Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 686
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ritiene il ricorso inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente indicato con precisione l'atto impugnato, il che impedisce la verifica della sua legittimità e della notifica degli atti presupposti.

  • Inammissibile
    Mancata notifica della comunicazione preventiva di fermo

    La Corte ritiene il ricorso inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente indicato con precisione l'atto impugnato, il che impedisce la verifica della sua legittimità e della notifica degli atti presupposti.

  • Inammissibile
    Prescrizione dei crediti tributari

    La Corte ritiene il ricorso inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente indicato con precisione l'atto impugnato, il che impedisce la verifica della sua legittimità e della notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Inammissibilità per genericità e tardività

    La Corte accoglie l'eccezione di inammissibilità per genericità in quanto il ricorrente non ha indicato con precisione l'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 686
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 686
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo