CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.164/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “riliquidazione pensione”,
tra
, rappr. e dif. da avv. De Felice Salvatore e Insalata Giulio Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Appellato, contumace CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 7.5.2021 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 21 aprile 2021 da parte del Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del
Lavoro, con cui veniva rigettata la domanda di riliquidazione della pensione cat. VO n. 13005016 in godimento dal 1 settembre 1999, mediante neutralizzazione di contribuzione minore per gli anni 1996, 1997, 1998, con un'anzianità contributiva di n. 1733 settimane sino al 31.12.1992 (c.d. quota A) e n. 327 settimane successive a tale data (c.d. quota B) per complessivi 2028 contributi, pari ad ani 40.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda per ritenuta maturata decadenza ai sensi dell'art. art. 47, ultimo comma, D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sì come aggiunto dall'art. 38, comma 1, lettera d), n. 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, decadenza ritenuta “tombale” e non “mobile”.
L' non si è costituito, benchè corretta risulti la notifica ad esso Istituto dell'atto di appello e CP_1 del pedissequo decreto di fissazione d'udienza. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, all'udienza del 26 novembre 2025 è stata discussa e decisa con lettura in udienza edel dispositivo.
---§§ooo§§---
Parte appellante prospettava nel giudizio di primo grado di aver, nelle ultime 260 settimane (quinquennio) precedenti al pensionamento, e cioè negli anni 1996, 1997 e 1998 percepito
1 retribuzioni che incidevano negativamente sul calcolo della pensione, creando un decremento della retribuzione media settimanale;
che l' aveva accolto la domanda di neutralizzazione ma il CP_1 ricalcolo effettuato dall' era errato in quanto risultavano neutralizzate non già le 156 settimane CP_1 presenti nei tre anni indicati bensì un numero di contributi nettamente maggiori;
infatti, a fronte delle 347 settimane post 1992 presenti in estratto, nonché sul T08 iniziale) nel provvedimento del 6.5.2020 si visualizzano 156 settimane post 1992 anzichè 191 (347 iniziali meno 156 di cui era stata chiesta la neutralizzazione); che, ove accolta la domanda di neutralizzazione, avrebbe consentito un incremento pensionistico pari ad ulteriori euro 45,72 al mese. In questa sede di gravame l'appellante si duole della errata applicazione dell'art. 47 D.P.R. 639/70 ( e cioè della ritenuta decadenza tombale anziché “mobile”,
CP_2 La Corte non condivide l'assunto del Giudice di prime cure che ha ritenuto la decadenza tombale. Invero la Suprema Corte, all'esito del confronto fra due diversi orientamenti, ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria” Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”. Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale(, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del
08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio
99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto può affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.
---§§ooo§§---
Ciò premesso, osserva tuttavia la Corte che alla luce dei principi giurisprudenziali espressi da Cass.
n. 28025/2018, con il richiamo a Cass. n. 22315/2016, non è applicabile la c.d. “neutralizzazione” ai trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 1993, come nel caso che ci occupa, poiché da tale data, in forza della legge 23.10.1992 n. 421, cui hanno dato attuazione il d.l.vo 30.12.1992 n. 503 e il d.l.vo 11.8.1993 n. 373, il quadro normativo delineato dall'art. 3 legge 29.5.1982 n. 297 è radicalmente mutato e la pensione è determinata sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile che obbedisce alla “ratio” di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nella sua vita lavorativa.
2 Nei suoi passaggi motivazionali la Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 28025/2018, e, in seguito, con ordinanza n. 790/2021, ha sottolineato che gli interventi additivi della Corte
Costituzionale (sent. nn. 264/94 e 388/1995) erano finalizzati alla valorizzazione del maggior livello retributivo raggiunto negli ultimi anni della vita lavorativa esclusivamente per le ipotesi in cui il trattamento fosse stato liquidato nella vigenza della l. n. 287/1982, come già puntualizzato nella precedente decisione n. 22315/2016, e che la riforma operata con la legge delega del 1992 ed il successivo decreto delegato n. 503 del 1993 hanno disciplinato in modo nuovo e diverso la posizione dei lavoratori già titolari di anzianità contributiva al 10 gennaio 1993, distinguendo tra lavoratori con anzianità contributiva inferiore o maggiore di 15 anni alla predetta data. In particolare, il D. Lgs. n. 503, all'art 13, dispone che l'importo della pensione sia determinato dalla somma: A) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
B) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal D. Lgs. n. 503 del 1992.
Pertanto, i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1 gennaio 1993 sono l'esito della sommatoria delle quota A e B, con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato.
Dunque, nel nuovo sistema normativo introdotto dalla riforma del 1992 l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile non persegue la finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, ma individua un diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa.
