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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 686/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
RR AN, RE
NO AN ZO EUG, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1542/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO n. 21 10 2024 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160013604434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160013604434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180012828351000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180012828351000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200008622487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210012252609000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220007624828000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220007624828000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 255/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Inammissibilità e rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia riguarda il ricorso presentato dal sig. Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo targato Targa_1, disposto in data 21 ottobre 2024, nonché delle cartelle di pagamento e dei ruoli sottesi al provvedimento stesso. Il ricorrente lamenta la mancata notifica delle cartelle di pagamento e della comunicazione preventiva di fermo, eccependo altresì la prescrizione dei crediti tributari. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, dal canto suo, ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità e infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene che il provvedimento di fermo amministrativo sia stato adottato in violazione delle disposizioni di legge, in quanto:
- Non è stata effettuata la notifica delle cartelle di pagamento sottese al provvedimento di fermo.
- Non è stata notificata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, come previsto dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973.
- Alla data di iscrizione del fermo amministrativo, i crediti tributari risultano prescritti, ai sensi dell'art. 2948 c.c. e del D.Lgs. n. 472/1997.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità e tardività, evidenziando che il ricorrente non ha indicato con precisione qual sia l'atto impugnato visto che nei suoi confronti risultano più preavvisi di fermo e che il ricorso è stato presentato oltre i termini di legge. Inoltre,
l'Agenzia ha prodotto documentazione afferente alla notifica delle cartelle di pagamento ed ai preavvisi di fermo amministrativo, contestando le affermazioni del ricorrente circa la mancata notifica degli atti.
Alla luce delle argomentazioni esposte e della documentazione prodotta dalle parti, la Corte ritiene che il ricorso introduttivo sia inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non ha indicato con precisione l'atto impugnato e ciò non consente nemmeno la verifica del suo contenuto e di quali siano le cartelle effettivamente presupposte al medesimo.
Solo a mezzo della precisa indicazione dell'atto, infatti, la Corte avrebbe potuto non solo rilevarne eventuali illegittimità, ma anche procedere alla valutazione della corretta notifica degli atti sottesi per come in esso indicati da parte dell'Agenzia.
Alla luce della peculiarità della vicenda le spese vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate tra le parti Reggio Calabria, 23.1.2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
RR AN, RE
NO AN ZO EUG, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1542/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO n. 21 10 2024 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160013604434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160013604434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180012828351000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180012828351000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200008622487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210012252609000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220007624828000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220007624828000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 255/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Inammissibilità e rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia riguarda il ricorso presentato dal sig. Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo targato Targa_1, disposto in data 21 ottobre 2024, nonché delle cartelle di pagamento e dei ruoli sottesi al provvedimento stesso. Il ricorrente lamenta la mancata notifica delle cartelle di pagamento e della comunicazione preventiva di fermo, eccependo altresì la prescrizione dei crediti tributari. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, dal canto suo, ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità e infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene che il provvedimento di fermo amministrativo sia stato adottato in violazione delle disposizioni di legge, in quanto:
- Non è stata effettuata la notifica delle cartelle di pagamento sottese al provvedimento di fermo.
- Non è stata notificata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, come previsto dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973.
- Alla data di iscrizione del fermo amministrativo, i crediti tributari risultano prescritti, ai sensi dell'art. 2948 c.c. e del D.Lgs. n. 472/1997.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità e tardività, evidenziando che il ricorrente non ha indicato con precisione qual sia l'atto impugnato visto che nei suoi confronti risultano più preavvisi di fermo e che il ricorso è stato presentato oltre i termini di legge. Inoltre,
l'Agenzia ha prodotto documentazione afferente alla notifica delle cartelle di pagamento ed ai preavvisi di fermo amministrativo, contestando le affermazioni del ricorrente circa la mancata notifica degli atti.
Alla luce delle argomentazioni esposte e della documentazione prodotta dalle parti, la Corte ritiene che il ricorso introduttivo sia inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non ha indicato con precisione l'atto impugnato e ciò non consente nemmeno la verifica del suo contenuto e di quali siano le cartelle effettivamente presupposte al medesimo.
Solo a mezzo della precisa indicazione dell'atto, infatti, la Corte avrebbe potuto non solo rilevarne eventuali illegittimità, ma anche procedere alla valutazione della corretta notifica degli atti sottesi per come in esso indicati da parte dell'Agenzia.
Alla luce della peculiarità della vicenda le spese vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate tra le parti Reggio Calabria, 23.1.2026