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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1759/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Graviano Caterina;
E
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Vivona Gianluca;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
29.09.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti dopo l'introduzione del presente giudizio, con note depositate in sostituzione dell'udienza del 29.09.2025 hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, per la definizione del presente giudizio, a modifica delle condizioni della separazione pronunziata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 1849/2023 del
18/04/2023, alle condizioni che di seguito integralmente si riportano:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco
1 rispetto e con l'obbligo di comunicarsi gli eventuali mutamenti di dimora, domicilio o residenza.
2. I coniugi chiedono che venga disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso il padre Persona_1 in Le Locle (Svizzera) con il potere per il genitore collocatario di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti la minore, onde scongiurare in radice il rischio di paralisi o ritardo nella adozione delle decisioni sul punto;
3. In ordine al diritto di visita della madre si pattuisce che la stessa potrà avere almeno un contatto telefonico giornaliero con la figlia, in fascia oraria preserale;
- trascorrere con la minore un weekend al mese (dal venerdi alle ore 16 del sabato alle ore 20 della domenica) quando la stessa si recherà nella città di residenza della figlia, previo avviso al padre entro il giorno 15 del mese precedente, nonché due settimane consecutive nel periodo feriale nei mesi di luglio e altre due settimane nel mese di agosto (ovvero, in alternativa, per 30 giorni consecutivi tra luglio e agosto), da concordare tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno, con prelievo della minore nella sua città di residenza e facolta di recarla con sé in Sicilia per poi riaccompagnarla nel viaggio di ritorno, salvo diversi accordi tra le parti;
4. La sig.ra si obbliga a versare in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , tenuto conto dei tempi
[...] Per_1 di permanenza presso l'abitazione paterna e dei costi di viaggio e per la permanenza in Svizzera, l'importo mensile di euro 350 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
inoltre, la sig.ra CP_1 sarà tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalita indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Palermo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, in data 2 luglio 2019 a partire dal 01.01.2027, tenuto conto che sino al
2024 le spese straordinarie sono state sostenute in gran parte dalla sola sig.ra
(dopo scuola, spese mediche, gite scolatiche ect.) CP_1
5. Il sig. provvederà a rimborsare alla sig.ra la Parte_1 Controparte_1 somma di € 3.450,00 a titolo di differenza dovuta dal mese di ottobre 2020 a giugno
2024, per il mantenimento della figlia minore per il periodo in cui la stessa era Per_1 collocata presso la madre, mediante il versamento della somma pari ad € 100,00
2 mensile. Si dà atto che già a far data dal mese di agosto 2024 a fino al mese di marzo
2025 sono stati versati alla sig.ra (mediante trattenute sulla quota CP_1 dell'assegno di mantenimento per la figlia) la somma di € 100,00 al mese. Pertanto si dà atto che il sig. alla data del 27 marzo 2025, è ancora debitore della Parte_1 sig,ra della complessiva somma di € 2.650,00 (3.450,00 - 800,00 = 2650,00) CP_1 che verranno rimborsate secondo le modalità di cui sopra.
6. Le parti, in ragione delle intese intercorse, si impegnano a rimettere le denunce reciprocamente sporte, e ad accettarne la reciproca remissione, rinunciando altresì alla costituzione di parte civile ed a tutte le pretese risarcitorie eventualmente derivanti dai procedimenti penali.”
2. Le superiori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, atteso che non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni imperative di legge e tutelano adeguatamente la prole.
3. In considerazione, infine, dell'esito del giudizio, va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, uditi i procuratori della parti e il Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., dell'accordo raggiunto dalle parti e delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra Parte_1
e - delle condizioni della separazione pronunziata dal Tribunale Controparte_1 di Palermo con sentenza n. 1849/2023 del 18/04/2023;
2) dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo, il 29/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal
Giudice relatore.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1759/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Graviano Caterina;
E
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Vivona Gianluca;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
29.09.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti dopo l'introduzione del presente giudizio, con note depositate in sostituzione dell'udienza del 29.09.2025 hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, per la definizione del presente giudizio, a modifica delle condizioni della separazione pronunziata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 1849/2023 del
18/04/2023, alle condizioni che di seguito integralmente si riportano:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco
1 rispetto e con l'obbligo di comunicarsi gli eventuali mutamenti di dimora, domicilio o residenza.
2. I coniugi chiedono che venga disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso il padre Persona_1 in Le Locle (Svizzera) con il potere per il genitore collocatario di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti la minore, onde scongiurare in radice il rischio di paralisi o ritardo nella adozione delle decisioni sul punto;
3. In ordine al diritto di visita della madre si pattuisce che la stessa potrà avere almeno un contatto telefonico giornaliero con la figlia, in fascia oraria preserale;
- trascorrere con la minore un weekend al mese (dal venerdi alle ore 16 del sabato alle ore 20 della domenica) quando la stessa si recherà nella città di residenza della figlia, previo avviso al padre entro il giorno 15 del mese precedente, nonché due settimane consecutive nel periodo feriale nei mesi di luglio e altre due settimane nel mese di agosto (ovvero, in alternativa, per 30 giorni consecutivi tra luglio e agosto), da concordare tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno, con prelievo della minore nella sua città di residenza e facolta di recarla con sé in Sicilia per poi riaccompagnarla nel viaggio di ritorno, salvo diversi accordi tra le parti;
4. La sig.ra si obbliga a versare in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , tenuto conto dei tempi
[...] Per_1 di permanenza presso l'abitazione paterna e dei costi di viaggio e per la permanenza in Svizzera, l'importo mensile di euro 350 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
inoltre, la sig.ra CP_1 sarà tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalita indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Palermo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, in data 2 luglio 2019 a partire dal 01.01.2027, tenuto conto che sino al
2024 le spese straordinarie sono state sostenute in gran parte dalla sola sig.ra
(dopo scuola, spese mediche, gite scolatiche ect.) CP_1
5. Il sig. provvederà a rimborsare alla sig.ra la Parte_1 Controparte_1 somma di € 3.450,00 a titolo di differenza dovuta dal mese di ottobre 2020 a giugno
2024, per il mantenimento della figlia minore per il periodo in cui la stessa era Per_1 collocata presso la madre, mediante il versamento della somma pari ad € 100,00
2 mensile. Si dà atto che già a far data dal mese di agosto 2024 a fino al mese di marzo
2025 sono stati versati alla sig.ra (mediante trattenute sulla quota CP_1 dell'assegno di mantenimento per la figlia) la somma di € 100,00 al mese. Pertanto si dà atto che il sig. alla data del 27 marzo 2025, è ancora debitore della Parte_1 sig,ra della complessiva somma di € 2.650,00 (3.450,00 - 800,00 = 2650,00) CP_1 che verranno rimborsate secondo le modalità di cui sopra.
6. Le parti, in ragione delle intese intercorse, si impegnano a rimettere le denunce reciprocamente sporte, e ad accettarne la reciproca remissione, rinunciando altresì alla costituzione di parte civile ed a tutte le pretese risarcitorie eventualmente derivanti dai procedimenti penali.”
2. Le superiori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, atteso che non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni imperative di legge e tutelano adeguatamente la prole.
3. In considerazione, infine, dell'esito del giudizio, va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, uditi i procuratori della parti e il Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., dell'accordo raggiunto dalle parti e delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra Parte_1
e - delle condizioni della separazione pronunziata dal Tribunale Controparte_1 di Palermo con sentenza n. 1849/2023 del 18/04/2023;
2) dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo, il 29/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal
Giudice relatore.
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