TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/06/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:
Dott. Carlo Calvaresi Presidente
Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 79-1/2024 r.g. p.u. promosso da: in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pugno (c.f. Parte_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino (TO), al Corso C.F._1
Stati Uniti, n. 41, presso l in forza di procura Controparte_1 generale alle liti in atti;
-ricorrente- nei confronti di
Controparte_2
(c.f. e p.iva ), nonché dei suoi soci illimitatamente responsabili,
[...] P.IVA_1 CP_2
e , tutti elettivamente domiciliati in S. Demetrio né Vestini (AQ), alla
[...] Controparte_2
Via Cardamone s.n.c., presso lo studio dell'Avv. Angelo Antonio Torrelli (c.f.
, che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. Massimiliano C.F._2
Di Scipio (c.f. ), in forza di procura in atti;
C.F._3
-resistenti-
P.M.;
-intervenuto-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
________________
Rilevato che la ricorrente ha chiesto, in via principale, con ricorso depositato in data 02/05/2024,
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente e dei suoi soci illimitatamente responsabili e, in subordine, l'apertura della “liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato ai sensi dell'art. 268 CCI quanto alla S.n.c. ed ai sensi dell'art. 270, co. 1, CCI quanto ai Soci illimitatamente responsabili”; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che, nel costituirsi, i resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso limitandosi ad eccepire la insussistenza della legittimazione attiva in capo alla ricorrente – per intervenuta cessione e prescrizione del credito da questa fatto valere e per essere il credito contestato in quanto ancora sub iudice – nonché ad aderire alla domanda subordinata avanzata nel ricorso, di apertura della liquidazione controllata, depositando una generica domanda nella quale hanno dichiarato debiti nei confronti delle banche (per complessivi 280.000,00) e nei confronti di (per euro Parte_2
100.000,00) e chiedendo la concessione di un “termine per lo svolgimento di tutti i relativi adempimenti e per il deposito dell'ulteriore documentazione prevista dall'art. 39 CCII”;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che parte resistente ha la propria sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Giulianova (TE), da oltre un anno dal deposito del ricorso, circostanza che consente di fondatamente presumere che essa abbia il centro degli interessi principali all'interno di tale circondario;
ritenuto che
debba essere disattesa l'eccezione concernente la intervenuta cessione del credito articolata dai resistenti atteso che a fondamento del ricorso risulta fatto valere un credito diverso da quello – incontestatamente – oggetto di cessione da parte della ricorrente, in favore di
[...]
Controparte_3 ritenuto che debba essere parimenti disattesa la eccezione di prescrizione del credito articolata dalla resistente in ragione della sua assoluta genericità; rilevato che ricorrente ha provato di vantare nei confronti della resistente un credito per spese legali liquidate in suo favore nella sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 938/2023 pubblicata in data 14/06/2023, la cui provvisoria esecutività (per cui cfr. Cass., sez. 3, ordinanza n. 10826 del 05/06/2020) non risulta essere stata sospesa – sospensione, peraltro, neppure richiesta dalla resistente, circostanza da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c. in quanto non specificamente contestata tra le parti – in pendenza del ricorso per cassazione, tuttora in corso, di complessivi euro “€ 50.585,00 SE&O spese di notifica quivi annotate, oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda giudiziale al saldo effettivo, oltre ulteriori competenze e spese occorrende ex DM 55/2014” (cfr. atto di precetto in atti); ritenuto, pertanto, alla luce dei superiori rilievi, nell'ambito del giudizio incidentale concernente la sussistenza del credito fatto valere dal ricorrente demandato a questo Tribunale (cfr. Cass. n.
11421/2014, in motiv., in tema di fallimento ma valida anche per la liquidazione giudiziale), che sussista in capo alla ricorrente la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37, co. 2 CCII atteso che il
CCII non prevede che il credito fatto valere dal creditore che chieda l'apertura della liquidazione giudiziale sia stato accertato con efficacia di giudicato (cfr. Cass. n. 11421/2014, in motiv., in tema di fallimento ma valida anche per la liquidazione giudiziale); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione debitoria gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a complessivi euro 530.290,98 (al netto degli importi sospesi, nella specie pari a zero), al 17/06/2024 (cfr. nota informativa dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione del 17/06/2024 in atti); considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale “la produzione di carpenteria metallica, la piegatura della lamiera a freddo, la costruzione di capannoni prefabbricati in acciaio, civili ed industriali, casseforti per cemento armato e di altre opere edili in genere” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto, in mancanza di elementi di prova di segno contrario evincibili dalla istruttoria espletata, che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII non avendo la resistente specificamente contestato la sussistenza di tale presupposto, che, pertanto, deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c.; ritenuto che la resistente, che risulta essere inattiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, circostanza che deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c. in mancanza di specifica contestazione da parte della resistente;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente e dei suoi soci illimitatamente responsabili;
ritenuto che
rimanga assorbita ogni altra questione;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
2 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f. e p.iva ), Controparte_2 P.IVA_1 nonché dei suoi soci amministratori illimitatamente responsabili (c.f. CP_2
) e (c.f. ), con sede C.F._4 Controparte_2 CodiceFiscale_5 legale in Giulianova (TE), zona industriale snc, frazione Colleranesco;
nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura nomina la Dott.ssa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 dei presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 22 ottobre 2025 alle ore 12:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
3 dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:
Dott. Carlo Calvaresi Presidente
Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 79-1/2024 r.g. p.u. promosso da: in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pugno (c.f. Parte_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino (TO), al Corso C.F._1
Stati Uniti, n. 41, presso l in forza di procura Controparte_1 generale alle liti in atti;
-ricorrente- nei confronti di
Controparte_2
(c.f. e p.iva ), nonché dei suoi soci illimitatamente responsabili,
[...] P.IVA_1 CP_2
e , tutti elettivamente domiciliati in S. Demetrio né Vestini (AQ), alla
[...] Controparte_2
Via Cardamone s.n.c., presso lo studio dell'Avv. Angelo Antonio Torrelli (c.f.
