevo il repartista, guidavo muletti, sistemavo merce negli scaffali, io mi occupavo degli scaffali di pasta, carta e liquori e in più anche del reparto frutta. Il era addetto alla salumeria, prendeva la roba, scaricava, a volte dava anche una mano a noi. Pt_1
Era collocato al banco, prendeva gli ordini dei clienti, faceva confezioni e prezzature;
aveva contatto diretto con il pubblico e si occupava della vendita dei prodotti di salumeria. Io ho cessato di lavorare presso il suddetto supermercato nel 2011. Il ricorrente è andato via prima, sarà stato il 2009. Non so dopo questa epoca cosa abbia fatto il ricorrente. La mattina il iniziava verso le 6:30-6:45 e continuava fino alle 14:00; si faceva un po' di Pt_1 spacco per il pranzo. Di pomeriggio il turno ricominciava alle 16:00-16:30, a seconda della stagione, perché d'estate il supermercato riapriva verso le 16:30, e fino alle 20:30. Il supermercato veniva chiuso ed ognuno di noi doveva restare a pulire il reparto di competenza. Questa opera di rigoverno e rassetto del reparto durava una mezz'oretta, bisognava spazzare e lavare i pavimenti. Questi orari valevano per tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì; il sabato si faceva orario continuato dalla mattina alla sera, con una breve pausa pranzo, di durata variabile, da 10 minuti ad una mezz'oretta. La domenica lavoravamo mezza giornata, alle 8:00 apriva l'esercizio commerciale, noi ci anticipavamo un pochino per preparare la roba, e fino alle 13:00-13:30. Lavoravamo a domeniche alterne, per cui due domeniche al mese. Gli orari che ho indicato erano seguiti da tutti i dipendenti, erano anche i miei orari. Godevamo di ferie, in base ad una turnazione. Ci accordavamo per evitare di andare in ferie tutti nello stesso periodo. Io prendevo sempre 15 giorni di ferie estive;
d'inverno non ho mai goduto di ferie. Non sono in grado di riferire circa l'ammontare quantitativo delle ferie godute dal Escludo però che Pt_1 ci fossero dipendenti che godevano di ferie nel periodo invernale. Tali ferie ci venivano retribuite. Io non ho mai ricevuto compenso per le giornate di domenica in cui ho lavorato. Durante le vacanze di Natale abbiamo sempre e comunque lavorato tutti, perché era un momento propizio per il supermercato e si doveva lavorare. Non abbiamo lavorato mai nelle giornate del 25 dicembre e del 1 gennaio, ma dell'Epifania per esempio sì, e non ricordo se a Ferragosto facessimo mezza giornata. Io ho cessato di lavorare per la resistente nel 2011. Ho fatto anche io causa al resistente, per avere le spettanze di fine rapporto ed altre differenze retributive. La tredicesima mi è stata pagata solo a volte, per la quattordicesima non mi ricordo. Dopo che il ha cessato di lavorare presso il supermercato nel 2009 non abbiamo mantenuto Pt_1 contatti, è capitato talvolta di incontrarci, ma è stata occasione per un saluto e nulla più”.
Alla medesima udienza, è stato ascoltato come testimone il sig. Testimone_2 altro ex collega del ricorrente e al momento dell'escussione collaboratore scolastico, che ha rilasciato la seguente deposizione: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato assieme nel medesimo supermercato, il SISA, presso Arpaia. Io ho lavorato presso l'esercizio commerciale predetto dal 2007, tra maggio e giugno, e fino alla fine dell'anno 2009; il ha lavorato nello stesso periodo, ma già era lì quando io ho iniziato a Pt_1 lavorare, forse da un paio di anni prima. Io facevo un po' di tutto, cassiere, repartista, aiutavo al banco di salumeria. Il altrettanto era Pt_1 repartista e aiutava al banco salumeria. Il banco non aveva un coordinatore, c'erano i titolari del supermercato, e;
poi eravamo tutti operai. CP_2 Controparte_3