Ne consegue che le decisioni della Corte Costituzionale nn. 428/1992; 264/94; 388/1995; 82/2017, menzionate pure dall'appellante, non risultano applicabili al mutato contesto normativo che, con la regolazione in via transitoria a corredo della riforma pensionistica del 1992 e la sommatoria delle due quote, vede la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo adeguatamente tutelata con la previsione della sola quota A calcolata ex art. 3 L. 297/1982, neutralizzando le eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione.
3 Ed infatti, la Suprema Corte con la recente decisione n. 29967 del 13.10.2022, in continuità con i recenti precedenti n. 790 del 19.1.2021 e n. 26442/2021, ha ribadito che il riferimento all'ultimo quinquennio, contenuto in alcune sentenze della Corte Costituzionale come limite al periodo suscettibile di neutralizzazione, è dovuto al fatto che nelle fattispecie concrete esaminate la retribuzione pensionabile era calcolata in base alla media degli ultimi 5 anni, ai sensi della L. 297/1982, art. 3.
Oggi, invece, secondo il disposto del D. Lgs. 503 del 1993, art. 13, il quinquennio finale rileva solo per la determinazione della quota A di pensione, mentre ai fini della quota B deve tenersi conto della media retributiva dell'ultimo decennio. Ciò implica che “la neutralizzazione può operare oggi solo in relazione ad un periodo di cinque anni e solo se ricadente nell'ambito dell'ultimo quinquennio lavorativo, ma ciò solo nell'ambito della quota A della pensione di cui alla riforma della l. 421 del 1992 e del decreto delegato n.503 del 1993. Il principio di neutralizzazione dunque nato in [...] normativo ormai modificato, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd retributivo” (Cass. 22967/2022). Da queste premesse deriva l'inapplicabilità della richiesta neutralizzazione della contribuzione minore accreditata soltanto negli anni 96-97-98, ossia per un periodo contributivo attinente alla quota B, calcolata esclusivamente sui contributi versati dopo il 1992 e operante solo all'interno del periodo indicato dalla norma. CP_ Inoltre, dalla documentazione allegata risulta che l' ha proceduto al ricalcolo della pensione in applicazione del nuovo orientamento espresso con la citata sentenza Cass. 28025/2018.
Ciò è sufficiente ad escludere la fondatezza della pretesa dell'appellante.
E' per tali motivi che l'appello va rigettato. Spese di lite compensate, avuto riguardo alla successione di differenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
4
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “riliquidazione pensione”,
tra
, rappr. e dif. da avv. De Felice Salvatore e Insalata Giulio Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Appellato, contumace CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 7.5.2021 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 21 aprile 2021 da parte del Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del
Lavoro, con cui veniva rigettata la domanda di riliquidazione della pensione cat. VO n. 13005016 in godimento dal 1 settembre 1999, mediante neutralizzazione di contribuzione minore per gli anni 1996, 1997, 1998, con un'anzianità contributiva di n. 1733 settimane sino al 31.12.1992 (c.d. quota A) e n. 327 settimane successive a tale data (c.d. quota B) per complessivi 2028 contributi, pari ad ani 40.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda per ritenuta maturata decadenza ai sensi dell'art. art. 47, ultimo comma, D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sì come aggiunto dall'art. 38, comma 1, lettera d), n. 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, decadenza ritenuta “tombale” e non “mobile”.
L' non si è costituito, benchè corretta risulti la notifica ad esso Istituto dell'atto di appello e CP_1 del pedissequo decreto di fissazione d'udienza. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, all'udienza del 26 novembre 2025 è stata discussa e decisa con lettura in udienza edel dispositivo.
---§§ooo§§---
Parte appellante prospettava nel giudizio di primo grado di aver, nelle ultime 260 settimane (quinquennio) precedenti al pensionamento, e cioè negli anni 1996, 1997 e 1998 percepito
1 retribuzioni che incidevano negativamente sul calcolo della pensione, creando un decremento della retribuzione media settimanale;
che l' aveva accolto la domanda di neutralizzazione ma il CP_1 ricalcolo effettuato dall' era errato in quanto risultavano neutralizzate non già le 156 settimane CP_1 presenti nei tre anni indicati bensì un numero di contributi nettamente maggiori;
infatti, a fronte delle 347 settimane post 1992 presenti in estratto, nonché sul T08 iniziale) nel provvedimento del 6.5.2020 si visualizzano 156 settimane post 1992 anzichè 191 (347 iniziali meno 156 di cui era stata chiesta la neutralizzazione); che, ove accolta la domanda di neutralizzazione, avrebbe consentito un incremento pensionistico pari ad ulteriori euro 45,72 al mese. In questa sede di gravame l'appellante si duole della errata applicazione dell'art. 47 D.P.R. 639/70 ( e cioè della ritenuta decadenza tombale anziché “mobile”,
CP_2 La Corte non condivide l'assunto del Giudice di prime cure che ha ritenuto la decadenza tombale. Invero la Suprema Corte, all'esito del confronto fra due diversi orientamenti, ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria” Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”. Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale(, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del
08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio
99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto può affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.
---§§ooo§§---
Ciò premesso, osserva tuttavia la Corte che alla luce dei principi giurisprudenziali espressi da Cass.
n. 28025/2018, con il richiamo a Cass. n. 22315/2016, non è applicabile la c.d. “neutralizzazione” ai trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 1993, come nel caso che ci occupa, poiché da tale data, in forza della legge 23.10.1992 n. 421, cui hanno dato attuazione il d.l.vo 30.12.1992 n. 503 e il d.l.vo 11.8.1993 n. 373, il quadro normativo delineato dall'art. 3 legge 29.5.1982 n. 297 è radicalmente mutato e la pensione è determinata sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile che obbedisce alla “ratio” di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nella sua vita lavorativa.
2 Nei suoi passaggi motivazionali la Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 28025/2018, e, in seguito, con ordinanza n. 790/2021, ha sottolineato che gli interventi additivi della Corte
Costituzionale (sent. nn. 264/94 e 388/1995) erano finalizzati alla valorizzazione del maggior livello retributivo raggiunto negli ultimi anni della vita lavorativa esclusivamente per le ipotesi in cui il trattamento fosse stato liquidato nella vigenza della l. n. 287/1982, come già puntualizzato nella precedente decisione n. 22315/2016, e che la riforma operata con la legge delega del 1992 ed il successivo decreto delegato n. 503 del 1993 hanno disciplinato in modo nuovo e diverso la posizione dei lavoratori già titolari di anzianità contributiva al 10 gennaio 1993, distinguendo tra lavoratori con anzianità contributiva inferiore o maggiore di 15 anni alla predetta data. In particolare, il D. Lgs. n. 503, all'art 13, dispone che l'importo della pensione sia determinato dalla somma: A) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
B) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal D. Lgs. n. 503 del 1992.
Pertanto, i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1 gennaio 1993 sono l'esito della sommatoria delle quota A e B, con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato.
Dunque, nel nuovo sistema normativo introdotto dalla riforma del 1992 l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile non persegue la finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, ma individua un diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa.
Ne consegue che le decisioni della Corte Costituzionale nn. 428/1992; 264/94; 388/1995; 82/2017, menzionate pure dall'appellante, non risultano applicabili al mutato contesto normativo che, con la regolazione in via transitoria a corredo della riforma pensionistica del 1992 e la sommatoria delle due quote, vede la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo adeguatamente tutelata con la previsione della sola quota A calcolata ex art. 3 L. 297/1982, neutralizzando le eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione.
3 Ed infatti, la Suprema Corte con la recente decisione n. 29967 del 13.10.2022, in continuità con i recenti precedenti n. 790 del 19.1.2021 e n. 26442/2021, ha ribadito che il riferimento all'ultimo quinquennio, contenuto in alcune sentenze della Corte Costituzionale come limite al periodo suscettibile di neutralizzazione, è dovuto al fatto che nelle fattispecie concrete esaminate la retribuzione pensionabile era calcolata in base alla media degli ultimi 5 anni, ai sensi della L. 297/1982, art. 3.
Oggi, invece, secondo il disposto del D. Lgs. 503 del 1993, art. 13, il quinquennio finale rileva solo per la determinazione della quota A di pensione, mentre ai fini della quota B deve tenersi conto della media retributiva dell'ultimo decennio. Ciò implica che “la neutralizzazione può operare oggi solo in relazione ad un periodo di cinque anni e solo se ricadente nell'ambito dell'ultimo quinquennio lavorativo, ma ciò solo nell'ambito della quota A della pensione di cui alla riforma della l. 421 del 1992 e del decreto delegato n.503 del 1993. Il principio di neutralizzazione dunque nato in [...] normativo ormai modificato, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd retributivo” (Cass. 22967/2022). Da queste premesse deriva l'inapplicabilità della richiesta neutralizzazione della contribuzione minore accreditata soltanto negli anni 96-97-98, ossia per un periodo contributivo attinente alla quota B, calcolata esclusivamente sui contributi versati dopo il 1992 e operante solo all'interno del periodo indicato dalla norma. CP_ Inoltre, dalla documentazione allegata risulta che l' ha proceduto al ricalcolo della pensione in applicazione del nuovo orientamento espresso con la citata sentenza Cass. 28025/2018.
Ciò è sufficiente ad escludere la fondatezza della pretesa dell'appellante.
E' per tali motivi che l'appello va rigettato. Spese di lite compensate, avuto riguardo alla successione di differenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
4