Sentenza 19 dicembre 1990
Massime • 1
Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice che per le norme transitorie devono proseguire con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti si applica anche l'art. 3 lett. C) legge 21 novembre 1967, n. 1185, sul nulla osta per il rilascio del passaporto. Ai sensi dell'art. 250 comma primo delle norme transitorie il nulla osta può essere negato solo se ricorrono i presupposti indicati negli articoli 273, 274 e 280 cod. Proc. Pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/12/1990, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 1990 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 13
Dott.Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA I° Pres.Agg
1.Dot. Marco BOSCHI Presidente
2. " Raffaele DOLCE " REGISTRO GENERALE
3. " Vittorio MELE Consigliere N. 19571/90
4. " RU SA FL "
5. " TO AL "
6. " RU DE PE "
7. " LE LA AV "
8. " Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA IO LA nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 27 aprile 1990. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giorgio LATTANZI;
Udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede annullamento con rinvio e restituzione atti al Tribunale di Milano.
Ritenuto in fatto ed in diritto
IO RB ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 27 aprile 1990 con la quale il Tribunale di Milano, dopo aver dichiarato il "non luogo a provvedere sull'istanza ...... intesa ad ottenere il rilascio del passaporto", ha disposto nei suoi confronti il divieto di espatrio, a norma dell'art. 281 nuovo codice di procedura penale.
A quanto risulta, in seguito alla richiesta della questura di Roma del nulla osta per il rilascio del passaporto a IO RB, il Tribunale di Milano ha ritenuto che per effetto dell'abrogazione operata dall'art. 215 norme coordinamento per il nuovo codice di procedura penale (d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271) non sia più
applicabile l'art. 3, lett. c), l. 21 novembre 1967 n. 1185, sui passaporti (che richiede il nulla osta dell'autorità giudiziaria per il rilascio del passaporto alle persone "nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consente l'emissione del mandato di cattura") e su conforme richiesta del pubblico ministero ha applicato la misura del divieto di espatrio prevista dal nuovo codice di rito.
Il tribunale nel provvedimento impugnato ha dichiarato di volersi uniformare ai principi enunciati da questa corte con la sentenza sez. V, 6 marzo 1990, Gelli, che aveva annullato una precedente ordinanza emessa dallo stesso tribunale in applicazione dell'art. 3, lett. c), l. 1185/67 ed aveva affermato che anche nei procedimenti che continuano a svolgersi secondo le norme anteriormente vigenti deve applicarsi l'art. 281 c.p.p. Il ricorrente a sostegno del ricorso ha dedotto, con tre motivi, l'inapplicabilità dell'art. 281 c.p.p. ai procedimenti che, come quello in questione, sono ancora regolati dalle norme processuali abrogate;
l'inosservanza dell'art. 292, lett. a) e b), c.p.p.; l'inosservanza dell'art. 274 c.p.p. La quinta sezione penale avendo rilevato che sull'applicabilità dell'art. 3, lett. c), l. 1185/67 esisteva un contrasto nella giurisprudenza di questa corte ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite. Occorre ricordare in proposito che, nelle prime decisioni successive all'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale e concernenti il rilascio del passaporto ed i limiti all'espatrio delle persone sottoposte a procedimento penale, questa corte ha affermato che l'art. 3, lett. c), cit. non è più applicabile. In questo senso anteriormente alla ricordata sentenza sez. V, 6 marzo 1990, Gelli, si era già pronunciata sez. I, 11 gennaio 1990, Del Vento, ed entrambe le decisioni, esplicitamente la prima ed implicitamente la seconda, hanno espresso l'avviso che anche rispetto ai procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti possa essere disposto il divieto di espatrio previsto dall'art. 281 c.p.p. Successivamente però la sezione quinta (sent. 8 maggio 1990, Pazienza) riesaminando la questione è giunta all'opposta conclusione che in base all'art. 241 norme trans. (d. lgs. 28 luglio 1989, n.271) la disposizione sul nulla osta debba ancora trovare applicazione nei procedimenti che continuano a svolgersi con il vecchio rito.
Due sono quindi gli orientamenti giurisprudenziali che si contrappongono: uno ritiene applicabile l'art. 281 c.p.p., l'altro l'art. 3, lett. c), cit.
È però astrattamente possibile anche una terza soluzione, che per i procedimenti in questione esclude l'applicabilità di entrambe le ricordate disposizioni rendendo impossibile un intervento dell'autorità giudiziaria per impedire l'espatrio dell'imputato. Questa è la soluzione sostenuta dal ricorrente, che condivide la premessa dalla quale ha preso le mosse l'ordinanza impugnata, della eliminazione del nulla osta per il passaporto, rilevando però che ai processi che proseguono secondo il vecchio rito possono essere applicate solo le disposizioni del nuovo codice espressamente indicate dalle norme transitorie, ed in particolare dagli art. 245 e seg., tra le quali non è comparso l'art. 281 sul divieto di espatrio.
Secondo il ricorrente ci si troverebbe in sostanza di fronte ad una lacuna, dal momento che entrambe le norme dirette ad impedire l'espatrio risulterebbero, per ragioni diverse, inapplicabili. Questa tesi radicale non può essere condivisa.
Il ricorrente ha ragione nel sostenere che nei procedimenti che proseguono secondo il vecchio rito si osservano solo alcune disposizioni del nuovo codice, indicate dalle norme transitorie, tra le quali non figura l'art. 281 c.p.p., e che quindi, non bastando per giustificare l'applicazione di questo articolo un generico riferimento al principio "tempus regit actum" (richiamato da sez. V, 9 febbraio 1990, Gelli e ricordato nell'ordinanza impugnata), manca un supporto normativo per applicare la nuova misura cautelare del divieto di espatrio, ma non può condividersi la premessa dalla quale il ricorrente muove, perchè non è vero che l'abrogazione dell'art.3, lett. c) l. 1185/67 comporta per la norma abrogata un'incapacità
di regolare vicende processuali iniziate prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito e della correlativa abrogazione. Per stabilire se ed in quale misura l'art. 3, lett. c) cit. continui ad essere applicabile nei processi iniziati prima del radicale mutamento di rito operato dal nuovo codice è alla normativa transitoria che occorre fare riferimento. È solo questa normativa che consente di individuare come debbano essere regolati i casi in cui il nulla osta è già stato negato e quelli in cui sorge successivamente l'esigenza di provvedere al riguardo e le Sezioni unite in proposito condividono la conclusione cui è pervenuta sez. V, 8 maggio 1990, Pazienza, secondo la quale nei procedimenti che proseguono in base al vecchio rito continua a valere, ai sensi dell'art. 241 norme trans., la disposizione sul nulla osta. A questa conclusione non può essere di ostacolo l'art. 215 norme coord., il quale ha avuto solo la funzione di operare nei confronti dell'art. 3, lett. c) cit. un'abrogazione non dissimile negli effetti da quella subita dagli articoli del codice di procedura del 1930, che non è stata disposta espressamente perchè è derivata in modo inequivocabile dai principi (art. 15 disposizioni sulla legge in generale).
A ben vedere, nella vicenda della successione di leggi in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale la situazione dell'art. 3, lett. c) cit. è analoga a quella degli articoli del codice abrogato, dato che l'art. 241 norme trans. nel prevedere la prosecuzione dei procedimenti in corso "con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti" si riferisce, attraverso un'espressione generica, a tutte le norme (e non solo a quelle contenute nel codice abrogato) che prima della riforma erano applicabili a tali procedimenti. Tra queste norme non può non essere annoverato l'art. 3, lett. c) cit. che la giurisprudenza di questa corte (ved. sez. II, 4 marzo 1988, Triumbari), consolidata in seguito ad un intervento delle sezioni unite (sent. 10 ottobre 1987, Tumminelli), aveva ritenuto di natura processuale, in quanto diretto a disciplinare una misura cautelare. Del resto, se l'art. 3, lett. c) cit., non contenesse una norma omogenea rispetto a quella dell'art. 281 c.p.p. non si giustificherebbe l'abrogazione disposta per ragioni di coordinamento dal legislatore delegato nell'ambito dei limitati poteri a lui attribuiti dall'art. 6 della legge delega n. 81 del 1987. Deve quindi concludersi che nella previsione dell'art. 241 norme trans. rientra anche l'applicazione dell'art. 3, lett. c) cit..
Del resto è logico che l'abrogazione per ragioni di coordinamento sia stata congegnata in modo tale da rendere inapplicabile la norma abrogata nei soli casi in cui deve trovare applicazione la norma nuova. Nè può trarsi argomento in senso contrario dal fatto che l'art. 250, comma 1, norme trans. menziona i mandati e gli ordini di cattura e non anche il nulla osta perchè questa disposizione è diretta non a stabilire quali norme anteriormente vigenti rimangono applicabili nei procedimenti in corso ma a far osservare anche in questi procedimenti gli art. 273, 274 e 280 del nuovo codice. La mancata previsione nell'art. 250, comma 1, norme trans. quindi non può impedire al giudice di provvedere sul nulla osta ma pone solo la questione se anche per l'emissione di un provvedimento negativo del nulla osta debbano ricorrere "i presupposti indicati negli art. 273, 274 e 280 del codice". La soluzione non può essere che positiva, una volta stabilito che il diniego del nulla osta costituisce una misura cautelare analoga a quella introdotta dall'art. 281 c.p.p. e che la disposizione transitoria intende consentire l'adozione di misure coercitive, anche nelle forme previste dalle norme anteriormente vigenti, solo "se ricorrono i presupposti" voluti dal nuovo codice. Una conferma di ciò è fornita dall'art. 250, comma 2, norme trans., il quale con riferimento a tutti "i provvedimenti sulla libertà personale disposti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice", e dunque anche con riferimento al diniego del nulla osta al rilascio del passaporto, dispone che gli stessi "sono revocati se non ricorrono i presupposti indicati nell'ultima parte del comma 1". È chiaro infatti che possono ritenersi consentiti quei provvedimenti sulla libertà personale che per la mancanza dei necessari presupposti dovrebbero essere revocati qualora essi fossero già stati emessi. Il Tribunale di Milano in conclusione ha errato nel dichiarare il non luogo a provvedere sulla richiesta del nulla osta per il passaporto e nel disporre il divieto di espatrio, perciò l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio allo stesso tribunale per una nuova deliberazione sulla richiesta di nulla osta, mandando al procuratore generale presso questa corte per gli adempimenti di cui all'art. 551 c.p.p. del 1930.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano per una nuova deliberazione sulla richiesta di nulla-osta per il rilascio del passaporto. Manda al Procuratore generale presso questa Corte per gli adempimenti di cui all'art. 551 c.p.p. del 1930. Roma, 19 dicembre 1990.