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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 5022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5022 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15362/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a QUALIANO (NA) il 13/04/1960 Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Ferraro e Vittorio Basile, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore funzionari, (C.F. Controparte_2 CP_3
, (C.F. ), C.F._1 Controparte_4 C.F._2 CP_5
[...]
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 04/12/2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio il resistente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord chiedendo: “I. CP_1 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento ai fini giuridici ed economici e di carriera, come docente di scuola secondaria di II grado, del servizio di ruolo di anni 4 prestato in qualità di docente di ruolo di Scuola dell'Infanzia (ex materna)
1 per gli a.s. 1988/1989, 1989/1990, 1990,1991 e 1991/1992; II. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno di servizio
2013 nei ruoli del personale docente come in atti descritto;
III. per l'effetto, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 1044 del 07.02.2024 nonché di quelli ad esso prodromici prot. n. 1042 e 1043, condannare l'Amministrazione resistente a disporre una nuova ricostruzione di carriera, con il riconoscimento degli anni di servizio prestati dalla ricorrente in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia (ex materna) - ossia degli anni scolastici dal 1988/1989 al 1991/1992 -, nonché del servizio prestato durante l'anno 2013, e così in totale anni 5 e/o quella diversa anzianità di servizio che il Tribunale intenderà giusta ed opportuno riconoscere;
IV. per l'effetto, condannare il
[...]
a disporre l'inquadramento della ricorrente nella fascia economica di Controparte_1 appartenenza e all'adeguamento del trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità così riconosciuta;
V. per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di ogni eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in altro e separato giudizio o in sede amministrativa, per il quinquennio precedente alla diffida, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex L. 724/94…”.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto: di aver prestato servizio come docente di ruolo presso la Scuola dell'Infanzia (ex materna) per gli anni 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991,
1991/1992; di essere successivamente transitata nel ruolo della Scuola Primaria su posto comune, per passaggio, a decorrere dal 01.09.1992 (conferma in ruolo 01.09.1993) sino al
31.08.2001, prestando servizio, senza soluzione di continuità, per gli a.s. dal 1992/1993 al
2000/2001; di essere transitata, poi, nel ruolo della Scuola Secondaria di I grado, qualifica funzionale di docente per l'insegnamento di italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media - classe di concorso A043, a decorrere dal 01.09.2001 al 31.08.2011, prestando servizio senza soluzione di continuità per gli a.s. dal 2001/2002 sino al
2010/2011; di essere, infine, sempre per passaggio, transitata nella Scuola Secondaria di
II grado, qualifica funzionale di docente laureato della scuola secondaria di II grado ed equiparati, per l'insegnamento di materia letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado – classi di concorso A050, con decorrenza dal 01.09.2011 a tutt'oggi, e dunque prestando servizio dall'a.s. 2011/2012 a tutt' oggi;
che dai decreti di ricostruzione di carriera n. prot. 1042, 1043 e 1044 si evinceva che l'Amministrazione resistente, all'atto del passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado, non aveva
2 considerato utile ai fini della carriera e della progressione stipendiale, gli anni di servizio prestati come docente di ruolo della scuola dell'infanzia, né tantomeno l'anno di servizio prestato durante il corso del 2013 a causa del noto blocco previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 122/2013, cagionando la perdita dell'anzianità e degli avanzamenti stipendiali della docente;
che, per tali ragioni, la ricorrente in data 13.07.2022 recapitava al la nota di diffida n. 20059451018-0 con cui diffidava l'Amministrazione all'integrale CP_6 riconoscimento del servizio prestato nella Scuola dell'Infanzia e nell'anno 2013, nota rimasta però inevasa.
Ritualmente citato in giudizio, il resistente si è costituito ed ha chiesto a vario CP_1 titolo il rigetto della domanda.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa.
Ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa è stata decisa.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito riportate.
La prima questione oggetto di domanda attorea è quella relativa alla ricostruzione di carriera del personale docente che ha, nel corso della sua carriera, effettuato passaggi di ruolo.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - con sentenza n. 9144/2016 - hanno affrontato il problema di stabilire se un insegnate di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna. In particolare, il Supremo Collegio ha affermato che "in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd temporizzazione".
Dopo aver esaminato le norme innanzi indicate, la Corte di Cassazione nella sua chiara motivazione ha così evidenziato:
“Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
3 L'art. 57 ha dilatato la previsione dell'art. 77 cl,p.r. 407 del 1974, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del Ric. 2012 n. 14948 sez. SU - uri. 23-02-2016 -5-
d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n.
417".
In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.
Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base
(art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni.
L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione”.
Le Sezioni Unite hanno sostanzialmente confermato l'orientamento già espresso dalla
Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 2037 del 2013, secondo cui, "In tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980
e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo".
Di recente la Corte di Cassazione, a SS.UU., ha consentito anche il riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo nel passaggio da un ruolo all'altro dell'amministrazione
4 (vd. Cass. SS.UU. n. 22726/2022, secondo cui “Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari, da computare all'atto dell'immissione in ruolo, anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo, prestato prima dell'immissione in ruolo, previa disapplicazione, ai fini di tale computo, dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
analogo criterio va applicato anche agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria”.).
Alla luce della giurisprudenza innanzi richiamata e per le medesime ragioni ravvisate nelle controversie esaminate dai Giudici di legittimità, può ritenersi sussistente il diritto della ricorrente, nel momento in cui è transitata nei ruoli della scuola secondaria, ad ottenere il riconoscimento degli anni di ruolo e pre-ruolo per il servizio prestato nella scuola dell'infanzia (già scuola materna), senza alcuna decurtazione dovuta all'applicazione del principio della temporizzazione.
Va affermato inoltre il principio dell'imprescrittibilità del diritto alla corretta ricostruzione dell'anzianità di servizio.
Sul punto si richiama il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (cfr., in termini, Cass. n.
2232/2020).
Pertanto la ricorrente non perde il suo diritto al corretto inquadramento retributivo e nel caso di specie non perde neanche il diritto ad ottenere i ratei richiesti limitatamente “al quinquennio precedente alla diffida” del 13.07.2022, sicché tali differenze retributive – da quantificare in separato giudizio - andranno corrisposte nei limiti del quinquennio
5 antecedente alla notifica della prima diffida avvenuta in data 13.7.2022, quale primo atto interruttivo della prescrizione, e quindi con decorrenza da luglio 2017.
Il ricorso va, poi, rigettato nella restante parte.
E, invero, la ricorrente, nel caso di specie, ha proposto anche domanda di riconoscimento, ai fini giuridici, dell'anno 2013, con riconoscimento dello stesso nell'anzianità maturata e inquadramento nella fascia stipendiale spettante e per l'effetto, la condanna dell'Amministrazione resistente a corrispondere le differenze retributive dovute in favore della ricorrente in virtù del riconoscimento dell'intero servizio prestato, inclusivo dell'anno
2013.
La normativa di riferimento è costituita dall'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dall'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012, ai cui sensi l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. E infatti: - ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L.
n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"; - tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre
2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013; - l'utilità degli anni dal 2010 al 2012
è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014; - soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Chiarita la normativa di riferimento, va rilevato che la questione è stata di recente risolta dalla S.C. (dapprima con sentenza n. 1726/2025 e poi con sentenza n. 13618/25) i cui principi si condividono e possono essere qui richiamati ai sensi dell'art. articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
“2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la
Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di
«blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a CP_1 fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della
6 contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
…. la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano
7 economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla
8 normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta
Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la
“supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare CP_1 ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
La chiarezza, completezza e la autorevolezza delle parole della Suprema Corte vengono, dunque, da affrontare ogni questione di causa, anche sotto l'aspetto dei profili di legittimità
9 costituzionale delle norme in questione, valutati e soppesati dalla stessa, con richiamo anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Sicché, il quesito proposto nella presente causa deve essere risolto nel senso che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, occorre escludere che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed At. ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Infatti, la normativa, giustificata ampiamente da ragioni di contenimento della spesa pubblica non venute meno, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione destinato cessare solo per effetto della contrattazione collettiva (in conformità alla libertà sindacale ex art. 39 Cost., sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178/15), a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del
2012.
In altri termini, la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate e senza vizi di legittimità costituzionale e neppure relativi alla normativa europea, considerato anche come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si sovrapponga, per lo più, nei contenuti alla nostra Costituzione (cfr. C. cost. sentenza n. 269 del 2017 e successive)”.
In adesione all'indirizzo giurisprudenziale citato, la domanda relativa al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini alla progressione stipendiale non può trovare accoglimento e va quindi rigettata.
Le statuizioni richieste -come formulate da parte ricorrente- ovvero riconoscimento dell'anzianità giuridica quale presupposto per il riconoscimento di quella economica- risultano infatti inscindibili, costituendo l'una la premessa di fatto dell'altra.
D'altronde una statuizione meramente dichiarativa del diritto della parte al riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini della anzianità giuridica risulta, in ogni caso, inammissibile per difetto di interesse (cfr., sul punto, sentenza del 3.11.2025, G.L., Pres. , R.G. Per_1
15868/2024, le cui compiute argomentazioni si condividono e si fanno proprie).
Con tale sentenza viene, invero, precisato che: “Come ribadito in modo costante dalla giurisprudenza della SC cui si presta adesione (cfr da ultimo Cassazione 15840/2024 e
10 Cass. n. 2232/2020, richiamata nelle successive Cass. n. 33223/2022, Cass. n.
33226/2022, Cass. n. 29225/2022, Cass. n. 28271/2022) l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità.
Il diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio del servizio è distinto da quello dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio").
L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nella parte ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto.
Ne consegue che non essendo, nel caso di specie, prospettato concretamente la lesione di alcun diverso diritto rispetto al riconoscimento della anzianità economica, allo stato infondato, una pronuncia che si limitasse ad accertare l'anzianità giuridica di parte ricorrente risulterebbe comunque inammissibile” (v. sentenza del Tribunale di Napoli
Nord del 3.11.2025, G.L., Pres. , R.G.N. 15868/2024). Per_1
In definitiva, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. “Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (Cass. 4 maggio 2012 n. 6749; Cass., 24 gennaio
2019 n. 2057); - “l'interesse ad agire nell'azione di accertamento è dato dalla contestazione di un diritto, non già di fatti, pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva 6 del diritto di cui l'attore sia o possa in futuro divenire titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire” (Cass.,
11 26 luglio 2017, n. 18511); - al contrario, “l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità (Cass., 26 aprile 2018 n. 10131;
Cass. 30 gennaio 2020 n. 2232)”.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha indicato nel ricorso quale risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, la stessa intenda in concreto ottenere con una pronuncia di mero accertamento – a fini giuridici - della propria anzianità.
Ne consegue che non essendo prospettata concretamente nel ricorso la lesione di alcun diverso diritto rispetto al riconoscimento della anzianità economica, allo stato infondato, una pronuncia che si limitasse ad accertare l'anzianità giuridica della ricorrente risulterebbe comunque inammissibile.
Le spese possono essere compensate tra le parti tenuto conto della soccombenza reciproca delle stesse.
P.Q.M.
- In accoglimento della domanda, previa disapplicazione dei Decreti di ricostruzione di carriera impugnati, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dei servizi prestati in qualità di insegnante presso la scuola dell'infanzia, ai fini giuridici ed economici, con tutte le conseguenze di legge;
- per l'effetto condanna l'Amministrazione scolastica a riconoscere integralmente alla ricorrente, in sede di ricostruzione di carriera e ai fini del computo dell'anzianità giuridica ed economica, gli anni di servizio prestati dalla medesima presso la scuola dell'infanzia ed al pagamento delle relative differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire, in forza di tale riconoscimento, nei limiti della prescrizione quinquennale, come indicato in motivazione, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- rigetta la restante parte del ricorso;
- compensa le spese.
Aversa, 12.12.2025
il giudice dott.ssa Fabiana Colameo
12 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15362/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a QUALIANO (NA) il 13/04/1960 Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Ferraro e Vittorio Basile, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore funzionari, (C.F. Controparte_2 CP_3
, (C.F. ), C.F._1 Controparte_4 C.F._2 CP_5
[...]
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 04/12/2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio il resistente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord chiedendo: “I. CP_1 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento ai fini giuridici ed economici e di carriera, come docente di scuola secondaria di II grado, del servizio di ruolo di anni 4 prestato in qualità di docente di ruolo di Scuola dell'Infanzia (ex materna)
1 per gli a.s. 1988/1989, 1989/1990, 1990,1991 e 1991/1992; II. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno di servizio
2013 nei ruoli del personale docente come in atti descritto;
III. per l'effetto, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 1044 del 07.02.2024 nonché di quelli ad esso prodromici prot. n. 1042 e 1043, condannare l'Amministrazione resistente a disporre una nuova ricostruzione di carriera, con il riconoscimento degli anni di servizio prestati dalla ricorrente in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia (ex materna) - ossia degli anni scolastici dal 1988/1989 al 1991/1992 -, nonché del servizio prestato durante l'anno 2013, e così in totale anni 5 e/o quella diversa anzianità di servizio che il Tribunale intenderà giusta ed opportuno riconoscere;
IV. per l'effetto, condannare il
[...]
a disporre l'inquadramento della ricorrente nella fascia economica di Controparte_1 appartenenza e all'adeguamento del trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità così riconosciuta;
V. per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di ogni eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in altro e separato giudizio o in sede amministrativa, per il quinquennio precedente alla diffida, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex L. 724/94…”.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto: di aver prestato servizio come docente di ruolo presso la Scuola dell'Infanzia (ex materna) per gli anni 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991,
1991/1992; di essere successivamente transitata nel ruolo della Scuola Primaria su posto comune, per passaggio, a decorrere dal 01.09.1992 (conferma in ruolo 01.09.1993) sino al
31.08.2001, prestando servizio, senza soluzione di continuità, per gli a.s. dal 1992/1993 al
2000/2001; di essere transitata, poi, nel ruolo della Scuola Secondaria di I grado, qualifica funzionale di docente per l'insegnamento di italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media - classe di concorso A043, a decorrere dal 01.09.2001 al 31.08.2011, prestando servizio senza soluzione di continuità per gli a.s. dal 2001/2002 sino al
2010/2011; di essere, infine, sempre per passaggio, transitata nella Scuola Secondaria di
II grado, qualifica funzionale di docente laureato della scuola secondaria di II grado ed equiparati, per l'insegnamento di materia letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado – classi di concorso A050, con decorrenza dal 01.09.2011 a tutt'oggi, e dunque prestando servizio dall'a.s. 2011/2012 a tutt' oggi;
che dai decreti di ricostruzione di carriera n. prot. 1042, 1043 e 1044 si evinceva che l'Amministrazione resistente, all'atto del passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado, non aveva
2 considerato utile ai fini della carriera e della progressione stipendiale, gli anni di servizio prestati come docente di ruolo della scuola dell'infanzia, né tantomeno l'anno di servizio prestato durante il corso del 2013 a causa del noto blocco previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 122/2013, cagionando la perdita dell'anzianità e degli avanzamenti stipendiali della docente;
che, per tali ragioni, la ricorrente in data 13.07.2022 recapitava al la nota di diffida n. 20059451018-0 con cui diffidava l'Amministrazione all'integrale CP_6 riconoscimento del servizio prestato nella Scuola dell'Infanzia e nell'anno 2013, nota rimasta però inevasa.
Ritualmente citato in giudizio, il resistente si è costituito ed ha chiesto a vario CP_1 titolo il rigetto della domanda.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa.
Ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa è stata decisa.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito riportate.
La prima questione oggetto di domanda attorea è quella relativa alla ricostruzione di carriera del personale docente che ha, nel corso della sua carriera, effettuato passaggi di ruolo.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - con sentenza n. 9144/2016 - hanno affrontato il problema di stabilire se un insegnate di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna. In particolare, il Supremo Collegio ha affermato che "in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd temporizzazione".
