CASS
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/08/2025, n. 28469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28469 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL RA nato il [...] a [...] avverso l’ordinanza in data 22/04/2025 del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ri- corso;
letta la nota dell’Avvocato SILVIO TOLESINO che, nell’interesse di SI, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NC SI, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 22/04/2025 del Tribunale di Campobasso che, in sede di rie- same, ha confermato l’ordinanza in data 07-08/04/2025 del G.i.p. del Tribunale di Campobasso, che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in Penale Sent. Sez. 2 Num. 28469 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 09/07/2025 2 relazione al delitto di rapina aggravata, rapina impropria aggravata e porto abusivo di armi. Deduce: 2. “Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle doglianze esternate dalla difesa”. Secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata è affetta da vizio di motiva- zione in relazione alla scelta della misura cautelare idonea a contenere le ritenute esigenze cautelari. Si sostiene che la misura degli arresti domiciliari, ancora di più se con brac- cialetto elettronico, sarebbe idonea a impedire ulteriori condotte penalmente rile- vanti, atteso il costante monitoraggio garantito dalla modalità applicative previste dall’art. 275-bis cod. proc. pen.. Aggiunge che la negazione degli arresti domiciliari è altresì affetta da viola- zione di legge atteso che -a parte l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza- l’inidoneità di tale misura è stata ritenuta per la condizione personale dell’indagato (assenza di occupazione e assenza di fissa dimora), senza considerarsi, peraltro, la disponibilità dichiarata dal padre ad accoglierlo in casa. Il ricorrente osserva che tali argomentazioni sono in contrasto con i principi fissati dalla Corte di cassazione, che ha chiarito che gli arresti domiciliari non pos- sono essere negati per la mancanza di un titolo di proprietà dell’abitazione dove essi dovrebbero eseguirsi né per le insufficienti capacità economiche del preve- nuto, essendo a tal fine sufficiente un valido titolo di occupazione. Si evidenzia, infine, che SI è quasi incensurato e senza precedenti spe- cifici, così che non sussiste il pericolo di reiterazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il ricor- rente si limita a opporre una generica affermazione di insussistenza delle stesse, in ragione dell’esito negativo delle perquisizioni, senza che siano svolte puntuali censure all’ordito argomentativo che ha condotto all’individuazione dell’odierno ri- corrente quale responsabile dei fatti contestati. Il tribunale ha evidenziato che convergevano in tal senso le dichiarazioni e la denuncia querela di EF e ON De Castro, le dichiarazioni rese da Abdul- AH MA e i rispettivi riconoscimenti fotografici che hanno, concordemente e senza esitazioni, indicato l’odierno ricorrente quale autore dell’aggressione in- sieme al fratello. 3 Il ricorrente non spiega quali effetti demolitori avrebbero avuto le perquisi- zioni con esito negativo asseritamente non considerate dai giudici, rispetto a un tale apparato argomentativo, che, di fatto, viene lasciato immune da censure, con conseguente aspecificità del ricorso sul punto. 1.2. A eguale conclusione d‘inammissibilità si perviene anche in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura idonea a conte- nerle. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, si registra la medesima genericità già rilevata in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. A tale proposito, infatti, il ricorrente si limita a descrivere le condizioni sog- gettive dell’indagato (quasi incensurato e senza precedenti specifici), senza tutta- via confrontarsi con quanto evidenziato dal tribunale, che ha rimarcato la gravità dei fatti, commessi con l’arma, profferendo gravi minacce oltre che provocando il ferimento di una delle persone offese, dal che emergeva la pericolosità di SI e la conseguente probabilità di commissione di delitti della stessa specie. Quanto alla scelta della misura, il ricorrente sostiene che il tribunale ha negato gli arresti domiciliari facendo leva sulle sue condizioni economiche. Tale assunto, però, non trova conferma nella lettura dell’ordinanza impu- gnata, dove si legge che il tribunale ha ritenuto l’inidoneità degli arresti domiciliari perché dalle modalità dei fatti era emersa l’incapacità di SI di auto-contenersi, risultando così un soggetto inaffidabile, con conseguente inidoneità della misura fiduciaria. Il ricorrente trascura di confrontarsi con tali argomentazioni, così incor- rendo, anche in questo nel vizio di aspecificità. 2. Da quanto esposto emerge che tutte le argomentazioni difensive, sono aspecifiche, ove si consideri che la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indetermina- tezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinse- camente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, quando si ometta di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. In tema di inammissibilità dell'impugnazione, la mancanza di specificità dei motivi va riscontrata anche nel caso di mancata correlazione tra i motivi posti alla base del gravame e quelli posti dal giudice censurato alla base della propria moti- vazione (Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596 – 01). 3. A fronte di una motivazione adeguata, completa, logica e non contrad- dittoria, dunque, il ricorrente oppone argomentazioni e valutazioni in punto di 4 fatto, senza dedurre argomenti astrattamente riconducibili ad alcuno dei vizi scru- tinabili in sede di legittimità. A tal proposito, va ricordato che, in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178). 4. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugna- zione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 5. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non conse- gue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 09 luglio 2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ri- corso;
