Sentenza 20 novembre 2003
Massime • 1
Ricorrono gli estremi del reato di calunnia quando l'imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra la sua condotta e la confutazione dell'imputazione, non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l'innocenza, nella incolpazione, specifica e circostanziata, di un fatto concreto e da ciò derivi la possibilità di inizio di un'indagine penale da parte dell'autorità (Nella specie, l'indagato, sospettato per il reato di omicidio, aveva affermato, in un interrogatorio reso al P.M., di avere restituito, la sera prima dell'uccisione, a persona che sapeva innocente, il possesso di un' automobile che recava tracce di un conflitto a fuoco, formulando indirettamente, in tal modo, a suo carico, la falsa accusa di omicidio. La Corte, ha rigettato il ricorso dell'imputato diretto ad ottenere l'applicazione dell'esinente prevista dall'art. 51 cod. pen. confermando che le dichiarazioni dell'imputato non avevano alcuna rilevanza ai fini del diritto di difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2003, n. 13309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13309 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 20.11.2003
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 1535
Dott. GRAMENDOLA CE P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 3801/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR BA, n. a Sant'Agata del Bianco il 19.8.1962;
avverso la sentenza in data 5 novembre 2002 della Corte di appello di AN;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di AN confermava la sentenza in data 6 luglio 2001 del Tribunale di AN, appellata da AR BA, condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione in quanto responsabile del reato di cui agli artt. 81, 368 c.p., perché, violando con una sola azione più volte la medesima disposizione di legge, in sede di interrogatorio reso innanzi al Tribunale di AN in data 27 marzo 2000, affermando che il sacchetto contenente la cocaina in sequestro non era in possesso di AG LE ma era detenuto da esso FO, incolpava, pur sapendoli innocenti, IO RI, LL LF, OS CE e AN ON, tutti appartenenti alla Polizia di Stato:
a) del reato di falso ideologico in atto pubblico in relazione al verbale di sequestro e al verbale di arresto a carico di AG LE, atti formati dai predetti pubblici ufficiali in data 5 febbraio 1996; b) dei reati di calunnia aggravata e di abuso di ufficio aggravato in danno del medesimo AG;
e inoltre incolpava falsamente i predetti IO e LL: c) del reato di falsa testimonianza in relazione alla deposizione dagli stessi resa innanzi al Tribunale di AN nella stessa data del 27 marzo 2000. Osservava la Corte di appello che la menzogna dell'imputato circa le modalità dei fatti attestati negli atti di p.g. era comprovata non solo da tali risultanze, ma anche dal fatto che lo FO non contestava tanto la sostanza dei fatti quanto la mancata applicazione della scriminante del diritto di difesa ex art. 51 c.p.; scriminante che nella specie non era ravvisabile, posto che le false dichiarazioni dell'imputato non avevano alcuna rilevanza ai fini della sua difesa, e tendevano invece esclusivamente ad allontanare conseguenze penali a carico del correo AG.
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che deduce:
1. Violazione degli artt. 24 Cost. e 51 c.p. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento che la condotta dell'imputato era stata posta in essere nell'esercizio del suo diritto di difesa. Erroneamente la Corte di appello ha condiviso il convincimento del giudice di primo grado secondo cui le dichiarazioni incriminate non avevano alcun nesso con le esigenze difensive dello FO, intendendo egli soltanto scagionare il correo senza con ciò escludere o alleggerire la propria responsabilità. Infatti allo FO era stato addebitato (capo G) di avere preso contatti con il AG per cedergli un quantitativo di sostanza stupefacente. Sicché, affermando che il quantitativo di droga era detenuto da lui, egli ha esercitato legittimamente il suo diritto di difesa confessando il fatto della detenzione di droga e contestando nello stesso tempo l'avvenuta cessione della droga al AG.
2. Violazione dell'art. 368 c.p. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della insussistenza di una lesione anche solo potenziale del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Nel caso in esame non si è verificato alcun pericolo di inganno o turbamento dell'amministrazione della giustizia, posto che le dichiarazioni dello FO non sono state rivolte a soggetti estranei alla procedura penale, concernevano circostanze intrinseche al fatto-reato contestatogli, e non hanno nemmeno determinato alcuna indagine di natura disciplinare nei confronti delle presunte persone offese.
DIRITTO
Osserva il Collegio che le dichiarazioni incriminate vennero rese dallo FO in qualità di imputato in procedimento connesso, e cioè nell'ambito del dibattimento a carico di AG LE, alla udienza del 27 marzo 2000, dopo che lo FO era stato giudicato con rito abbreviato in separato procedimento e condannato con sentenza in data 29 settembre 1998 del Tribunale di AN;
procedimento nell'ambito del quale egli aveva ammesso la sua responsabilità per il reato in esame. L'affermazione di responsabilità penale per detta imputazione era poi divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Cassazione in data 15 marzo 2001. Il ricorrente difensore sostiene che del tutto legittimamente l'imputato, nell'ambito delle opzioni connesse al suo diritto di difesa, aveva sostenuto che la droga era detenuta solo da lui, negando di averla ceduta a AG LE;
tanto più che tali dichiarazioni erano state rese prima ancora che la sua responsabilità penale per detto fatto fosse stata accertata irrevocabilmente.
La tesi difensiva va disattesa.
Come rilevato dal Tribunale, e ribadito dalla Corte di appello, lo FO non era imputato di avere ceduto un quantitativo di sostanza stupefacente (gr. 1984,930 lordi di cocaina) al AG, ma di avere detenuto in concorso con quest'ultimo detto quantitativo (sia pure con il proposito ci consegnarlo successivamente al AG). Tale notazione appare del tutto corrispondente al tenore del capo G) riportato nella sentenza in atti del Tribunale di AN in data 29 settembre 1998. Il ricorrente contesta tale dato, allegando "al di là della astrattezza delle enunciazioni ... la concretezza dell'addebito descritto al capo G)". Tuttavia, il tenore formale dell'addebito è quello sopra indicato, ed è ad esso che ci si deve riferire per valutare se le dichiarazioni incriminate costituissero, come dedotto, esercizio legittimo del diritto di difesa.
Ora, posto che, come detto, allo FO, era addebitata una detenzione di droga in concorso con il AG, giustamente è stato ritenuto che, una volta ammessa la detenzione, era irrilevante ai fini dell'esercizio della difesa precisare che a tale condotta era estraneo il AG. Questa dichiarazione, nulla togliendo alla sostanza dell'addebito contestato allo FO, costituiva evidentemente un tentativo dell'imputato di scagionare il AG;
sicché essa non era uno strumento di confutazione della imputazione, espressione del diritto di difesa, mancando il rigoroso rapporto funzionale tra l'addebito e la dichiarazione difensiva (v. Cass., sez. 6^, u.p. 14 marzo 1995, Lo Fiego;
Cass., sez. 6^, u.p 2 maggio 1984, Bottini).
Non vi è del resto dubbio, ne' è contestato, che tali dichiarazioni implicitamente accusassero i pubblici ufficiali dei delitti di falso enunciati nel capo di imputazione.
Quanto al secondo motivo, va replicato che è del tutto irrilevante che nella specie le false dichiarazioni non abbiano in concreto determinato un turbamento della amministrazione della giustizia ne' che esse abbiano coinvolto soggetti (i pubblici ufficiali) "interni" al procedimento.
Quello che è necessario e sufficiente è che dalle false accuse sia derivata la possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico delle persone falsamente incolpate (v., ex plurimis, Cass., sez. 6^, u.p. 10 gennaio 1997, Marchetti;
Cass., sez. 6^, u.p. 2 luglio 1998, Cecere); sicché soltanto nel caso di accuse che non rivestano i caratteri della serietà, riferendosi a circostanze assurde, inverosimili o grottesche (elementi non ricorrenti nel caso di specie) può predicarsi l'insussistenza dell'elemento materiale del reato (Cass., sez. 6^, u.p. 22 maggio 1992, Felisetti;
Cass., sez. 6^, u.p. 3 giugno 1998, Guerinoni;
Cass., sez. 6^, u.p. 9 novembre 1998, Scicchitano).
Non è dubbio che, come stabilito dai giudici di merito, le accuse espresse dallo FO non erano, in sè considerate, affatto assurde o inverosimili, sicché esse hanno avuto l'oggettiva attitudine a turbare il regolare andamento dell'amministrazione della giustizia, sotto il profilo della commissione di reati di falso da parte dei pubblici ufficiali operanti.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2004