Io ero stato assunto come cassiere, ma mi prestavo a dare una mano a servire al banco salumi. Il era salumiere, era dietro al banco, si occupava della vendita dei prodotti al banco: faceva Pt_1 confezionamento e prezzatura prodotti. Si occupava anche del rifornimento del banco. L'orario di lavoro era il seguente: 6:30-7:00 dovevamo stare al negozio, fino alle 14:00; poi avevamo due ore di pausa e nel pomeriggio dalle 16:00 alle 21:00. Il supermercato si chiudeva alle 20:30 e poi bisognava pulirlo prima di andare via. Questo era l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì; il sabato facevamo orario continuato, con una pausa pranzo della durata sufficiente a consumare un pasto veloce. Lavoravamo anche di domenica, dalle 7:00 alle 13:30, a domeniche alterne, per due domeniche al mese. Nei due anni in cui io ho lavorato non ho mai goduto di ferie. Il supermercato aveva dei giorni di chiusura: a Natale, a Ferragosto e i giorni rossi sul calendario. Il 26 dicembre abbiamo fatto mezza giornata, a Capodanno siamo stati chiusi, all'Epifania abbiamo fatto mezza giornata. La resistente mi ha pagato le mie competenze di fine rapporto, TFR. Non sono in grado di riportare se mi sia stata pagata la tredicesima. Posso dire che mi sono state saldate le competenze come risultanti da ultima busta paga. Mi fu fatto un bonifico. Conosco il signore che è appena uscito dall'aula, perché anch'egli è stato un mio collega al supermercato in quei due anni in cui io ho lavorato. Anche lui si occupava un po' di tutto, era repartista, si occupava del reparto frutta. Osservava gli orari di lavoro che ho indicato. Che io sappia tutti i dipendenti osservavano questi orari di lavoro. Il mio rapporto di lavoro è cessato perché mi sono dimesso;
tanto è successo perché gli orari erano un po' pesanti ed io avevo famiglia a carico. Quando io andai via il era ancora in servizio. Pt_1
Io e il ricorrente abitiamo nello stesso comune e c'è stata occasione per rivedersi. Non sono in grado di dire se il ricorrente abbia lavorato anche presso la sede di SA IC a Cancello. Di sicuro io a volte sono stato mandato a SAta MA a Vico a sostituire dipendenti assenti. Immagino che sia successo lo stesso con il ricorrente, perché il supermercato aveva tre sedi: Arpaia, S. MA a Vico e S. IC a Cancello. Se c'era necessità, ci spostavano”.
Differenze retributive
A diverse conclusioni si giunge in ordine alle differenze retributive per il maggiore orario lavorato e per il lavoro domenicale, rispetto a cui le dichiarazioni testimoniali si sono appalesate molto precise, congruenti tra loro e convincenti, in quanto promananti da soggetti pienamente a conoscenza delle dinamiche e della vicenda lavorativa del ricorrente, per avervi preso parte in prima persona e per essere stati essi stessi inseriti nella modalità organizzativa del lavoro presso il supermercato, nonché sguarniti di interesse rispetto all'esito del giudizio.
Nel caso di specie, risulta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti nel periodo contrattualizzato, dal 14.12.2005 al 1.10.2009. Tanto emerge dalla documentazione versata in atti (cfr. contratto di assunzione all. 1, lettera di licenziamento all. 2 e relativa impugnativa all. 3, buste paga all. 6, estratto contributivo all. 7 e 12, Modelli CU all. 11). È stato compiutamente asseverato che il ricorrente ha prestato lavoro presso la resistente dal lunedì al venerdì, sia di mattina: dalle ore 6:30 alle ore 14:00; che di pomeriggio: o dalle 16:30 alle ore 21:00 (per i soli mesi di giugno, luglio, agosto e settembre) oppure dalle ore 16:00 alle ore 21:00 (per i restanti mesi dell'anno); il sabato: dalle ore 6:30 alle ore 14:00 e dalle 14:30 alle 21:00; e la domenica: dalle ore 8:00 alle ore 13:00, per due domeniche al mese. Con la conseguenza che le ore eccedenti la 40° settimanale vanno retribuite con le maggiorazioni previste dalle norme pattizie per il lavoro straordinario.
Quanto al lavoro supplementare/straordinario, sul punto giova ribadire che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro eccedente l'ordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all' art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695). Nel caso di specie, la prova si ritiene raggiunta.
Analoghe considerazioni vanno svolte per il lavoro domenicale, rispetto al quale è stata correttamente allegata la frequenza, confermata dai testimoni. L'onere della prova gravante sul lavoratore che agisce per chiedere l'indennità per mancato riposo settimanale si limita alla circostanza di avere effettuato la prestazione lavorativa la domenica, fatto costitutivo della maggiorazione richiesta (Cass. 1095/85, 641/88), mentre grava sul datore di lavoro la prova del fatto impeditivo costituito dall'esistenza di pattuizioni collettive che prevedano un trattamento retributivo tale nel suo complesso da compensare anche la maggiore penosità del lavoro domenicale (Cass. 641/88, 8414/87, 1305/88, 8460/87, 1642/88, 4223/92).
