CA
Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/09/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE LAVORO Composta da Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 77 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2025 fra:
Parte_1 In persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Pinna che la rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLANTE CONTRO
CP_1 domiciliata elettivamente in Milano, presso lo studio legale Littler, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Corbeddu e Simone Carrà in forza di procura in atti APPELLATA All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE
- in via preliminare, accertare e dichiarare la mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. - Nel merito: accertare e dichiarare l'errata valutazione del Giudice di Prime cure circa l'insussistenza del G.M.O e per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità del G.M.O. di licenziamento della sig.ra . - Nel CP_1 merito: accertare e dichiarare l'abnormità delle spese di lite cosi come statuito dalla sentenza 22 febbraio 2018, 1127 del Consiglio di Stato, in quanto l'odierna causa è esclusivamente documentale e volta all'accertamento del G.M.O.; - Nel merito, in via subordinata: Rideterminare l'indennità sostitutiva nella misura minima prevista dall'art. 8 L. 604 del 1966. - In ogni caso: con vittoria di compensi professionali oltre accessori di legge. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, Voglia In via principale: - rigettare integralmente l'appello proposto da e confermare la sentenza del Giudice del Controparte_2 lavoro del Tribunale di Sassari del 22.11.2024, n. 499/2024, resa nel giudizio n. 262/2024 R.G.; - accogliere l'appello incidentale e, previa conferma
1 dell'illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, per insussistenza dei fatti sottesi al licenziamento, ovvero per illegittimità e/o ingiustificatezza del licenziamento, condannare la Società, al pagamento di un'indennità ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 9 del D.lgs. 23/2015, interpretati alla luce della sentenza n. 118/2025 della Corte Costituzionale, nella misura di 18 mensilità o comunque nella diversa misura che sarà accertata di giustizia, nonché condannare la Società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e pari alla retribuzione per 20 giorni di calendario, comprensiva dei ratei di 13esima e 14esima. in via subordinata: - accogliere l'appello incidentale e, previa conferma dell'insussistenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per violazione dei criteri di scelta, condannare la Società, al pagamento di un'indennità ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 9 del D.lgs. 23/2015, interpretati alla luce della sentenza n. 118/2025 della Corte Costituzionale, nella misura di 18 mensilità
o comunque nella diversa misura che sarà accertata di giustizia, nonché condannare la Società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e pari alla retribuzione per 20 giorni di calendario, comprensiva dei ratei di 13esima e 14esima. In ogni caso, condannare la Società al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, tenendo conto altresì delle attività svolte nel corso del giudizio relativo all'istanza di sospensiva, in favore dei procuratori distrattari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Premesso che: parte ricorrente ha dedotto di CP_1 avere lavorato per la resistente dal - 1/12/18 al 31/5/19 in forza di contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (36 ore/settimana) con inquadramento nel quinto livello del CCNL Terziario e mansioni di “aiuto commessa”, poi dal 1/6/19 in forza di contratto di apprendistato a tempo parziale (28 ore/settimana) della durata di 36 mesi finalizzato al conseguimento della mansione di commessa con inquadramento al quarto livello del CCNL e che, alla scadenza dell'apprendistato, nell'agosto 2022, il rapporto si è trasformato a tempo indeterminato;
