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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/07/2024, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6441/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona della dott.ssa, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il n. 6441 R.G., anno 20223, promossa con atto di citazione del 18 settembre 2023
DA
(C.F.: , opponente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carmelita Cosentino
- OPPONENTE -
CONTRO
P.Iva: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Baldo del Foro di Verona
- OPPOSTA -
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La dopo aver comunicato alla sig.ra con Controparte_1 Parte_1
raccomandata del 14 marzo 2023 la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di mutuo fondiario stipulato il 12 settembre 2018, con atto di precetto notificato l'8 agosto 2023 le ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 123.500,24 a titolo di capitale residuo, interessi e spese.
Avverso tale atto la sig.ra ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., facendo Parte_1 presente che a far data dall'anno 2019 la le aveva comunicato la cessione del suo credito a tale CP_1
pagina 1 di 6 SO Covered Bond S.r.l., indicandole un sito dove sarebbe stato possibile verificare e identificare il proprio rapporto di credito mediante i codici interni di NDG dell'Istituto bancario, cosa che le avrebbe reso impossibile riconoscere il proprio rapporto di credito in capo al presunto acquirente: da qui la contestazione da parte sua dell'esistenza della prova della titolarità del credito e la conseguente interruzione del versamento delle rate, stante l'estrema incertezza sulla titolarità del credito.
L'opponente ha, inoltre, esposto, di aver fatto eseguire una perizia sul contratto di mutuo, la quale aveva evidenziato: i) la presenza di clausole abusive e di interessi illegittimi, in mancanza della cui applicazione la sua posizione sarebbe stata regolare sino al febbraio 2024; ii) la nullità del contratto di mutuo per “variegati aspetti che investono anche le branche di diritto penale”; iii) la configurabilità di
“forme di truffa contrattuale aggravata con diritto alla ripetizione di quanto versato”; iv) l'invalidità del contratto di mutuo “per la presenza dell'algoritmo del regime dell'interesse composto nella formula della rata iniziale presenza che, non appare contrattualizzata dalla banca con l'indicazione del tasso equivalente e che sarebbe obbligata ad indicare per la delibera CICR del 9 febbraio 2000 articolo 6 e 7”; v) la presenza di costi occulti e di tassi applicati alle singole rate in misura tale da superare la soglia usuraria.
Sulla base di queste premesse, richiamato integralmente l'elaborato peritale, la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio la chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia Controparte_1 esecutiva del titolo, venisse dichiarata l'illegittimità del precetto e pronunciata condanna della controparte alla ripetizione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento del danno.
Si è ritualmente costituita la , che, eccepita la nullità della citazione a mente Controparte_1
del combinato disposto degli artt. 164, comma 4, e 163, nn. 3 e 4 c.p.c., nel merito ha contrastato l'opposizione e le domande avversarie in quanto infondate.
Dichiarata la nullità della citazione, l'opponente ha depositato memoria integrativa nel termine all'uopo assegnato.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17 luglio 2024.
La “Citazione in rinnovazione con integrazione” depositata dall'opponente in data 19 gennaio 2024 riproduce il contenuto dell'atto di citazione, sì che essa non si presta a sanarne la nullità.
pagina 2 di 6 Nullità che, peraltro, non investe l'intero atto di citazione, ma quelle parti di esso per cui risulta impossibile individuare, in quanto assolutamente incerti, l'oggetto della domanda ed i fatti costitutivi posti a suo fondamento, non soccorrendo a tal fine un generico richiamo alla perizia di parte. È il caso, in particolare, dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo per “variegati aspetti che investono anche le branche di diritto penale”, della denuncia di “forme di truffa contrattuale aggravata con diritto alla ripetizione di quanto versato”, della doglianza relativa alla presenza di “clausole abusive” e di “costi occulti”, le une e gli altri non meglio identificati.
Può invece esaminarsi, in quanto sufficientemente determinata nel petitum e nella causa paetendi, la doglianza relativa all'esistenza della prova della titolarità del credito, formulata al fine di affermare che, a seguito della comunicazione della relativa all'intervenuta cessione del credito a SO CP_1
Covered Bond S.r.l., si sarebbe venuta a creare una situazione di incertezza circa la titolarità del credito idonea a giustificare la sospensione da parte della ricorrente del pagamento delle rate del mutuo – e quindi da escludere la legittimità della comunicazione della di decadenza dal beneficio del CP_1
termine o della risoluzione del contratto.
Parte opposta, nel confermare la cessione e fornirne prova documentale (copia della Gazzetta Ufficiale dove la stessa è stata pubblicata, con l'indicazione che l'elenco dei crediti ceduti, identificati in base al codice della pratica, era disponibile su apposito sito web e presso il Notaio rogante e tutte le filiali della
Banca, nonché elenco dei crediti ceduti), ha però fatto presente che, nel comunicare la cessione con missiva del 31 dicembre 2019, la aveva avvisato la cliente del fatto che essa non avrebbe CP_1
comportato alcun cambiamento non solo in relazione alle condizioni contrattuali, ma anche nella gestione del rapporto bancario, che sarebbe rimasto in capo alla filiale di riferimento, alla quale sarebbe stato possibile rivolgersi per ogni esigenza di chiarimenti o informazioni;
ciò in quanto, come indicato anche nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, SO aveva conferito alla Controparte_1
l'incarico di procedere, quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti, all'incasso delle somme dovute (cfr. il doc. n. 3 prodotto dalla stessa opponente e il doc. n. 6 di parte opposta). La comunicazione della cessione non può, dunque, aver determinato incertezza alcuna in ordine alla titolarità del credito, sia perché proveniente dalla stessa cedente, sia in virtù di quanto specificato nella medesima comunicazione;
ne è, del resto, prova il fatto che il mancato pagamento delle rate del mutuo da parte dell'opponente risale a periodo ampiamente successivo (1° novembre 2022).
pagina 3 di 6 Quanto, poi, al superamento del tasso soglia usurario, la stessa opponente dà atto che il tasso degli interessi corrispettivi pattuiti al momento della stipula del contratto era contenuto nei limiti consentiti, affermando, peraltro, che la soglia usuraria sarebbe stata superata nel corso del rapporto. In realtà, nella stessa perizia di parte, cui essa rinvia, si dà atto in prima battura del fatto che, anche tenendo conto dei
“costi occulti”, il tasso soglia usurario non è stato superato in alcuna delle rate pagate;
la successiva affermazione dell'avvenuto superamento del tasso soglia in 10 delle 15 rate pagate si fonda, poi, su un ragionamento scarsamente comprensibile e del tutto astruso (“…considerata la quota capitale come ricavo, vista l'omessa raccolta del denaro tra il pubblico a partire dal Provvedimento di Banca d'Italia del 31 luglio 1992 pubblicato su G.U. n. 186 del 8/8/1992 e vista la dichiarazione del Persona_1
Ministero dell'Economia delle Finanze QT n. 462/2017 che ha confermato che il sistema bancario italiano ha omesso a partire da tale provvedimento, di raccogliere tra il pubblico il denaro prestato ma lo ha creato digitalmente (denaro fiat, “e così via”), visto che pertanto il sistema finanziario ha inoltre omesso, da tale provvedimento di dichiarare al fisco come ricavo le quote capitale incassate (dal momento che il sistema bancario non doveva restituirle ad alcuno, essendo stato creato digitalmente, da tale provvedimento, il denaro del prestito), visto che pertanto le banche italiane sono state depauperate delle quote capitali dal software installato con tale provvedimento, nel sistema bancario
(non comparendo esse nella voce di bilancio cassa o riserve delle banche italiane) e pertanto, il sistema finanziario di hedge found che le controlla, deve ricapitalizzarle ai raddoppiati parametri BCE ogni qual volta le banche vengono condannate al risarcimento del danno, tutto l'importo di ciascuna rata è da rapportare al relativo capitale residuo”).
Per quel che concerne le censure riferite all'ammortamento alla francese, è sufficiente richiamare la recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 15130 del 29 maggio 2024, che, se da un lato ha ribadito che tale metodo non prevede che sugli interessi scaduti e non scaduti maturino altri interessi, dall'altro ha escluso che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori sia causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, ovvero per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito ed i clienti, tutte le volte che il contratto di mutuo contenga – com'è nel caso di specie – le indicazioni proprie del tipo legale, e cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
pagina 4 di 6 Infine, malgrado la genericità delle deduzioni dell'opponente circa l'esistenza di clausole abusive, e la conseguente nullità, in parte qua, dell'atto di citazione, il relativo controllo deve essere compiuto d'ufficio da questo Giudice, trattandosi di mutuo stipulato dalla sig.ra in qualità di Parte_1
consumatrice.
Come già osservato con ordinanza di data 29 marzo 2024, con cui le parti sono state chiamate ad interloquire sulla questione, la sola clausola, rilevante ai fini della decisione, rispetto alla quale potrebbe profilarsi una violazione delle norme di tutela del consumatore, è quella relativa alla pattuizione del tasso di mora, nella misura in cui essa comporti l'applicazione di interessi manifestamente eccessivi ex art. 33, comma 2, lett. f), del Codice del Consumo,
Al riguardo, l'orientamento espresso da questo Tribunale è nel senso dell'abusività della clausola relativa agli interessi moratori laddove gli importi pattuiti a tale titolo risultino superiori alla sommatoria tra tasso corrispettivo contrattualmente previsto e la maggiorazione media rilevata dalla
Banca d'Italia, aumentata, quest'ultima, della metà. Nella specie, la maggiorazione media rilevata dalla
Banca d'Italia per i contratti di mutuo di durata ultraquinquennale stipulati a far data dal 1° gennaio
2018 è di 1,9%, di talchè, aumentata tale percentuale della metà (2,85%) e sommata la stessa al tasso nominale degli interessi corrispettivi (4,466%), ne risulta una percentuale del 7,316%, mentre gli interessi moratori sono stati applicati dalla a mente dell'art. 4 del contratto, in misura pari al CP_1
6,466%.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione (nell'ambito della quale si colloca la memoria depositata sulla questione delle clausole abusive).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 6441/2023 R.G. promossa da Parte_1
avverso definitivamente decidendo: Controparte_1
Dichiara la nullità dell'atto di citazione nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e rigetta, per il resto, l'opposizione proposta da avverso la . Parte_1 Controparte_1
Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in
€ 9.850,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Verona, lì 23 luglio 2024
Il Giudice
pagina 5 di 6 Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona della dott.ssa, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il n. 6441 R.G., anno 20223, promossa con atto di citazione del 18 settembre 2023
DA
(C.F.: , opponente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carmelita Cosentino
- OPPONENTE -
CONTRO
P.Iva: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Baldo del Foro di Verona
- OPPOSTA -
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La dopo aver comunicato alla sig.ra con Controparte_1 Parte_1
raccomandata del 14 marzo 2023 la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di mutuo fondiario stipulato il 12 settembre 2018, con atto di precetto notificato l'8 agosto 2023 le ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 123.500,24 a titolo di capitale residuo, interessi e spese.
Avverso tale atto la sig.ra ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., facendo Parte_1 presente che a far data dall'anno 2019 la le aveva comunicato la cessione del suo credito a tale CP_1
pagina 1 di 6 SO Covered Bond S.r.l., indicandole un sito dove sarebbe stato possibile verificare e identificare il proprio rapporto di credito mediante i codici interni di NDG dell'Istituto bancario, cosa che le avrebbe reso impossibile riconoscere il proprio rapporto di credito in capo al presunto acquirente: da qui la contestazione da parte sua dell'esistenza della prova della titolarità del credito e la conseguente interruzione del versamento delle rate, stante l'estrema incertezza sulla titolarità del credito.
L'opponente ha, inoltre, esposto, di aver fatto eseguire una perizia sul contratto di mutuo, la quale aveva evidenziato: i) la presenza di clausole abusive e di interessi illegittimi, in mancanza della cui applicazione la sua posizione sarebbe stata regolare sino al febbraio 2024; ii) la nullità del contratto di mutuo per “variegati aspetti che investono anche le branche di diritto penale”; iii) la configurabilità di
“forme di truffa contrattuale aggravata con diritto alla ripetizione di quanto versato”; iv) l'invalidità del contratto di mutuo “per la presenza dell'algoritmo del regime dell'interesse composto nella formula della rata iniziale presenza che, non appare contrattualizzata dalla banca con l'indicazione del tasso equivalente e che sarebbe obbligata ad indicare per la delibera CICR del 9 febbraio 2000 articolo 6 e 7”; v) la presenza di costi occulti e di tassi applicati alle singole rate in misura tale da superare la soglia usuraria.
Sulla base di queste premesse, richiamato integralmente l'elaborato peritale, la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio la chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia Controparte_1 esecutiva del titolo, venisse dichiarata l'illegittimità del precetto e pronunciata condanna della controparte alla ripetizione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento del danno.
Si è ritualmente costituita la , che, eccepita la nullità della citazione a mente Controparte_1
del combinato disposto degli artt. 164, comma 4, e 163, nn. 3 e 4 c.p.c., nel merito ha contrastato l'opposizione e le domande avversarie in quanto infondate.
Dichiarata la nullità della citazione, l'opponente ha depositato memoria integrativa nel termine all'uopo assegnato.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17 luglio 2024.
La “Citazione in rinnovazione con integrazione” depositata dall'opponente in data 19 gennaio 2024 riproduce il contenuto dell'atto di citazione, sì che essa non si presta a sanarne la nullità.
pagina 2 di 6 Nullità che, peraltro, non investe l'intero atto di citazione, ma quelle parti di esso per cui risulta impossibile individuare, in quanto assolutamente incerti, l'oggetto della domanda ed i fatti costitutivi posti a suo fondamento, non soccorrendo a tal fine un generico richiamo alla perizia di parte. È il caso, in particolare, dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo per “variegati aspetti che investono anche le branche di diritto penale”, della denuncia di “forme di truffa contrattuale aggravata con diritto alla ripetizione di quanto versato”, della doglianza relativa alla presenza di “clausole abusive” e di “costi occulti”, le une e gli altri non meglio identificati.
Può invece esaminarsi, in quanto sufficientemente determinata nel petitum e nella causa paetendi, la doglianza relativa all'esistenza della prova della titolarità del credito, formulata al fine di affermare che, a seguito della comunicazione della relativa all'intervenuta cessione del credito a SO CP_1
Covered Bond S.r.l., si sarebbe venuta a creare una situazione di incertezza circa la titolarità del credito idonea a giustificare la sospensione da parte della ricorrente del pagamento delle rate del mutuo – e quindi da escludere la legittimità della comunicazione della di decadenza dal beneficio del CP_1
termine o della risoluzione del contratto.
Parte opposta, nel confermare la cessione e fornirne prova documentale (copia della Gazzetta Ufficiale dove la stessa è stata pubblicata, con l'indicazione che l'elenco dei crediti ceduti, identificati in base al codice della pratica, era disponibile su apposito sito web e presso il Notaio rogante e tutte le filiali della
Banca, nonché elenco dei crediti ceduti), ha però fatto presente che, nel comunicare la cessione con missiva del 31 dicembre 2019, la aveva avvisato la cliente del fatto che essa non avrebbe CP_1
comportato alcun cambiamento non solo in relazione alle condizioni contrattuali, ma anche nella gestione del rapporto bancario, che sarebbe rimasto in capo alla filiale di riferimento, alla quale sarebbe stato possibile rivolgersi per ogni esigenza di chiarimenti o informazioni;
ciò in quanto, come indicato anche nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, SO aveva conferito alla Controparte_1
l'incarico di procedere, quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti, all'incasso delle somme dovute (cfr. il doc. n. 3 prodotto dalla stessa opponente e il doc. n. 6 di parte opposta). La comunicazione della cessione non può, dunque, aver determinato incertezza alcuna in ordine alla titolarità del credito, sia perché proveniente dalla stessa cedente, sia in virtù di quanto specificato nella medesima comunicazione;
ne è, del resto, prova il fatto che il mancato pagamento delle rate del mutuo da parte dell'opponente risale a periodo ampiamente successivo (1° novembre 2022).
pagina 3 di 6 Quanto, poi, al superamento del tasso soglia usurario, la stessa opponente dà atto che il tasso degli interessi corrispettivi pattuiti al momento della stipula del contratto era contenuto nei limiti consentiti, affermando, peraltro, che la soglia usuraria sarebbe stata superata nel corso del rapporto. In realtà, nella stessa perizia di parte, cui essa rinvia, si dà atto in prima battura del fatto che, anche tenendo conto dei
“costi occulti”, il tasso soglia usurario non è stato superato in alcuna delle rate pagate;
la successiva affermazione dell'avvenuto superamento del tasso soglia in 10 delle 15 rate pagate si fonda, poi, su un ragionamento scarsamente comprensibile e del tutto astruso (“…considerata la quota capitale come ricavo, vista l'omessa raccolta del denaro tra il pubblico a partire dal Provvedimento di Banca d'Italia del 31 luglio 1992 pubblicato su G.U. n. 186 del 8/8/1992 e vista la dichiarazione del Persona_1
Ministero dell'Economia delle Finanze QT n. 462/2017 che ha confermato che il sistema bancario italiano ha omesso a partire da tale provvedimento, di raccogliere tra il pubblico il denaro prestato ma lo ha creato digitalmente (denaro fiat, “e così via”), visto che pertanto il sistema finanziario ha inoltre omesso, da tale provvedimento di dichiarare al fisco come ricavo le quote capitale incassate (dal momento che il sistema bancario non doveva restituirle ad alcuno, essendo stato creato digitalmente, da tale provvedimento, il denaro del prestito), visto che pertanto le banche italiane sono state depauperate delle quote capitali dal software installato con tale provvedimento, nel sistema bancario
(non comparendo esse nella voce di bilancio cassa o riserve delle banche italiane) e pertanto, il sistema finanziario di hedge found che le controlla, deve ricapitalizzarle ai raddoppiati parametri BCE ogni qual volta le banche vengono condannate al risarcimento del danno, tutto l'importo di ciascuna rata è da rapportare al relativo capitale residuo”).
Per quel che concerne le censure riferite all'ammortamento alla francese, è sufficiente richiamare la recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 15130 del 29 maggio 2024, che, se da un lato ha ribadito che tale metodo non prevede che sugli interessi scaduti e non scaduti maturino altri interessi, dall'altro ha escluso che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori sia causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, ovvero per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito ed i clienti, tutte le volte che il contratto di mutuo contenga – com'è nel caso di specie – le indicazioni proprie del tipo legale, e cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
pagina 4 di 6 Infine, malgrado la genericità delle deduzioni dell'opponente circa l'esistenza di clausole abusive, e la conseguente nullità, in parte qua, dell'atto di citazione, il relativo controllo deve essere compiuto d'ufficio da questo Giudice, trattandosi di mutuo stipulato dalla sig.ra in qualità di Parte_1
consumatrice.
Come già osservato con ordinanza di data 29 marzo 2024, con cui le parti sono state chiamate ad interloquire sulla questione, la sola clausola, rilevante ai fini della decisione, rispetto alla quale potrebbe profilarsi una violazione delle norme di tutela del consumatore, è quella relativa alla pattuizione del tasso di mora, nella misura in cui essa comporti l'applicazione di interessi manifestamente eccessivi ex art. 33, comma 2, lett. f), del Codice del Consumo,
Al riguardo, l'orientamento espresso da questo Tribunale è nel senso dell'abusività della clausola relativa agli interessi moratori laddove gli importi pattuiti a tale titolo risultino superiori alla sommatoria tra tasso corrispettivo contrattualmente previsto e la maggiorazione media rilevata dalla
Banca d'Italia, aumentata, quest'ultima, della metà. Nella specie, la maggiorazione media rilevata dalla
Banca d'Italia per i contratti di mutuo di durata ultraquinquennale stipulati a far data dal 1° gennaio
2018 è di 1,9%, di talchè, aumentata tale percentuale della metà (2,85%) e sommata la stessa al tasso nominale degli interessi corrispettivi (4,466%), ne risulta una percentuale del 7,316%, mentre gli interessi moratori sono stati applicati dalla a mente dell'art. 4 del contratto, in misura pari al CP_1
6,466%.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione (nell'ambito della quale si colloca la memoria depositata sulla questione delle clausole abusive).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 6441/2023 R.G. promossa da Parte_1
avverso definitivamente decidendo: Controparte_1
Dichiara la nullità dell'atto di citazione nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e rigetta, per il resto, l'opposizione proposta da avverso la . Parte_1 Controparte_1
Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in
€ 9.850,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Verona, lì 23 luglio 2024
Il Giudice
pagina 5 di 6 Dott.ssa Monica Attanasio
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