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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4120 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, dr. Francesco Armato, all'esito della comparizione delle parti, ha pronunciato, in data 27/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23177/24 del ruolo generale
T R A
C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Afragola (Na); elett.te domiciliato in Aversa (Ce) alla Via Armando Diaz n. 74 presso lo studio degli avv. Alberto Taglialatela e Domenico Iodice, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F. e P.I.: ), corrente in Zola Predosa (BO), in persona del procuratore CP_1 P.IVA_1 speciale Dott. (C.F.: ), con domicilio eletto in Napoli, Piazza Controparte_2 C.F._2 della Repubblica n. 2, presso la persona e lo studio dell'avv. Francesco Santoni, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Andrea Rondo come da procura in atti convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29-10-2024 parte ricorrente esponeva: di essere stato assunto il
20.04.2012 con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time dalla società odierna resistente, inquadrato come operaio di I Livello, con il contratto collettivo nazionale Imprese di Pulizie, Servizi integrati e multiservizi con le mansioni di addetto alle pulizie e con un effettivo limite orario pari ad ore 15 settimanali dal Lunedi alla domenica, su 5 giorni con due riposi a scorrimento a settimane alterne;
che svolgeva la sua attività inizialmente nell'ambito dei Comuni di Nola e Napoli;
che il 20.08.2012, l'azienda comunicava la decisione di trasformare il rapporto di lavoro in essere a tempo indeterminato con decorrenza 01.09.2012 e con successiva variazione temporanea dell'orario (comunicata il 30.06.2017) e fissazione dello stesso in 20 ore settimanali fino al 30.09.2017; che con comunicazione del 25/09/2023, l'azienda, in ragione specifiche esigenze tecniche ed organizzative derivante dalla clausola di non gradimento esercitata nei confronti del ricorrente dal committente, CP_3 comunicava che dal 02.10.2023 al 05.11.2023, il lavoratore sarebbe stato applicato presso l'appalto denominato ASP di Enna – Policlinico Umberto I con successivo trasferimento a decorrere al
06.11.2023 ex art. 29 del CCNL;
che il rapporto era, poi, cessato per assenza ingiustificata sul posto di lavoro contestata con raccomandata del 19.10.2023; che a seguito delle formali giustificazioni veniva comminata la sanzione del licenziamento con comunicazione 03/11/2023; che aveva notificato atto di messa in mora per la richiesta delle spettanze per differenze retributive e contributive, Tfr, ferie e permessi non goduti, 13° e 14° per importo pari ad € 152.089,57; che (come si legge nel ricorso) per tale
1 rapporto lavorativo a tempo indeterminato, il lavoratore era chiamato a offrire la propria prestazione dal Lunedi alla domenica, su giorni 5 con due riposi a scorrimento a settimane alterne, per un numero di 20 h settimanali per una paga fissata in € 1.100,00/1.200,00, senza vedersi riconoscere alcun diritto alle differenze retributive;
l'istante prestava il proprio lavoro per un compenso mensile che non teneva assolutamente in conto delle differenze di retribuzione, degli straordinari quotidiani e le maggiorazioni previste maturando un credito nei confronti della predetta Società a tutt'oggi dovuto pari ad €
152.089,57; tali orari e condizioni lavorative venivano imposti al ricorrente sotto minaccia di licenziamento ovvero dietro pressione del datore di lavoro che approfittando dello stato di necessità ovvero di bisogno economico del lavoratore (approfittando della prevalenza dell'offerta lavorativa sulla domanda), abusava del suo potere datoriale e costringeva lo stesso ad accettare uno stipendio non adeguato e condizioni lavorative al limite degli accordi sindacali;
tali condizioni di lavoro sono comprovate dai fogli di presenza con indicazione del turno ed orario di lavoro, dal quale emerge la differenza quantitativa della prestazione lavorativa svolta.
Tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare giudizialmente la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti per cui è causa nel periodo decorrente dal 20.04.2012 al 03.11.2023 secondo le modalità esposte nel ricorso e secondo la natura della qualità e quantità delle mansioni espletate dal ricorrente e, per l'effetto: b) condannare la resistente (già ), in persona del legale rapp.te CP_1 Controparte_4
p.t., P.IVA, C.F. e Iscrizione registro Imprese di Bologna n. con sede legale in Zola P.IVA_1
Pedrosa (Bo) alla Via Poli n. 4, dopo aver accertato l'esistenza dei rispettivi diritti di credito, anche ai sensi degli artt. 36 della Costituzione e 2099 del Codice civile, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 152.089,57 di cui 12.408,37 per Tfr ed € 139.681,20 a titolo di differenze retributive e contributive, 13 ° e 14° nonché ogni altro emolumento previsto per legge oltre gli interessi dalle singole scadenze e rivalutazione come per legge ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
c) per il medesimo effetto, condannare la resistente al versamento di tutti i contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, e fiscali sulla base di tutti gli importi già corrisposti e di quelli ancora eventualmente dovuti dai conteggi in atti. d) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari. Fissata udienza di discussione si costituiva la convenuta, che contestava la fondatezza del ricorso;
rilevava che il licenziamento non era stato impugnato giudizialmente nei termini di decadenza previsti dall'art. 6 legge 604/1966 e si era quindi definitivamente consolidato;
esponeva che, in corso di rapporto, il ricorrente aveva sempre ricevuto la retribuzione a lui spettante, anche in relazione alle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro contrattuale (all'uopo produceva tutte le buste paga dal 2012 al 2023); chiedeva il rigetto del ricorso per carenze assertive o, in subordine, la dichiarazione di inammissibilità dello stesso, per la evidente nullità. L''udienza del 13 maggio 2025 dopo breve discussione, veniva fissata udienza per la discussione in ordine all'eccepita nullità del ricorso, per il 20 maggio 25; alla detta udienza le parti non comparivano;
fissata nuova udienza per la data odierna, invitate le parti alla discussione, all'odierna udienza, la causa è stata decisa, con deposito della presente sentenza, della quale veniva data lettura.
***** Va, preliminarmente, affrontata la questione di nullità del ricorso introduttivo rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, cpc), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 cpc. La carenza, infatti, della
2 individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 cpc). Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso –avendo la norma carattere imperativo– è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91). Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto e della documentazione prodotta, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n.
4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, si ritiene che il ricorso introduttivo debba essere dichiarato inammissibile, per violazione delle disposizioni dell'art. 414 c.p.c. in quanto parte ricorrente non ha adeguatamente adempiuto l'onere di deduzione ed allegazione gravante a suo carico, trascurando di esporre in maniera sufficiente e dettagliata gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui si fondano le sue domande, così impedendo al giudice di conoscere gli esatti termini della lite e rendendo impossibile al convenuto – in ossequio al dettato di cui all'art. 416 c.p.c. - di prendere posizione sugli specifici fatti allegati, eventualmente deducendo a sua volta fatti impeditivi, modificativi od estintivi di quelli descritti dall'attore.
E, invero, nel caso che ci occupa, considerando le conclusioni formulate in ricorso, deve evidenziarsi che nel ricorso introduttivo non si indicano in dettaglio i titoli delle invocate differenze retributive;
si chiede una considerevole somma a titolo di lavoro supplementare, ma non si indicano gli orari di lavoro;
né i fogli di presenza con indicazione del turno ed orario di lavoro prodotti possono supplire alle lacune indicate, nell'ottica di una lettura complessiva dell'atto; come ben rilevato dalla convenuta, infatti, il documento denominato turni di lavoro in realtà è composto da (sole) tre pagine che riguardano tre settimane dell'anno 2021, 10 pagine riferite a (sole) dieci giornate dell'anno 2022 (dalle quali non risultano affatto prestazioni eccedenti quelle ordinarie ma soltanto la collocazione, mattutina, pomeridiana serale, dei turni) e un singolo foglio che riguarda l'anno 2023, riferito alla (sola) giornata del 9 settembre di quell'anno, nella quale peraltro il ricorrente neppure compare;
conclusivamente, pochissimo è riferibile agli anni 2021, 2022 e 2023 e proprio nulla è riferibile agli anni dal 2012 al 2020. Infine, parte ricorrente invoca l'applicazione di un c.c.n.l. (Imprese di Pulizie, Servizi integrati e multiservizi), ma ne omette la produzione in giudizio, in quanto lo stesso non risulta allegato al ricorso.
