TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 5182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5182 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6444/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice AN RO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6444 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Veronica Pepoli. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del p.t., con Controparte_3 CP_4
l'avv. Francesco Serafino e l'avv. Stefano Rovelli.
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
- accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per
l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della
Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità
2024/2025 e così per complessivi €uro 500,00= e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del;
Controparte_1
Cont
- condannare il resistente all'adempimento in forza specifica per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto (€uro 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
1 attribuzione.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Le parti convenute in epigrafe si sono costituite contestando le avverse pretese.
All'udienza di discussione, il diffensore attoreo ha dato atto dell'intervenuta novella legislativa di cui alla l. n. 164/25 che ha riconoscuto il diritto alla carta docente per i supplenti al 30.6.2025, ha chiesto quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere ma con condanna della controparte alle spese di lite.
***
1. La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (cfr. Cass., 27.04.2000, n. 5390; Cass.,
6.05.1998, n. 4583; Cass., 21.04.1982, n. 2463).
Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cass., Sez. lav., 27.04.2000, n. 5390, che: “a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura “ad hoc””.
È infatti insegnamento consolidato in giurisprudenza che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cass.
S.U. n. 13969/2004).
2. Nel caso in esame, alla luce dell'intervenuta novella legislativa di cui alla l. n. 164/25, è venuto meno ogni contrasto tra le parti in ordine all'oggetto della controversia.
Ed invero, è emersa la sopravvenienza di un fatto suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere.
Ne consegue che sussistono tutti i requisiti previsti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, vale a dire l'assenza di ogni contrasto sul merito.
2 3. In ipotesi di cessazione della materia del contendere, può al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 14775/2004).
3.1. Nel caso in esame, la parte attrice ha chiesto al Tribunale di provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite, che va quindi trattata in base al criterio della soccombenza virtuale.
3.2. Ebbene, come si evince dagli atti, la disposizione legislativa è entrata in vigore successivamente al deposito e alla notifica del ricorso.
In assenza di tale previsione, le domande attoree sarebbero state accolte.
Ed invero, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 ha affermato che la limitazione del beneficio della Carta docente ai soli docenti a tempo indeterminato costituisce una ingiustificata discriminazione a danno dei docenti a termine:
“
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, RO NT, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a
Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389
e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
3.3. Di conseguenza, in base al criterio della soccombenza virtuale, la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte.
P. Q. M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
3 - condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che CP_1 determina in complessivi euro 21,50 ed euro 500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Milano, 25.11.2025
Il giudice
AN RO
4
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice AN RO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6444 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Veronica Pepoli. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del p.t., con Controparte_3 CP_4
l'avv. Francesco Serafino e l'avv. Stefano Rovelli.
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
- accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per
l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della
Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità
2024/2025 e così per complessivi €uro 500,00= e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del;
Controparte_1
Cont
- condannare il resistente all'adempimento in forza specifica per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto (€uro 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
1 attribuzione.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Le parti convenute in epigrafe si sono costituite contestando le avverse pretese.
All'udienza di discussione, il diffensore attoreo ha dato atto dell'intervenuta novella legislativa di cui alla l. n. 164/25 che ha riconoscuto il diritto alla carta docente per i supplenti al 30.6.2025, ha chiesto quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere ma con condanna della controparte alle spese di lite.
***
1. La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (cfr. Cass., 27.04.2000, n. 5390; Cass.,
6.05.1998, n. 4583; Cass., 21.04.1982, n. 2463).
Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cass., Sez. lav., 27.04.2000, n. 5390, che: “a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura “ad hoc””.
È infatti insegnamento consolidato in giurisprudenza che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cass.
S.U. n. 13969/2004).
2. Nel caso in esame, alla luce dell'intervenuta novella legislativa di cui alla l. n. 164/25, è venuto meno ogni contrasto tra le parti in ordine all'oggetto della controversia.
Ed invero, è emersa la sopravvenienza di un fatto suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere.
Ne consegue che sussistono tutti i requisiti previsti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, vale a dire l'assenza di ogni contrasto sul merito.
2 3. In ipotesi di cessazione della materia del contendere, può al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 14775/2004).
3.1. Nel caso in esame, la parte attrice ha chiesto al Tribunale di provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite, che va quindi trattata in base al criterio della soccombenza virtuale.
3.2. Ebbene, come si evince dagli atti, la disposizione legislativa è entrata in vigore successivamente al deposito e alla notifica del ricorso.
In assenza di tale previsione, le domande attoree sarebbero state accolte.
Ed invero, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 ha affermato che la limitazione del beneficio della Carta docente ai soli docenti a tempo indeterminato costituisce una ingiustificata discriminazione a danno dei docenti a termine:
“
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, RO NT, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a
Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389
e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
3.3. Di conseguenza, in base al criterio della soccombenza virtuale, la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte.
P. Q. M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
3 - condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che CP_1 determina in complessivi euro 21,50 ed euro 500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Milano, 25.11.2025
Il giudice
AN RO
4