TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 153
TAR
Ordinanza collegiale 30 maggio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 3 settembre 2025
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TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Accolto
    Illegittimità e/o eccesso di potere per illogicità manifesta e disapplicazione e/o erronea interpretazione delle tabelle allegate al d.P.R. n. 915 del 1978 ed al d.m. sanità 5 febbraio 1992, nonché dell’art. 1082 del d.P.R. n. 915 del 1978

    La verificazione disposta dal collegio ha accertato che la patologia del ricorrente rientra nell'8^ categoria della Tabella A, pertanto l'attribuzione tabellare effettuata con il provvedimento gravato è errata.

  • Accolto
    Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, difetto di motivazione

    Dall'esito della verificazione è emersa l'erroneità dell'attribuzione tabellare, con conseguente inverarsi dei lamentati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento

    Non è configurabile un vizio di disparità di trattamento, atteso che la peculiarità del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio non consente la comparazione con altre situazioni di fatto.

  • Accolto
    Illegittimità e/o eccesso di potere per illogicità manifesta e disapplicazione e/o erronea interpretazione delle tabelle allegate al d.P.R. n. 915 del 1978 ed al d.m. sanità 5 febbraio 1992, nonché dell’art. 1082 del d.P.R. n. 915 del 1978

    La verificazione disposta dal collegio ha accertato che la patologia del ricorrente rientra nell'8^ categoria della Tabella A, pertanto l'attribuzione tabellare effettuata con il provvedimento gravato è errata.

  • Accolto
    Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, difetto di motivazione

    Dall'esito della verificazione è emersa l'erroneità dell'attribuzione tabellare, con conseguente inverarsi dei lamentati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento

    Non è configurabile un vizio di disparità di trattamento, atteso che la peculiarità del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio non consente la comparazione con altre situazioni di fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 153
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 153
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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