Diversamente, non spettano le differenze calcolate per festività, ferie non godute e permessi, in quanto le deposizioni non hanno offerto conforto alla prospettazione attorea. Piuttosto le dichiarazioni sono state vaghe, hanno riferito di come funzionasse la fruizione di ferie in generale, ma non con specifico riguardo al sono emersi Pt_1 solo ricordi sbiaditi dell'apertura dell'esercizio commerciale nei giorni festivi;
del resto, già in ricorso non sono state fornite allegazioni circa i giorni lavorativi effettivamente lavorati. Allora non può essere riconosciuta una somma a titolo di indennità per ferie non godute, in quanto il lavoratore che agisce in giudizio chiedendo la retribuzione per le ferie non godute deve provare “il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il mancato godimento delle ferie, trattandosi di azione non contrattuale, ma di natura risarcitoria” (Cass. lav. 2.10.99, n. 10956); prova nella specie non offerta. Da questo angolo di visuale, non ignora questo giudice l'orientamento, sostenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “compete all'imprenditore, cui spetta di definire le modalità di fruizione delle ferie annuali dei dipendenti e che è in possesso dei dati di natura contabile da cui ricavare la ripartizione delle energie lavorative per coprire la fase produttiva annuale dell'azienda, offrire la prova di avere fatto fruire al lavoratore le ferie a questo spettanti” (cfr. Cass. 5 ottobre 2000, n. 13258). Tuttavia, ritiene il decidente di aderire al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e della migliore dottrina, riaffermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 9 agosto 2005, n. 16761, Cass. 25 settembre 2004, n. 19303 e Cass. 21 agosto 2003, n. 12311), che valorizza il profilo di emolumento “di natura retributiva” dell'indennità sostitutiva delle ferie, perché non solo è pur sempre connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma è altresì da porre in relazione ad un'attività lavorativa prestata ugualmente dal lavoratore, nonostante la violazione di norme poste a sua tutela, con la conseguenza di essere assoggettata anche ai contributi previdenziali. Muovere da questa premessa equivale a ritenere che l'espletamento di attività lavorativa eccedente la normale durata del periodo di lavoro annuale rappresenti un fatto costitutivo dell'indennità suddetta, con la conseguenza che, in base ai principi generali sul riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., incombe su chi agisce dimostrare la fondatezza della propria pretesa, cioè, nel caso di specie, l'avere lavorato ininterrottamente, o, più precisamente, di avere protratto la prestazione lavorativa oltre i limiti di durata annuali derivanti dal proprio diritto di fruire delle ferie. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un “fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore” (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
Diverso discorso, quanto al riparto dell'onere della prova, meritano il trattamento di fine rapporto e le mensilità aggiuntive – 13 e 14 mensilità - (che il ricorrente dice di non aver percepito), il cui corretto adempimento incombe a parte datoriale;
sarebbe spettato a quest'ultima, in virtù di una generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche e di vicinanza della prova (cfr. Cass. SS. UU. 15133/2001), fornire piena dimostrazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive sorte nei confronti del lavoratore: viceversa, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati dall'attore è stata fornita dal datore, che ha preferito restare contumace.
Inoltre, l'attore correttamente invoca l'applicazione del Contratto Collettivo di categoria versato in atti in estratto (cfr. all. 13) e su di esso computa le somme per le quali chiede la condanna. Nel caso di specie, pacifica è l'applicabilità dell'invocato contratto, come emerge dalle buste paga depositate (cfr. all. 6).
Per la liquidazione degli importi dovuti può farsi utile riferimento ai conteggi contabili prodotti dalla Difesa del ricorrente (cfr. all. alle note del 21.9.2025), come riformulati in base ai criteri indicati dal Giudice all'esito dell'istruttoria (cfr. ordinanza del 23.5.2024), che esplicitano in modo chiaro e intellegibile i criteri di calcolo, indicando singole voci ed annualità ed appaiono correttamente sviluppati. Dunque, il totale spettante è pari ad € 59.229,45, di cui € 89,37 per differenze sul TFR già percepito.
Le somme dovute sono da considerarsi – appare opportuno precisarlo - al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr. ex plurimis Cass. 6337/2003; Cass. 9198/2000; Cass. 6340/1993).
Consegue la condanna della convenuta al pagamento della somma su indicata: sulle singole componenti del credito, come individuate, rivalutate annualmente, sono dovuti ex art. 429 comma 3 c.p.c. interessi al saggio legale calcolati sulle singole componenti del credito rivalutate, secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, con scadenza periodica a far data dal giorno della maturazione fino alla data dell'effettivo soddisfo (Sezioni Unite, sentenza 29 gennaio 2001 n. 38).
Spese di lite
Seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022) tenuto conto della natura e del valore della controversia nei limiti dell'accoglimento - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., le spese vengono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di SAta MA Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta l'intercorrenza tra e , Parte_1 Controparte_1 in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t. di un rapporto di lavoro CP_2 subordinato con inquadramento nel V liv. CCNL Commercio, Terziario e Distribuzione Serviziratione temporis, per il periodo dal 14.12.2005 all'1.10.2009, secondo l'orario indicato in parte motiva;
2) per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 59.229,45, per i titoli indicati in motivazione - di cui € 89,37 per differenze sul TFR - oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo;
3) rigetta nel resto;
4) condanna la resistente soccombente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7.000,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e cpa – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione agli Avv. Nunzio Mazzocchi ed Edmondo Pacelli dichiaratisi antistatari.
Così deciso in SAta MA Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di SAta MA Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. in data 26.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 5368/2018 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], residente in [...]a Parte_1
Cancello, alla via Crocella SAta n. 148, rappresentato e difeso dagli Avv. Edmondo PACELLI e Nunzio MAZZOCCHI, presso il cui studio elettivamente domicilia in via Avezzana n. 84, Parco Lerida, SAta MA Capua Vetere, come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
e liquidatore p.t., sedente per la carica a via Ricciardi n. 15, Caserta, CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: inquadramento superiore e differenze retributive
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nei verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 09/07/2018, l'odierno ricorrente ha dedotto quanto segue a fondamento delle proprie prospettazioni: che ha lavorato con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della società convenuta, esercente attività di vendita di prodotti alimentari e non, in maniera continuativa ed interrotta, dal 14.12.2005 al 1.10.2009, data in cui veniva licenziato senza giusta causa;
che ha prestato la propria attività lavorativa prevalentemente presso il supermercato di via Appia in Arpaia (BN), mentre inizialmente presso la sede di SA IC a Cancello (CE);
che è stato inquadrato nel V livello del CCNL Commercio, Terziario e Distribuzione di servizi, ma che ha svolto mansioni di repartista e, più nello specifico, fin dall'inizio del rapporto, di addetto al banco salumeria e alla vendita al pubblico, adibito a disimpegnare i compiti più disparati;
che ha osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato, dalle ore 6:30 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00 per un totale di 75 ore settimanali, nonché per due domeniche alterne al mese, dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
che le altre due domeniche veniva adibito dal datore di lavoro in attività di volantinaggio non retribuita. Sulla scorta di siffatte circostanze di fatto, ha lamentato:
che lo stress lavorativo gli causava una forte situazione di ansia documentata;
che l'inquadramento professionale corretto in relazione alle mansioni svolte avrebbe dovuto essere il IV livello del CCNL invocato, nel quale rientrano lavoratori adibiti alla vendita al pubblico e alle relative operazioni complementari (cfr. art. 100 n. 7);
che l'intimato licenziamento è stato impugnato con lettera raccomandata del 3 ottobre 2009;
che - a fronte del gravoso impegno lavorativo prestato - non gli è mai stata corrisposta l'adeguata retribuzione;
che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, ha inviato le raccomandate del 13.5.2011 e del 1.4.2015 di sollecito, a cui non ho mai avuto risposta. Pertanto, ha adìto l'intestato Tribunale al fine di richiedere - previo accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura subordinata con decorrenza 14.12.2005 e fino al 1.10.2009 - la condanna della società resistente al pagamento in proprio favore e per le causali indicate in ricorso delle differenze retributive per una somma complessiva lorda di € 66.720,69, oltre ad accessori di legge, calcolate sulla base del superiore inquadramento richiesto, o in subordine alla diversa somma da accertare mediante apposita consulenza contabile. Vinte le spese di lite, con attribuzione per anticipo fattone.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio (cfr. notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. a CP_2
n.q. di liquidatore della , del 28.8.2018), nessuno
[...] Controparte_1 si è costituito per la controparte, che in questa sede va dichiarata contumace.
Accolte le formulate istanze istruttorie, ritenuto che i mezzi di prova richiesti fossero ammissibili e rilevanti al fine di raccogliere elementi utili sulla scorta dei quali precisamente ricostruire i fatti posti a base della vicenda che ci occupa, sono stati escussi i testi ed è stata acquisita prova documentale. È noto che la controversia ha avuto un iter travagliato, a causa dei plurimi rinvii per l'astensione obbligatoria per maternità della scrivente, nonché per l'assenza delle parti in udienza, per grave legittimo impedimento della Difesa. Autorizzato il deposito di note, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza la parte rassegnava le conclusioni e – a scioglimento della riserva
– la causa è stata decisa mediante pubblicazione della sentenza.
La domanda è solo parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti segnati dalla seguente motivazione
IN DIRITTO
Premessa
Il merito della controversia involge uno scorretto inquadramento contrattuale, ritenuto inferiore rispetto a quello di giustizia, e la conseguente spettanza delle somme richieste dal lavoratore, di cui la subordinazione – non controversa - è indefettibile presupposto logico-giuridico. Al fine di un corretto sviluppo dell'iter motivazionale, è opportuno, in via preliminare, soffermarsi brevemente sull'onere probatorio.
L'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (le mansioni realmente disimpegnate, la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800), com'è nel caso di specie. In caso di contumacia della parte convenuta, come nel caso di specie, infatti, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (cfr. art. 115 c.p.c.) e che, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande.
Inquadramento superiore
In particolare, nel ricorso introduttivo il ha elencato i compiti in concreto Pt_1 disimpegnati ed ha indicato tanto il livello di inquadramento posseduto che quello superiore rivendicato, ma soltanto di quest'ultimo ha riportato compiutamente la declaratoria contrattuale. “La mancata trascrizione delle declaratorie del CCNL in comparazione non costituisce ragione di nullità del ricorso, in quanto la loro individuazione ben può essere compiuta per relationem ovvero con il rinvio in ricorso al medesimo contratto collettivo, accessibile alle parti in quanto pacificamente applicato” (cfr. da ultimo Cassazione Civile sent. n. 14487 del 28/05/2019).
Pertanto, tale comparazione non attiene al piano della validità delle allegazioni svolte, bensì si riverbera sul diverso piano della insufficienza e inadeguatezza delle stesse al fine della verifica della fondatezza della domanda, in quanto ostativa all'espletamento del cd. 'giudizio trifasico': "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.9.2010, n. 20272).
Difatti, nello specifico, il primo antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in materia di svolgimento di mansioni superiori ed adeguamento retributivo, è l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore. Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore o comunque le differenze stipendiali, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92). Il lavoratore che rivendica, quindi, una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni prestate ha l'onere in primis di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte. Esse sono state descritte in ricorso.
Il secondo step è quello, poi, di indicare compiutamente il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali, corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata e la coincidenza delle mansioni svolte con quelle normativamente descritte.
L'ultimo passaggio per il lavoratore, infine, è quello di effettuare il raffronto tra i risultati delle due indagini sulle mansioni svolte e le declaratorie contrattuali;
invece, il ricorrente ha tralasciato l'analisi della declaratoria di appartenenza, omettendo l'esplicitazione della gradazione e dell'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito.
Orbene, va ribadito che, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, rispetto a quelli propri dell'inquadramento già posseduto e ritenuto insufficiente (così testualmente si esprime Cass. 8025/03; in senso conforme v. ad esempio Cass. 21457/13), senza poter invocare semplicisticamente un criterio di equivalenza nel rapporto mansioni. L'assenza in ricorso del raffronto non consente al giudice la predetta comparazione (cfr. ex plurimis, Cass. nr. 18418/2013).
Ad ogni modo, nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che – oltre ad un compendio allegatorio complessivamente inidoneo a sostenere l'allegata riconducibilità delle mansioni da lui in concreto svolte al 4 livello del CCNL Pubblici Esercizi, contrattazione collettiva pacificamente applicata al rapporto oggetto di giudizio – le emergenze probatorie non siano sufficienti al riconoscimento dell'anelato inquadramento superiore, in quanto dal tenore delle deposizioni testimoniali non è dato ricavare in maniera tranquillizzante che l'adibizione al banco salumeria fosse piena e continuativa e che le mansioni prevalenti attenessero alla vendita dei prodotti, con autonomia e con l'assunzione delle relative responsabilità; pare piuttosto vi fosse una sorta di promiscuità delle mansioni tra i diversi operai assunti, che si prestavano a disimpegnare una pluralità di compiti – repartisti/scaffalisti, scaricatori di merci e di
“aiuto” al banco – come supporto all'attività dei proprietari.
All'udienza del 3.7.2023 è stata esperita la prova orale. Il primo teste escusso, , pensionato ex collega del ricorrente, ha Tes_1 affermato: “[…] Siamo stati colleghi presso il supermercato SISA di Arpaia. Io lavoravo già lì dalla seconda metà del 1998, il è venuto dopo, sarà stato il 2004-2005 o 2006. Pt_1
Io facevo il repartista, guidavo muletti, sistemavo merce negli scaffali, io mi occupavo degli scaffali di pasta, carta e liquori e in più anche del reparto frutta. Il era addetto alla salumeria, prendeva la roba, scaricava, a volte dava anche una mano a noi. Pt_1
Era collocato al banco, prendeva gli ordini dei clienti, faceva confezioni e prezzature;
aveva contatto diretto con il pubblico e si occupava della vendita dei prodotti di salumeria. Io ho cessato di lavorare presso il suddetto supermercato nel 2011. Il ricorrente è andato via prima, sarà stato il 2009. Non so dopo questa epoca cosa abbia fatto il ricorrente. La mattina il iniziava verso le 6:30-6:45 e continuava fino alle 14:00; si faceva un po' di Pt_1 spacco per il pranzo. Di pomeriggio il turno ricominciava alle 16:00-16:30, a seconda della stagione, perché d'estate il supermercato riapriva verso le 16:30, e fino alle 20:30. Il supermercato veniva chiuso ed ognuno di noi doveva restare a pulire il reparto di competenza. Questa opera di rigoverno e rassetto del reparto durava una mezz'oretta, bisognava spazzare e lavare i pavimenti. Questi orari valevano per tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì; il sabato si faceva orario continuato dalla mattina alla sera, con una breve pausa pranzo, di durata variabile, da 10 minuti ad una mezz'oretta. La domenica lavoravamo mezza giornata, alle 8:00 apriva l'esercizio commerciale, noi ci anticipavamo un pochino per preparare la roba, e fino alle 13:00-13:30. Lavoravamo a domeniche alterne, per cui due domeniche al mese. Gli orari che ho indicato erano seguiti da tutti i dipendenti, erano anche i miei orari. Godevamo di ferie, in base ad una turnazione. Ci accordavamo per evitare di andare in ferie tutti nello stesso periodo. Io prendevo sempre 15 giorni di ferie estive;
d'inverno non ho mai goduto di ferie. Non sono in grado di riferire circa l'ammontare quantitativo delle ferie godute dal Escludo però che Pt_1 ci fossero dipendenti che godevano di ferie nel periodo invernale. Tali ferie ci venivano retribuite. Io non ho mai ricevuto compenso per le giornate di domenica in cui ho lavorato. Durante le vacanze di Natale abbiamo sempre e comunque lavorato tutti, perché era un momento propizio per il supermercato e si doveva lavorare. Non abbiamo lavorato mai nelle giornate del 25 dicembre e del 1 gennaio, ma dell'Epifania per esempio sì, e non ricordo se a Ferragosto facessimo mezza giornata. Io ho cessato di lavorare per la resistente nel 2011. Ho fatto anche io causa al resistente, per avere le spettanze di fine rapporto ed altre differenze retributive. La tredicesima mi è stata pagata solo a volte, per la quattordicesima non mi ricordo. Dopo che il ha cessato di lavorare presso il supermercato nel 2009 non abbiamo mantenuto Pt_1 contatti, è capitato talvolta di incontrarci, ma è stata occasione per un saluto e nulla più”.
Alla medesima udienza, è stato ascoltato come testimone il sig. Testimone_2 altro ex collega del ricorrente e al momento dell'escussione collaboratore scolastico, che ha rilasciato la seguente deposizione: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato assieme nel medesimo supermercato, il SISA, presso Arpaia. Io ho lavorato presso l'esercizio commerciale predetto dal 2007, tra maggio e giugno, e fino alla fine dell'anno 2009; il ha lavorato nello stesso periodo, ma già era lì quando io ho iniziato a Pt_1 lavorare, forse da un paio di anni prima. Io facevo un po' di tutto, cassiere, repartista, aiutavo al banco di salumeria. Il altrettanto era Pt_1 repartista e aiutava al banco salumeria. Il banco non aveva un coordinatore, c'erano i titolari del supermercato, e;
poi eravamo tutti operai. CP_2 Controparte_3
Io ero stato assunto come cassiere, ma mi prestavo a dare una mano a servire al banco salumi. Il era salumiere, era dietro al banco, si occupava della vendita dei prodotti al banco: faceva Pt_1 confezionamento e prezzatura prodotti. Si occupava anche del rifornimento del banco. L'orario di lavoro era il seguente: 6:30-7:00 dovevamo stare al negozio, fino alle 14:00; poi avevamo due ore di pausa e nel pomeriggio dalle 16:00 alle 21:00. Il supermercato si chiudeva alle 20:30 e poi bisognava pulirlo prima di andare via. Questo era l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì; il sabato facevamo orario continuato, con una pausa pranzo della durata sufficiente a consumare un pasto veloce. Lavoravamo anche di domenica, dalle 7:00 alle 13:30, a domeniche alterne, per due domeniche al mese. Nei due anni in cui io ho lavorato non ho mai goduto di ferie. Il supermercato aveva dei giorni di chiusura: a Natale, a Ferragosto e i giorni rossi sul calendario. Il 26 dicembre abbiamo fatto mezza giornata, a Capodanno siamo stati chiusi, all'Epifania abbiamo fatto mezza giornata. La resistente mi ha pagato le mie competenze di fine rapporto, TFR. Non sono in grado di riportare se mi sia stata pagata la tredicesima. Posso dire che mi sono state saldate le competenze come risultanti da ultima busta paga. Mi fu fatto un bonifico. Conosco il signore che è appena uscito dall'aula, perché anch'egli è stato un mio collega al supermercato in quei due anni in cui io ho lavorato. Anche lui si occupava un po' di tutto, era repartista, si occupava del reparto frutta. Osservava gli orari di lavoro che ho indicato. Che io sappia tutti i dipendenti osservavano questi orari di lavoro. Il mio rapporto di lavoro è cessato perché mi sono dimesso;
tanto è successo perché gli orari erano un po' pesanti ed io avevo famiglia a carico. Quando io andai via il era ancora in servizio. Pt_1
Io e il ricorrente abitiamo nello stesso comune e c'è stata occasione per rivedersi. Non sono in grado di dire se il ricorrente abbia lavorato anche presso la sede di SA IC a Cancello. Di sicuro io a volte sono stato mandato a SAta MA a Vico a sostituire dipendenti assenti. Immagino che sia successo lo stesso con il ricorrente, perché il supermercato aveva tre sedi: Arpaia, S. MA a Vico e S. IC a Cancello. Se c'era necessità, ci spostavano”.