che nel primo contratto non era indicata la sede di lavoro e di essere stata assegnata sia al negozio di Piazza Azuni che a quello presso Auchan, gli unici due punti vendita in Sassari della resistente, mentre un terzo si trova a Cagliari;
che i turni venivano variati anche all'ultimo dalla datrice di lavoro;
che al contratto di apprendistato non era allegato alcun piano formativo né le veniva fornita alcuna formazione durante il rapporto di lavoro;
di aver svolto un orario diverso da quello previsto contrattualmente e anche un orario supplementare;
che in data 3/5/23 la datrice di lavoro, nella persona del sig. , le comunicava la prossima Persona_1 chiusura del punto vendita di piazza Azuni e proponeva alla ricorrente ed alla sua collega, signora , di ridurre l'orario a 15 ore settimanali ciascuna ovvero, Per_2 in alternativa, di trovare un accordo su quale delle due sarebbe stata licenziata;
di non aver accettato tale proposta di riduzione, poi comunicata anche a mezzo e- mail dalla datrice di lavoro in data 5/5/23, ma che l'azienda in data 6/5/23 inviava turni di lavoro per un totale di 14 ore settimanali;
di avere lavorato 18 ore settimanali dall'8/5 al 14/5 stante la malattia della collega, 14 ore dal 15/5 al 21/5, di essere stata collocata in ferie dal 22/5 al 28/5 e di aver lavorato 25 ore settimanali dal 29/5 al 4/6 a causa della malattia della collega;
di aver Per_2 contestato la riduzione di orario mediante lettera inviata dal proprio legale in data
2 10/5/23 ma che, nonostante le rassicurazioni aziendali, l'orario non veniva ristabilito;
che in data 26/6/23 la signora le consegnava il cedolino di CP_3 maggio 2023 nonché lettera di licenziamento del seguente tenore: “ con la presente siamo a comunicarle ai sensi dell'articolo 2 della Legge 15/07/1966 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo dalla data del 26/06/2023. Si è verificata infatti questa situazione: a) La chiusura del punto vendita di Piazza Azuni al quale Lei era addetta;
b) La riferibilità della chiusura del punto vendita a progetti e scelte datoriali che incidono direttamente sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, compresi quelli finalizzati a una migliore efficienza e all'incremento della redditività; c) L'impossibilità del Suo reimpiego in mansioni diverse, considerato anche il suo rifiuto alla riduzione dell'orario di lavoro. Per il periodo di preavviso, della durata contrattuale prevista, Le sarà corrisposta la relativa indennità sostitutiva. Il rapporto si intende pertanto risolto a tutti gli effetti di legge e di contratto con la data odierna. Le spettanze di fine rapporto Le verranno regolarmente corrisposte nei consueti tempi tecnici. La Sua documentazione di lavoro sarà disponibile presso i nostri uffici”; che alla medesima data veniva licenziata anche la signora;
che all'epoca del licenziamento la retribuzione mensile era pari ad € Per_2 1.669,05 e che non è stata corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso;
che nel luglio 2023 la resistente ha assunto la signora per svolgere le Controparte_4 medesime mansioni di commessa precedentemente svolte dalla ricorrente;
che successivamente è stata assunta anche un'altra dipendente;
di avere diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio dal 1/12/18; che il licenziamento è nullo in quanto integrante illegittima ritorsione rispetto alla mancata accettazione della riduzione dell'orario, ovvero, in subordine, illegittimo per insussistenza il giustificato motivo oggettivo posto che la ricorrente non è mai stata addetta in via esclusiva al punto vendita di piazza Azuni, peraltro chiuso mesi prima del suo licenziamento, la riorganizzazione comunicata è solo apparente, e non è vero che non vi fossero mansioni cui adibire la ricorrente vista la successiva assunzione della signora e stante la comunicata disponibilità della datrice di Controparte_4 lavoro a mantenere due lavoratrici per 14 ore alla settimana;
che, in ulteriore subordine, il licenziamento deve essere ritenuto illegittimo per violazione dei criteri di scelta, posto che sia la signora che la signora Persona_3 [...]
compagna del proprietario signor sono state assunte Per_4 Per_1 successivamente alla ricorrente, ovvero rispettivamente nel giugno 2020 e nel gennaio 2023; che, in ogni caso, ha diritto al risarcimento del danno per violazione della normativa in materia di durata della prestazione lavorativa e collocazione temporale dell'orario di lavoro part-time ai sensi dell'art. 5 comma 2 D. Lgs. n. 81/15 in assenza di accettazione di clausole elastiche e/o flessibili ai sensi dell'art. 95 capo IV, titolo I, Sezione quarta del CCNL;
- parte ricorrente ha pertanto domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”nel merito:
1. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'anzianità della Sig.ra
al servizio della Società a far data dal 1° dicembre 2018; 2. accertare e CP_1 dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità del licenziamento perché ritorsivo e comunque determinato da motivo illecito determinante e, per l'effetto, condannare la Società alla reintegra della Sig.ra nonché a corrisponderle CP_1 una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il
3 calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata dalla data di licenziamento sino a quella della reintegrazione e, comunque, non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento della relativa contribuzione previdenziale. Nel merito, in via subordinata:
3. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per insussistenza dei fatti sottesi al licenziamento, ovvero per illegittimità e/o ingiustificatezza del licenziamento e, per l'effetto, condannare la Società, al pagamento di un'indennità ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2015, ovvero del combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2015, nella misura massima di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero nella diversa misura che sarà accertata di giustizia, nonché condannare la Società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e pari alla retribuzione per 20 giorni di calendario, comprensiva dei ratei di 13esima e 14esima. Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
4. Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per violazione dei criteri di scelta e, per l'effetto, condannare la Società, al pagamento di un'indennità ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2015, ovvero del combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2015, nella misura massima di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero nella diversa misura che sarà accertata di giustizia, nonché condannare la Società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e pari alla retribuzione per 20 giorni di calendario, comprensiva dei ratei di 13esima e 14esima; In ogni caso 5. accertare e dichiarare la violazione da parte della Società della normativa in materia di durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale in relazione al rapporto di lavoro a tempo parziale con la Ricorrente e il danno cagionato alla Sig.ra e, per l'effetto, condannare la Società a corrispondere CP_1 alla Ricorrente a titolo di risarcimento del danno un importo pari al 25% della retribuzione di fatto percepita dalla Ricorrente per tutto il rapporto di lavoro, o al diverso importo ritenuto di giustizia.
6. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accertato l'accordo della Ricorrente su valide clausole elastiche e/o flessibili, accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente alle differenze retributive e, per l'effetto, condannare la Società al pagamento di un importo pari al 36,5% della quota orario della retribuzione di fatto in relazione alle ore di lavoro svolte a seguito dell'applicazione di asserite clausole elastiche nonché di un importo pari alla maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all'art. 208, in relazione alle ore di lavoro svolte a seguito dell'applicazione di asserite clausole elastiche, ovvero alla diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche all'esito, se necessario, di apposita CTU.
7. Oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
8. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”; parte convenuta si è tardivamente costituita Parte_1 deducendo di - essersi determinata a porre in essere una riorganizzazione aziendale alla luce del calo del fatturato conseguente al periodo dell'emergenza pandemica e, a tale scopo, ha deciso di chiudere il negozio di piazza Azuni, ridurre il personale, eliminare la figura professionale della ricorrente e ridistribuire le
4 mansioni tra il personale in forza, ovvero e che CP_3 Persona_4 successivamente, visto il rifiuto di queste ultime ad incrementare l'orario come proposto, ha assunto la signora per lo svolgimento di 28 ore Controparte_4 settimanali con la qualifica di aiuto commessa;
