Ordinanza collegiale 30 maggio 2025
Ordinanza collegiale 3 settembre 2025
Sentenza 3 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del -OMISSIS-, proposto dal sig.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa e Ministero dell’economia e delle finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- in parte qua, del decreto n.-OMISSIS- dell’-OMISSIS- emanato dal Ministero della difesa - Direzione generale della previdenza militare e della leva, notificato a mezzo pec in data -OMISSIS-
- del verbale mod. -OMISSIS- del -OMISSIS- della C.M.O. di Roma, nella parte in cui ha ascritto la patologia sofferta dal ricorrente alla tabella B.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa AN EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Riferisce l’odierno ricorrente, sergente dell’Esercito italiano, di essere stato impiegato in diverse operazioni internazionali di pace in una pluralità di Paesi, tra cui Kosovo, Macedonia, Iraq e Albania. Il ricorrente riferisce che nel corso di tali missioni è venuto in contatto con sostanze nocive e tossiche (anche uranio impoverito), bevendo acqua del posto e respirato esalazioni e residui tossici; tale attività di servizio avrebbe causato l’insorgenza di una patologia neoplastica, diagnosticata in “ leucemia a cellule capellute (Hairy Cell) ” per la quale, nel -OMISSIS- il sergente -OMISSIS-presentava istanza finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001.
1.1. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, operante presso il Ministero dell’economia e delle finanza, interessato dal Ministero della difesa sul riconoscimento del nesso eziologico tra la patologia neoplastica del dell’odierno ricorrente e il servizio prestato dallo stesso, esprimeva parere negativo n. -OMISSIS-«... poiché nella fattispecie le caratteristiche inerenti al tipo di attività e di ambiente di lavoro non sono tali, per natura ed entità, da costituire elementi di rischio causali o concausali efficienti e determinanti, il processo proliferativo è da attribuire a fattori estranei al servizio stesso ». Il Ministero della difesa, con il decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, negava conseguentemente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’elargizione dell’equo indennizzo per l’infermità lamentata.
Per l’annullamento di tali atti sergente -OMISSIS-proponeva ricorso al T.A.R. Umbria, n.r.g. 504/2018, che veniva accolto con sentenza n. 991 del 18 dicembre 2021.
1.2. Su istanza del Ministero della difesa, il Comitato rinnovava l’istruttoria relativa all’individuazione del nesso causale tra le patologie sofferte e il servizio prestato esprimendo, nell’adunanza n -OMISSIS- del -OMISSIS- il parere negativo n. -OMISSIS-.
In accoglimento del ricorso in ottemperanza n.r.g. 355/2022 proposto dal sergente -OMISSIS-, con sentenza 24 febbraio -OMISSIS- n. 97 il T.A.R. Umbria dichiarava la nullità del gravato decreto di conferma del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della citata patologia e del presupposto parere e, previo riconoscimento della dipendenza dell’infermità del ricorrente da causa di servizio, ordinava al Ministero resistente « senza nuovamente passare per un nuovo parere del Comitato di verifica per le cause di servizio ... nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, trarre tutte le conseguenze di legge in ordine all’intervenuto riconoscimento per via giudiziale della dipendenza da causa di servizio ed ai conseguenti benefici economici richiesti dalla parte ricorrente, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del presente provvedimento, che ha effetto costitutivo del riconoscimento dell’equo indennizzo, fino a quella dell’effettivo soddisfo ».
1.3. L’Amministrazione di appartenenza emanava il decreto n.-OMISSIS- dell’-OMISSIS- con cui annullava il D.D. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- – invero già annullato da questo Tribunale amministrativo regionale con sentenza n. 97 del -OMISSIS- – e riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal ricorrente “ Leucemia a cellule capellute in attuale remissione completa di malattia ”, riconoscendo, altresì, il beneficio dell’equo indennizzo sulla base di un’ascrizione tabellare pari alla tabella B, derivante dal verbale mod. -OMISSIS- del -OMISSIS-della C.M.O. di Roma.