, che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. Massimiliano C.F._2
Di Scipio (c.f. ), in forza di procura in atti;
C.F._3
-resistenti-
P.M.;
-intervenuto-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
________________
Rilevato che la ricorrente ha chiesto, in via principale, con ricorso depositato in data 02/05/2024,
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente e dei suoi soci illimitatamente responsabili e, in subordine, l'apertura della “liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato ai sensi dell'art. 268 CCI quanto alla S.n.c. ed ai sensi dell'art. 270, co. 1, CCI quanto ai Soci illimitatamente responsabili”; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che, nel costituirsi, i resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso limitandosi ad eccepire la insussistenza della legittimazione attiva in capo alla ricorrente – per intervenuta cessione e prescrizione del credito da questa fatto valere e per essere il credito contestato in quanto ancora sub iudice – nonché ad aderire alla domanda subordinata avanzata nel ricorso, di apertura della liquidazione controllata, depositando una generica domanda nella quale hanno dichiarato debiti nei confronti delle banche (per complessivi 280.000,00) e nei confronti di (per euro Parte_2
100.000,00) e chiedendo la concessione di un “termine per lo svolgimento di tutti i relativi adempimenti e per il deposito dell'ulteriore documentazione prevista dall'art. 39 CCII”;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che parte resistente ha la propria sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Giulianova (TE), da oltre un anno dal deposito del ricorso, circostanza che consente di fondatamente presumere che essa abbia il centro degli interessi principali all'interno di tale circondario;
ritenuto che
debba essere disattesa l'eccezione concernente la intervenuta cessione del credito articolata dai resistenti atteso che a fondamento del ricorso risulta fatto valere un credito diverso da quello – incontestatamente – oggetto di cessione da parte della ricorrente, in favore di
[...]
Controparte_3 ritenuto che debba essere parimenti disattesa la eccezione di prescrizione del credito articolata dalla resistente in ragione della sua assoluta genericità; rilevato che ricorrente ha provato di vantare nei confronti della resistente un credito per spese legali liquidate in suo favore nella sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 938/2023 pubblicata in data 14/06/2023, la cui provvisoria esecutività (per cui cfr. Cass., sez. 3, ordinanza n. 10826 del 05/06/2020) non risulta essere stata sospesa – sospensione, peraltro, neppure richiesta dalla resistente, circostanza da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c. in quanto non specificamente contestata tra le parti – in pendenza del ricorso per cassazione, tuttora in corso, di complessivi euro “€ 50.585,00 SE&O spese di notifica quivi annotate, oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda giudiziale al saldo effettivo, oltre ulteriori competenze e spese occorrende ex DM 55/2014” (cfr. atto di precetto in atti); ritenuto, pertanto, alla luce dei superiori rilievi, nell'ambito del giudizio incidentale concernente la sussistenza del credito fatto valere dal ricorrente demandato a questo Tribunale (cfr. Cass. n.
11421/2014, in motiv., in tema di fallimento ma valida anche per la liquidazione giudiziale), che sussista in capo alla ricorrente la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37, co. 2 CCII atteso che il
CCII non prevede che il credito fatto valere dal creditore che chieda l'apertura della liquidazione giudiziale sia stato accertato con efficacia di giudicato (cfr. Cass. n. 11421/2014, in motiv., in tema di fallimento ma valida anche per la liquidazione giudiziale); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione debitoria gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a complessivi euro 530.290,98 (al netto degli importi sospesi, nella specie pari a zero), al 17/06/2024 (cfr. nota informativa dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione del 17/06/2024 in atti); considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale “la produzione di carpenteria metallica, la piegatura della lamiera a freddo, la costruzione di capannoni prefabbricati in acciaio, civili ed industriali, casseforti per cemento armato e di altre opere edili in genere” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto, in mancanza di elementi di prova di segno contrario evincibili dalla istruttoria espletata, che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII non avendo la resistente specificamente contestato la sussistenza di tale presupposto, che, pertanto, deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c.; ritenuto che la resistente, che risulta essere inattiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, circostanza che deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c. in mancanza di specifica contestazione da parte della resistente;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente e dei suoi soci illimitatamente responsabili;
ritenuto che
rimanga assorbita ogni altra questione;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
2 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f. e p.iva ), Controparte_2 P.IVA_1 nonché dei suoi soci amministratori illimitatamente responsabili (c.f. CP_2
) e (c.f. ), con sede C.F._4 Controparte_2 CodiceFiscale_5 legale in Giulianova (TE), zona industriale snc, frazione Colleranesco;
nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura nomina la Dott.ssa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 dei presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 22 ottobre 2025 alle ore 12:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
3 dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
4