Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott. Giacomo Rota Consigliere
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 755/2022 R.g.a.c.
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Elisabetta Baviera, per procura in atti
- appellante -
CONTRO
, c.f , in persona del Sindaco Metropolitano pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Conchita Ana Maria Paternò, per procura in atti
- appellata -
nato a [...] [...], c.f. TR Pt_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato La Rosa, per procura in atti
[...]
- appellato e appellante incidentale -
E NEI CONFRONTI
, partita iva ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv.Luigi Tambone, per procura in atti
- appellata e terza chiamata in garanzia -
^ ^ ^
Conclusioni delle Parti.
Conclusioni appellante: “In accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impu- gnata, ritenendo e dichiarando che la proprietà della strada denominata Viale Kennedy, S.P .n.
1
dichiarando, conseguentemente, il difetto di legittimazione passiva del vo- Parte_1
glia, conseguentemente ,annullare l'ordinanza del 16/2/21 di condanna dell'Ente al pagamento della somma pari al contributo unificato per omessa partecipazione alla procedura di media- zione, ritenendo e dichiarando che esso non aveva alcuna legittimazione passiva e, quindi, ob - bligo alcuno di partecipazione;
voglia ,infine, riformare la sentenza nella parte in cui condanna il al risarcimento del danno in favore di nonché al paga- Parte_1 TR
mento delle spese di giudizio, non essendo in alcun modo soccombente per non aver legittima- zione passiva. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e con l'ag- giunta di oneri fiscali e contributivi in quanto dovuti “.
Conclusioni : “dichiarare inammissibile e/o comunque infon- Controparte_1 dato l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 1249/2022 del Tribuna- Parte_1
le di Catania, Va confermato che nessuna responsabilità, in ordine al lamentato sinistro, può essere imputabile alla . Nessuna responsabilità pertanto nel me- Controparte_1
rito può essere posta a carico della , ma va confermata la sen - Controparte_1
tenza di primo grado, in ogni caso ritenere responsabile la o Controparte_3
comunque tenuta a rivalsare la , oggi Controparte_4 Controparte_1
, di ogni onere conseguente al sinistro o comunque obbligata a tenere indenne la
[...]
concludente di ogni eventuale pagamento, conseguente al predetto sinistro. In tal caso condannare la suddetta compagnia assicurativa al pagamento delle spese e compensi in favore della concludente. Con vittoria di spese e compensi”
Conclusioni Cattolica Assicurazioni: “ritenere e dichiarare inammissibile, ex art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto dal avverso la sentenza n.1249/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Catania;
confermare, per l'effetto, il provvedimento impugnato;
condannare l'appellante alle spese e competenze difensive del presente giudizio. In subordine:. ritenere e dichiarare che l'appello proposto dal è assolutamente destituito di fonda- Parte_1
mento, sia giuridico, che fattuale;
. rigettare, per l'effetto, tutte le richieste formulate;
. conferma- re, conseguentemente, la sentenza n. 1249/2022, emessa dal Tribunale di Catania;
. condanna- re l'appellante alle spese e competenze difensive del presente giudizio.”
Conclusioni appellante incidentale: “dichiarare ed accertare che il Parte_1
e la sono corresponsabili, ai sensi degli artt. 2043 Controparte_1
e seguenti del cod. civ., ed in particolare, ma non esclusivamente, ai sensi pure dell'art. 2051
2 del cod. civ., nella causazione del danno sofferto da TR
me-glio descritto nella parte motiva della sentenza appellata, e negli atti di causa, e per l'effetto, condannare, in solido, il , la Parte_1 Controparte_1
e la , in persona di chi li rappresenta , rispettivamente, pro
[...] Controparte_3 tempore, al pagamento del risarcimento del danno, in favore dell'odierno appellante incidentale, liquidato in sentenza in € 18.680,51 (dicesi euro Diciottomila sei centoottanta/51), oltre gli interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione dell'appellata sentenza al saldo;
2) con- dannare, in solido, il , la Parte_1 Controparte_1
e la , in persona di chi li rappresenta , rispettivamente, pro tempore, al Controparte_3
pagamento in favore di delle spese di lite in primo TR grado, sì come liquidate in sentenza in € 451,00 per esborsi ed € 4.835,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, C.P.A. ed I.V.A. Porre le spese della C.T.U. a carico, definitivamente in soli-do, del , della e della Parte_1 Controparte_1
, in persona di chi li rappresenta, rispettivamente, pro tempore. Con Controparte_3
Vittoria delle spese legali del presente appello”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 febbraio 2025, la causa, sulle conclusioni precisate come sopra, è stata posta in decisione con concessione dei termini di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 3 dicembre 2013, , (d'ora in TR
avanti soltanto ) citava davanti al Tribunale di Catania il TR Parte_1
per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito dell'incidente stradale accaduto in data 27.8.2012.
L'attore esponeva che il giorno 27.8.2012, intorno alle ore 21,30 circa, mentre circolava a bordo del proprio motociclo marca targato DN14228 nel viale Kennedy di Catania CP_5
con direzione – Siracusa, giunto all'altezza dell'hotel Miramare, in assenza di Pt_1 illuminazione e con l' impianto semaforico pedonale spento in quanto guasto, si imbatteva in una pozzanghera non segnalata, contenente liquido oleosa, che gli provocava prima la caduta e dopo l' investimento di un pedone, tale . Persona_1
Aggiungeva che dal sinistro egli aveva riportato danni al motociclo e alla propria persona;
che fatti rappresentati trovavano riscontro nel rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Pt_1 intervenuta sul posto dopo l'incidente; che la contravvenzione al codice della strada per
3 eccesso di velocità elevata a proprio carico dalla Polizia Municipale, a seguito di ricorso al
Giudice di Pace, gli era stata annullata. Pertanto, domandava all'adito Tribunale ila condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituiva il il quale eccepiva il proprio difetto di titolarità passiva in Parte_1 quanto la strada in cui era avvenuto l'incidente, denominata viale Kennedy, era la SP 53-Var in titolo alla anche per la manutenzione e contestava comunque Controparte_4 nel merito la domanda in quanto dai fatti esposti si evinceva che l'unico responsabile del sinistro era l'attore sia per i danni fisici a stesso che al pedone.
Concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art 183 comma VI cpc, con la prima memoria l'attore sulla difesa del convenuto che deduceva il proprio difetto di titolarità sostanziale oltre che processuale, esprimeva riserva di chiedere l'autorizzazione al giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , indicato come il terzo Controparte_6
titolato e responsabile.
All'udienza del 21 ottobre del 2014 il giudice autorizzava la chiamata in causa del Libero
Consorzio comunale di Catania richiesto dall'attore che procedeva alla notifica dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio contenente le seguenti conclusioni : “ 1) dichiarare ed accertare che, in data 27 agosto 2012, in l'odierno attore, sig. Pt_1
ha avuto un incidente stradale mentre era alla guida TR
del suo motoveicolo KYMCO PEOPLE targato DN14228, per colpa dell'Ente proprietario del tratto di strada in questione e dell'Ente che ne era custode avendone affidata la cura e la manutenzione ( o Libero Consorzio Comunale), in solido, ovvero nelle Parte_1
differente misura per ciascuno di essi che sarà provata in corso di causa;
2) dichiarare ed accertare che a seguito del sinistro l'odierno attore ha riportato i danni sopra indicati;
3) dichiarare ed accertare la responsabilità extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del codice civile, ed ai sensi delle ulteriori norme di legge applicabili, del , Parte_1 in persona del sig. Sindaco e legale rappresentante pro tempore e del “Libero Consorzio
Comunale di Catania", già , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, in solido, ovvero nella differente misura come sopra, in relazione ai danni tutti subiti dall'attore, in conseguenza dell'incidente stradale come sopra accertato e richiamato in premessa;
4) dichiarare ed accertare che al danneggiato spetta il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subìto, inteso quale danno emergente, sia per i danni materiali subìti dal suo motoveicolo, sia per il rimborso delle spese per le prestazioni sanitarie
4 riabilitative e di cura prescritte e pagate, per un totale pari in atto ad € 4.024,21 (diconsi euroquattromilaventiquattro/21), ovvero all'importo maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa;
5) di conseguenza, condannare il , i n persona del sig. Parte_1
e legale rappresentante pro tempore ed il “Libero Consorzio Comunale di Catania", CP_7
già , in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_4
solido, ovvero nella differente misura come sopra, a pagare all'odierno attore l'importo di €.
4.024,21 (diconsi euro quattromilaventiquattro/21), ovvero l'importo maggiore o minore come sopra, per la causale di cui al punto precedente;
6) dichiarare ed accertare che al danneggiato, in aggiunta rispetto a quanto precede, spetta il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da sofferenza psichica subìto, inteso quale danno morale soggettivo, (c.d.pretium doloris), da stimarsi equivalente all'importo di €. 4.000,00 (diconsi euro quattromila/00) ovvero all'importo maggiore o minore come sopra;
7) conseguentemente, condannare il
, in persona del sig. e legale rappresentante pro tempore ed il Parte_1 CP_7
“Libero Consorzio Comunale” di Catania, già , in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, ovvero nella differente misura come sopra, a pagare all'attore l'importo di €. 4.000,00 (diconsi euro quattromila/00), ovvero
l'importo maggiore o minore come sopra, per la causale di cui al punto precedente;
8) dichiarare ed accertare che, in aggiunta rispetto a quanto precede, al danneggiato spetta il diritto al risarcimento del danno biologico, legislativamente definito come sopra, suscettibile di accertamento medico legale, patito durante i periodi di invalidità temporanea, rispettivamente, totale (i.t.t.), per 30 giorni, e parziale (i.t.p.), per 45 giorni nella misura del
75%, per 45 giorni nella misura del 50% e per 45 giorni nella misura del 25%;9) dichiarare ed accertare, con qualunque motivazione, che tale danno va liquidato alla stregua della tabella elaborata dal Tribunale di Milano per l'anno 1994, ovvero con l'applicazione di qualunque tabella e, quindi, riconoscere al danneggiato il diritto ad un risarcimento nell'importo base di
€ 96,00 per ciascun giorno di i.t.t.; 10) dichiarare ed accertare che al danneggiato spetta la liquidazione del danno per invalidità temporanea, quantificata come eguale, rispettivamente, ad € 2.880,00 per i 30 giorni di i.t.t., ad euro 3.240,00 per i 45 di i.t.p. al 75%, ad € 2.160,00 per i 45 giorni di i.t.p. al 50%, e ad €1.080,00 per i 45 giorni di i.t.p. al 25%, per un totale di
€ 9.360,00, ovvero per l'importo maggiore o minore come sopra;
11) conseguentemente, condannare, in aggiunta rispetto a quanto precede, il , in persona del sig. Parte_1
e legale rappresentante pro tempore ed il “Libero Consorzio Comunale di CATANIA”, CP_7
5 già , in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_4 solido, ovvero nella differente misura come sopra, a pagare all'attore la somma di € 9.360,00
(diconsi euro novemilatrecentosessanta/00), ovvero la somma maggiore o minore come sopra, per la causale di cui al punto precedente;
12) dichiarare ed accertare che al danneggiato spetta il diritto al risarcimento del danno biologico permanente, definito come sopra, quantificabile nella misura del 3%, con conseguente applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di
Milano, che, con riferimento ad una persona di trentaquattro anni all'epoca del sinistro, reca un importo base di € 2.577,00, ovvero quantificabile come pari ad un importo base maggiore
o minore come sopra (v. le tabelle di Tribunale di Milano, doc. n°26); 13) dichiarare ed accertare, ancora, che tali importi, spettanti per l'invalidità temporanea e per quella permanente, che sommati ammontano ad euro undicimilanovecentotrentasette/00, (ed infatti €
9.360,00 più € 2.577,00 sommano € 11.937,00), vanno raddoppiati, posto che il valore dell'integrità fisica di una persona è da ritenersi tendenzialmente equivalente a quello dell'integrità psichica, divenendo eguali alla somma di € 23.874,00 (diconsi euro ventitremilaottocentosettantaquattro/00) – ed infatti l'importo di € 11.937,00 moltiplicato per due diviene eguale al prodotto di € 23.874,00 - ovvero alla somma maggiore o minore come sopra;
14) conseguentemente condannare la parte convenuta , in persona Parte_1 del sig. e legale rappresentante pro tempore ed il “Libero Consorzio Comunale di CP_7
CATANIA”, già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, in solido, ovvero nella differente misura come sopra, a pagare all'attore la somma di
€. 23.874,00 (diconsi euro ventitremilaottocentosettantaquattro/00), ovvero la somma maggiore o minore come sopra, per la causale di cui al punto precedente;
15) il tutto accertato mediante nomina di C.T.U. medico legale, cui affidare il mandato di accertare e quantificare la natura e l'entità dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore, come sopra rappresentati, con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del sinistro, cioè dal giorno 27 agosto 2012, ovvero con la differente decorrenza indicata dall'on.le Tribunale adìto, sino all'effettivo soddisfo;
16)
Vittoria di spese legali”.
Si costituiva il Libero Consorzio Comunale di Catania (ex ) che Controparte_4
preliminarmente domandava di chiamare in giudizio in manleva la compagnia
[...]
, con la quale il suddetto Ente era assicurato per la responsabilità civile, Controparte_3 giusta polizza che indicava;
sempre in via preliminare deduceva di essere anch'esso non
6 legittimato passivamente alla domanda in quanto ai sensi dell'art 2 comma 7 del Codice della strada il viale Kennedy era da intendersi come strada comunale poiché rientrava all'interno del centro abitato della Citta di Catania, avente popolazione superiore a 10.000 abitanti. Nel merito contestava la domanda per l'insussistenza dei presupposti necessari per l'invocata responsabilità extracontrattuale ai sensi degli art. 2043 e 2051 del cc;
contestava anche il quantum debeatur richiesto e domandava al Tribunale che venisse ordinato ex art. 210 cpc al l'esibizione della delibera di delimitazione del proprio centro abitato. Parte_1
Si costituiva la che, premettendo che la garanzia assicurativa era Controparte_3
comunque soggetta alle condizioni pattuite anche in ordine al massimale e alla franchigia, per il resto aderiva alle difesa del proprio assicurato;
in via gradata domandava di dichiarare il concorso colposo del danneggiato nella determinazione del sinistro, fonte di danni;
negava il diritto al risarcimento del danno morale richiesto dall'attore come voce autonoma e separatamente indennizzabile dal restante danno non patrimoniale.
All'udienza del 13.11.2015 la difesa dell'attore contestava a verbale le deduzioni del
[...]
e della Compagnia assicurativa e deduceva che il viale Kennedy era una strada CP_6
provinciale affidata alla gestione del che pertanto era tenuto a rispondere del Controparte_6
sinistro.
Con ordinanza del 10.2.2017 il giudice istruttore rigettava, in quanto generica, l'istanza di esibizione avanzata dal nei confronti del e così disponeva: “ritenuta Controparte_6 Pt_1
la necessità di acquisire informazioni scritte presso il Pt_1 [...]
, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., circa la delimitazione Controparte_8
del centro abitato della città di e in particolare sulla circostanza se, così come indicato Pt_1 nella nota dell'Ufficio infortunistica stradale della Provincia di Catania prot. 13810 del
3/5/2015, in all. 3 della produzione della , il tratto di strada in cui si è verificato CP_4
l'incidente per cui è causa (SP 53/Var. denominata anche viale J Kennedy e situata nei pressi del civico n. 40 e dell'hotel Miramare) ricada all'interno del centro abitato di oppure Pt_1
se ne resti fuori;
il dovrà altresì specificare se la manutenzione del tratto di strada Pt_1 sopra indicato sia o meno di propria competenza e
per questi motivi
visto l'art. 213 c.p.c.,ha disposto che il Controparte_9
fornisca informazioni scritte su quanto indicato in premessa concedendo termine fino al 26 maggio 2017 per il deposito in cancelleria di nota informativa”.
7 All'udienza di rinvio del 13.10.2017 il verbalizzava di aver dato seguito Parte_1
alla richiesta di informazioni richieste producendo le attestazioni rilasciate dai propri dirigenti tecnici, i quali avevano accertato e dichiarato che sebbene il Viale Kennedy (detta anche SP 53 Var) rientrasse all'interno del perimetro del centro abitato della città di Pt_1
(delimitato con delibera di G.M n. 1055 del 12.10. 1993), tuttavia apparteneva all'ex
[...]
che ne aveva in carico anche la manutenzione pure per l'impianto di Controparte_4
illuminazione.
Il giudice istruttore disponeva l'espletamento delle prove testimoniali richieste dall'attore e la ctu medico legale.
A seguito del cambio dell'istruttore il nuovo giudice, all'udienza del 20.9.2020, disponeva la mediazione delegata onerando l'attore di promuovere la stessa entro il termine ordinatorio di giorni quindici rinviando per il prosieguo all'udienza del 16 febbraio 2021.
A tale udienza il giudice preso atto “dell'omessa ingiustificata partecipazione delle parti costituite e Parte_1 Controparte_1 [...]
alla procedura di mediazione, condanna ciascuna di dette parti, ai Controparte_10 sensi dell'art. 8, co. IV bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di € 206,00 e ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per la discussione orale e la decisione della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'udienza dell'11 marzo 2022”. A seguito di discussione orale la causa veniva decisa dal Tribunale, ai sensi dell'art 281 sexies cpc, con sentenza n. 1249/2022 con la quale è stata accolto la tesi della per la motivazione che il viale Controparte_11
Kennedy aveva le caratteristiche previste alla voce D del co. II dell'art. 2 del d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285; poiché era incontroverso che detto viale era anche situato all'interno del centro abitato di , Il Tribunale ha tratto la conclusione che era di proprietà del e Pt_1 Pt_1
poiché il proprietario era anche tenuto a provvedere alla manutenzione delle proprie strade, lo stesso era responsabile del sinistro per gli effetti dell'art 2051 cc.
Il Tribunale ha quindi condannato il predetto al risarcimento del danno richiesto che Pt_1
è stato liquidato in € 18.680,51, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, ed oltre al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore; ha interamente compensato le spese processuali fra l'attore e la e la Controparte_1 Controparte_12
.r.l.; ponendo a carico del le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
[...] Pt_1
8 Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il con atto di citazione Parte_1
notificato il 12.5.2022 affidato ai motivi di seguito esaminati.
Si sono costituiti la che ha resistito all'appello domandandone Controparte_13
il rigetto per infondatezza nel merito.
Si è inoltre costituita la che ha resistito all'appello Controparte_3
domandandone il rigetto.
Si è costituito che ha proposto appello incidentale volto TR
alla parziale riforma della sentenza.
La Corte ha disposto che la prima udienza fissata per il 10.10.2022 si svolgesse in forma cartolare ed ha autorizzato le parti al deposito di note scritte.
Il con le note depositate il 4.10.2022 ha prodotto la copia del bando di gara Parte_1 indetto dalla nonché l'avviso per procedura negoziata per “Lavori urgenti Controparte_1 di sistemazione del piano viabile delle SSPP 53/Var.”
La Corte a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 10.10.2022 ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 13.2.2023.
Con le note scritte autorizzate il ha deferito il giuramento decisorio al legale Parte_1
rappresentante della e al dirigente della direzione Patrimonio, Edilizia e Controparte_1
Manutenzione, sulla seguente formula: “Giuro, e giurando affermo, che la SP53/VAR, ovvero del Viale Kennedy, appartiene alla ex , oggi Controparte_4 Controparte_1
, che ne cura la manutenzione”.
[...]
Con decreto dell'8.6.2023 la Corte ha ammesso il giuramento decisorio deferito dal
[...]
alla fissandone l'assunzione per l'udienza del Parte_1 Controparte_13
10.7 2023 con delega per l'espletamento al Presidente del Collegio, anche relatore della causa.
La Corte, all'udienza delll'11.12.2023, preso atto che il rappresentante legale della
[...]
non si era presentato per due volte per rendere il giuramento decisorio, Controparte_1
dopo aver disposto il cambio del giudice relatore, ha rinviato per la precisazioni delle conclusioni all'udienza del 22/04/2024.
A tale udienza la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge e, in seguito, rimessa sul ruolo per la rimodulazione del Collegio giudicante, stante il trasferimento del Presidente del Collegio ad altro ufficio giudiziario.
9 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisone con assegnazione dei termini di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il con un unico motivo di appello, censura il percorso motivazionale Parte_1
seguito dal Tribunale nello stabilire la titolarità della strada , detta anche Viale CP_14
Kennedy in cui è avvenuto il sinistro, escludendo del tutto le opposte evidenze documentali che invece ne attribuiscono la titolarità alla . Controparte_1
La statuizione impugnata è la seguente: È certamente vero che nel doc. 3 prodotto dalla stessa
, a firma dell'ingegnere capo del dipartimento di infortunistica Controparte_1 stradale dell'allora provincia regionale etnea, l'ente ammette di essere proprietario dei luoghi teatro del sinistro, come eccepito dall'ente comunale. Il suddetto documento integra, a ben vedere, il riconoscimento, da parte della , di un fatto a sé Controparte_1 sfavorevole e favorevole all'altra parte (attrice), e che, rapportato all'oggetto del contendere, produce conseguenze giuridiche svantaggiose per l'ente che ammette tale fatto (Cass.
7614/205): come tale, esso è pertanto assimilabile ad una confessione stragiudiziale resa a terzi ed è liberamente valutabile dal tribunale ai sensi del co. I dell'art. 2735 c.c.Ora, pacifica la circostanza per cui il tratto viario in questione ricade all'interno del perimetro del centro abitato di – così, del resto, è stato ammesso anche dallo stesso ente comunale nella Pt_1
nota depositata in data 13 aprile 2017 a seguito della richiesta di informazioni esplicitata dalla corte con ordinanza del 10 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. – le risultanze di cui al cit. doc. 3 della vanno pur sempre valutate unitamente a quanto Controparte_1 previsto dal co. VII dell'art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (come modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360), laddove esso statuisce che “[…] le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti […]”.Per come descritto nel verbale redatto dagli operanti della locale Polizia Municipale e finanche nel cit. doc. 3 della
[...]
, il tratto stradale interessato dal sinistro è un tratto rettilineo e Controparte_1
pianeggiante a doppio senso di circolazione nella stessa carreggiata, con carreggiate separate da newjersey in cemento;
ogni senso di marcia è a due corsie ed è anche presente una corsia
d'emergenza – il tutto, come visibile anche nelle fotografie allegate al cit. doc. 3 della
[...]
[...
[...] . Ciò consente di ricondurre tale arteria nel novero delle strade Controparte_15 urbane di scorrimento (trattasi della categoria rubricata alla voce D del co. II dell'art. 2 del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, descritta al successivo co. III come “[…] strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate […]”) e, in quanto incontrovertibilmente situata all'interno del centro abitato, essa è in quel tratto di proprietà del , soggetto Parte_1 pertanto obbligato alla relativa manutenzione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051
c.c.”
Osserva innanzitutto l'appellante che dalla stessa classificazione e intitolazione del viale
Kennedy come S.P.n.53/VAR poteva desumersi che la predetta strada era provinciale. Il primo giudice invece, in contrasto con le prove documentali provenienti dalla stessa
[...]
, aventi valore di confessione stragiudiziale, per stabilire la titolarità Controparte_1
della strada ha utilizzato criteri desunti dal Codice della Strada, ed in particolare quelli che definiscono le caratteristiche tecniche- strutturali per le diverse tipologie di strade, senza considerare che le disposizioni codicistiche utilizzate sono dettate per ragioni funzionali all'applicazione delle regole sulla circolazione stradale ivi contenute. Deduce l'appellante che la titolarità e la classificazione di una strada non può desumersi dalle caratteristiche tecniche in quanto segue un procedimento amministrativo all'esito del quale viene individuato l'ente proprietario che è tenuto a farsi carico della sua manutenzione ed, il medesimo procedimento, si attiva in caso di trasferimento della proprietà di un bene demaniale da un ente all'altro, poiché necessita pur sempre l'espletamento di un iter amministrativo che non può limitarsi e/o concludersi con la semplice delimitazione del perimetro urbano come prevede il CDS.
Aggiunge che prova ulteriore che SP 53/VAR- alias Viale Kennedy- appartiene alla
[...]
si trae dal fatto che quest'ultima, dopo la promulgazione della sentenza CP_1
appellata e, pochi giorni prima dalla proposizione del presente appello, ha iniziato i lavori di manutenzione e di rifacimento del viale Kennedy , dopo aver bandito regolare procedura di appalto. Altra censura muove l'appellante all'attività valutativa, compiuta dal primo giudice, della documentazione versata in atti che è stata, erroneamente quanto impropriamente, oggetto di attività interpretativa dal parte del giudicante, che invece avrebbe dovuto attenersi al significato emergente dagli atti senza cercare elementi contrari esterni. Deduce, inoltre,
l'appellante che il primo giudice avrebbe anche violato il dettato dell'art 112 cpc in quanto,
11 l'originario attore a seguito della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva C sostanziale aveva rivolto la propria domanda di indennizzo nei confronti della CP_4
che non ha negato di essere proprietaria della strada e pertanto sarebbe anche ultra
[...]
petita la statuizione del Tribunale che ha attribuito la proprietà della strada al Parte_1
senza che nessuna delle parti in causa avesse formulato tale domanda. Per tutte queste
[...] ragioni l'appellante insiste nelle rassegnate conclusioni e domanda altresì l'annullamento dell'ordinanza con la quale il primo decidente ha condannato il a versare una multa per Pt_1
mancata partecipazione al procedimento di mediazione, che deduce ingiustificata stante il proprio difetto legittimazione passiva. Infine domanda la riforma della statuizione disposta in punto di spese processuali.
Appello incidentale
Con il primo motivo l'appellante incidentale censura la statuizione del Tribunale che ha attribuito alla nota prodotta dalla ( doc n. 3), che proveniva dal Controparte_1
funzionario del medesimo Ente (ingegnere capo del dipartimento di infortunistica stradale), il valore di confessione stragiudiziale resa al terzo e, come tale, liberamente valutabile dal giudice. Deduce in senso contrario la parte, che la predetta nota integrava una vera e propria confessione giudiziale poiché richiamata dalla medesima nella Controparte_1
propria comparsa di costituzione e di risposta con chiamata in garanzia, che deve intendersi sottoscritta dal medesimo Ente, in quanto dall' indice dei documenti prodotti, risultava che il suo rappresentante legale aveva rilasciato la procura alle liti al difensore in calce all'atto di citazione . Pertanto deduce l'appellante incidentale, “ posto che la procura alla lite, allegata alla comparsa, cioè materialmente cucita alla stessa, costituendo un unico contesto con la
Comparsa medesima, è stata sottoscritta in calce dal legale rappresentante della CITTÀ
METROPOLITANA, diviene possibile affermare che pure il contenuto del doc. 3 è stato fatto proprio dalla parte, che l'ha sottoscritto per relationem.” Sulla base di detta considerazione ,
l'appellante incidentale trae la conclusione che anche la che Controparte_13 ha riconosciuto di essere proprietaria della strada ove è avvenuto il sinistro, è responsabile “ nella causazione del danno” ai sensi degli artt. 2043 cc ed anche dell'art. 2051cc e “quindi, il dispositivo della Sentenza appellata deve essere modificato, all'esito dell'accoglimento dei motivi d'appello incidentale, condannando in solido a pagare, in favore dell'odierno appellante incidentale, sia il , sia la sia la Parte_1 Controparte_1 [...]
” CP_3
12 Con il secondo motivo l'appellante incidentale deduce errata, sotto altro profilo, la valutazione compiuta dal giudice di prime cure, circa il valore probatorio da attribuire alla nota citata poiché la stessa in ogni caso valeva come confessione stragiudiziale resa non ad un terzo, come statuito dal primo giudice, ma alle parti del processo. Tale deduzione trae fondamento dal contenuto della nota citata che è stata predisposta dal funzionario della Controparte_1
, nella persona del Capo Ufficio Tecnico, su richiesta e sollecitazione del difensore
[...]
del predetto ente per essere prodotta nel presente giudizio in Tribunale. Indi- sostiene l'appellante incidentale- per la provenienza e la funzione della nota predisposta in funzione della sua produzione in giudizio, la dichiarazione era rivolta alle parti oltre che al giudice e pertanto “riveste valore probatorio pieno che consente di poter affermare che anche la
[...]
è responsabile ai sensi degli art 2043 e 2051 del cc del sinistro e pertanto CP_1 anch'essa come richiesto nel grado precedente andava condannata in solido con il Parte_1
al risarcimento dei danni ex artt. 2051 e 2043 cc, unitamente alla compagnia
[...] assicurativa chiamata in manleva”.
Con il terzo motivo la parte deduce che il primo giudice avrebbe trascurato di considerare che sebbene la strada, luogo del sinistro stradale, la SP 53/Var era una strada provinciale, tuttavia, ricadeva all'interno del centro abitato del come risultava dalle note prodotte Parte_1 dal quest'ultimo ( nota al prot. n. 114263 del 28.3.2017 e n. prot. n. 117030 del 29.3.2017) di conseguenza ai fini dell'applicazione dell'art 2051 oltre la , proprietaria Controparte_1
della strada occorreva anche individuarne il custode, poiché non è sufficiente accertare la relazione giuridica che collega l'ente territoriale alla strada ma occorreva anche individuare il soggetto che di fatto esercita un potere di controllo e custodia sulla stessa. Di con seguenza deduce- l'appellante incidentale- poiché è pacifico che la SP 53/Var si trova all'interno del perimetro urbano del di , tale ubicazione costituisce elemento che depone a Pt_1 Pt_1
favore della possibilità per il predetto di esercitare sulla stessa la custodia, come Pt_1
dimostrato dal fatto che sul luogo dell'incidente sono accorsi gli agenti della Polizia Municipale del Parte_1
^ ^ ^
Ciò posto deve darsi atto, in premessa, che sono passate in giudicato, in difetto di formulazione di appello principale ed incidentale, le statuizioni riguardanti l'individuazione della causa all'origine del sinistro stradale attribuita alla responsabilità esclusiva all'ente proprietario nonché custode della strada;
quella riguardante il quantum del risarcimento riconosciuto e
13 liquidato in sentenza. E' pure passata in giudicato, in difetto di contestazioni sull'operatività della polizza assicurativa, il diritto della ad essere tenuta Controparte_1
indenne da ogni eventuale pagamento conseguente al sinistro in caso di propria condanna.
L'unico aspetto che rimane contestato, per effetto dell'appello principale ed incidentale, è
l'individuazione dell'Ente tenuto al disposto risarcimento, che l'appellante principale indica in via esclusiva nella;
mentre l'appellante incidentale, che Controparte_13 reitera la propria domanda di condanna congiunta dell'ex e del domanda CP_4 Pt_1
che la condanna venga estesa ad entrambi gli Enti.
Il presente giudizio si è instaurato inizialmente tra l'attore e il ritenuto Parte_1
responsabile del sinistro per via delle condizioni pericolose della strada non debitamente segnalate e, soltanto a seguito della costituzione del convenuto, che ha dedotto la propria estraneità ai fatti di causa in quanto non titolare della stessa perché di proprietà dell'ex CP_4
, l'attore, in applicazione degli artt. 106 e 269 terzo comma cpc, ha citato in giudizio
[...]
ad integrazione del contraddittorio, il Libero Consorzio comunale di Catania estendendo anche nei suoi confronti l'originaria domanda di indennizzo per i medesimi fatti dedotti in causa.
A questo punto occorre qualificare la domanda originaria dell'attore anche per valutarne innanzitutto l'ammissibilità, sotto il profilo dell'interesse all'impugnazione incidentale.
Davanti al Tribunale, all'udienza di precisazione delle conclusione del 22.3.2022, l'attore si è riportato alle conclusione contenute nell'atto di citazione e nell'atto di integrazione del contraddittorio e in quest'ultimo atto aveva domandato “la condanna dell'Ente proprietario CP_ del tratto di strada in questione e dell' che ne era custode avendone affidata la cura e la manutenzione( o Libero Consorzio Comunale), in solido, ovvero nelle Parte_1
differente misura per ciascuno di essi che sarà provata in corso di causa”.
A parere di questo Collegio, l'odierno appellante incidentale non ha proposto una domanda soggettivamente alternativa, sotto il profilo della titolarità attiva, domandando al Tribunale di accertare preliminarmente l'appartenenza della strada per poi condannare alternativamente il o l'ex ma ha chiesto di accertare e di condannarne i medesimi in solido o Pt_1 CP_4
in misura concorrente al rispettivo grado di responsabilità in relazione alla custodia, ipotizzando che la custodia della strada potesse essere scissa dalla titolarità della strada. In realtà nel corso del giudizio di primo grado non è stata prospettata da alcuna delle parti convenute e neppure dalla terza chiamata in manleva, l'evenienza che la strada potesse essere stata affidata in gestione ad un soggetto diverso dal proprietario.
14 Né l'attore, a fronte delle difese avversarie, ha provato che il avesse preso in carico la Pt_1
gestione/concessione della strada.
Difatti come si evince dal terzo motivo dell'appello incidentale, la suddetta parte ipotizza soltanto che il potrebbe averne avuto la custodia, in ragione della Parte_1
presunzione iuris tantum, basata sulle circostanze che essendo l'Ente più prossimo poteva essere agevolato nella custodia/monitoraggio della strada;
che dopo il sinistro era intervenuto il con il proprio corpo di Polizia Municipale. Pt_1
In definitiva l'appellante incidentale con il terzo motivo di appello sembra assecondare la stessa linea di ragionamento seguita dal primo decidente, basata sul dato topografico della vicinanza/prossimità (inserimento della strada all'interno del centro urbano), che però al tempo stesso con i precedenti motivi di appello critica, ritenendo invece che la Sp53 Var, detta anche
Viale Kennedy, sia una strada provinciale.
Tanto chiarito, poiché la domanda formulata dall' odierno appellante al Tribunale, di condanna congiunta dei due Enti ( e ) non è stata Pt_1 Controparte_1 accolta, esso risulta formalmente soccombente e pertanto legittimato all'impugnazione incidentale, salvo le successive considerazioni sulla fondatezza della stessa.
^ ^ ^
Tanto chiarito, passando al merito dell'appello principale, non tutte le censure sono fondate o condivisibili, ma quelle fondate sono idonee a riformare la sentenza impugnata.
Ed infatti, come evidenzia la parte, il primo decidente ha attribuito alle disposizioni contenute nel codice della strada ed in particolare alle disposizioni contenute nel comma VII dell'art. 2 che recita “che le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti […]”, valenza probatoria idonea e sufficiente per accertarne la titolarità , anche in contrasto con le prove di segno contrario come la dichiarazione proveniente dalla medesima contenuta nel documento ( doc n. 3) prodotta dalla stessa in Controparte_1
giudizio ove il proprio funzionario apicale dichiarava che Il Viale Kennedy era la SP 53 Var in carico alla . Controparte_13
In realtà le norme citate dal primo giudice che descrivono le condizioni oggettive delle strade
(dimensioni, caratteristiche tecniche, collocazione, interne o esterne al centro abitato) vengono
15 utilizzate in caso di incertezza sulla titolarità delle strade per l'individuazione presuntiva dell'Ente di appartenenza.
Segue che il ricorso ai criteri presuntivi contenuti nel CDS è legittimo quando vi è una obiettiva incertezza sulla titolarità della strada e fermo restando che detta presunzione relativa, fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, può sempre essere vinta da prova contraria.
In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione quando si è pronunciata in materia evidenziando l'irrilevanza dell'inclusione delle strade negli elenchi e l'irrilevanza anche delibere di classificazione, adottate dai consigli comunali, che non hanno carattere costitutivo, ai fini del trasferimento della proprietà della strada, in quanto si è detto hanno funzione ricognitiva e valenza limitata all'assegnazione della strada ad una determinata classe nell'ambito delle strade comunali
Ed infatti costituisce principio consolidato secondo cui “L'appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c., non potendo reputarsi, a tal fine, elemento da solo sufficiente l'inclusione o meno della strada stessa nel relativo elenco, già previsto dall'art. 8 della l. n. 126 del 1958, avente natura dichiarativa e non costitutiva, ed avendo carattere relativo la presunzione di demanialità di cui all'art. 22 della l. n. 2248 del 1865, all. F. ( Cass n. 23705/2009).
La Corte di Cassazione ha anche affermato che “La distinzione tra strade interne e strade esterne al centro abitato non rileva al fi-ne di escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai fatti verificatisi nelle seconde, ma al solo fine di presumere l'esistenza -quanto alle prime - di un potere di controllo che va invece verificato di volta in volta per le seconde, in relazione alla natura della situazione di pericolo in concreto prodottasi” (Cass. n.19612/2016).
Infine ,“ l'appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c., non potendo reputarsi, a tal fine, elemento da solo sufficiente l'inclusione o meno della strada stessa nel relativo elenco, già previsto dalla L. n. 126 del 1958, art. 8, avente natura dichiarativa e non costitutiva;
2) la presunzione di demanialità di cui alla L. 20 marzo
1865, n. 2248, art. 8, all. F, è superabile mediante prova contraria;
3) l'accertamento dell'esistenza, sufficienza e rilevanza di tale prova implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità
16 solo per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione (Cass n. 15033/2020; Cass., 9 novembre 2009, n. 23705; Cass., 3 agosto 2010, n. 18027).
Precisati i principi operanti in materia per il peso specifico probatorio dei singoli indici presuntivi, nel caso in esame a fronte della produzione documentale, rappresentata da attestazioni provenienti dai vertici amministrativi del e della Parte_1 [...]
, tutte convergenti nell'attribuire la titolarità della strada SP 53 Var in Controparte_13 capo all' , non residuava alcuna incertezza sull'appartenenza della Parte_2
strada che potesse giustificare il ricorso ai criteri presuntivi dettati dal CDS per l'identificazione del suo proprietario.
Pertanto, anche il valore dato dal primo decidente, di confessione stragiudiziale liberamente valutabile, alla dichiarazione del funzionario della (doc n. 3) non è Controparte_13 condivisibile, dovendo piuttosto ricondurre detto documento tra“Gli atti e i certificati provenienti dalla p.a. o da enti pubblici, essendo assistiti da una presunzione "iuris tantum" di legittimità, possono essere posti a fondamento del convincimento del giudice di merito anche se la p.a. e gli enti pubblici, da cui gli atti stessi provengono, siano parte in causa (Cass
n.3654/2004; Cass n. 3253/2012; Cass. n. 10426/2002).
Reputa questo Collegio che al menzionato principio il primo decidente a maggior ragione avrebbe dovuto attenersi, difettando da parte della contestazioni sulla Controparte_1
veridicità/ esattezza del contenuto della nota che la stessa aveva prodotto in giudizio, sottoscritta dal proprio dirigente che dichiarava provinciale la strada in cui era avvenuto l'incidente; difettavano anche contestazioni sul contenuto delle relazioni prodotte dal
[...]
, provenienti dai dirigenti comunali che indicavano, a seguito delle effettuate Parte_1 verifiche, in titolo all'ex oltre che proprietà anche la manutenzione della Controparte_4
SP 53 - Var ed anche l'impianto di pubblica illuminazione della predetta strada era di proprietà della che ne curava anche la manutenzione. Elemento Controparte_13 quest'ultimo non trascurabile visto che di norma la gestione degli impianti di illuminazione delle strade è associata alla manutenzione delle stesse, per i connessi profili di sicurezza, aspetto di rilevanza specifica per la domanda attorea che aveva indicato anche nell'assenza dell'illuminazione la condizione che aveva favorito il sinistro.
Si aggiunga che sussiste una ulteriore prova che ancora depone per ritenere che la strada SP
53- Var è nella disponibilità e nella gestione della , che poi è quel che Controparte_1
rileva per decidere la responsabilità risarcitoria del sinistro all'esame, che si ricava dalla
17 mancata contestazione da parte della della deduzione contenuta nell'atto Controparte_1 di appello principale ove il ha affermato, a dimostrazione che quest'ultima era la Pt_1
proprietaria della strada, che di recente la aveva appaltato i Controparte_1
lavori di rifacimento della strada Sp 53- Va. Sul punto nulla ha dedotto in senso contrario l'interessata e soprattutto non ha dedotto che la presa in carico della manutenzione della strada era avvenuta in epoca successiva al sinistro e ciò neanche dopo il deposito da parte dell'appellante principale del bando di gara pubblicato dalla il Controparte_13
30.11.2021 avente ad oggetto “ lavori di Riqualificazione del Viale Kennedy (Sp 53-
Variante)”, anche se, va detto, che quest'ultima documentazione prodotta, non è utilizzabile, diversamente da quanto deduce l'appellante principale.
Ed infatti seppur è vero, come deduce il che all'epoca della pubblicazione Parte_1
del bando di gara ( 23.11.2021) erano già erano maturate davanti al Tribunale le preclusioni assertive e probatorie, non può al tempo stesso non rilevarsi che i documenti prodotti nel grado di appello erano già esistenti e resi pubblici all'epoca della notifica dell'atto di gravame, eppure non sono stati prodotti con l'atto di appello bensì con le note successive( 4.10.2022) per la prima udienza collegiale del 10.10.2022 . Ciò ha determinato, ad avviso di questo
Collegio, la decadenza dell'appellante principale dalla produzione delle nuove prove ai sensi del principio condiviso che “I documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'articolo
345, comma 3, del Cpc, dovendo escludersi che nel vigente regime processuale sussista un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori. Va pertanto affermato che la produzione di nuovi documenti in appello è ex articolo 345, comma 3, del Cpc (nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la legge n. 69 del 2009) ammissibile a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dalla circostanza che la parte interessata sia incorsa - per propria negligenza o per altra causa - nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano (a pena di decadenza) come nella specie prodotti mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la formazione sia successiva e la relativa produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo ( Cas 15503/2022).
18 Per quanto esposto, in riforma parziale della sentenza appellata, la parte tenuta al risarcimento del danno liquidato in favore dell'odierno appellante incidentale è la Controparte_1
in quanto proprietaria e custode della Sp 53 Var., con diritto della stessa ad essere
[...]
manlevata dalla compagnia assicurativa appellata.
Da tanto consegue l'infondatezza dell'appello incidentale volto nel suo complesso ad ottenere la condanna anche del invece estraneo e privo di titolarità sostanziale del Parte_1
rapporto dedotto in causa.
I restanti profili di censura contenuti nell'appello principale ed incidentale restano assorbiti dalla decisione.
Infine va accolta la domanda dell'appellante principale volta all'annullamento della sanzione pecuniaria applicata a proprio carico dal giudice di prime cure ai sensi dell'art 8 comma IV bis del D.lgs n. 28/2010 , per non avere partecipato senza giustificato motivo alla mediazione delegata dal giudice. Ed infatti come chiarito dalla SC con la sentenza n. 2030 /2018 la sanzione pecuniaria applicata, costituisce un capo accessorio della sentenza appellata e come tale emendabile all'esito finale del giudizio anche quando, come nella fattispecie, la condanna è stata pronunciata con ordinanza ( 16.2.2021) emessa in corso di causa, e non con la sentenza che definisce il giudizio, “ perché il mancato rispetto dei tempi e delle forme del processo non costituisce argomento per affermare che la pronuncia sia inappellabile, giacché il contenuto del provvedimento è, nelle due ipotesi, il medesimo”.
Spese Processuali
In grado di appello allorché la sentenza impugnata viene riformata in tutto o in parte, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale.
Nella fattispecie nei rapporti tra l'appellante principale e , TR considerate le ragioni della presente decisione, le spese dell'intero giudizio sostenute dall'odierno appellane principale vanno poste interamente a carico dell'appellato che ha CP_2
erroneamente citato in giudizio il risultato privo di titolarità della strada Parte_1 causa del sinistro. Pertanto la statuizione sulle spese si spiega perché era onere dell'attore verificare e individuare l'esatto ed il legittimo contraddittore, considerato anche che l'originario attore ha coltivato, infondatamente, anche in questo grado, con l'appello incidentale, la
19 domanda di condanna anche del seppur congiunta con la Parte_1 [...]
. Controparte_1
Invece nei rapporti tra l'appellante incidentale e la le spese Controparte_13
processuali sostenute dal primo nei due gradi di giudizio vanno posti a carico della
[...]
, che ha resistito infondatamente alle sue domande. Controparte_1
Le spese si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022 in considerazione del valore della causa (scaglione da €5.201,00 ad € 26.000,00) con l'applicazione dei valori medi tariffari.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, definitivamente decidendo nel giudizio d'appello iscritto al n. 755/2022 R.g.a.c., accoglie l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1249/2022, pubblicata in data 11.3.2022, ed in parziale riforma della stessa, così provvede:
Condanna la , in persona del rappresentante legale, anziché il Controparte_1
al risarcimento del danno nella misura indicata nella sentenza appellata;
Parte_1
revoca la condanna disposta a carico del al versamento in favore del bilancio Parte_1 dello Stato della somma di € 206,00;
Condanna al pagamento in favore del TR Parte_1
delle spese processuali dei due gradi di giudizio che liquida per il primo grado in complessivi
€ 5.077,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale;
e per il presente grado in complessivi
€ 5.809,00 (€ 1.134,00 per la fase di studio, €921,00 per la fase introduttiva, €1.843,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a e iva come per legge;
Condanna la , in persona del rappresentante legale al pagamento Controparte_1
delle spese processuali dei due gradi di giudizio in favore di TR
, che liquida, per il primo grado complessivamente in € 5.077,00 (€ 919,00 per la
[...] fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale) e per il presente grado in complessivi € 5.809,00 (€1.134,00 per la fase di studio, €921,00 per la fase introduttiva, €1.843,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a e iva come per legge;
20 In riforma della sentenza appellata, pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale definitivamente a carico della;
Controparte_1
Condanna la , in persona del rappresentante legale, a Controparte_3
manlevare la dagli esborsi conseguenti alla presente condanna. Controparte_1
Così deciso in Catania addì 26.5. 2025
Il Giudice Estensore Il Presiden te
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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