2. Con il ricorso in epigrafe il sergente -OMISSIS-ha gravato tale ultimo provvedimento, unitamente al verbale mod. -OMISSIS- del -OMISSIS- della C.M.O. di Roma, nella parte in cui ha riconosciuto il beneficio dell’equo indennizzo parametrandolo ad un’ascrizione tabellare pari alla Tabella B, ritenuta incongrua dalla parte ricorrente.
Con un unico ed articolato motivo in diritto, il ricorrente ha lamentato: illegittimità e/o eccesso di potere per illogicità manifesta e disapplicazione e/o erronea interpretazione delle tabelle allegate al d.P.R. n. 915 del 1978 ed al d.m. sanità 5 febbraio 1992, nonché dell’art. 1082 del d.P.R. n. 915 del 1978; illegittimità e/o eccesso di potere dell’ascrizione della patologia “ Leucemia a cellule capellute in attuale remissione completa di malattia ” nella tabella B di cui all’art. 1082 del d.P.R. n. 90 del 2010 anziché nella 4^ categoria del medesimo articolo; illegittimità e/o eccesso di potere dell’ascrizione della citata patologia al codice 9322 del d.m. sanità 5 febbraio 1992 (con relativa invalidità pari all’11%) anziché al codice 9323 del medesimo d.m. sanità 5 febbraio 1992 (con relativa invalidità pari al 70%), manifesta illogicità, incongruità, erroneità, irragionevolezza, inattendibilità; illegittimità e/o eccesso di potere degli atti impugnati per violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, difetto di motivazione; eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento; eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento.
Ad avviso di parte ricorrente l’ascrizione a tabella B dell’infermità “ Leucemia a cellule capellute in attuale remissione completa di malattia ” operata dalla C.M.O. di Roma alla tabella B di cui all’art. 1082 del d.P.R. n. 90 del 2010 anziché nella 4^ categoria del medesimo articolo si presenterebbe manifestamente erronea, incongrua, inattendibile ed illogica. La situazione clinica del ricorrente, e quindi la sua compromissione funzionale, non potrebbe essere descritta come “modesta”, presentandosi piuttosto come “grave”; difatti il ricorrente, seppur in fase di “remissione”, non è affatto guarito dalla patologia che avrebbe “letteralmente devastato la sua esistenza”. Detta patologia avrebbe provocato, inoltre, ulteriori patologie in capo al ricorrente, tra le quali la psoriasi derivata proprio dall’elevatissima condizione stressogena connessa con la diagnosi della patologia emopoietica. Ne conseguirebbe un quadro di grave compromissione funzionale; pertanto la patologia sofferta avrebbe dovuto essere necessariamente classificata ed inquadrata nella 4^ categoria della tabella A.
L’atto impugnato risulterebbe, infine, viziato per eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, rispetto a quanto posto in essere dalla stessa Amministrazione in casi asseritamente del tutto identici.
3. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali, rappresentate e difese dall’Avvocatura distrettuale dello Stato.
La difesa resistente ha, in via preliminare, eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comitato in esso incardinato, evidenziando come quest’ultimo sia chiamato unicamente a rendere un giudizio in ordine al nesso causale tra l’infermità in diagnosi e il servizio prestato, riconoscimento che, nel caso di specie, è avvenuto giudizialmente con sentenza T.A.R. Umbria n. 97 del -OMISSIS-.
Nel merito delle censure, la difesa erariale ha evidenziato che i provvedimenti emessi dal Ministero della difesa nella materia de quo , basandosi su valutazioni estremamente tecniche, devono adeguarsi ai giudizi dell’organo medico, obbligatori e vincolanti, e sono di conseguenza motivati per relationem . Nel caso che occupa, la Commissione medica ospedaliera (C.M.O.) di Roma avrebbe espresso compiute ed esaurienti ragioni, evincibili dal processo mod. -OMISSIS- in data -OMISSIS-. L’Amministrazione, nel decreto impugnato, ha recepito in modo espresso, riportandolo testualmente, il parere medico-legale della commissione medica, assolvendo pienamente, sia pure per relationem , all’obbligo motivazionale ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. L’ascrizione dell’infermità risulterebbe congrua alla luce delle ricapitolate le diagnosi rilasciate nei confronti del ricorrente e dello stato clinico dello stesso (in remissione completa).
