Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01038/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01288/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Marcianò e Silvia Teresa Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Marcianò in Reggio Calabria, via Vecchia Provinciale 26;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi Ministri, legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’accertamento
del diritto ad ottenere, nei confronti del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Interno, il risarcimento di tutti i danni ingiusti subiti in seguito all’incidente del-OMISSIS- ed alla successiva condotta lesiva della sicurezza sul luogo di lavoro ex art. 2087 c.c. sino alla data del congedo del -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente agisce per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un incidente occorso in data-OMISSIS- mentre era in servizio a bordo di una -OMISSIS- nonché di quelli subiti in conseguenza della “ successiva condotta lesiva della sicurezza sul luogo di lavoro ex art. 2087 c.c. sino alla data del congedo del -OMISSIS- ”,
1.1. Relativamente all’evento del-OMISSIS-, allega, in fatto, che:
a) all’epoca, era effettivo alla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- e, esclusivamente nei periodi estivi e di particolare esigenza, veniva impiegato presso il Nucleo radiomobile della stessa Compagnia in qualità di militare addetto;
c) il-OMISSIS-, in occasione della -OMISSIS-, era stato, per l’appunto, comandato in servizio al Nucleo radiomobile della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, a bordo di una -OMISSIS-;
d) nella detta occasione, mentre era intento ad “ inseguire un -OMISSIS- che, guidando in maniera poco ortodossa, aveva messo a serio rischio l’incolumità degli altri conducenti e dei numerosissimi pedoni presenti su tutto il territorio […], a causa della perdita di aderenza del -OMISSIS- condotto, sbandava andando a scontrarsi con un altro veicolo, riportando postumi permanenti tali da renderlo non più idoneo al servizio militare incondizionato ”;
e) il Tribunale di ordinario di Catanzaro, Sezione Lavoro, con sentenza n.-OMISSIS-, ha riconosciuto il ricorrente “ vittima del dovere ” ai sensi della legge 226/2005, art.1, comma 563.
1.2. In merito alla condotta asseritamente lesiva successiva al grave indicente subito, il ricorrente riferisce che, dopo tre anni di convalescenza, è stato rimesso in servizio quale militare idoneo parziale con mansioni di solo ufficio, con l’incarico di addetto alla -OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri Calabria, luogo “ insalubre ” e nel quale era impiegato in un servizio di “ gestione e coordinazione delle spese a seguito di incidenti ove venivano coinvolti i mezzi di servizio ”, in cui era costantemente “ esposto, sino al definitivo congedo, alla macabra e quasi sadica, visione di veicoli coinvolti in gravi sinistri stradali, spesso mortali ”, in tal modo subendo ulteriori danni, che l’amministrazione, anche in questo caso, non ha inteso risarcire.
2. Le amministrazioni resistenti, regolarmente intimate, si sono costituite in giudizio, instando per il rigetto del ricorso, e depositando documentazione inerente ai fatti di causa.
3. All’udienza pubblica del 9 aprile 2025, la causa è stata discussa e, all’esito, mandata indecisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, occorre precisare che non risulta formulata ritualmente una eccezione di prescrizione.
Infatti, nonostante lo sforzo tuzioristico profuso dal ricorrente nel contestarne la fondatezza con la memoria del 26 febbraio 2025, le amministrazioni resistenti si sono limitate a depositare un atto di mera costituzione, priva di deduzioni difensive e, per quel che qui rileva, senza eccepire la prescrizione del diritto.
L’unico riferimento a tale istituto, peraltro espresso in chiave non assertiva ma dubitativa, è contenuto nel documento depositato dalle resistenti in data 5 ottobre 2023, recante la nota prot. n.-OMISSIS-, diretta al Comando generale dell’arma dei Carabinieri e, solo per conoscenza, alla Avvocatura distrettuale dello Stato, per mezzo della quale l’Ufficio contenzioso e affari legali del Segretariato Generale del Ministero della Difesa riferisce in ordine al ricorso oggetto del presente giudizio e, fra l’altro, “ rappresenta che la pretesa risarcitoria del militare per eventuali danni connessi all’infortunio citato sembra prescritta in difetto di atti interruttivi della prescrizione che non risultano allo Scrivente, risalendo il fatto al 2008 e quindi a oltre 15 anni dal ricorso di cui si discute ”.
Non avendo le resistenti formulato rituale eccezione, vale la regola dettata dall’art.2938 c.c., secondo cui “ Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta ”.
2. Nel merito, le domande risarcitorie formulate con il ricorso non possono essere accolte.
3. Non è fondata, innanzitutto, la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’incidente occorso in data-OMISSIS-.
3.1. In merito, il ricorrente lamenta, in primo luogo, di essere stato comandato in servizio a supporto del Nucleo radiomobile senza farne parte e, quindi, senza specifica formazione, ma in forza del solo possesso della patente di guida, ciò che gli avrebbe impedito di affrontare con la dovuta perizia le particolari “ condizioni operative ad alto rischio ” nelle quali, nell’occasione, è stato impegnato, e, in particolare, “ l’inseguimento di veicoli su strada ”.
In secondo luogo, si duole di non essere stato dotato, a parte il casco, degli ulteriori dispositivi di sicurezza per la guida in sicurezza del -OMISSIS- di servizio, evidenziando che, se gli fossero stati forniti e li avesse indossati, avrebbe riportato lesioni molto meno gravi.
Secondo il ricorrente, sussiste la responsabilità delle amministrazioni resistenti, sia contrattuale che extracontrattuale, “ in relazione alle norme di cui all’art. 2087 c.c. ed all’art. 32 Cost., in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 1218 c.c. e/o 1453 c.c. ed ex artt. 2043 e 2059 c.c., per avere violato l’obbligo di valutazione del rischio, nei termini di cui agli artt. 17, 28 e ss. del D.L.vo 81/2008, e in generale per negligenza, imprudenza e imperizia. Così come si appalesa la violazione degli artt. 2050 e 2051 c.c. ”.
Su tali basi, domanda il risarcimento del danno biologico, ovvero della lesione permanente della propria integrità psicofisica, nonché i conseguenti danni derivanti dalla inidoneità al servizio, che hanno determinato il collocamento in quiescenza all’età di 44 anni, con danno economico di natura patrimoniale, per il tempo in cui avrebbe potuto proseguire il servizio percependo lo stipendio pieno.
In base alla relazione medico legale prodotta in atti, il predetto avrebbe subito un danno biologico pari all’80% della sua integrità psico-fisica, nonché ulteriori pregiudizi di natura morale ed esistenziale, che giustificherebbero una richiesta di personalizzazione del danno nella misura del 25%, per un complessivo pregiudizio non patrimoniale quantificato nella misura di €1.010.770,00.
Avrebbe, inoltre, subito un danno economico di natura patrimoniale, quantificato in complessivi €556.962,96, per il venir meno del rapporto di lavoro con il Ministero della Difesa e il pregiudizio economico che ne è derivato.
3.2. Orbene, dalla documentazione prodotta dalle resistenti risulta che il ricorrente era munito della patente militare di guida che “ abilita alla conduzione anche di -OMISSIS- militari ” (nota prot. n.-OMISSIS-, cit.), e che, in occasione del sinistro, “ indossava l'uniforme ordinaria estiva, con camicia e casco protettivo, senza ulteriori strumenti di protezione personale ”, all’epoca non previsti ed introdotti obbligatoriamente solo in epoca successiva.
Inoltre, nella relazione di servizio sulle circostanze dell’incidente, l’-OMISSIS-, superiore gerarchico del ricorrente, ha riferito che, nello svolgere un “ servizio di viabilità ” nel centro abitato di -OMISSIS-, “ ad un’andatura moderata ”, “ si accorgeva che c’era una lunga coda di macchine che rallentava in entrambe le direzioni di marcia la circolazione stradale. Al fine di accertare le cause dell’ingorgo, mi posizionavo sul margine sinistro della mia corsia di marcia senza superare la striscia longitudinale continua, seguito dal Carabiniere -OMISSIS- ad una distanza di sicurezza di circa 25-30 metri. Oltrepassato di circa 30-40 metri il supermercato denominato “-OMISSIS-” udivo un forte rumore provenire dalle mie spalle, per cui rallentavo la marcia, quindi mi voltavo notando sul manto stradale vari pezzi di lamiera e parti meccaniche della -OMISSIS-di servizio del mio collega -OMISSIS-. […] Preciso che la -OMISSIS-condotta dal Carabiniere -OMISSIS-, era posizionata sul margine destro della corsia di marcia […], mentre a circa 50 mt di distanza, in direzione opposta […], ferma nei pressi dell’ingresso del supermercato “-OMISSIS-” notavo un’autovettura di colore blue tipo -OMISSIS-che presentava la fiancata anteriore sinistra danneggiata ”.