Ne consegue una nullità che, in quanto trascendente l'interesse delle parti ed attinente alla possibilità di funzionamento del processo, è rilevabile anche d'ufficio e non è assolutamente sanabile. In particolare, non possono valere a sanare la nullità la costituzione del convenuto, l'integrazione successiva della domanda (Cass. Sez. Lav. 7 luglio 1999 n. 7089), il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio (Cass.
Sez. Lav. 19 febbraio 1991, n. 1740), allegazione di documentazione non offerta in comunicazione
(Cass. Sez. Lav. 18 ottobre 2002 n. 14817), e più in generale dello svolgimento di attività processuale
(Cass. Sez. Lav. 18 marzo 1999, n. 2519), ovvero l'esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., atteso che quest'ultima norma si riferisce solo ad ipotesi di semplici "irregolarità " (Cass. Sez. Lav. 4 aprile 1991 n. 3510); in particolare, non può ammettersi la integrazione dell'atto difettoso dal corso dell'istruttoria, in quanto nel nostro ordinamento l'onere probatorio è correlativo a quello di allegazione, sicché non può aversi efficace adempimento del primo se non sia adempiuto il secondo (così Cass. Sez. lav. 4 aprile 1987 n. 3298). Va, inoltre, osservato, al riguardo, che il mancato rilievo da parte del giudice di siffatto vizio del ricorso,
3 si riverbererebbe sull'intera attività istruttoria dallo stesso compiuto, e sulla provvedimento che definisse il giudizio, vizio, questo, che potrebbe essere fatto valere tanto in sede di appello quanto in sede di legittimità, risolvendosi in un error in procedendo, rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (e sul punto, si ribadisce, non può ritenersi difforme la pronuncia delle sezioni unite n. 11353/2004, che solo in obiter ha affrontato la questione). Ed è, pertanto, importante sottolineare come un'impostazione rigorosa del giudizio, fin dal primo grado, lungi dal danneggiare il ricorrente, si risolva in una tutela effettiva delle sue ragioni, tenuto conto, da un lato, che in tal modo si consente al processo di sfociare nel minor tempo possibile in una pronuncia di merito, basata su una istruttoria celere ed esauriente, e, dall'altro, che se è vero che la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva, è altresì vero che una eventuale riforma nei successivi gradi comporterebbe, con ogni probabilità, il sorgere di obblighi restitutori, tanto più gravosi quanto maggiore è l'entità della condanna pronunciata e già eseguita al momento della decisione sull'impugnazione. In altri termini, ove il giudice di primo grado consentisse ad un processo viziato di proseguire fino ad una decisione nel merito, la caducazione di tale decisione finirebbe con il danneggiare gravemente la parte che ha ragione, parte che, nel processo del lavoro, ben può essere il contraente debole nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio. A rafforzare l'espresso ordine di motivi, si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione, che ha espressamente affermato che nel rito del lavoro è affetto da nullità assoluta il ricorso introduttivo quando sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda stessa;
e che tale nullità non sia sanabile attraverso un'opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo, il "thema decidendum" della controversia essere individuato in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite (cfr. Cassazione civile sez. lav., 26/08/2024, n.23059).
Alla stregua delle esposte considerazioni, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Spese compensate, in ragione della natura della pronuncia.
P.Q.M
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 27 maggio 2025 Il giudice dott. Francesco Armato
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