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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/11/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 715/2021
Verbale di udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il giorno 19 novembre 2025 alle ore 10:45, innanzi al got dott.ssa
AR AG è presente l avv. Giovanni Corleto in sostituzione dell'avv Marco Sartoni il quale si riporta integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.10.2021, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. È presente nell'interesse dell'opponente l'avv. il quale, CP_1 dopo aver impugnato ancora una volta le eccezioni e le deduzioni tutte della parte opposta così come formulate in atti, si richiama tutto quanto già eccepito e dedotto con il proprio atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 135/2021 e in tutti i successivi atti e verbali di causa.
Eccepisce in ogni caso la infondatezza della domanda stante la inesigibilità della pretesa creditoria avanzata per la nullità ex artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 della clausola di surroga contenuta nel contratto di mutuo e per l'insussistenza dei necessari requisiti di applicabilità degli artt. 1916 e 1201 c.c. La richiamata clausola contrattuale, ove applicata, determinerebbe invero lo svuotamento della causa contrattuale del contratto di assicurazione, arrivando a privare il soggetto assicurato dalla garanzia per i rischi contro cui con il pagamento del premio si è assicurato con la sottoscrizione del contratto di assicurazione, dovendosi valutare “non solo la reale volontà delle parti ma anche la capacità [della clausola] di alterare significativamente
Pag. 1 il sinallagma contrattuale in favore della parte predisponente” (ex multis Tribunale Roma sez. IX, 06/04/2022, n.5267, Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 15408 del 26/07/2016).
E' innegabile, invero, la posizione di assoluta superiorità negoziale, sancita dal contratto di mutuo, a mente del quale (i) non soltanto l'onere del pagamento dei premi assicurativi è stato posto a carico del consumatore/mutuatario, ma (ii) è previsto che nel caso di estinzione anticipata, gli importi trattenuti anticipatamente e direttamente sul capitale mutuato, tra cui i premi per le polizze assicurative, non sono rimborsabili al lavoratore, elemento che nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, e nel consentire al finanziatore di trattenere tali prestazioni senza alcuna residua giustificazione – gli oneri assicurativi, a fronte di un rischio ormai cessato (in uno agli altri costi per un totale di € 9.035,17)- determina in maniera evidente l'alterazione del sinallagma negoziale.
La natura vessatoria della clausola contrattuale di surroga nei confronti del soggetto mutuante è evidente, e ne determina la nullità ai sensi degli artt. 33, comma 1, e 36 del Codice del Consumo, della cui applicazione al caso di specie non può si dubitare, stante la indubbia qualifica di consumatore dell'odierno opponente, pacificamente ammessa anche dalla parte opposta per aver incardinato la controversia utilizzando il foro dedicato al "consumatore".
“Il contraente assicurato, anche rispetto allo schema del contratto in favore di terzo, si trova, infatti, ad essere gravato dal pagamento del premio, ma anche, al verificarsi del rischio assicurato, a sopportarne le conseguenze, dovendo corrispondere in favore dell'assicuratore un importo pari a quello del debito residuo del finanziamento. Dal suo canto, invece, l'assicuratore vede neutralizzata a suo vantaggio l'alea del contratto senza assumere, di fatto, la gestione di alcun rischio, pur ricevendo il compenso per la stessa. Orbene, anche riconoscendo al
Pag. 2 diritto di surroga, per come previsto nell'ambito dell'operazione contrattuale per cui è causa, la finalità di assicurare, con onere a carico del finanziato, il finanziatore rispetto al rischio della mancata restituzione del finanziamento, si ritiene che tale diritto incida in maniera determinante sulla distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione. Pertanto, le clausole attributive del diritto di surroga, in quanto inserite in un contratto concluso tra consumatore e professionista, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica trattativa individuale (art. 34, commi 4 e 5 C.d.C.), in difetto della quale devono essere dichiarate nulle ai sensi dell'art. 36 (C.d.C.)”
(Tribunale di GO sentenza n. 517/2025 pubbl. il 18/08/2025).
Parte opposta non ha offerto invero prova alcuna che tale clausola sia stata oggetto di trattativa individuale, trattandosi di disposizione inserita in un modulo prestampato, peraltro poco leggibile per caratteri di stampa e contenuto e recante una generica approvazione di un numero di clausole richiamate in blocco. Ed in ogni caso, non è sufficiente il rinvio alle condizioni di efficacia previste dall'art. 1341
c.c. per le condizioni generali di contratto contenute nei moduli predisposti unilateralmente da uno dei contraenti, posto che, in ogni caso, ai fini dell'esclusione del carattere di vessatorietà e della conseguente sanzione di inefficacia e invalidità della clausola in senso conforme alla disciplina prevista dall'art. 34, quarto comma, del Codice del Consumo non è bastevole la approvazione per iscritto, ma ciò che conta è soltanto la dimostrazione dell'avvenuta trattativa.
Posto tutto quanto innanzi, si chiede che la causa venga decisa ed all'uopo si rassegnano nuovamente le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di GO adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare in accoglimento dell'opposizione e delle motivazioni su cui essa si fonda, che l'opposta per il titolo dedotto con il ricorso introduttivo non vanta alcun credito nei confronti
Pag. 3 dell'opponente e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 135/2021 (R.G. 273/2021) su istanza della soc. con Controparte_2 P.IVA_1 sede legale in Milano, alla via Ignazio Giardella n. 2 , in persona del legale rapp. p.t., emesso dal Tribunale Ordinario di GO -
Giudice Dott. Riccardo Sabato - il 30.03.2021, con cui si ingiunge all'opponente di pagare la somma di € 33.865,25 per sorta capitale, oltre alle spese di procedimento liquidate in complessivi € 1.305,00, di cui €
286,00 per spese oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
In seguito alla discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
IL GIUDICE all'esito della Camera di Consiglio, esaminati gli atti di causa e udita la discussione, pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Il Got del Tribunale di GO dott.ssa AR AG ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza nel procedimento civile n. 715/2021 R.G.
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ed elettivamente domiciliato come in atti CP_1
opponente
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Sartoni ed elettivamente domiciliata come in atti
Pag. 4 opposta avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - nullità clausole abusive contratto finanziamento e assicurazione
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo”
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.135/2021 reso in data 30 marzo 2021 dal Tribunale di GO con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di €.33.865,25. Controparte_2
Evidenziava di aver sottoscritto contratto di finanziamento stipulato in data 25.02.2008 dalla società Ecla SpA, in qualità di mandataria di
Unicredit Consumer Financing SpA, veniva mutuata al Sig.
[...] la somma di € 45.360,00, da estinguersi mediante la Pt_1 corresponsione di n. 108 rate mensili da € 420,00 cadauna, e rimborsabile tramite la cessione del quinto dello stipendio ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n.180/1950 e che il contratto di finanziamento, secondo quanto prescritto dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950, prevedeva la stipulazione, a beneficio della società di finanziamento mutuante, di una polizza a garanzia del credito con la compagnia di assicurazione
[...]
, denominata "Rischio Impiego N. 911264". Controparte_2
Specificava, poi, che per motivi non derivanti da propria iniziativa perdeva il lavoro e, conseguenzialmente lo stipendio, non riuscendo più
a far fronte al rimborso del finanziamento.
In seguito a tanto la opposta provvedeva, come da contratto, a versare la somma residua del finanziamento alla società finanziaria mutuante e, successivamente agiva con il monitorio in surroga.
Pag. 5 A sostegno dell'opposizione eccepiva la nullità della clausola prevista dall'art. 10 del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. N. 206/2005 e, pertanto, l'inoperatività degli articoli 1916 e 1201 c.c..
Da tanto ne faceva scaturite l'illegittimità della pretesa creditoria.
Si costituiva ritualmente in giudizio la opposta che contestava il motivo di opposizione sottolineando il diritto e la legittimità dell'azione in surroga.
Nel corso del giudizio, non veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e il giudice disponeva per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Effettuato il procedimento di mediazione con esito negativo, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.. Depositate le memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, dopo alcuni rinvii, veniva fissata udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
La causa viene decisa all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. come di seguito.
In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda essendo dimostrato in atti l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Sempre in via preliminare occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Pag. 6 Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Orbene, nel caso di specie, incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore, trovando applicazione i criteri in tema di onere della prova elaborati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n. 13533 del
2001.
In via preliminare, occorre premettere che il certificato di assicurazione della polizza “Vittoria Formula Impiego” (cfr. all. 2 parte opposta) indica come “Assicurato” , richiamando espressamente in calce Parte_1 la proposta di adesione sottoscritta dall'assicurato, e come “Beneficiario”
“Unicredit Consumer Financing S”.
Nel contratto di mutuo/finanziamento (cfr. all. 1 parte opposta) all'art. 1 veniva inoltre espressamente previsto che il premio assicurativo fosse a carico del finanziato. Invero, lo stesso veniva corrisposto dall'opponente per l'importo di €.2.206,28 in sede di liquidazione del finanziamento.
Inoltre, l'opponente va qualificato come consumatore e, in tale veste, sottoscriveva il contratto di mutuo/finanziamento con cessione del quinto dello stipendio ed aderiva alla sopra richiamata polizza.
Occorre, ancora, premettere che la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., 28/03/2022, n. 9866) in ordine alla validità delle clausole, come quella di cui all'art. 10 del contratto di mutuo/finanziamento oggetto del presente giudizio e che contemplano il diritto di surroga dell'assicuratore nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento
Pag. 7 di quest'ultimo, ha avuto modo di specificare che la previsione del diritto di surroga non può ritenersi nulla qualora l'assicurazione sia stata contratta nell'interesse del finanziatore, secondo lo schema del contratto a favore del terzo e non già nell'interesse del finanziato.
Anche nel caso di specie deve ritenersi che l'assicurazione sia stata stipulata nell'interesse del finanziatore. In tal senso rilevano l'art 1 del contratto di mutuo/finanziamento ove si legge: “In sede di liquidazione del prestito stesso il Cedente verserà, in unica soluzione, mediante sul valore anzidetto attualizzato: ... f) € 2.206,28 per i premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze di assicurazione in virtù delle quali il
Mutuante ha ottenuto (…) la copertura dei rischi della vita nonché di perdita dell'occupazione”. Si rinviene, quindi, che l'assicurazione è stata rilasciata al fine di garantire rispetto al rischio di non ottenere la restituzione dell'importo finanziato. Nello stesso senso ed altrettanto esplicita risulta la clausola di cui all'art. 10 del contratto di mutuo/finanziamento sopra citata, ove, proprio prima della previsione del diritto di surroga, si legge: “le polizze assicurative vengono emesse ad esclusivo beneficio del Cessionario…”.
La suddetta clausola, tuttavia, pur non priva di giustificazione causale, deve, come eccepito da parte opponente, ritenersi vessatoria ai sensi dell'articolo 33, 1° comma D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
In particolare, la stessa determina nell'ambito del contratto di assicurazione connesso al contratto di mutuo/finanziamento un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti in capo alle parti, a danno del consumatore. In primo luogo, la previsione del diritto di surroga di cui all'art. 10 del contratto di mutuo/finanziamento, non può dirsi espressione della previsione di cui all'art. 1916 c.c., che stabilisce tale diritto in favore dell'assicuratore esclusivamente nei diritti che l'assicurato vanta verso i terzi responsabili del danno. Tale non può essere infatti ritenuto il dipendente finanziato per il solo fatto di essere
Pag. 8 debitore del danneggiato (ex multis, Cass. 20740/2016,) in quanto la copertura assicurativa “rischio impego” opera in tutti i casi in cui venga meno la percezione da parte del lavoratore della retribuzione, a prescindere da qualsivoglia responsabilità del medesimo, senza alcuna distinzione tra le ipotesi di perdita colpevole ed incolpevole del lavoro.
Esclusa dunque l'operatività legale della surrogazione, non prevista neppure dall'art. 54 co. 1 del DPR 180/1950 sopra citato, si ritiene che l'inserimento convenzionale del diritto di surroga, in favore dell'assicuratore nei confronti del finanziato assicurato, realizzi un'alterazione dell'equilibrio contrattuale proprio dell'assicurazione, anche rispetto allo schema del contratto in favore di terzo.
Il contraente assicurato si trova, infatti, ad essere gravato dal pagamento del premio, ma anche, al verificarsi del rischio assicurato, a sopportarne le conseguenze, dovendo corrispondere in favore dell'assicuratore un importo pari a quello del debito residuo del finanziamento. Dal suo canto, invece, l'assicuratore vede neutralizzata a suo vantaggio l'alea del contratto senza assumere, di fatto, la gestione di alcun rischio, pur ricevendo il compenso per la stessa.
Orbene, anche riconoscendo al diritto di surroga, per come previsto nell'ambito dell'operazione contrattuale per cui è causa, la finalità di assicurare, con onere a carico del finanziato, il finanziatore rispetto al rischio della mancata restituzione del finanziamento, si ritiene che tale diritto incida in maniera determinante sulla distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione. Pertanto, le clausole attributive del diritto di surroga, in quanto inserite in un contratto concluso tra consumatore e professionista, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica trattativa individuale (art. 34, commi 4 e 5 C.d.C.), in difetto della quale devono essere dichiarate nulle ai sensi dell'art. 36
(C.d.C.).
Pag. 9 Dalla nullità della suddetta clausola contrattuale, ovvero l'art. 10 del contratto di mutuo/finanziamento, discende l'insussistenza del diritto della opposta ad agire nei confronti del debitore mutuatario opponente, in surroga del diritto di credito della Banca mutuante.
In conseguenza di tanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di GO, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa AR AG, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.715/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.135/2021 reso in data 30 marzo 2021 dal Tribunale di
GO con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di
[...]
la somma di €.33.865,25, dichiarandolo nullo e privo Controparte_2 di effetti;
- condanna, altresì, , in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., a pagare in favore di parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €.118,50 per esborsi ed in €.5.810,00 oltre spese generali
15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario. CP_1
Così deciso in GO il 19 novembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa AR AG
Pag. 10
SEZIONE CIVILE
R.G. 715/2021
Verbale di udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il giorno 19 novembre 2025 alle ore 10:45, innanzi al got dott.ssa
AR AG è presente l avv. Giovanni Corleto in sostituzione dell'avv Marco Sartoni il quale si riporta integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.10.2021, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. È presente nell'interesse dell'opponente l'avv. il quale, CP_1 dopo aver impugnato ancora una volta le eccezioni e le deduzioni tutte della parte opposta così come formulate in atti, si richiama tutto quanto già eccepito e dedotto con il proprio atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 135/2021 e in tutti i successivi atti e verbali di causa.
Eccepisce in ogni caso la infondatezza della domanda stante la inesigibilità della pretesa creditoria avanzata per la nullità ex artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 della clausola di surroga contenuta nel contratto di mutuo e per l'insussistenza dei necessari requisiti di applicabilità degli artt. 1916 e 1201 c.c. La richiamata clausola contrattuale, ove applicata, determinerebbe invero lo svuotamento della causa contrattuale del contratto di assicurazione, arrivando a privare il soggetto assicurato dalla garanzia per i rischi contro cui con il pagamento del premio si è assicurato con la sottoscrizione del contratto di assicurazione, dovendosi valutare “non solo la reale volontà delle parti ma anche la capacità [della clausola] di alterare significativamente
Pag. 1 il sinallagma contrattuale in favore della parte predisponente” (ex multis Tribunale Roma sez. IX, 06/04/2022, n.5267, Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 15408 del 26/07/2016).
E' innegabile, invero, la posizione di assoluta superiorità negoziale, sancita dal contratto di mutuo, a mente del quale (i) non soltanto l'onere del pagamento dei premi assicurativi è stato posto a carico del consumatore/mutuatario, ma (ii) è previsto che nel caso di estinzione anticipata, gli importi trattenuti anticipatamente e direttamente sul capitale mutuato, tra cui i premi per le polizze assicurative, non sono rimborsabili al lavoratore, elemento che nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, e nel consentire al finanziatore di trattenere tali prestazioni senza alcuna residua giustificazione – gli oneri assicurativi, a fronte di un rischio ormai cessato (in uno agli altri costi per un totale di € 9.035,17)- determina in maniera evidente l'alterazione del sinallagma negoziale.
La natura vessatoria della clausola contrattuale di surroga nei confronti del soggetto mutuante è evidente, e ne determina la nullità ai sensi degli artt. 33, comma 1, e 36 del Codice del Consumo, della cui applicazione al caso di specie non può si dubitare, stante la indubbia qualifica di consumatore dell'odierno opponente, pacificamente ammessa anche dalla parte opposta per aver incardinato la controversia utilizzando il foro dedicato al "consumatore".
“Il contraente assicurato, anche rispetto allo schema del contratto in favore di terzo, si trova, infatti, ad essere gravato dal pagamento del premio, ma anche, al verificarsi del rischio assicurato, a sopportarne le conseguenze, dovendo corrispondere in favore dell'assicuratore un importo pari a quello del debito residuo del finanziamento. Dal suo canto, invece, l'assicuratore vede neutralizzata a suo vantaggio l'alea del contratto senza assumere, di fatto, la gestione di alcun rischio, pur ricevendo il compenso per la stessa. Orbene, anche riconoscendo al
Pag. 2 diritto di surroga, per come previsto nell'ambito dell'operazione contrattuale per cui è causa, la finalità di assicurare, con onere a carico del finanziato, il finanziatore rispetto al rischio della mancata restituzione del finanziamento, si ritiene che tale diritto incida in maniera determinante sulla distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione. Pertanto, le clausole attributive del diritto di surroga, in quanto inserite in un contratto concluso tra consumatore e professionista, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica trattativa individuale (art. 34, commi 4 e 5 C.d.C.), in difetto della quale devono essere dichiarate nulle ai sensi dell'art. 36 (C.d.C.)”
(Tribunale di GO sentenza n. 517/2025 pubbl. il 18/08/2025).
Parte opposta non ha offerto invero prova alcuna che tale clausola sia stata oggetto di trattativa individuale, trattandosi di disposizione inserita in un modulo prestampato, peraltro poco leggibile per caratteri di stampa e contenuto e recante una generica approvazione di un numero di clausole richiamate in blocco. Ed in ogni caso, non è sufficiente il rinvio alle condizioni di efficacia previste dall'art. 1341
c.c. per le condizioni generali di contratto contenute nei moduli predisposti unilateralmente da uno dei contraenti, posto che, in ogni caso, ai fini dell'esclusione del carattere di vessatorietà e della conseguente sanzione di inefficacia e invalidità della clausola in senso conforme alla disciplina prevista dall'art. 34, quarto comma, del Codice del Consumo non è bastevole la approvazione per iscritto, ma ciò che conta è soltanto la dimostrazione dell'avvenuta trattativa.
Posto tutto quanto innanzi, si chiede che la causa venga decisa ed all'uopo si rassegnano nuovamente le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di GO adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare in accoglimento dell'opposizione e delle motivazioni su cui essa si fonda, che l'opposta per il titolo dedotto con il ricorso introduttivo non vanta alcun credito nei confronti
Pag. 3 dell'opponente e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 135/2021 (R.G. 273/2021) su istanza della soc. con Controparte_2 P.IVA_1 sede legale in Milano, alla via Ignazio Giardella n. 2 , in persona del legale rapp. p.t., emesso dal Tribunale Ordinario di GO -
Giudice Dott. Riccardo Sabato - il 30.03.2021, con cui si ingiunge all'opponente di pagare la somma di € 33.865,25 per sorta capitale, oltre alle spese di procedimento liquidate in complessivi € 1.305,00, di cui €
286,00 per spese oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
In seguito alla discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
IL GIUDICE all'esito della Camera di Consiglio, esaminati gli atti di causa e udita la discussione, pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Il Got del Tribunale di GO dott.ssa AR AG ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza nel procedimento civile n. 715/2021 R.G.
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ed elettivamente domiciliato come in atti CP_1
opponente
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Sartoni ed elettivamente domiciliata come in atti
Pag. 4 opposta avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - nullità clausole abusive contratto finanziamento e assicurazione
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo”
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.135/2021 reso in data 30 marzo 2021 dal Tribunale di GO con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di €.33.865,25. Controparte_2
Evidenziava di aver sottoscritto contratto di finanziamento stipulato in data 25.02.2008 dalla società Ecla SpA, in qualità di mandataria di
Unicredit Consumer Financing SpA, veniva mutuata al Sig.
[...] la somma di € 45.360,00, da estinguersi mediante la Pt_1 corresponsione di n. 108 rate mensili da € 420,00 cadauna, e rimborsabile tramite la cessione del quinto dello stipendio ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n.180/1950 e che il contratto di finanziamento, secondo quanto prescritto dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950, prevedeva la stipulazione, a beneficio della società di finanziamento mutuante, di una polizza a garanzia del credito con la compagnia di assicurazione
[...]
, denominata "Rischio Impiego N. 911264". Controparte_2
Specificava, poi, che per motivi non derivanti da propria iniziativa perdeva il lavoro e, conseguenzialmente lo stipendio, non riuscendo più
a far fronte al rimborso del finanziamento.
In seguito a tanto la opposta provvedeva, come da contratto, a versare la somma residua del finanziamento alla società finanziaria mutuante e, successivamente agiva con il monitorio in surroga.
Pag. 5 A sostegno dell'opposizione eccepiva la nullità della clausola prevista dall'art. 10 del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. N. 206/2005 e, pertanto, l'inoperatività degli articoli 1916 e 1201 c.c..
Da tanto ne faceva scaturite l'illegittimità della pretesa creditoria.
Si costituiva ritualmente in giudizio la opposta che contestava il motivo di opposizione sottolineando il diritto e la legittimità dell'azione in surroga.
Nel corso del giudizio, non veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e il giudice disponeva per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Effettuato il procedimento di mediazione con esito negativo, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.. Depositate le memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, dopo alcuni rinvii, veniva fissata udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
La causa viene decisa all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. come di seguito.
In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda essendo dimostrato in atti l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Sempre in via preliminare occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Pag. 6 Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Orbene, nel caso di specie, incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore, trovando applicazione i criteri in tema di onere della prova elaborati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n. 13533 del
2001.
In via preliminare, occorre premettere che il certificato di assicurazione della polizza “Vittoria Formula Impiego” (cfr. all. 2 parte opposta) indica come “Assicurato” , richiamando espressamente in calce Parte_1 la proposta di adesione sottoscritta dall'assicurato, e come “Beneficiario”
“Unicredit Consumer Financing S”.
Nel contratto di mutuo/finanziamento (cfr. all. 1 parte opposta) all'art. 1 veniva inoltre espressamente previsto che il premio assicurativo fosse a carico del finanziato. Invero, lo stesso veniva corrisposto dall'opponente per l'importo di €.2.206,28 in sede di liquidazione del finanziamento.
Inoltre, l'opponente va qualificato come consumatore e, in tale veste, sottoscriveva il contratto di mutuo/finanziamento con cessione del quinto dello stipendio ed aderiva alla sopra richiamata polizza.
Occorre, ancora, premettere che la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., 28/03/2022, n. 9866) in ordine alla validità delle clausole, come quella di cui all'art. 10 del contratto di mutuo/finanziamento oggetto del presente giudizio e che contemplano il diritto di surroga dell'assicuratore nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento
Pag. 7 di quest'ultimo, ha avuto modo di specificare che la previsione del diritto di surroga non può ritenersi nulla qualora l'assicurazione sia stata contratta nell'interesse del finanziatore, secondo lo schema del contratto a favore del terzo e non già nell'interesse del finanziato.
Anche nel caso di specie deve ritenersi che l'assicurazione sia stata stipulata nell'interesse del finanziatore. In tal senso rilevano l'art 1 del contratto di mutuo/finanziamento ove si legge: “In sede di liquidazione del prestito stesso il Cedente verserà, in unica soluzione, mediante sul valore anzidetto attualizzato: ... f) € 2.206,28 per i premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze di assicurazione in virtù delle quali il
Mutuante ha ottenuto (…) la copertura dei rischi della vita nonché di perdita dell'occupazione”. Si rinviene, quindi, che l'assicurazione è stata rilasciata al fine di garantire rispetto al rischio di non ottenere la restituzione dell'importo finanziato. Nello stesso senso ed altrettanto esplicita risulta la clausola di cui all'art. 10 del contratto di mutuo/finanziamento sopra citata, ove, proprio prima della previsione del diritto di surroga, si legge: “le polizze assicurative vengono emesse ad esclusivo beneficio del Cessionario…”.
La suddetta clausola, tuttavia, pur non priva di giustificazione causale, deve, come eccepito da parte opponente, ritenersi vessatoria ai sensi dell'articolo 33, 1° comma D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
In particolare, la stessa determina nell'ambito del contratto di assicurazione connesso al contratto di mutuo/finanziamento un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti in capo alle parti, a danno del consumatore. In primo luogo, la previsione del diritto di surroga di cui all'art. 10 del contratto di mutuo/finanziamento, non può dirsi espressione della previsione di cui all'art. 1916 c.c., che stabilisce tale diritto in favore dell'assicuratore esclusivamente nei diritti che l'assicurato vanta verso i terzi responsabili del danno. Tale non può essere infatti ritenuto il dipendente finanziato per il solo fatto di essere
Pag. 8 debitore del danneggiato (ex multis, Cass. 20740/2016,) in quanto la copertura assicurativa “rischio impego” opera in tutti i casi in cui venga meno la percezione da parte del lavoratore della retribuzione, a prescindere da qualsivoglia responsabilità del medesimo, senza alcuna distinzione tra le ipotesi di perdita colpevole ed incolpevole del lavoro.
Esclusa dunque l'operatività legale della surrogazione, non prevista neppure dall'art. 54 co. 1 del DPR 180/1950 sopra citato, si ritiene che l'inserimento convenzionale del diritto di surroga, in favore dell'assicuratore nei confronti del finanziato assicurato, realizzi un'alterazione dell'equilibrio contrattuale proprio dell'assicurazione, anche rispetto allo schema del contratto in favore di terzo.
Il contraente assicurato si trova, infatti, ad essere gravato dal pagamento del premio, ma anche, al verificarsi del rischio assicurato, a sopportarne le conseguenze, dovendo corrispondere in favore dell'assicuratore un importo pari a quello del debito residuo del finanziamento. Dal suo canto, invece, l'assicuratore vede neutralizzata a suo vantaggio l'alea del contratto senza assumere, di fatto, la gestione di alcun rischio, pur ricevendo il compenso per la stessa.
Orbene, anche riconoscendo al diritto di surroga, per come previsto nell'ambito dell'operazione contrattuale per cui è causa, la finalità di assicurare, con onere a carico del finanziato, il finanziatore rispetto al rischio della mancata restituzione del finanziamento, si ritiene che tale diritto incida in maniera determinante sulla distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione. Pertanto, le clausole attributive del diritto di surroga, in quanto inserite in un contratto concluso tra consumatore e professionista, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica trattativa individuale (art. 34, commi 4 e 5 C.d.C.), in difetto della quale devono essere dichiarate nulle ai sensi dell'art. 36
(C.d.C.).
Pag. 9 Dalla nullità della suddetta clausola contrattuale, ovvero l'art. 10 del contratto di mutuo/finanziamento, discende l'insussistenza del diritto della opposta ad agire nei confronti del debitore mutuatario opponente, in surroga del diritto di credito della Banca mutuante.
In conseguenza di tanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di GO, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa AR AG, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.715/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.135/2021 reso in data 30 marzo 2021 dal Tribunale di
GO con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di
[...]
la somma di €.33.865,25, dichiarandolo nullo e privo Controparte_2 di effetti;
- condanna, altresì, , in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., a pagare in favore di parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €.118,50 per esborsi ed in €.5.810,00 oltre spese generali
15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario. CP_1
Così deciso in GO il 19 novembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa AR AG
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