La difesa erariale ha, infine, evidenziato come le caratteristiche proprie del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, ove vengono in gioco aspetti oggettivi (collegati ai fatti di servizio) e aspetti soggettivi (relativi al tipo di patologia e alla condizione di salute dell’interessato), non consentono la comparazione con altre situazioni di fatto che hanno portato all’emissione del giudizio medico-legale da parte dell’organo tecnico, su istanza dell’amministrazione procedente.
4. A seguito della trattazione all’udienza pubblica del 27 maggio 2025, con ordinanza 30 maggio 2025 n. 524 è stata disposta verificazione ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., al fine di accertare, in contraddittorio tra le parti, « il grado di compromissione funzionale attribuibile alla “Leucemia a cellule capellute in attuale remissione completa di malattia” che ha colpito il ricorrente e la conseguente eventuale sussistenza di elementi per una diversa ascrizione tabellare dell’infermità richiamata ai fini della determinazione dell’equo indennizzo allo stesso spettante in ragione dell’intervenuto riconoscimento in via giudiziale della dipendenza da causa di servizio con sentenza di T.A.R. Umbria n. 430 del -OMISSIS- ». Della verificazione è stato incaricato il Collegio medico legale della Difesa (“CML”) con sede in Roma, via S. Stefano Rotondo 4, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti afferenti a proprie strutture, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della medesima ordinanza, salva motivata richiesta di proroga.
5. Con ordinanza del 3 settembre 2025 n. 672 è stata concessa al verificatore la richiesta proroga del termine già assegnato per la trasmissione della relazione conclusiva, in ragione degli evidenziati contingenti impedimenti di carattere tecnico-gestionale e dei sopravvenuti e improrogabili impegni istituzionali dei membri del Collegio medico legale, designati alla trattazione della pratica; al fine di garantire pienamente il contraddittorio tra le parti, la trattazione di merito del ricorso è stata fissata all’ udienza pubblica del 13 gennaio 2026.
6. La relazione di verificazione è stata depositata in data 12 gennaio 2026.
7. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, al fine di garantire i termini a difesa in favore delle parti, la trattazione è stata rinviata al 24 marzo 2026.
8. La parte ricorrente ha depositato “note critiche” all’esito della verificazione.
9. In data 18 febbraio 2026, il verificatore ha depositato una relazione tecnica integrativa, nella quale sono state valutare le “note critiche” di parte ricorrente.
10. La parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
La parte resistente non ha svolto ulteriori difese.
11. All’udienza pubblica del 24 marzo 2026, uditi per le parti difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Preliminarmente, risulta meritevole di accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comitato in esso incardinato, vertendo l’odierno giudizio sulla contestazione della ascrizione tabellare effettuata operata dalla C.M.O. di Roma ed essendo espressamente stato escluso dalla sentenza di questo T.A.R. n. 97 del -OMISSIS- un nuovo coinvolgimento del Comitato di verifica per le cause di servizio.
13. Nel merito il ricorso si presenta meritevole di accoglimento, nei limiti di quanto di seguito esposto.
13.1. Come già ricordato, a fronte delle censure attoree per manifesta illogicità dell’ascrizione, operata dal CMO di Roma, dell’infermità “ Leucemia a cellule capellute in attuale remissione completa di malattia ” alla tabella B di cui all’art. 1082, comma 1, del d.P.R. 90 del 2010 piuttosto che alla tabella A, quarta categoria, richiamata dalla medesima disposizione, nonché dell’ascrizione della patologia al codice 9322 del d.m. sanità 5 febbraio 1992 (con relativa invalidità pari all’11%) anziché al codice 9323 del medesimo decreto ministeriale (con relativa invalidità pari al 70%), il Collegio ha rilevato la necessità di disporre un approfondimento istruttorio avvalendosi di un organismo pubblico dotato delle necessarie competenze tecniche.
