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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4859/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Ardoino Valeria Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 21/01/1995, residente in [...]23/11, Genova (GE) ed elettivamente domiciliato in Largo S. Giuseppe 3/28, Genova (GE) presso e nello studio degli
Avv.ti Monferrino Patrizia E. (C.F. ) e Cassola Cecilia C.F._2
(C.F. che lo rappresentano e lo difendono, come da C.F._3
procura in atti e
C.F. Parte_2
, nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._4
A. Saffi 1C/2, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata in Largo S. Giuseppe
3/28, Genova (GE) presso e nello studio degli Avv.ti Monferrino Patrizia E. (C.F.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 ) e SS LI (C.F. C.F._2 C.F._3 che la rappresentano e la difendono, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 13/01/2022 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) A sistemazione dei reciproci rapporti economico patrimoniali derivanti dal matrimonio e in funzione della composizione definitoria della crisi coniugale, i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a richieste di concorso per il proprio mantenimento;
2) I coniugi dichiarano che il presente accordo è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e richiedono
l'applicazione, ove occorrendo, in loro favore ed in relazione al presente accordo, dell'esonero da ogni imposta e/o tassa;
3) Le parti dichiarano che con l'adempimento di quanto sopra convenuto null'altro avranno reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione
e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia diritto e/o pretesa dedotta e/o deducibile;
4) Le parti esprimono l'assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti;
5) Le spese della presente procedura sono a carico del Sig.
[...]
. Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2022, Numero 1, Parte I, Serie 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Ardoino Valeria Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 21/01/1995, residente in [...]23/11, Genova (GE) ed elettivamente domiciliato in Largo S. Giuseppe 3/28, Genova (GE) presso e nello studio degli
Avv.ti Monferrino Patrizia E. (C.F. ) e Cassola Cecilia C.F._2
(C.F. che lo rappresentano e lo difendono, come da C.F._3
procura in atti e
C.F. Parte_2
, nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._4
A. Saffi 1C/2, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata in Largo S. Giuseppe
3/28, Genova (GE) presso e nello studio degli Avv.ti Monferrino Patrizia E. (C.F.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 ) e SS LI (C.F. C.F._2 C.F._3 che la rappresentano e la difendono, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 13/01/2022 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) A sistemazione dei reciproci rapporti economico patrimoniali derivanti dal matrimonio e in funzione della composizione definitoria della crisi coniugale, i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a richieste di concorso per il proprio mantenimento;
2) I coniugi dichiarano che il presente accordo è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e richiedono
l'applicazione, ove occorrendo, in loro favore ed in relazione al presente accordo, dell'esonero da ogni imposta e/o tassa;
3) Le parti dichiarano che con l'adempimento di quanto sopra convenuto null'altro avranno reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione
e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia diritto e/o pretesa dedotta e/o deducibile;
4) Le parti esprimono l'assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti;
5) Le spese della presente procedura sono a carico del Sig.
[...]
. Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2022, Numero 1, Parte I, Serie 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4