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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 378 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Francesco Lorusso, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Nicola Tarantini come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 378/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto opposizione al pignoramento presso terzi ex art.72 Parte_1
bis D.P.R. 602 del 1973, eseguito da , chieden- Controparte_1
done la dichiarazione di nullità.
Sospesa l'esecuzione da parte del GE, il giudizio è stato riassunto, per il prosie-
guo nel merito, da , con atto di citazione ex art. Controparte_1
618 cod. proc. civ..
Si è costituita per chiedere dichiararsi l'improcedibilità per viola- Parte_1
zione dell'art. 616 cod. proc. civ. nonché l'illegittimità, invalidità ed inefficacia del pignoramento per cui è causa.
Precisate le conclusioni, il Tribunale di Lecce ha definito il giudizio con sentenza n. 3087/2021, pubblicata in data 10/11/2021, con la quale ha così deciso:
1) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla sig.ra Parte_1
2) condanna la sig.ra alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, che si li- Controparte_1
quidano in complessive € 2.000,00, di € 2.000,00 per competenze, oltre rimborso
spese generali, IVA e CAP come per legge.
Il giudice ha rigettato tutte le eccezioni proposte dalla . Pt_1
Preliminarmente ha rigettato l'eccezione di improcedibilità ex art. 616 cod. proc.
civ. per asserita tardività della riassunzione, evidenziando che il termine dell'introduzione del giudizio di merito, nell'ambito dell'opposizione alla esecu-
zione, è rispettato con la tempestiva notifica della citazione in riassunzione dalla parte interessata, non rilevando la data di iscrizione a ruolo. A sostegno della de-
cisione ha richiamato al Cassazione che con sentenza n. 19905/2018 secondo ha
Proc. n. 378/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. chiarito che: “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del rispetto del termine
assegnato dal giudice per l'introduzione della fase di merito, non assume rilevanza il compimen-
to delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha
la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella se-
conda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione”.
Nella fattispecie la citazione ex art. 618 cod. proc. civ. era stata notificata nel termine assegnato dal GE.
Procedendo nella disamina delle eccezioni, poste a base della opposizione ha:
a) rigettato l'eccezione di legittimazione processuale dell' Controparte_2
in quanto rappresentato da un avvocato del libero foro;
[...]
b) l'eccezione di inammissibilità del pignoramento per carenza di un titolo esecutivo e illegittimità della notifica delle cartelle esattoriali e atti pro-
dromici. Ha Rilevato, infatti, che l'intimazione di pagamento e le cartelle risultavano, tutte, regolarmente notificate.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello con at- Parte_1
to di citazione del 27/04/2022, chiedendone la riforma con 71 motivi.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_3
Con ordinanza del 22/09/2002 la Corte, nel fissare l'udienza di precisazione del-
le conclusioni, ha invitato le parti “al contraddittorio sulla possibile inammissibilità
dell'appello, atteso che nella sentenza di primo grado, in dispositivo, l'opposizione è espressa-
mente qualificata dal tribunale come 'opposizione agli atti esecutivi”.
All'udienza Collegiale del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
Proc. n. 378/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal contenuto motivazionale e dal dispositivo della sentenza impugnata si rileva che il Tribunale ha qualificato l'azione proposta dalla “opposizione agli Pt_1
atti esecutivi” ex art. 617 cod. proc. civ..
Ne discende, in conseguenza della qualificazione dell'azione quale opposizione agli atti esecutivi, l'inappellabilità della sentenza che sulla stessa si è pronunciata ex art. 618 cod. proc. civ..
Si richiama la Cassazione che, con sentenza n. 16379/2005 ha stabilito il seguen-
te principio di diritto, ormai divenuto pacifico, secondo cui “L'individuazione del
mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta
in base al principio dell'apparenza, ovvero con riferimento esclusivo alla qualificazione
dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e
dalla qualificazione dell'azione operata dalla parte;
con riferimento ad una sentenza emessa a
definizione di un giudizio di opposizione esecutiva, essa è impugnabile con l'appello se il giudice
ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso
straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. se è stata qualificata dal giudice come opposi-
zione agli atti esecutivi”.
La qualificazione, operata dal Tribunale, risulta in ogni caso corretta atteso che l'opponente chiedeva una pronuncia demolitoria del pignoramento presso terzi per lamentati vizi procedurali relativi alla notifica degli atti, investendo il quomodo
della esecuzione che attiene alla opposizione agli atti esecutivi e non una ecce-
zione di inesistenza del diritto di credito, che attiene alla opposizione alla esecu-
zione.
Del resto, pacificamente nell'ambito delle procedure esecutive ordinarie i vizi re-
Proc. n. 378/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. lativi alla notifica del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento sono con-
siderati vizi formali e, in quanto tali, rientrano nella sfera di operatività dell'art. 617 del codice di rito.
Ne deriva l'inammissibilità dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamen-
to in favore dell'appellato delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile l'appello;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 378/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 378 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Francesco Lorusso, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Nicola Tarantini come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 378/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto opposizione al pignoramento presso terzi ex art.72 Parte_1
bis D.P.R. 602 del 1973, eseguito da , chieden- Controparte_1
done la dichiarazione di nullità.
Sospesa l'esecuzione da parte del GE, il giudizio è stato riassunto, per il prosie-
guo nel merito, da , con atto di citazione ex art. Controparte_1
618 cod. proc. civ..
Si è costituita per chiedere dichiararsi l'improcedibilità per viola- Parte_1
zione dell'art. 616 cod. proc. civ. nonché l'illegittimità, invalidità ed inefficacia del pignoramento per cui è causa.
Precisate le conclusioni, il Tribunale di Lecce ha definito il giudizio con sentenza n. 3087/2021, pubblicata in data 10/11/2021, con la quale ha così deciso:
1) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla sig.ra Parte_1
2) condanna la sig.ra alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, che si li- Controparte_1
quidano in complessive € 2.000,00, di € 2.000,00 per competenze, oltre rimborso
spese generali, IVA e CAP come per legge.
Il giudice ha rigettato tutte le eccezioni proposte dalla . Pt_1
Preliminarmente ha rigettato l'eccezione di improcedibilità ex art. 616 cod. proc.
civ. per asserita tardività della riassunzione, evidenziando che il termine dell'introduzione del giudizio di merito, nell'ambito dell'opposizione alla esecu-
zione, è rispettato con la tempestiva notifica della citazione in riassunzione dalla parte interessata, non rilevando la data di iscrizione a ruolo. A sostegno della de-
cisione ha richiamato al Cassazione che con sentenza n. 19905/2018 secondo ha
Proc. n. 378/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. chiarito che: “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del rispetto del termine
assegnato dal giudice per l'introduzione della fase di merito, non assume rilevanza il compimen-
to delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha
la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella se-
conda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione”.
Nella fattispecie la citazione ex art. 618 cod. proc. civ. era stata notificata nel termine assegnato dal GE.
Procedendo nella disamina delle eccezioni, poste a base della opposizione ha:
a) rigettato l'eccezione di legittimazione processuale dell' Controparte_2
in quanto rappresentato da un avvocato del libero foro;
[...]
b) l'eccezione di inammissibilità del pignoramento per carenza di un titolo esecutivo e illegittimità della notifica delle cartelle esattoriali e atti pro-
dromici. Ha Rilevato, infatti, che l'intimazione di pagamento e le cartelle risultavano, tutte, regolarmente notificate.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello con at- Parte_1
to di citazione del 27/04/2022, chiedendone la riforma con 71 motivi.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_3
Con ordinanza del 22/09/2002 la Corte, nel fissare l'udienza di precisazione del-
le conclusioni, ha invitato le parti “al contraddittorio sulla possibile inammissibilità
dell'appello, atteso che nella sentenza di primo grado, in dispositivo, l'opposizione è espressa-
mente qualificata dal tribunale come 'opposizione agli atti esecutivi”.
All'udienza Collegiale del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
Proc. n. 378/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal contenuto motivazionale e dal dispositivo della sentenza impugnata si rileva che il Tribunale ha qualificato l'azione proposta dalla “opposizione agli Pt_1
atti esecutivi” ex art. 617 cod. proc. civ..
Ne discende, in conseguenza della qualificazione dell'azione quale opposizione agli atti esecutivi, l'inappellabilità della sentenza che sulla stessa si è pronunciata ex art. 618 cod. proc. civ..
Si richiama la Cassazione che, con sentenza n. 16379/2005 ha stabilito il seguen-
te principio di diritto, ormai divenuto pacifico, secondo cui “L'individuazione del
mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta
in base al principio dell'apparenza, ovvero con riferimento esclusivo alla qualificazione
dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e
dalla qualificazione dell'azione operata dalla parte;
con riferimento ad una sentenza emessa a
definizione di un giudizio di opposizione esecutiva, essa è impugnabile con l'appello se il giudice
ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso
straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. se è stata qualificata dal giudice come opposi-
zione agli atti esecutivi”.
La qualificazione, operata dal Tribunale, risulta in ogni caso corretta atteso che l'opponente chiedeva una pronuncia demolitoria del pignoramento presso terzi per lamentati vizi procedurali relativi alla notifica degli atti, investendo il quomodo
della esecuzione che attiene alla opposizione agli atti esecutivi e non una ecce-
zione di inesistenza del diritto di credito, che attiene alla opposizione alla esecu-
zione.
Del resto, pacificamente nell'ambito delle procedure esecutive ordinarie i vizi re-
Proc. n. 378/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. lativi alla notifica del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento sono con-
siderati vizi formali e, in quanto tali, rientrano nella sfera di operatività dell'art. 617 del codice di rito.
Ne deriva l'inammissibilità dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamen-
to in favore dell'appellato delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile l'appello;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 378/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.