Articolo 33 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 32Articolo 34
Versione
27 settembre 1941
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Versione
18 giugno 1952
Art. 33.

La pensione diretta e' liquidata in base alle retribuzioni con le quali i salariati risultano iscritti negli elenchi dei contributi, mediante l'applicazione della tabella A annessa al presente Ordinamento e secondo le norme in essa indicate. Quando, per qualsiasi motivo, sia stata omessa l'iscrizione, o non risulti che siano stati assoggettati a contributo anche gli assegni in natura, o gli emolumenti dati in sostituzione di detti assegni, sono valutati, nel primo caso, le retribuzioni effettivamente godute, e, nel secondo caso, in aggiunta al salario gia' assoggettato a contributo, il valore degli assegni in natura e gli emolumenti dati in sostituzione, provvedendo al recupero dei relativi contributi. ((2))

Le retribuzioni annue da valutarsi per i servizi resi anteriormente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione del presente Ordinamento sono arrotondate calcolando per dieci lire le frazioni che eccedono le cinque lire e trascurando le altre.

Per i salariati che acquistino il diritto a pensione a norma delle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 32, le retribuzioni utili agli effetti della pensione relative ai servizi anteriori al 1° gennaio 1920, sono aumentate, ai fini della liquidazione della pensione, secondo le seguenti aliquote:
300 per cento per i servizi prestati fino al 31 dicembre 1907;
200 per cento per i servizi prestati dal 1° gennaio 1908 al 31 dicembre 1919.

Nel caso di cui alla lettera d) del precedente articolo 32, la pensione, calcolata a norma dei tre primi commi del presente articolo, e' aumentata di un decimo e non puo' essere inferiore ai due terzi dell'ultima retribuzione di cui all'articolo 22 per il salariato avente 25 o piu' anni di servizio utile, ne' alla meta' della retribuzione stessa per il salariato con meno di 25 anni di servizio utile.

In nessun caso la pensione puo' eccedere la media del migliore triennio delle retribuzioni utili a pensione, effettivamente godute dal salariato.

La pensione diretta non puo' essere inferiore a lire milleottocento annue, purche' non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dal salariato nell'ultimo anno di servizio.

Agli effetti dei due commi precedenti, le retribuzioni utili a pensione effettivamente godute non possono valutarsi in misura inferiore a quella su cui fu legalmente corrisposto il contributo per l'iscrizione alla Cassa.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'art. 33 della legge 25 luglio 1941, n. 934 . per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e relativamente alle retribuzioni decorrenti dal 1 gennaio 1950 in poi, la pensione e' liquidata in base alle retribuzioni ed agli altri assegni soggetti a contributo di cui al secondo comma dell'art. 22 della citata legge n. 934".
Entrata in vigore il 18 giugno 1952
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