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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Gabriele Sordi Consigliere
dott. RL Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 13.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 5710 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ornella Rufini, giusta delega allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nepi, via Tre
Portoni, 9
Appellante
1 e
, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Walter Salvadori, per procura allegata in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, 140
Appellato
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 492/2023 del Tribunale di Tivoli, depositata il 26.4.2023.
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio il 21.7.1993 e Parte_1 Controparte_1
dalla loro unione sono nati due figli, (nato il [...]) e RL (nata Per_1
il 20.8.1993);
con ricorso depositato in data 15.2.2021, ha adito il Tribunale Controparte_1
di Tivoli per ottenere la pronuncia di separazione e l'assegnazione del piano terra della casa familiare, dichiarandosi disponibile a versare alla moglie la somma mensile di € 500,00, a titolo di assegno di mantenimento e a farsi carico delle spese di mantenimento in via diretta della figlia RL, con lui convivente e non autosufficiente;
2 a seguito dell'udienza presidenziale del 7.12.2021, è stato posto a carico di un assegno per il mantenimento di pari Controparte_1 Parte_1
all'importo mensile di € 700,00;
con sentenza n. 492/2023, il Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi;
ha posto a carico di un assegno per il mantenimento di Controparte_1 Pt_1
dell'importo mensile di € 600,00; ha previsto, inoltre, che le parti
[...]
provvedano al mantenimento in via diretta della figlia RL nei periodi di rispettiva frequentazione;
con ricorso depositato il 20.11.2023, ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza, lamentandone l'erroneità quanto all'obbligo di mantenimento diretto della figlia RL nei periodi di rispettiva frequentazione e chiedendo che l'assegno di mantenimento in proprio favore fosse riquantificato in €
1.300,00 mensili;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
si è costituito l'appellato contestando la fondatezza dell'impugnazione e concludendo per il relativo rigetto, con vittoria delle spese del presente grado del giudizio;
il Procuratore Generale, cui il fascicolo è stato ritualmente trasmesso, non ha espresso alcun parere;
autorizzato, con provvedimento del 12.2.2025, il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., infine, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
La materia del contendere, nel presente grado del procedimento, concerne esclusivamente l'ammontare dell'assegno di mantenimento a carico
3 dell'appellato, in favore di e il disposto mantenimento in via Parte_1
diretta della figlia RL, a carico di entrambi i genitori.
In primo luogo, dunque, quanto all'assegno di mantenimento a seguito di separazione tra i coniugi, giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il vincolo matrimoniale è ancora esistente, con conseguente permanenza del dovere di assistenza materiale tra le parti.
In questa direzione, è stato recentemente precisato che “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (Cass., Sez. 1, 07/01/2025, n. 234); e ancora “In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato
e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio” (Cass., Sez. 1, 13/12/2024, n. 32349).
4 Nel caso di specie, lungi dall'aver in alcun modo dedotto che in Parte_1
costanza di matrimonio avesse goduto di un tenore di vita particolarmente agiato, ha lamentato l'erronea quantificazione dell'assegno di mantenimento in proprio favore, esclusivamente in quanto asseritamente sottostimato rispetto alla disponibilità patrimoniale del coniuge.
In particolare, l'appellante ha si è limitata ad allegare che il marito -che, in passato, era addetto alla sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri- attualmente percepirebbe un rateo di pensione mensile pari a circa €
4.000,00, senza, tuttavia, aver prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrarlo.
Al contrario, ha depositato le proprie dichiarazioni dei Controparte_1
redditi relative agli anni 2021, 2022 e 2023, dalle quali emerge un reddito lordo complessivo rispettivamente di € 49.840,00, € 50.697,00 e € 52.627,00 per un netto medio mensile di circa € 2.600,00. Per quanto riguarda, poi, il trattamento pensionistico relativo al 2024, ha anche prodotto l'estratto Controparte_1
del proprio conto corrente dal quale emerge un accredito mensile pari ad €
2.510,69.
Questi, inoltre, deve sostenere una rata mensile di € 400,00 per un mutuo contratto per svolgere i lavori di ristrutturazione della casa (originariamente dei suoi genitori) in cui, dopo essersi allontanato dalla casa coniugale, si è trasferito a vivere con la figlia RL, che solo recentemente avrebbe trovato un impiego, peraltro precario e che vivrebbe con il padre, senza frequentazione alcuna con la madre, da diversi anni.
5 Per contro, on ha contestato di non avere più alcun rapporto con Parte_1
la figlia, né ha fornito alcuna prova dell'allegata, sopravvenuta convivenza della figlia con il fidanzato.
Quanto alla situazione economica dell'appellante, affetta da un cancro del canale anale e ammessa al gratuito patrocinio, è pacifico che non disponga di fonti di reddito personali, non avendo mai lavorato e percependo unicamente la somma di € 300,00 a titolo di pensione di invalidità; inoltre, non ha spese abitative, vivendo in un immobile di sua proprietà, di cui è usufruttuaria nella misura del 50%, al pari di . Controparte_1
Valutando comparativamente le risorse economiche delle parti e tenuto conto del fatto che l'appellato si è recentemente, almeno in parte, sollevato dalle spese per il mantenimento della figlia (che egli stesso, in questo grado del giudizio, ha dedotto aver trovato una prima occupazione), la Corte ritiene di poter aumentare l'assegno di mantenimento a carico di , in Controparte_1
favore della moglie, all'importo mensile di € 700,00, con rivalutazione secondo indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento.
a, inoltre, lamentato l'illegittimità della sentenza di primo grado Parte_1
quanto al disposto obbligo di mantenimento diretto della figlia, nei periodi di relativa frequentazione.
Al riguardo, ritiene la Corte che l'appellante sia priva d'interesse all'impugnazione di tale capo del provvedimento, proprio in quanto, come già evidenziato, è pacifico tra le parti che, dall'epoca della separazione di fatto dei coniugi, RL abbia reciso i contatti con la madre e sia sempre stato CP_1
a sostenere le spese per la figlia (come, peraltro, dimostrato anche
[...]
6 dalle ricevute dei pagamenti delle tasse universitarie allegate al ricorso, dal padre).
Il tenore complessivo della decisione e, in particolare, il limitato accoglimento dell'appello (peraltro, anche per un fatto sopravvenuto alla pronuncia di primo grado) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 492/23, Parte_1
depositata dal Tribunale di Tivoli il 26.04.2023, ridetermina l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto da in favore Controparte_1
dell'appellante, nell'importo mensile di € 700,00, oltre rivalutazione secondo indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
respinge l'appello nel resto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
RL Calvosa Sofia Rotunno
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