CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1008/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2440/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Comune di OM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12700/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
33 e pubblicata il 26/10/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3291 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4933 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 534/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Provinciale di primo grado di OM rigettava il ricorso della società Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento TASI 2017 e avviso IMU 2017 relativo a vari immobili siti in OM .
La società ricorrente rappresentava di non aver mai ricevuto la notifica della variazione catastale degli immobili .
La società ricorrente appella la sentenza .
Per i seguenti motivi:
1) Sulla violazione della legge 342/2000 art.74 e sulla natura dichiarativa dell'atto attributivo della rendita.
2) Violazione dei principi che regolano gli oneri probatori art.2697
3) Sul contrasto tra i giudicati - art. 2909 c.c..
Si è costituita OM Capitale ed ha controdedotto e depositato notifiche agli atti allegati (4-5-6).
All'udienza del 28 gennaio la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato.
Il primo motivo è infondato. La norma invocata dall'appellante art. 74 comma 1 della legge 342/2000 sancisce che “ gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione” .
Nel caso in specie l'avviso di accertamento catastale protocollo n. RM07936446/2013 è stato notificato mediante raccomandata n. 78100786781-5 in data 17/11/2014, il cui deposito presso l'ufficio postale è stato comunicato alla Ricorrente_1 Srl attraverso la c.d. AD (in tal senso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16.050/11, depositata il 21 luglio 2011, la quale chiarisce espressamente che lo scopo dell'avviso di giacenza dell'atto presso la posta è quello di consentire "la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario"). Più nel dettaglio: la procedura di notifica è stata avviata dall'Ente impositore con consegna alle Poste della succitata Raccomandata n. 78100786781-5 in data 11/11/2014 ; in data 17/11/2014 l'Agente postale effettuava presso la sede legale della Ricorrente_1 il tentativo di notifica: il plico, tuttavia, non veniva consegnato per temporanea assenza del destinatario, quindi, il medesimo Agente postale provvedeva ad avvisare la Ricorrente_1 Srl dell'avvenuto deposito dello stesso presso l'ufficio postale, dandone comunicazione attraverso la AD (Comunicazione di Avvenuto Deposito) n. 7667171970-1 del 17/11/2014 . Poiché l'appellante non ha proceduto al ritiro del plico entro 10 giorni dal momento del deposito, l'avviso di ricevimento della raccomandata è stato restituito al mittente mentre l'atto deve intendersi regolarmente notificato per compiuta giacenza.
Gli ulteriori avvisi di accertamento catastale (protocollo n. RM0807483/2013 e protocollo n.
RM0807913/2013) risultano notificati entrambi in data 04/12/2014 presso la sede legale della Società come chiaramente si evince dalle relative relate di notifica.
Quanto al secondo motivo di appello l'onere probatorio è stato assolto con il deposito delle notifiche da parte di OM Capitale.
Anche il terzo motivo è infondato. Il giudicato esterno per un diverso anno di imposta richiede l'esame delle singole fattispecie e dei presupposti di fatto per la diversa annualità. Con la produzione delle relate di notifica degli avvisi di accertamento catastali il contrasto giurisprudenziale viene superato un quanto l'amministrazione ha dimostrato documentalmente la fondatezza della pretesa creditoria.
Pertanto l'appello va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO rigetta l'appello del contribuente e lo condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.000,00, oltre oneri di legge. OM, 28/01/2026 l relatore Ajello Il presidente Pannullo
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2440/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Comune di OM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12700/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
33 e pubblicata il 26/10/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3291 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4933 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 534/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Provinciale di primo grado di OM rigettava il ricorso della società Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento TASI 2017 e avviso IMU 2017 relativo a vari immobili siti in OM .
La società ricorrente rappresentava di non aver mai ricevuto la notifica della variazione catastale degli immobili .
La società ricorrente appella la sentenza .
Per i seguenti motivi:
1) Sulla violazione della legge 342/2000 art.74 e sulla natura dichiarativa dell'atto attributivo della rendita.
2) Violazione dei principi che regolano gli oneri probatori art.2697
3) Sul contrasto tra i giudicati - art. 2909 c.c..
Si è costituita OM Capitale ed ha controdedotto e depositato notifiche agli atti allegati (4-5-6).
All'udienza del 28 gennaio la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato.
Il primo motivo è infondato. La norma invocata dall'appellante art. 74 comma 1 della legge 342/2000 sancisce che “ gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione” .
Nel caso in specie l'avviso di accertamento catastale protocollo n. RM07936446/2013 è stato notificato mediante raccomandata n. 78100786781-5 in data 17/11/2014, il cui deposito presso l'ufficio postale è stato comunicato alla Ricorrente_1 Srl attraverso la c.d. AD (in tal senso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16.050/11, depositata il 21 luglio 2011, la quale chiarisce espressamente che lo scopo dell'avviso di giacenza dell'atto presso la posta è quello di consentire "la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario"). Più nel dettaglio: la procedura di notifica è stata avviata dall'Ente impositore con consegna alle Poste della succitata Raccomandata n. 78100786781-5 in data 11/11/2014 ; in data 17/11/2014 l'Agente postale effettuava presso la sede legale della Ricorrente_1 il tentativo di notifica: il plico, tuttavia, non veniva consegnato per temporanea assenza del destinatario, quindi, il medesimo Agente postale provvedeva ad avvisare la Ricorrente_1 Srl dell'avvenuto deposito dello stesso presso l'ufficio postale, dandone comunicazione attraverso la AD (Comunicazione di Avvenuto Deposito) n. 7667171970-1 del 17/11/2014 . Poiché l'appellante non ha proceduto al ritiro del plico entro 10 giorni dal momento del deposito, l'avviso di ricevimento della raccomandata è stato restituito al mittente mentre l'atto deve intendersi regolarmente notificato per compiuta giacenza.
Gli ulteriori avvisi di accertamento catastale (protocollo n. RM0807483/2013 e protocollo n.
RM0807913/2013) risultano notificati entrambi in data 04/12/2014 presso la sede legale della Società come chiaramente si evince dalle relative relate di notifica.
Quanto al secondo motivo di appello l'onere probatorio è stato assolto con il deposito delle notifiche da parte di OM Capitale.
Anche il terzo motivo è infondato. Il giudicato esterno per un diverso anno di imposta richiede l'esame delle singole fattispecie e dei presupposti di fatto per la diversa annualità. Con la produzione delle relate di notifica degli avvisi di accertamento catastali il contrasto giurisprudenziale viene superato un quanto l'amministrazione ha dimostrato documentalmente la fondatezza della pretesa creditoria.
Pertanto l'appello va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO rigetta l'appello del contribuente e lo condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.000,00, oltre oneri di legge. OM, 28/01/2026 l relatore Ajello Il presidente Pannullo