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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/09/2025, n. 4005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4005 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7429/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7429/2025 tra
ATTORE Parte_1
e
CONVENUTO CP
Oggi 15 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- assistito dall'avv. PAOLO BERTONELLI. Parte_1
- per l'avv. Decimo Lucia in sost. per delega orale dell'avv. MARIA RITA CP
SICCARDI. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa. L'avv. PAOLO BERTONELLI precisa le conclusioni come da memoria depositata in data 11.7.2025 ribadendo la necessità del proprio assistito per motivi economici di vendere l'immobile rispetto al quale già avrebbe da tempo un acquirente che peraltro non può attendere tanto ulteriore termine. Dichiara la disponibilità del proprio assistito a fissare per il rilascio la data del 31.12.2025 solo per venire incontro alle necessità di controparte. L'avv. Decimo precisa le conclusioni come da memoria 3.9.2025, ribadendo che il aveva CP anche manifestato la volontà di acquistare l'immobile. Osserva che le gravi condizioni fisiche del conduttore gli impediscano di trovare in breve tempo un altro immobile. Ribadisce la necessità di avere come termine quello di dodici mesi dalla data del provvedimento Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza. L'avv. Bertonelli fa presente che è stata data la facoltà di prelazione. Non potendo il CP accedere al mutuo, è stato proposta un affitto a riscatto, ma poi sono sopraggiunte contestazioni sull'immobile da parte del che hanno impedito il perfezionamento del CP contratto. Precisa che il contratto è scaduto in data 31.12.2024, cosicché al 31.12.2025 risultano trascorsi 12 mesi. L'avv. Decimo ribadisce che si tratta di mancato rinnovo alla prima scadenza. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Ottava Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7429/2025 avente a oggetto: contratto di locazione promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO BERTONELLI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Rivoli, C.so Susa n. 242, presso il difensore ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA RITA SICCARDI, CP C.F._2 elettivamente domiciliato in Sanremo, Via Feraldi n. 6, presso il difensore CONVENUTO Udienza di discussione 15.09.2025
CONCLUSIONI Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Torino, contrariis reiectis, NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 4/12/2020 e registrato all'Ufficio delle Entrate il 9/12/2020 al n. 006677 serie 3T, è definitivamente cessato a far data dal 31/12/2024 in virtù di disdetta regolarmente inviata in data 17/05/2024 e per l'effetto
- condannare il sig. al rilascio dell'immobile sito in Caprie (TO), Frazione CP
Novaretto, alla Via Pietra Rotonda n.35, censito al N.C.E.U. al Foglio 26, part. 716, subb. 6,9 e 10, libero da persone e cose e nella piena disponibilità del sig. , con fissazione a Parte_1 breve della data dell'esecuzione;
- condannare, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, del D.lgs 28/2010 il sig. al CP pagamento in favore del sig. di una somma equitativamente determinata in misura Parte_1 non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;
- condannare il sig. al pagamento in favore del sig. dell'importo di € 190,32 CP Pt_1
a titolo rifusione delle spese di avvio e di primo incontro in mediazione. pagina 2 di 5 - con il favore delle spese e competenze di giudizio, oltre 15% forfetario e oneri di legge.”.
Per : CP
“Conclude chiedendo che l'On.le Tribunale adito, voglia fissare la data del rilascio non prima del termine di un anno dalla data del provvedimento.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida del 24.02.2025 il sig. , premesso di aver concesso in locazione ad uso abitativo Parte_1
l'immobile sito in Caprie (TO), Fraz. Novaretto, Via Pietra Rotonda n. 35, composto da ingresso living su soggiorno, cucina, due camere, doppi servizi e n. 2 box auto, censiti al N.C.E.U. al Foglio 26 Particella 716 Sub 6, 9 e 10, a con contratto stipulato in data 4.12.2020 CP per la durata di anni 4+ 4 (dal 1.01.2021 al 31.12.2024), chiedeva che venisse convalidato lo sfratto per finita locazione alla prima scadenza del 31.12.2024 nei confronti del conduttore, a seguito della disdetta inviatagli con raccomandata a.r. e da costui ritirata in data 27.05.2024. All'udienza dell'8.04.2025, il Giudice rilevava come la fattispecie fosse riconducibile alla previsione di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 431/1998, in base alla quale per la procedura di diniego di rinnovo alla prima scadenza si applica l'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e non il procedimento di convalida locatizia, con il ché con ordinanza del 9.04.2025 veniva disposto il mutamento del rito ed assegnato alle parti termine per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Le parti depositavano entro i termini assegnati le memorie ex art. 426 c.p.c. All'udienza odierna parte attrice ha precisato le conclusioni così come riportate in epigrafe.
2. Preliminarmente occorre dare atto della procedibilità del presente giudizio, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e avendo avuto lo stesso esito negativo (docc. 5, 6 e 7 allegati alla memoria integrativa attorea).
3. La domanda di accertamento della cessazione degli effetti del rapporto contrattuale è fondata e merita accoglimento. In primo luogo, ha provato la propria legittimazione attiva, quale locatore, con la Parte_1 produzione del contratto di locazione stipulato ad uso abitativo con il sig. per CP la durata di anni 4 + 4 dal 1.01.2021 al 31.12.2024, con previsione all'art. 2 della possibilità per il locatore di non rinnovarlo mediante comunicazione al conduttore di disdetta motivata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 431/1998 da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza (doc. 1 intimazione di sfratto). Con comunicazione del 17.05.2025, ritirata dal conduttore in data 27.05.2025 (doc. 3 intimazione di sfratto), ha comunicato la propria intenzione di non rinnovare il Parte_1 contratto, avente termine il 31.12.2024, avvalendosi della facoltà di diniego del rinnovo alla prima scadenza ed avendo necessità di alienarlo, ai sensi dell'art. 3, lett. g), della legge n. 431/1998. Invitava quindi il sig. a rilasciare l'immobile entro la predetta scadenza. CP
Nel costituirsi nel procedimento di sfratto per finita locazione, il conduttore non si opponeva alla convalida dello sfratto richiesta dal proprietario ma ha indicato un termine di rilascio non pagina 3 di 5 prima del mese di Ottobre 2026. Ne discende che in mancanza di contestazione, deve ritenersi provato l'obbligo del conduttore di rilasciare l'immobile per cessazione del contratto alla prima scadenza. Occorre, invece, individuare la data da fissare per il rilascio ex art. 56 della legge 392/1978. Invero, il sig. ha richiesto un termine “lungo” per il rilascio dell'immobile in CP considerazione delle seguenti circostanze (suffragate dalle produzioni documentali sub docc. 4- 13 allegati alla comparsa di costituzione nel procedimento sommario): (i) nell'agosto 2010 subiva un incidente, a seguito del quale pativa l'amputazione della gamba sinistra e la frattura del femore, con il ché veniva riconosciuto irreversibilmente invalido dall'INAIL e dall'INPS; (ii) dal dicembre 2023, allorquando perdeva il lavoro per licenziamento, è disoccupato, nonostante l'iscrizione alle liste di collocamento mirato;
(iii) dal settembre 2023 ha intrapreso un percorso di studi, scegliendo un istituto scolastico vicino all'abitazione condotta in locazione, che dovrebbe concludersi con il conseguimento del diploma di scuola superiore nell'estate del 2026; (iv) il reperimento di una nuova casa prima del diploma sarebbe vissuto dal conduttore come l'ennesimo cambiamento destabilizzante, che peraltro dovrebbe fronteggiare da solo in considerazione della perdita nell'ottobre 2024 del padre, che rappresentava il suo care giver. Per contro, il locatore, nella memoria integrativa 9.07.2025, si oppone alla richiesta del sig.
evidenziando che: (i) l'esercizio della facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla CP prima scadenza è stata determinata da sopravvenute necessità economiche sorte in corso di locazione che hanno determinato il locatore ad alienare l'immobile; (ii) il sig. ha già dovuto Pt_1 rinunciare ad una proposta ricevuta a febbraio di quest'anno per l'acquisto dell'immobile, non potendo garantire il rilascio da parte del conduttore entro il termine del 30.09.2025 richiesto dal promissario acquirente, ed il protarsi dell'occupazione dell'immobile da parte del sig.
lo esporrebbe al rischio di dover rinunciare ad ulteriori e concrete possibilità di vendita;
CP
(iii) in considerazione del tempo trascorso dalla ricezione della disdetta in data 27.05.2024, il conduttore ha già goduto di un periodo sufficiente per organizzarsi e reperire idonea e alternativa abitazione. Ai sensi dell'art. 56 della legge 392/1978, tenuto conto delle condizioni di salute del conduttore, delle ragioni del diniego di rinnovo fornite dal locatore collegate a proprie esigenze economiche, nonché del tempo trascorso dalla disdetta recapitata sin dal 27.5.2024, la data di rilascio deve essere fissata al 31.12.2025.