Risulta, infine, che il Giudice di Pace di -OMISSIS-, con sentenza n.-OMISSIS-, ha accolto la domanda proposta dal conducente dell’autoveicolo -OMISSIS-coinvolto nell’incidente, condannando il ricorrente, in solido con la amministrazione e la compagnia di assicurazioni, al risarcimento dei danni fisici patiti. In tale pronuncia, che non risulta gravata, si afferma che “ il sinistro de quo si verificò in quanto il -OMISSIS- condotto dal militare -OMISSIS-, nel percorrere la corsia di marcia opposta a quella percorsa dall’autoveicolo condotto dall’attore, improvvisamente sbandava ed invadeva la corsia percorsa dalla -OMISSIS-, investendola ” e che, pertanto, “ appare evidente la esclusiva responsabilità del conducente del -OMISSIS- nella causazione del sinistro ”
3.3. Alla luce di tali evidenze, non è configurabile, in relazione al sinistro avvenuto in data-OMISSIS-, alcuna condotta illecita imputabile alle resistenti, né di natura contrattuale (ex art. 2087 c.c.) né di natura extracontrattuale.
Diversamente da quanto riferito nel ricorso, dalla documentazione in atti non risulta che il ricorrente si trovasse impegnato, nell’occasione, in un pericoloso inseguimento, ma che stesse, invece, provvedendo ad un ordinario “ servizio di viabilità ”, ad andatura moderata e che si sia verificato un comune, se pur grave, incidente stradale consistito nella violenta collisione fra i due veicoli coinvolti.
Alla luce della richiamata relazione di servizio sull'accaduto, risulta evidente che l’-OMISSIS- si trovasse, al momento del sinistro, nello svolgimento di una ordinaria attività di servizio, non esposto ad un rischio eccedente la normalità delle funzioni cui è stato preposto. Le riportate lesioni sono state conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in un sito urbano, concretizzazione di un rischio cui è esposta la totalità dei cittadini o quanto meno degli automobilisti e dei motociclisti, senza che possa invocarsi alcuna straordinarietà delle condizioni o del pericolo affrontati dal dipendente.
Al riguardo, deve precisarsi che il riconoscimento della dipendenza dell'evento da causa di servizio – come pure accertata in favore del ricorrente – “ non implica affatto la sussistenza di una condotta illecita imputabile all'Amministrazione, come fonte di responsabilità risarcitoria a suo carico. La dipendenza da causa di servizio può semmai costituire elemento di prova di carattere confessorio ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra fatto di servizio ed evento lesivo, il quale opera quindi sul piano del fatto materiale ma non della sua qualificazione in termini di antigiuridicità imputabile al soggetto pubblico-datore di lavoro ” (Tar Lazio, I-bis, 21 febbraio 2025, n.3915).
Sotto tale profilo, l'avvenuto riconoscimento della dipendenza di una patologia da " causa di servizio " non determina, per questo, la sussistenza, in automatico, della responsabilità, dolosa o colposa, del datore di lavoro, sia con riferimento all' an TU , sia con riferimento al UM TU . Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno va scrutinata autonomamente anche quando vi sia già stato il favorevole riconoscimento della dipendenza dal servizio, dovendosi procedere all'individuazione degli elementi costituivi della asserita responsabilità del datore di lavoro nella produzione del fatto illecito (cfr., ex plurimis , Tar Calabria, Reggio Calabria, 17 novembre 2023, n. 833).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha provato tali elementi costitutivi, risultando, di contro, come visto supra , che alcuna responsabilità può ascriversi al datore di lavoro in ordine all’evento dannoso, non rinvenendosi, nel servizio prestato dal ricorrente, una portata straordinaria, né tantomeno l’esposizione dello stesso a rischi eccezionali. Come, peraltro, già evidenziato, l’affermazione del ricorrente secondo cui, nell’occasione, sarebbe stato “ impiegato in attività ad alto rischio, come l’inseguimento di veicoli su strada ”, risulta indimostrata ed, anzi, smentita dalla richiamata relazione di servizio del suo superiore gerarchico.
In definitiva, non si ravvisa alcun profilo di responsabilità civile nella condotta dell'Amministrazione, né derivante dalla natura dell'ordine impartito (avente anzi carattere di normalità e doverosità) né derivante dalle circostanze dell'incidente, le quali delineano la dinamica di un normale sinistro stradale, certamente occasionato da ragioni di servizio ma certo non addebitabile alla responsabilità delle resistenti, a titolo di illecito aquiliano o di responsabilità contrattuale, ex art.2087 c.c.
Sotto tale ultimo profilo, quanto sin qui esposto esclude, altresì, possa configurarsi una responsabilità dell’amministrazione in ragione della lamentata mancata formazione del ricorrente per l’impiego come -OMISSIS- nel nucleo radiomobile.
A prescindere dalla esistenza o meno, all’epoca dei fatti, di uno specifico dovere di formazione e selezione ai fini della prestazione di tale servizio, la rilevata assenza di un rischio straordinario e della eccezionalità delle prestazioni richieste e svolte, nell’occasione, dal ricorrente, esclude la possibilità di ritenere sufficiente il nesso di causalità fra l’omissione che è imputata al datore di lavoro – id est , la formazione del -OMISSIS- – e l’evento lesivo, ovvero l’incidente stradale occorso al ricorrente (comunque in possesso, come detto, di patente abilitante alla guida di -OMISSIS- militari).
Detto altrimenti, la mancanza di straordinarietà del servizio prestato e la ordinarietà dell’incidente avvenuto escludono che possa ritenersi dimostrato che l’eventuale specifica formazione del ricorrente per la guida del -OMISSIS- avrebbe consentito a questi, in ragione di una maggiore perizia acquisita, di evitare l’incidente.
3.4. Se deve escludersi la responsabilità dell’amministrazione datrice di lavoro in ordine al sinistro stradale, non può dirsi altrettanto, su un piano generale, in ordine alla mancata dotazione dei dispositivi di sicurezza per la conduzione del -OMISSIS-.
Sotto questo profilo, è certamente configurabile una responsabilità per violazione del dovere di protezione del lavoratore, ai sensi dell’art.2087, che prescinde dalla circostanza che, all’epoca dei fatti, l’amministrazione non prevedesse la dotazione di altri dispositivi di sicurezza oltre al casco.
Deve, infatti, ritenersi che, come correttamente rilevato dal ricorrente, il datore di lavoro sia sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore (in termini, ex plurimis , C.Cass., Sez. lavoro, 21 settembre 2021, n. 25597).
Alla luce di tale principio, deve ritenersi sussistente, nella vicenda in esame, la responsabilità dell’amministrazione per quei danni che il ricorrente avrebbe evitato ove avesse indossato i dispositivi di sicurezza individuali.
La prova di tali maggiori danni – imputabili, come detto, al datore di lavoro – incombe, come noto, sul danneggiato.
Senonché, il ricorrente non ha offerto, sul punto, prova alcuna, essendosi limitato, con il ricorso, ad affermare, apoditticamente, che, ove avesse indossato i necessari dispositivi individuali di sicurezza, avrebbe riportato lesioni molto meno gravi di quelle effettivamente subite.
Non risulta, tuttavia, dimostrata né la circostanza che effettivamente le dotazioni di sicurezza avrebbero limitato i danni subiti né, nel caso, quali siano i maggiori danni che il ricorrente avrebbe evitato, ovvero i maggiori danni che potrebbero imputarsi alla amministrazione per violazione del dovere di protezione ex art.2087 c.c.
La stessa relazione medico legale prodotta con il ricorso si limita a quantificare il danno complessivamente subito dal sinistro, senza esprimersi sul danno maggiore causato dalla mancata dotazione delle protezioni.
Allo stesso modo, il ricorrente formula una domanda risarcitoria che riguarda l’intero danno non patrimoniale subito.
Per tali ragioni, deve rigettarsi la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’incidente occorso in data-OMISSIS-.
4. Deve del pari essere respinta, in quanto infondata e, in ogni caso, non provata, la domanda di risarcimento dei danni che sarebbero conseguiti alla condotta asseritamente lesiva consistente nell’impiego del ricorrente quale addetto alla -OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri Calabria dopo il periodo di convalescenza e fino al congedo.
Come già evidenziato, il ricorrente lamenta, oltre alla insalubrità del luogo di lavoro, conseguenze dannose per la propria integrità psico-ficica in quanto esposto “ sino al definitivo congedo, alla macabra e quasi sadica, visione di veicoli coinvolti in gravi sinistri stradali, spesso mortali ”.
L’assunto risulta, come detto, infondato, ove si osservi, in primo luogo, che, come dedotto dallo stesso ricorrente, egli era impiegato nella gestione delle sole spese relative ai sinistri stradali, sicché appare inverosimile fosse continuamente esposto alla “ visione di veicoli coinvolti in gravi sinistri stradali, spesso mortali ”, in secondo luogo, che nei circa dieci anni nei quali risulta sia stato impiegato presso il riferito ufficio, non ha dedotto, nei propri atti, di aver mai lamentato condizioni di lavoro dannose o chiesto il trasferimento in altra sede.
La domanda, oltre che infondata, risulta, in ogni caso, ulteriormente sfornita di prova in ordine alla sussistenza ed alla quantificazione del danno, essendosi limitato il ricorrente a dedurne l’esistenza, senza tuttavia fornire elemento di prova alcuno.
La stessa relazione medico-legale si occupa della valutazione dei soli danni conseguenti al sinistro, omettendo di considerare, finanche nella quantificazione, il danno qui in considerazione, del quale solo si fa un cenno nella anamnesi.
5. Per tutto quanto sin qui considerato, il ricorso deve essere rigettato.
5.1. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di lite, in considerazione della delicatezza dei diritti vantati e le peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.