Differenze retributive
A diverse conclusioni si giunge in ordine alle differenze retributive per il maggiore orario lavorato e per il lavoro domenicale, rispetto a cui le dichiarazioni testimoniali si sono appalesate molto precise, congruenti tra loro e convincenti, in quanto promananti da soggetti pienamente a conoscenza delle dinamiche e della vicenda lavorativa del ricorrente, per avervi preso parte in prima persona e per essere stati essi stessi inseriti nella modalità organizzativa del lavoro presso il supermercato, nonché sguarniti di interesse rispetto all'esito del giudizio.
Nel caso di specie, risulta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti nel periodo contrattualizzato, dal 14.12.2005 al 1.10.2009. Tanto emerge dalla documentazione versata in atti (cfr. contratto di assunzione all. 1, lettera di licenziamento all. 2 e relativa impugnativa all. 3, buste paga all. 6, estratto contributivo all. 7 e 12, Modelli CU all. 11). È stato compiutamente asseverato che il ricorrente ha prestato lavoro presso la resistente dal lunedì al venerdì, sia di mattina: dalle ore 6:30 alle ore 14:00; che di pomeriggio: o dalle 16:30 alle ore 21:00 (per i soli mesi di giugno, luglio, agosto e settembre) oppure dalle ore 16:00 alle ore 21:00 (per i restanti mesi dell'anno); il sabato: dalle ore 6:30 alle ore 14:00 e dalle 14:30 alle 21:00; e la domenica: dalle ore 8:00 alle ore 13:00, per due domeniche al mese. Con la conseguenza che le ore eccedenti la 40° settimanale vanno retribuite con le maggiorazioni previste dalle norme pattizie per il lavoro straordinario.
Quanto al lavoro supplementare/straordinario, sul punto giova ribadire che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro eccedente l'ordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all' art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695). Nel caso di specie, la prova si ritiene raggiunta.
Analoghe considerazioni vanno svolte per il lavoro domenicale, rispetto al quale è stata correttamente allegata la frequenza, confermata dai testimoni. L'onere della prova gravante sul lavoratore che agisce per chiedere l'indennità per mancato riposo settimanale si limita alla circostanza di avere effettuato la prestazione lavorativa la domenica, fatto costitutivo della maggiorazione richiesta (Cass. 1095/85, 641/88), mentre grava sul datore di lavoro la prova del fatto impeditivo costituito dall'esistenza di pattuizioni collettive che prevedano un trattamento retributivo tale nel suo complesso da compensare anche la maggiore penosità del lavoro domenicale (Cass. 641/88, 8414/87, 1305/88, 8460/87, 1642/88, 4223/92).
Diversamente, non spettano le differenze calcolate per festività, ferie non godute e permessi, in quanto le deposizioni non hanno offerto conforto alla prospettazione attorea. Piuttosto le dichiarazioni sono state vaghe, hanno riferito di come funzionasse la fruizione di ferie in generale, ma non con specifico riguardo al sono emersi Pt_1 solo ricordi sbiaditi dell'apertura dell'esercizio commerciale nei giorni festivi;
del resto, già in ricorso non sono state fornite allegazioni circa i giorni lavorativi effettivamente lavorati. Allora non può essere riconosciuta una somma a titolo di indennità per ferie non godute, in quanto il lavoratore che agisce in giudizio chiedendo la retribuzione per le ferie non godute deve provare “il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il mancato godimento delle ferie, trattandosi di azione non contrattuale, ma di natura risarcitoria” (Cass. lav. 2.10.99, n. 10956); prova nella specie non offerta. Da questo angolo di visuale, non ignora questo giudice l'orientamento, sostenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “compete all'imprenditore, cui spetta di definire le modalità di fruizione delle ferie annuali dei dipendenti e che è in possesso dei dati di natura contabile da cui ricavare la ripartizione delle energie lavorative per coprire la fase produttiva annuale dell'azienda, offrire la prova di avere fatto fruire al lavoratore le ferie a questo spettanti” (cfr. Cass. 5 ottobre 2000, n. 13258). Tuttavia, ritiene il decidente di aderire al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e della migliore dottrina, riaffermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 9 agosto 2005, n. 16761, Cass. 25 settembre 2004, n. 19303 e Cass. 21 agosto 2003, n. 12311), che valorizza il profilo di emolumento “di natura retributiva” dell'indennità sostitutiva delle ferie, perché non solo è pur sempre connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma è altresì da porre in relazione ad un'attività lavorativa prestata ugualmente dal lavoratore, nonostante la violazione di norme poste a sua tutela, con la conseguenza di essere assoggettata anche ai contributi previdenziali. Muovere da questa premessa equivale a ritenere che l'espletamento di attività lavorativa eccedente la normale durata del periodo di lavoro annuale rappresenti un fatto costitutivo dell'indennità suddetta, con la conseguenza che, in base ai principi generali sul riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., incombe su chi agisce dimostrare la fondatezza della propria pretesa, cioè, nel caso di specie, l'avere lavorato ininterrottamente, o, più precisamente, di avere protratto la prestazione lavorativa oltre i limiti di durata annuali derivanti dal proprio diritto di fruire delle ferie. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un “fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore” (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
Diverso discorso, quanto al riparto dell'onere della prova, meritano il trattamento di fine rapporto e le mensilità aggiuntive – 13 e 14 mensilità - (che il ricorrente dice di non aver percepito), il cui corretto adempimento incombe a parte datoriale;
sarebbe spettato a quest'ultima, in virtù di una generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche e di vicinanza della prova (cfr. Cass. SS. UU. 15133/2001), fornire piena dimostrazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive sorte nei confronti del lavoratore: viceversa, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati dall'attore è stata fornita dal datore, che ha preferito restare contumace.
Inoltre, l'attore correttamente invoca l'applicazione del Contratto Collettivo di categoria versato in atti in estratto (cfr. all. 13) e su di esso computa le somme per le quali chiede la condanna. Nel caso di specie, pacifica è l'applicabilità dell'invocato contratto, come emerge dalle buste paga depositate (cfr. all. 6).
Per la liquidazione degli importi dovuti può farsi utile riferimento ai conteggi contabili prodotti dalla Difesa del ricorrente (cfr. all. alle note del 21.9.2025), come riformulati in base ai criteri indicati dal Giudice all'esito dell'istruttoria (cfr. ordinanza del 23.5.2024), che esplicitano in modo chiaro e intellegibile i criteri di calcolo, indicando singole voci ed annualità ed appaiono correttamente sviluppati. Dunque, il totale spettante è pari ad € 59.229,45, di cui € 89,37 per differenze sul TFR già percepito.
Le somme dovute sono da considerarsi – appare opportuno precisarlo - al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr. ex plurimis Cass. 6337/2003; Cass. 9198/2000; Cass. 6340/1993).
Consegue la condanna della convenuta al pagamento della somma su indicata: sulle singole componenti del credito, come individuate, rivalutate annualmente, sono dovuti ex art. 429 comma 3 c.p.c. interessi al saggio legale calcolati sulle singole componenti del credito rivalutate, secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, con scadenza periodica a far data dal giorno della maturazione fino alla data dell'effettivo soddisfo (Sezioni Unite, sentenza 29 gennaio 2001 n. 38).
Spese di lite
Seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022) tenuto conto della natura e del valore della controversia nei limiti dell'accoglimento - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., le spese vengono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di SAta MA Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta l'intercorrenza tra e , Parte_1 Controparte_1 in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t. di un rapporto di lavoro CP_2 subordinato con inquadramento nel V liv. CCNL Commercio, Terziario e Distribuzione Serviziratione temporis, per il periodo dal 14.12.2005 all'1.10.2009, secondo l'orario indicato in parte motiva;
2) per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 59.229,45, per i titoli indicati in motivazione - di cui € 89,37 per differenze sul TFR - oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo;
3) rigetta nel resto;
4) condanna la resistente soccombente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7.000,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e cpa – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione agli Avv. Nunzio Mazzocchi ed Edmondo Pacelli dichiaratisi antistatari.
Così deciso in SAta MA Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini