TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/11/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 278/2025 introdotto con ricorso depositato in data 25.02.2025 da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.05.1963 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Speca
RICORRENTE
CONTRO
(C.F ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Tronto (AP) il 03.10.1965 ed ivi residente, in Via Roma n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Rollino
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 10.03.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
LE PARTI HANNO CHIESTO CONGIUNTAMENTE: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in OT (AP) il 18.09.1988 ed il cui relativo atto fu iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto ente al n. 4 parte 2 A 1988; ordinando al medesimo Ufficio di Stato civile del Comune di OT, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
modificare le condizioni di cui al verbale di separazione revocando l'assegno posto a carico del ricorrente in quella sede quale mantenimento della figlia .” Per_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.02.2025 sulla premessa che: Parte_1
- in data 18.09.1988 contraeva matrimonio concordatario con Controparte_1
scegliendo il regime della comunione dei beni. Il relativo atto fu iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di OT (atto n. 4 parte 2 A 1988);
- dal matrimonio a San Benedetto del Tronto il 21/03/1989 è nata la figlia;
Per_1
- i coniugi si sono separati con provvedimento di omologa pronunciato dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 13.07.2012 alle seguenti condizioni: “i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. -il sig si impegna a corrispondere, quale Parte_1
contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Per_1 autosufficiente economicamente, la somma mensile pari ad euro 600,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici istat;
tale somma sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese direttamente sul conto corrente della figlia, quale modalità ex art 155 – quinques cod civ. -Eventuali spese straordinarie riguardanti la figlia , Per_1
nessuna esclusa, ivi comprese quelle di socializzazione, saranno interamente a carico del sig -I coniugi dichiarano di non avere più reciproche pretese Parte_1
economiche l'uno verso l'altra. -Spese legali compensate. I procuratori delle parti sottoscrivono l'atto anche alla rinuncia alla solidarietà professionale ex art 68
LP.”
- vuole cessare di corrispondere la somma convenuta in sede di separazione in favore della figlia in quanto la stessa è autosufficiente. Per_1
- non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 03.03.2025, il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, fissando l'udienza del 16.10.2025 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In data 08.09.2025 si costituiva in giudizio la resistente , aderendo e Controparte_1
associandosi alla domanda del ricorrente nei termini di cui al ricorso introduttivo.
In data 19.09.2025 le parti presentavano istanza congiunta di trasformazione del rito da giudiziale in consensuale. Il giudice, all'udienza del 16.10.2025, tenutasi in forma scritta, rimetteva la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c., stante l'intervenuto accordo tra le parti.
Osserva il Collegio che la domanda dei coniugi relativa alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento vista la mancanza, tra gli stessi, di ogni forma di coabitazione e comunione materiale e/o morale e l'impossibilità di qualsiasi forma di riconciliazione. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni stabilite tra le parti non risultano contrarie all'ordine pubblico ed appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle medesime.
In merito alle spese il Collegio rileva che, stante la natura necessitata della controversia e la circostanza che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
278/2025 come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti per come Controparte_1
sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OT (AP) in quanto l'atto di matrimonio è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 4, parte 2, A, dell'Anno 1988;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 6/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 278/2025 introdotto con ricorso depositato in data 25.02.2025 da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.05.1963 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Speca
RICORRENTE
CONTRO
(C.F ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Tronto (AP) il 03.10.1965 ed ivi residente, in Via Roma n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Rollino
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 10.03.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
LE PARTI HANNO CHIESTO CONGIUNTAMENTE: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in OT (AP) il 18.09.1988 ed il cui relativo atto fu iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto ente al n. 4 parte 2 A 1988; ordinando al medesimo Ufficio di Stato civile del Comune di OT, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
modificare le condizioni di cui al verbale di separazione revocando l'assegno posto a carico del ricorrente in quella sede quale mantenimento della figlia .” Per_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.02.2025 sulla premessa che: Parte_1
- in data 18.09.1988 contraeva matrimonio concordatario con Controparte_1
scegliendo il regime della comunione dei beni. Il relativo atto fu iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di OT (atto n. 4 parte 2 A 1988);
- dal matrimonio a San Benedetto del Tronto il 21/03/1989 è nata la figlia;
Per_1
- i coniugi si sono separati con provvedimento di omologa pronunciato dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 13.07.2012 alle seguenti condizioni: “i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. -il sig si impegna a corrispondere, quale Parte_1
contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Per_1 autosufficiente economicamente, la somma mensile pari ad euro 600,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici istat;
tale somma sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese direttamente sul conto corrente della figlia, quale modalità ex art 155 – quinques cod civ. -Eventuali spese straordinarie riguardanti la figlia , Per_1
nessuna esclusa, ivi comprese quelle di socializzazione, saranno interamente a carico del sig -I coniugi dichiarano di non avere più reciproche pretese Parte_1
economiche l'uno verso l'altra. -Spese legali compensate. I procuratori delle parti sottoscrivono l'atto anche alla rinuncia alla solidarietà professionale ex art 68
LP.”
- vuole cessare di corrispondere la somma convenuta in sede di separazione in favore della figlia in quanto la stessa è autosufficiente. Per_1
- non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 03.03.2025, il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, fissando l'udienza del 16.10.2025 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In data 08.09.2025 si costituiva in giudizio la resistente , aderendo e Controparte_1
associandosi alla domanda del ricorrente nei termini di cui al ricorso introduttivo.
In data 19.09.2025 le parti presentavano istanza congiunta di trasformazione del rito da giudiziale in consensuale. Il giudice, all'udienza del 16.10.2025, tenutasi in forma scritta, rimetteva la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c., stante l'intervenuto accordo tra le parti.
Osserva il Collegio che la domanda dei coniugi relativa alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento vista la mancanza, tra gli stessi, di ogni forma di coabitazione e comunione materiale e/o morale e l'impossibilità di qualsiasi forma di riconciliazione. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni stabilite tra le parti non risultano contrarie all'ordine pubblico ed appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle medesime.
In merito alle spese il Collegio rileva che, stante la natura necessitata della controversia e la circostanza che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
278/2025 come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti per come Controparte_1
sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OT (AP) in quanto l'atto di matrimonio è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 4, parte 2, A, dell'Anno 1988;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 6/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi