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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 14/01/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 359/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/07/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO AT, LA
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3965/2023 depositato il 11/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1171/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
11 e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi: - INT.PAGAMENTO n. 29620219001888528
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060064020691003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello e condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1171/2023 depositata il 12/6/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 11, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29620219001888528 asseritamente notificata in data 9 settembre 2021, per l'importo complessivo pari ad euro 219.819, correlata alla cartella di pagamento n. 29620060064020691003, nella prospettazione della parte ricorrente divenuta priva di effetti a seguito dell'annullamento con la sentenza n. 1506/01/2017 depositata l'1 marzo 2017.
Avverso la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, la parte contribuente ha proposto appello, deducendo la nullità dell'intimazione di pagamento e della sottesa cartella di pagamento per violazione del ne bis in idem.
Nella costituzione in giudizio, l'AGER ha concluso per il rigetto dei motivi di gravame e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 22/7/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti processuali, il Collegio rileva la palese infondatezza del gravame, poiché come già puntualmente rilevato dal primo Giudice e ribadito dalla parte appellata, la sentenza n. 1506/01/2017 - evocata nell'eccezione di ne bis in idem- ha ad oggetto la diversa iscrizione ipotecaria discendente da un'altra cartella di pagamento, recante il n. 29676201600003314.
Viceversa, l'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio afferisce la cartella di pagamento n.
29620060064020691003, regolarmente notificata e mai impugnata dalla parte contribuente, che subisce - pertanto- gli effetti definitivi del titolo esecutivo.
Il rigetto del gravame determina la soccombenza sulle spese processuali, che sono liquidate per il grado d'appello in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida per il grado d'appello in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/07/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO AT, LA
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3965/2023 depositato il 11/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1171/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
11 e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi: - INT.PAGAMENTO n. 29620219001888528
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060064020691003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello e condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1171/2023 depositata il 12/6/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 11, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29620219001888528 asseritamente notificata in data 9 settembre 2021, per l'importo complessivo pari ad euro 219.819, correlata alla cartella di pagamento n. 29620060064020691003, nella prospettazione della parte ricorrente divenuta priva di effetti a seguito dell'annullamento con la sentenza n. 1506/01/2017 depositata l'1 marzo 2017.
Avverso la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, la parte contribuente ha proposto appello, deducendo la nullità dell'intimazione di pagamento e della sottesa cartella di pagamento per violazione del ne bis in idem.
Nella costituzione in giudizio, l'AGER ha concluso per il rigetto dei motivi di gravame e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 22/7/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti processuali, il Collegio rileva la palese infondatezza del gravame, poiché come già puntualmente rilevato dal primo Giudice e ribadito dalla parte appellata, la sentenza n. 1506/01/2017 - evocata nell'eccezione di ne bis in idem- ha ad oggetto la diversa iscrizione ipotecaria discendente da un'altra cartella di pagamento, recante il n. 29676201600003314.
Viceversa, l'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio afferisce la cartella di pagamento n.
29620060064020691003, regolarmente notificata e mai impugnata dalla parte contribuente, che subisce - pertanto- gli effetti definitivi del titolo esecutivo.
Il rigetto del gravame determina la soccombenza sulle spese processuali, che sono liquidate per il grado d'appello in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida per il grado d'appello in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge se dovuti.