letta la nota dell’Avvocato SILVIO TOLESINO che, nell’interesse di SI, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NC SI, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 22/04/2025 del Tribunale di Campobasso che, in sede di rie- same, ha confermato l’ordinanza in data 07-08/04/2025 del G.i.p. del Tribunale di Campobasso, che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in Penale Sent. Sez. 2 Num. 28469 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 09/07/2025 2 relazione al delitto di rapina aggravata, rapina impropria aggravata e porto abusivo di armi. Deduce: 2. “Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle doglianze esternate dalla difesa”. Secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata è affetta da vizio di motiva- zione in relazione alla scelta della misura cautelare idonea a contenere le ritenute esigenze cautelari. Si sostiene che la misura degli arresti domiciliari, ancora di più se con brac- cialetto elettronico, sarebbe idonea a impedire ulteriori condotte penalmente rile- vanti, atteso il costante monitoraggio garantito dalla modalità applicative previste dall’art. 275-bis cod. proc. pen.. Aggiunge che la negazione degli arresti domiciliari è altresì affetta da viola- zione di legge atteso che -a parte l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza- l’inidoneità di tale misura è stata ritenuta per la condizione personale dell’indagato (assenza di occupazione e assenza di fissa dimora), senza considerarsi, peraltro, la disponibilità dichiarata dal padre ad accoglierlo in casa. Il ricorrente osserva che tali argomentazioni sono in contrasto con i principi fissati dalla Corte di cassazione, che ha chiarito che gli arresti domiciliari non pos- sono essere negati per la mancanza di un titolo di proprietà dell’abitazione dove essi dovrebbero eseguirsi né per le insufficienti capacità economiche del preve- nuto, essendo a tal fine sufficiente un valido titolo di occupazione. Si evidenzia, infine, che SI è quasi incensurato e senza precedenti spe- cifici, così che non sussiste il pericolo di reiterazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il ricor- rente si limita a opporre una generica affermazione di insussistenza delle stesse, in ragione dell’esito negativo delle perquisizioni, senza che siano svolte puntuali censure all’ordito argomentativo che ha condotto all’individuazione dell’odierno ri- corrente quale responsabile dei fatti contestati. Il tribunale ha evidenziato che convergevano in tal senso le dichiarazioni e la denuncia querela di EF e ON De Castro, le dichiarazioni rese da Abdul- AH MA e i rispettivi riconoscimenti fotografici che hanno, concordemente e senza esitazioni, indicato l’odierno ricorrente quale autore dell’aggressione in- sieme al fratello. 3 Il ricorrente non spiega quali effetti demolitori avrebbero avuto le perquisi- zioni con esito negativo asseritamente non considerate dai giudici, rispetto a un tale apparato argomentativo, che, di fatto, viene lasciato immune da censure, con conseguente aspecificità del ricorso sul punto. 1.2. A eguale conclusione d‘inammissibilità si perviene anche in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura idonea a conte- nerle. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, si registra la medesima genericità già rilevata in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. A tale proposito, infatti, il ricorrente si limita a descrivere le condizioni sog- gettive dell’indagato (quasi incensurato e senza precedenti specifici), senza tutta- via confrontarsi con quanto evidenziato dal tribunale, che ha rimarcato la gravità dei fatti, commessi con l’arma, profferendo gravi minacce oltre che provocando il ferimento di una delle persone offese, dal che emergeva la pericolosità di SI e la conseguente probabilità di commissione di delitti della stessa specie. Quanto alla scelta della misura, il ricorrente sostiene che il tribunale ha negato gli arresti domiciliari facendo leva sulle sue condizioni economiche. Tale assunto, però, non trova conferma nella lettura dell’ordinanza impu- gnata, dove si legge che il tribunale ha ritenuto l’inidoneità degli arresti domiciliari perché dalle modalità dei fatti era emersa l’incapacità di SI di auto-contenersi, risultando così un soggetto inaffidabile, con conseguente inidoneità della misura fiduciaria. Il ricorrente trascura di confrontarsi con tali argomentazioni, così incor- rendo, anche in questo nel vizio di aspecificità. 2. Da quanto esposto emerge che tutte le argomentazioni difensive, sono aspecifiche, ove si consideri che la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indetermina- tezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinse- camente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, quando si ometta di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. In tema di inammissibilità dell'impugnazione, la mancanza di specificità dei motivi va riscontrata anche nel caso di mancata correlazione tra i motivi posti alla base del gravame e quelli posti dal giudice censurato alla base della propria moti- vazione (Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596 – 01). 3. A fronte di una motivazione adeguata, completa, logica e non contrad- dittoria, dunque, il ricorrente oppone argomentazioni e valutazioni in punto di 4 fatto, senza dedurre argomenti astrattamente riconducibili ad alcuno dei vizi scru- tinabili in sede di legittimità. A tal proposito, va ricordato che, in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178). 4. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugna- zione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 5. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non conse- gue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 09 luglio 2025