Dopo aver esaminato le norme innanzi indicate, la Corte di Cassazione nella sua chiara motivazione ha così evidenziato:
“Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
3 L'art. 57 ha dilatato la previsione dell'art. 77 cl,p.r. 407 del 1974, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del Ric. 2012 n. 14948 sez. SU - uri. 23-02-2016 -5-
d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n.
417".
In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.
Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base
(art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni.
L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione”.
Le Sezioni Unite hanno sostanzialmente confermato l'orientamento già espresso dalla
Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 2037 del 2013, secondo cui, "In tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980
e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo".
Di recente la Corte di Cassazione, a SS.UU., ha consentito anche il riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo nel passaggio da un ruolo all'altro dell'amministrazione
4 (vd. Cass. SS.UU. n. 22726/2022, secondo cui “Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari, da computare all'atto dell'immissione in ruolo, anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo, prestato prima dell'immissione in ruolo, previa disapplicazione, ai fini di tale computo, dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
analogo criterio va applicato anche agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria”.).
Alla luce della giurisprudenza innanzi richiamata e per le medesime ragioni ravvisate nelle controversie esaminate dai Giudici di legittimità, può ritenersi sussistente il diritto della ricorrente, nel momento in cui è transitata nei ruoli della scuola secondaria, ad ottenere il riconoscimento degli anni di ruolo e pre-ruolo per il servizio prestato nella scuola dell'infanzia (già scuola materna), senza alcuna decurtazione dovuta all'applicazione del principio della temporizzazione.
Va affermato inoltre il principio dell'imprescrittibilità del diritto alla corretta ricostruzione dell'anzianità di servizio.
Sul punto si richiama il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (cfr., in termini, Cass. n.
2232/2020).
Pertanto la ricorrente non perde il suo diritto al corretto inquadramento retributivo e nel caso di specie non perde neanche il diritto ad ottenere i ratei richiesti limitatamente “al quinquennio precedente alla diffida” del 13.07.2022, sicché tali differenze retributive – da quantificare in separato giudizio - andranno corrisposte nei limiti del quinquennio
5 antecedente alla notifica della prima diffida avvenuta in data 13.7.2022, quale primo atto interruttivo della prescrizione, e quindi con decorrenza da luglio 2017.
Il ricorso va, poi, rigettato nella restante parte.
E, invero, la ricorrente, nel caso di specie, ha proposto anche domanda di riconoscimento, ai fini giuridici, dell'anno 2013, con riconoscimento dello stesso nell'anzianità maturata e inquadramento nella fascia stipendiale spettante e per l'effetto, la condanna dell'Amministrazione resistente a corrispondere le differenze retributive dovute in favore della ricorrente in virtù del riconoscimento dell'intero servizio prestato, inclusivo dell'anno
2013.
La normativa di riferimento è costituita dall'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dall'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012, ai cui sensi l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. E infatti: - ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L.
n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"; - tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre
2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013; - l'utilità degli anni dal 2010 al 2012
è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014; - soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Chiarita la normativa di riferimento, va rilevato che la questione è stata di recente risolta dalla S.C. (dapprima con sentenza n. 1726/2025 e poi con sentenza n. 13618/25) i cui principi si condividono e possono essere qui richiamati ai sensi dell'art. articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
“2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la
Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di
«blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a CP_1 fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della
6 contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
…. la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano
7 economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla
8 normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta
Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la
“supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare CP_1 ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
La chiarezza, completezza e la autorevolezza delle parole della Suprema Corte vengono, dunque, da affrontare ogni questione di causa, anche sotto l'aspetto dei profili di legittimità
9 costituzionale delle norme in questione, valutati e soppesati dalla stessa, con richiamo anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Sicché, il quesito proposto nella presente causa deve essere risolto nel senso che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, occorre escludere che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed At. ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Infatti, la normativa, giustificata ampiamente da ragioni di contenimento della spesa pubblica non venute meno, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione destinato cessare solo per effetto della contrattazione collettiva (in conformità alla libertà sindacale ex art. 39 Cost., sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178/15), a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del
2012.
In altri termini, la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate e senza vizi di legittimità costituzionale e neppure relativi alla normativa europea, considerato anche come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si sovrapponga, per lo più, nei contenuti alla nostra Costituzione (cfr. C. cost. sentenza n. 269 del 2017 e successive)”.
In adesione all'indirizzo giurisprudenziale citato, la domanda relativa al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini alla progressione stipendiale non può trovare accoglimento e va quindi rigettata.
Le statuizioni richieste -come formulate da parte ricorrente- ovvero riconoscimento dell'anzianità giuridica quale presupposto per il riconoscimento di quella economica- risultano infatti inscindibili, costituendo l'una la premessa di fatto dell'altra.
D'altronde una statuizione meramente dichiarativa del diritto della parte al riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini della anzianità giuridica risulta, in ogni caso, inammissibile per difetto di interesse (cfr., sul punto, sentenza del 3.11.2025, G.L., Pres. , R.G. Per_1
15868/2024, le cui compiute argomentazioni si condividono e si fanno proprie).
Con tale sentenza viene, invero, precisato che: “Come ribadito in modo costante dalla giurisprudenza della SC cui si presta adesione (cfr da ultimo Cassazione 15840/2024 e
10 Cass. n. 2232/2020, richiamata nelle successive Cass. n. 33223/2022, Cass. n.
33226/2022, Cass. n. 29225/2022, Cass. n. 28271/2022) l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità.
Il diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio del servizio è distinto da quello dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio").
L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nella parte ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto.
Ne consegue che non essendo, nel caso di specie, prospettato concretamente la lesione di alcun diverso diritto rispetto al riconoscimento della anzianità economica, allo stato infondato, una pronuncia che si limitasse ad accertare l'anzianità giuridica di parte ricorrente risulterebbe comunque inammissibile” (v. sentenza del Tribunale di Napoli
Nord del 3.11.2025, G.L., Pres. , R.G.N. 15868/2024). Per_1
In definitiva, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. “Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (Cass. 4 maggio 2012 n. 6749; Cass., 24 gennaio
2019 n. 2057); - “l'interesse ad agire nell'azione di accertamento è dato dalla contestazione di un diritto, non già di fatti, pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva 6 del diritto di cui l'attore sia o possa in futuro divenire titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire” (Cass.,
11 26 luglio 2017, n. 18511); - al contrario, “l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità (Cass., 26 aprile 2018 n. 10131;
Cass. 30 gennaio 2020 n. 2232)”.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha indicato nel ricorso quale risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, la stessa intenda in concreto ottenere con una pronuncia di mero accertamento – a fini giuridici - della propria anzianità.
Ne consegue che non essendo prospettata concretamente nel ricorso la lesione di alcun diverso diritto rispetto al riconoscimento della anzianità economica, allo stato infondato, una pronuncia che si limitasse ad accertare l'anzianità giuridica della ricorrente risulterebbe comunque inammissibile.
Le spese possono essere compensate tra le parti tenuto conto della soccombenza reciproca delle stesse.
P.Q.M.
- In accoglimento della domanda, previa disapplicazione dei Decreti di ricostruzione di carriera impugnati, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dei servizi prestati in qualità di insegnante presso la scuola dell'infanzia, ai fini giuridici ed economici, con tutte le conseguenze di legge;
- per l'effetto condanna l'Amministrazione scolastica a riconoscere integralmente alla ricorrente, in sede di ricostruzione di carriera e ai fini del computo dell'anzianità giuridica ed economica, gli anni di servizio prestati dalla medesima presso la scuola dell'infanzia ed al pagamento delle relative differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire, in forza di tale riconoscimento, nei limiti della prescrizione quinquennale, come indicato in motivazione, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- rigetta la restante parte del ricorso;
- compensa le spese.
Aversa, 12.12.2025
il giudice dott.ssa Fabiana Colameo
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