Tale esigenza si è posta sia per l’estrema tecnicità della materia trattata che per l’estrema laconicità del verbale del -OMISSIS- con il quale il C.M.O. di Roma ha ritenuto dell’infermità sofferta dal ricorrente stabilizzata ed ascrivibile alla tabella B – verbale richiamato per relationem nella motivazione del gravato decreto n.-OMISSIS- dell’-OMISSIS- – che non ha consentito di apprezzare il percorso logico-giuridico posto alla base delle valutazioni dell’Amministrazione.
13.2. La verificazione è stata svolta, nel contraddittorio tra le parti, dal Collegio medico legale della Difesa con sede in Roma, alla luce della documentazione medica prodotta dalla parte ricorrente e degli ulteriori approfondimenti clinici che sono stati ritenuti necessari, puntualmente indicati nella relazione versata in atti dal verificatore.
All’esito della verificazione è emerso che: «[p]er quanto attiene alla valutazione tabellare della infermità “leucemia a cellule capellute in attuale remissione clinica completa”, tenuto conto dell’interessamento del midollo osseo e delle stazioni linfonodali a livello sistemico, essa può essere classificata quale patologia afferente alla 8^ categoria della Tabella A, applicando il criterio analogico e proporzionale, nella considerazione che la menomazione in parola - in quanto tale - non risulta annoverata tra le voci tabellari ».
Tale valutazione è stata confermata con la relazione integrativa depositata agli atti di causa in data 18 febbraio 2026, all’esito della valutazione delle osservazioni di parte ricorrente.
Nessuna osservazione è stata mossa dalla difesa di parte resistente.
13.3. Il Collegio ritiene l’attività compiuta dal verificatore esaustiva e non ritiene di doversi discostare dalle conclusioni cui lo stesso è pervenuto.
13.4. Dagli atti del giudizio emerge l’erroneità dell’attribuzione tabellare effettuata con il provvedimento gravato, con conseguente inverarsi dei lamentati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione. Difatti, dall’esito della verificazione è emersa la riconducibilità della patologia che affligge il ricorrente alla 8^ categoria della tabella A, pertanto differente da quella indicata dalla C.M.O. e contestata con il ricorso.
13.5. Deve, invece, convenirsi con la difesa resistente circa la non configurabilità di un vizio di disparità di trattamento, atteso che la peculiarità del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio – ove vengono in gioco aspetti oggettivi (collegati ai fatti di servizio) e aspetti soggettivi (relativi al tipo di patologia e alla condizione di salute dell’interessato) – non consente la comparazione con altre situazioni di fatto che hanno portato all’eventuale emissione di un differente giudizio medico-legale da parte dell’organo tecnico.
14. Per quanto esposto, il decreto n.-OMISSIS- del -OMISSIS- gravato deve essere annullato in parte qua , unitamente al presupposto parere di cui al verbale mod. -OMISSIS- del -OMISSIS- della C.M.O. di Roma.
Ne consegue l’obbligo in capo all’Amministrazione resistente di provvedere al riconoscimento dell’equo indennizzo spettante al ricorrente in conformità con le risultanze della verificazione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
15. In conclusione, previa estromissione Ministero dell’economia e delle finanze, il ricorso deve essere accolto ai sensi di cui in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero della difesa, unitamente al compenso del verificatore – come da nota di rimborso spese depositata dal Collegio medico legale della Difesa in data 12 gennaio 2026 – nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Ministero dell’economia e delle finanze, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della difesa alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, complessivamente quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri e accessori di legge, nonché al pagamento del compenso del verificatore, complessivamente liquidato in euro 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA al 22%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IE UN, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
AN EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL | IE UN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.