5. La domanda attorea di condanna del conduttore ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, del D.lgs. 28/2010 va rigettata. In considerazione della condotta processuale del convenuto, che non si è opposto alle richieste attoree richiedendo unicamente un lungo termine di rilascio, così come peraltro facoltizzato dall'art. 6 comma 5 della legge 431/1998, non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame la sanzione prevista dalla su citata norma, attesa la previsione dell'art. 12 bis comma 3 del D. Lgs. n. 28/2010 secondo la quale il Giudice “può altresì condannare”.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta. Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni pagina 4 di 5 trattate, fasi di studio ed introduttiva del giudizio di convalida, fase di decisione del giudizio di cognizione ordinaria e fase di attivazione della mediazione, e così per € 1.887,00, oltre ad € 308,82 a titolo di esborsi. Sussistono, invece, i presupposti per la condanna di , quale parte costituita che CP non ha partecipato al primo incontro della mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 12 bis comma secondo del D.lgs 28/2010, tenuto conto della previsione secondo la quale “Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: DICHIARA la cessazione degli effetti del contratto di locazione a uso abitativo stipulato in data 4.12.2020, relativo all'immobile sito in Caprie (TO), Fraz. Novaretto, Via Pietra Rotonda n. 35, alla data del 31.12.2024; ORDINA a di rilasciare l'immobile sito in Caprie (TO), Fraz. Novaretto, Via CP
Pietra Rotonda n. 35 libero da persone e cose in favore di . Parte_1
FISSA per il rilascio la data del 31.12.2025. CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in CP Parte_1
€ 1.887,00 per compensi oltre a € 308,82 a titolo di esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di , in favore CP del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Torino, 15.09.2025 Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7429/2025 tra
ATTORE Parte_1
e
CONVENUTO CP
Oggi 15 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- assistito dall'avv. PAOLO BERTONELLI. Parte_1
- per l'avv. Decimo Lucia in sost. per delega orale dell'avv. MARIA RITA CP
SICCARDI. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa. L'avv. PAOLO BERTONELLI precisa le conclusioni come da memoria depositata in data 11.7.2025 ribadendo la necessità del proprio assistito per motivi economici di vendere l'immobile rispetto al quale già avrebbe da tempo un acquirente che peraltro non può attendere tanto ulteriore termine. Dichiara la disponibilità del proprio assistito a fissare per il rilascio la data del 31.12.2025 solo per venire incontro alle necessità di controparte. L'avv. Decimo precisa le conclusioni come da memoria 3.9.2025, ribadendo che il aveva CP anche manifestato la volontà di acquistare l'immobile. Osserva che le gravi condizioni fisiche del conduttore gli impediscano di trovare in breve tempo un altro immobile. Ribadisce la necessità di avere come termine quello di dodici mesi dalla data del provvedimento Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza. L'avv. Bertonelli fa presente che è stata data la facoltà di prelazione. Non potendo il CP accedere al mutuo, è stato proposta un affitto a riscatto, ma poi sono sopraggiunte contestazioni sull'immobile da parte del che hanno impedito il perfezionamento del CP contratto. Precisa che il contratto è scaduto in data 31.12.2024, cosicché al 31.12.2025 risultano trascorsi 12 mesi. L'avv. Decimo ribadisce che si tratta di mancato rinnovo alla prima scadenza. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Ottava Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7429/2025 avente a oggetto: contratto di locazione promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO BERTONELLI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Rivoli, C.so Susa n. 242, presso il difensore ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA RITA SICCARDI, CP C.F._2 elettivamente domiciliato in Sanremo, Via Feraldi n. 6, presso il difensore CONVENUTO Udienza di discussione 15.09.2025
CONCLUSIONI Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Torino, contrariis reiectis, NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 4/12/2020 e registrato all'Ufficio delle Entrate il 9/12/2020 al n. 006677 serie 3T, è definitivamente cessato a far data dal 31/12/2024 in virtù di disdetta regolarmente inviata in data 17/05/2024 e per l'effetto
- condannare il sig. al rilascio dell'immobile sito in Caprie (TO), Frazione CP
Novaretto, alla Via Pietra Rotonda n.35, censito al N.C.E.U. al Foglio 26, part. 716, subb. 6,9 e 10, libero da persone e cose e nella piena disponibilità del sig. , con fissazione a Parte_1 breve della data dell'esecuzione;
- condannare, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, del D.lgs 28/2010 il sig. al CP pagamento in favore del sig. di una somma equitativamente determinata in misura Parte_1 non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;
- condannare il sig. al pagamento in favore del sig. dell'importo di € 190,32 CP Pt_1
a titolo rifusione delle spese di avvio e di primo incontro in mediazione. pagina 2 di 5 - con il favore delle spese e competenze di giudizio, oltre 15% forfetario e oneri di legge.”.
Per : CP
“Conclude chiedendo che l'On.le Tribunale adito, voglia fissare la data del rilascio non prima del termine di un anno dalla data del provvedimento.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida del 24.02.2025 il sig. , premesso di aver concesso in locazione ad uso abitativo Parte_1
l'immobile sito in Caprie (TO), Fraz. Novaretto, Via Pietra Rotonda n. 35, composto da ingresso living su soggiorno, cucina, due camere, doppi servizi e n. 2 box auto, censiti al N.C.E.U. al Foglio 26 Particella 716 Sub 6, 9 e 10, a con contratto stipulato in data 4.12.2020 CP per la durata di anni 4+ 4 (dal 1.01.2021 al 31.12.2024), chiedeva che venisse convalidato lo sfratto per finita locazione alla prima scadenza del 31.12.2024 nei confronti del conduttore, a seguito della disdetta inviatagli con raccomandata a.r. e da costui ritirata in data 27.05.2024. All'udienza dell'8.04.2025, il Giudice rilevava come la fattispecie fosse riconducibile alla previsione di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 431/1998, in base alla quale per la procedura di diniego di rinnovo alla prima scadenza si applica l'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e non il procedimento di convalida locatizia, con il ché con ordinanza del 9.04.2025 veniva disposto il mutamento del rito ed assegnato alle parti termine per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Le parti depositavano entro i termini assegnati le memorie ex art. 426 c.p.c. All'udienza odierna parte attrice ha precisato le conclusioni così come riportate in epigrafe.
2. Preliminarmente occorre dare atto della procedibilità del presente giudizio, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e avendo avuto lo stesso esito negativo (docc. 5, 6 e 7 allegati alla memoria integrativa attorea).
3. La domanda di accertamento della cessazione degli effetti del rapporto contrattuale è fondata e merita accoglimento. In primo luogo, ha provato la propria legittimazione attiva, quale locatore, con la Parte_1 produzione del contratto di locazione stipulato ad uso abitativo con il sig. per CP la durata di anni 4 + 4 dal 1.01.2021 al 31.12.2024, con previsione all'art. 2 della possibilità per il locatore di non rinnovarlo mediante comunicazione al conduttore di disdetta motivata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 431/1998 da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza (doc. 1 intimazione di sfratto). Con comunicazione del 17.05.2025, ritirata dal conduttore in data 27.05.2025 (doc. 3 intimazione di sfratto), ha comunicato la propria intenzione di non rinnovare il Parte_1 contratto, avente termine il 31.12.2024, avvalendosi della facoltà di diniego del rinnovo alla prima scadenza ed avendo necessità di alienarlo, ai sensi dell'art. 3, lett. g), della legge n. 431/1998. Invitava quindi il sig. a rilasciare l'immobile entro la predetta scadenza. CP
Nel costituirsi nel procedimento di sfratto per finita locazione, il conduttore non si opponeva alla convalida dello sfratto richiesta dal proprietario ma ha indicato un termine di rilascio non pagina 3 di 5 prima del mese di Ottobre 2026. Ne discende che in mancanza di contestazione, deve ritenersi provato l'obbligo del conduttore di rilasciare l'immobile per cessazione del contratto alla prima scadenza. Occorre, invece, individuare la data da fissare per il rilascio ex art. 56 della legge 392/1978. Invero, il sig. ha richiesto un termine “lungo” per il rilascio dell'immobile in CP considerazione delle seguenti circostanze (suffragate dalle produzioni documentali sub docc. 4- 13 allegati alla comparsa di costituzione nel procedimento sommario): (i) nell'agosto 2010 subiva un incidente, a seguito del quale pativa l'amputazione della gamba sinistra e la frattura del femore, con il ché veniva riconosciuto irreversibilmente invalido dall'INAIL e dall'INPS; (ii) dal dicembre 2023, allorquando perdeva il lavoro per licenziamento, è disoccupato, nonostante l'iscrizione alle liste di collocamento mirato;
(iii) dal settembre 2023 ha intrapreso un percorso di studi, scegliendo un istituto scolastico vicino all'abitazione condotta in locazione, che dovrebbe concludersi con il conseguimento del diploma di scuola superiore nell'estate del 2026; (iv) il reperimento di una nuova casa prima del diploma sarebbe vissuto dal conduttore come l'ennesimo cambiamento destabilizzante, che peraltro dovrebbe fronteggiare da solo in considerazione della perdita nell'ottobre 2024 del padre, che rappresentava il suo care giver. Per contro, il locatore, nella memoria integrativa 9.07.2025, si oppone alla richiesta del sig.
evidenziando che: (i) l'esercizio della facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla CP prima scadenza è stata determinata da sopravvenute necessità economiche sorte in corso di locazione che hanno determinato il locatore ad alienare l'immobile; (ii) il sig. ha già dovuto Pt_1 rinunciare ad una proposta ricevuta a febbraio di quest'anno per l'acquisto dell'immobile, non potendo garantire il rilascio da parte del conduttore entro il termine del 30.09.2025 richiesto dal promissario acquirente, ed il protarsi dell'occupazione dell'immobile da parte del sig.
lo esporrebbe al rischio di dover rinunciare ad ulteriori e concrete possibilità di vendita;
CP
(iii) in considerazione del tempo trascorso dalla ricezione della disdetta in data 27.05.2024, il conduttore ha già goduto di un periodo sufficiente per organizzarsi e reperire idonea e alternativa abitazione. Ai sensi dell'art. 56 della legge 392/1978, tenuto conto delle condizioni di salute del conduttore, delle ragioni del diniego di rinnovo fornite dal locatore collegate a proprie esigenze economiche, nonché del tempo trascorso dalla disdetta recapitata sin dal 27.5.2024, la data di rilascio deve essere fissata al 31.12.2025.
5. La domanda attorea di condanna del conduttore ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, del D.lgs. 28/2010 va rigettata. In considerazione della condotta processuale del convenuto, che non si è opposto alle richieste attoree richiedendo unicamente un lungo termine di rilascio, così come peraltro facoltizzato dall'art. 6 comma 5 della legge 431/1998, non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame la sanzione prevista dalla su citata norma, attesa la previsione dell'art. 12 bis comma 3 del D. Lgs. n. 28/2010 secondo la quale il Giudice “può altresì condannare”.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta. Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni pagina 4 di 5 trattate, fasi di studio ed introduttiva del giudizio di convalida, fase di decisione del giudizio di cognizione ordinaria e fase di attivazione della mediazione, e così per € 1.887,00, oltre ad € 308,82 a titolo di esborsi. Sussistono, invece, i presupposti per la condanna di , quale parte costituita che CP non ha partecipato al primo incontro della mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 12 bis comma secondo del D.lgs 28/2010, tenuto conto della previsione secondo la quale “Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: DICHIARA la cessazione degli effetti del contratto di locazione a uso abitativo stipulato in data 4.12.2020, relativo all'immobile sito in Caprie (TO), Fraz. Novaretto, Via Pietra Rotonda n. 35, alla data del 31.12.2024; ORDINA a di rilasciare l'immobile sito in Caprie (TO), Fraz. Novaretto, Via CP
Pietra Rotonda n. 35 libero da persone e cose in favore di . Parte_1
FISSA per il rilascio la data del 31.12.2025. CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in CP Parte_1
€ 1.887,00 per compensi oltre a € 308,82 a titolo di esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di , in favore CP del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Torino, 15.09.2025 Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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