che non sussisteva la possibilità di riutilizzare la ricorrente in altre mansioni;
che la ricorrente e la signora Per_2 sono state entrambe assunte il 1/6/19 ed erano entrambe prive di carichi di famiglia: ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Nel merito:
1. rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto;
2. con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfetario ed accessori di legge;
””. La causa, istruita con documenti, è definita dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, con sentenza n. 499/2024 di parziale accoglimento del ricorso stante il riconoscimento della illegittimità del licenziamento, con contestuale dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro e condanna del datore al pagamento di indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, nonché all'indennità sostitutiva del preavviso. Rigetta le ulteriori domande. In particolare, il Tribunale ritiene illegittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo sul presupposto che la tardiva costituzione della società datrice di lavoro comporta l'omessa dimostrazione del giustificato motivo oggettivo indicato nella lettera di licenziamento. Inoltre, ritiene indimostrata la natura ritorsiva del licenziamento come sostenuto dalla attesa la veridicità della chiusura del punto di vendita di Via Azuni (SS) CP_1 della società datrice e il licenziamento anche della collega . Per_2 Dal che il Tribunale desume la sussistenza dei presupposti per l'estinzione del rapporto di lavoro e per la condanna della resistente al pagamento della relativa indennità, liquidata in cinque mensilità. Quanto all'anzianità di servizio, essa decorre dalla stipula del contratto di apprendistato (1.6.2019) attesa la successiva stabilizzazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ancora, dichiara assorbita la domanda di accertamento della violazione dei criteri di scelta del dipendente da licenziare atteso l'accoglimento della domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento a cui consegue anche la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità di preavviso per il periodo di 20 giorni, oltre rateo di 13^ e 14^. Da ultimo, il Tribunale rigetta la domanda risarcitoria per violazione delle normative in materia di durata della prestazione lavorativa e collocazione temporale dell'orario di lavoro part-time, “essendo l'allegazione di parte ricorrente del tutto generica e sostenuta, peraltro, da documentazione relativa ai soli mesi di settembre 2020 e maggio 2023 (doc. 7, 11, 13 bis, 14); risulta, inoltre, del tutto assente una specifica doglianza relativa agli effetti pregiudizievoli patiti dalla ricorrente in conseguenza dell'asserita variabilità dei turni.”. Per l'effetto, grava le spese processuali integralmente a carico della società resistente. Avverso detta sentenza propone appello la società, cui resiste, con memoria e appello incidentale, la lavoratrice. La causa, istruita con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio e di quelli di parte, è trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente fondato e pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione al pari dell'appello incidentale. Invero, l'appellante lamenta il difetto di motivazione atteso che il Tribunale ritiene indimostrato il giustificato motivo oggettivo a causa della tardiva costituzione della società, senza considerare che la chiusura del punto vendita di Via Azuni, in Sassari, cui è adibita l'appellata, non è controversa. Il Tribunale non considera che il g.m.o. è consistito “nella soppressione d'una singola posizione lavorativa con redistribuzione fra altri lavoratori delle mansioni assegnate al dipendente licenziato.”. Infatti, le mansioni svolte dalla sono successivamente suddivise CP_1 fra e ad ognuna delle quali vengono aggiunte delle ore CP_3 Persona_4 rispetto a quelle già espletate, con conseguente esubero della posizione lavorativa della sig. addetta in modo esclusivo al predetto punto vendita. CP_1 Inoltre, ella rispetta i criteri quali il costo della prestazione lavorativa e la produttività del singolo dipendente per individuare il lavoratore da licenziare. Il Tribunale non valuta che il giustificato motivo oggettivo è identificato nella soppressione di un posto di lavoro in presenza di più posizioni fungibili, in quanto occupate da lavoratori con professionalità sostanzialmente omogenee, con l'aggiunta che l'appellata non può essere diversamente impiegata in altre mansioni compatibili alla luce della qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui la lavoratrice è precedentemente adibita. Con la precisazione che le mansioni della assunta con contratto di apprendistato, Per_4 sono incompatibili con quella dell'appellata. Infine, si censura la misura della condanna alle spese processuali, spropositate alla luce sia dell'attività processuale effettivamente svolta sia del rigetto di parte delle domande dell'appellata. Con appello incidentale, la lavoratrice invoca l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2025 che ritiene illegittima la previsione di un tetto massimo al risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo, non consentendo quest'ultimo la necessaria personalizzazione del danno in quanto ristretto in un limite massimo che “che comprime eccessivamente l'ammontare dell'indennità” (così la citata sentenza della Corte Costituzionale). Previamente, va disattesa la richiesta di riunione del presente procedimento a quello avente n. 76/2025 RGL atteso che la definizione nel corso della medesima udienza esclude la possibilità di contrasto tra giudicati né apporta conseguenze in tema di durata processuale dei medesimi. Nel merito, ad avviso della Corte, è fondato l'ultimo motivo con rigetto degli altri due, come anche l'unico motivo di impugnazione della lavoratrice. Invero, è documentato che l'appellata è licenziata con lettera del 26.6.2023 per giustificato motivo oggettivo così identificato: 1) chiusura del punto vendita di Via Azuni al quale l'appellata è addetta;
2) riferibilità della chiusura a progetti e a scelte datoriali incidenti sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa
“compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza e all'incremento della redditività; 3) impossibilità del reimpiego in mansioni diverse, “considerando anche il suo rifiuto alla riduzione dell'orario di lavoro.” È altresì incontestato che al momento del licenziamento la situazione occupazionale presso i punti vendita di Sassari è quella descritta nel ricorso
6 introduttivo del giudizio di primo grado. Un ulteriore punto vendita è presente in Cagliari, di cui si ignora il numero di dipendenti. L'appellata precisa – nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – di avere gestito da sola il punto vendita di Via Azuni da maggio 2020 al 10.9.2020 (periodo sotto pandemia). Invece da tale ultima data ella si alterna con la collega Per_2 anche nel punto vendita situato nel centro commerciale Auchan, unitamente a moglie di uno dei fratelli titolari della società appellante. CP_3 Per_1
Nel febbraio 2023 è assunta, con contratto di apprendistato, tale Persona_4 compagna del contitolare , con le medesime mansioni Persona_1 dell'appellata. Nel marzo 2023 muore il marito di ciò determina la Per_1 CP_3 chiusura del punto vendita di Via Azuni, divenuta definitiva il 3 maggio 2023: nella medesima data le è offerta – unitamente alla – la riduzione dell'orario di Per_2 lavoro da 28 ore a 15 settimanali, con la prospettiva in caso contrario, del licenziamento o della e della , salvo diverso accordo tra le due. CP_1 Per_2 Il 5 maggio 2023 riceve la comunicazione del nuovo orario di lavoro, inizialmente di 14 ore e successivamente di 18 ore (causa malattia della ) e poi ancora Per_2 14 ore e infine 25 ore dal 29 maggio al 4 giugno. In data 26.6.2023 l'appellante le consegna il cedolino di maggio 2023 unitamente alla lettera di licenziamento. Infine, nel luglio 2023, l'appellante assume tale per svolgere le Controparte_4 medesime mansioni dell'appellata, con orario di 28 ore. Tutte le riferite circostanze devono considerarsi incontestate alla luce delle produzioni in atti e delle difese assunte dalla società appellante nel corso del giudizio di primo grado. Ciò premesso, erra la sentenza di primo grado laddove ritiene indimostrato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sul semplice presupposto della tardiva costituzione della resistente/appellante senza tenere presente il quadro istruttorio comunque acquisito per effetto della mancata contestazione delle riferite circostanze di fatto riportate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Ciò non di meno, costituisce affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella per la quale grava sul datore di lavoro l'onere di provare non solo il “necessario collegamento causale tra la ragione oggettiva addotta e la soppressione del posto di lavoro, ma anche quelle sull'effettività della ragione economica “comunque addotta” dal datore di lavoro a fondamento del g.m.o.; posto che, se è stata ipotizzata una generale necessità di procedere ad una politica di contenimento dei costi, diviene necessario approfondire (ed è onere del datore di lavoro di indicare) le ragioni per le quali la scelta cade su quel determinato lavoratore, dovendosi prendere in considerazione altre posizioni di lavoro, tanto più se si trattava di ruoli comparabili …. Ciò del resto appare logico e coerente ai fini del controllo sul g.m.o. in cui la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l'effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione del unico posto di lavoro ….; senza che questo trasmodi in indebita interferenza con la discrezionalità delle scelte datoriali, dato che l'ineffettività della ragione economica comunque addotta incide sulla stessa legittimità del recesso “non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla
7 fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore” (come osservato da questa Corte nella nota sentenza n. 25201 del 07/12/2016). (Cass. Civ. 31660/2023). È noto, invero, che “ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della I. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati
- diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass. 20.10.2017 n. 24882). (Cass. Civ. n. 16343/2021). Orbene, tenuto presente il contenuto della lettera di licenziamento, l'appellante non intima il recesso dal rapporto lavorativo per calo di fatturato o per crisi economica (non allegati né dimostrati) ma in conseguenza della chiusura del punto vendita di Via Azuni a seguito del decesso di uno degli amministratori della società, della necessità di incrementare efficienza e redditività e, ultimo, della mancata adesione anche della alla riduzione dell'orario di lavoro. CP_1 Quanto sopra, deve confrontarsi con la circostanza che l'appellata, ancorché contestando la scelta imprenditoriale, vi presta comunque esecuzione atteso che dopo la chiusura del punto vendita di Via Azuni, ella svolge la propria attività lavorativa per le ore richieste sì che le ragioni indicate nella lettera di licenziamento del 26.6.2023 non appaiono connesse causalmente alla soppressione del posto di lavoro della . CP_1 E invero, il negozio di Via Azuni risulta chiuso nel marzo 2023, la riduzione dell'orario di lavoro risulta elaborata, attuata e osservata fino al 26 giugno 2023, dunque successivamente alla riorganizzazione aziendale culminata appunto con la chiusura del punto vendita e la soppressione del relativo posto di lavoro. Da ultimo, non risulta perfezionata neppure il requisito dell'efficienza atteso che neppure un mese dopo il licenziamento della , l'appellante assume un'altra CP_1 lavoratrice per 28 ore a dimostrazione della circostanza che comunque il punto vendita di Auchan non è gestito in maniera efficiente con la sola forza lavorativa della moglie dell'amministratore deceduto e della compagna dell'altro amministratore. Neppure appare condivisibile l'asserita impossibilità di repechage dell'appellata atteso che la proposta formulata a quest'ultima non tocca il punto vendita di Cagliari sì che nulla emerge in ordine all'eventuale rifiuto della medesima di
8 trasferirsi presso il suddetto né in merito alle professionalità ivi occupate e tali da non ricomprendervi quella della . CP_1
Deve pertanto, confermarsi il dispositivo della sentenza impugnata ancorché con diversa motivazione. Passando all'esame dell'appello incidentale della lavoratrice, la Corte osserva che il Tribunale quantifica l'indennità risarcitoria richiamandosi genericamente ai criteri “dell'anzianità di servizio, del numero di dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica e del comportamento e delle condizioni delle parti.” senza motivare, in particolare, sul criterio del comportamento e delle condizioni delle parti che appare quello che nel caso di specie, maggiormente consente la personalizzazione dell'indennità risarcitoria. In particolare, si richiamano le descritte modalità del licenziamento “a sorpresa”, il comportamento dell'appellante che non solo intima il licenziamento su un presupposto indimostrato, ma assume successivamente altro personale in un breve arco temporale così arrecando un sicuro pregiudizio a una lavoratrice con poco più di 4 anni di anzianità, di circa 32 anni, in un mercato del lavoro che cerca sempre meno personale generico privo di specializzazione, come la lavoratrice. Pertanto, in considerazione di quanto sopra, appare congruo determinare l'indennità risarcitoria nella misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori di legge. Quanto alla disciplina delle spese processuali, la Corte rileva che il rigetto delle domande dell'appellata sul carattere ritorsivo del licenziamento e sulla domanda di risarcimento del danno, nonché l'accoglimento dell'appello incidentale a seguito di sentenza della Corte Costituzionale, integra il presupposto per disporre la compensazione per metà delle spese di lite del primo grado di giudizio secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 32061/2022:
“«in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.»”. Infine, devono dichiararsi inammissibili le ulteriori conclusioni formulate dall'appellante senza alcun confronto con e confutazione della motivazione della sentenza impugnata. Quanto invece alle spese del presente grado di giudizio, l'accoglimento parziale dell'appello principale giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite che seguono la soccombenza per la restante parte e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante, avverso la sentenza n. 499/2024 pronunciata dal Tribunale di
9 Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con , della quale accoglie CP_1 l'appello incidentale per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, condanna l'appellante alla corresponsione all'appellata dell'indennità risarcitoria nella misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori di legge, come riconosciuti dal Tribunale;
compensa per metà le spese del primo grado di giudizio, e condanna la a corrispondere Parte_1 agli avvocati Simone Carrà e Valeria Nocera, distrattari, la restante metà che liquida in complessivi € 2.150,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre all'intero importo del contributo unificato;
compensa per 1/3 le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellante al pagamento ai predetti distrattari dei restanti 2/3 che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Giorni 5 per la motivazione Sassari 24.9.2024.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
10
Parte_1 In persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Pinna che la rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLANTE CONTRO
CP_1 domiciliata elettivamente in Milano, presso lo studio legale Littler, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Corbeddu e Simone Carrà in forza di procura in atti APPELLATA All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE
- in via preliminare, accertare e dichiarare la mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. - Nel merito: accertare e dichiarare l'errata valutazione del Giudice di Prime cure circa l'insussistenza del G.M.O e per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità del G.M.O. di licenziamento della sig.ra . - Nel CP_1 merito: accertare e dichiarare l'abnormità delle spese di lite cosi come statuito dalla sentenza 22 febbraio 2018, 1127 del Consiglio di Stato, in quanto l'odierna causa è esclusivamente documentale e volta all'accertamento del G.M.O.; - Nel merito, in via subordinata: Rideterminare l'indennità sostitutiva nella misura minima prevista dall'art. 8 L. 604 del 1966. - In ogni caso: con vittoria di compensi professionali oltre accessori di legge. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, Voglia In via principale: - rigettare integralmente l'appello proposto da e confermare la sentenza del Giudice del Controparte_2 lavoro del Tribunale di Sassari del 22.11.2024, n. 499/2024, resa nel giudizio n. 262/2024 R.G.; - accogliere l'appello incidentale e, previa conferma
1 dell'illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, per insussistenza dei fatti sottesi al licenziamento, ovvero per illegittimità e/o ingiustificatezza del licenziamento, condannare la Società, al pagamento di un'indennità ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 9 del D.lgs. 23/2015, interpretati alla luce della sentenza n. 118/2025 della Corte Costituzionale, nella misura di 18 mensilità o comunque nella diversa misura che sarà accertata di giustizia, nonché condannare la Società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e pari alla retribuzione per 20 giorni di calendario, comprensiva dei ratei di 13esima e 14esima. in via subordinata: - accogliere l'appello incidentale e, previa conferma dell'insussistenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per violazione dei criteri di scelta, condannare la Società, al pagamento di un'indennità ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 9 del D.lgs. 23/2015, interpretati alla luce della sentenza n. 118/2025 della Corte Costituzionale, nella misura di 18 mensilità
o comunque nella diversa misura che sarà accertata di giustizia, nonché condannare la Società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e pari alla retribuzione per 20 giorni di calendario, comprensiva dei ratei di 13esima e 14esima. In ogni caso, condannare la Società al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, tenendo conto altresì delle attività svolte nel corso del giudizio relativo all'istanza di sospensiva, in favore dei procuratori distrattari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Premesso che: parte ricorrente ha dedotto di CP_1 avere lavorato per la resistente dal - 1/12/18 al 31/5/19 in forza di contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (36 ore/settimana) con inquadramento nel quinto livello del CCNL Terziario e mansioni di “aiuto commessa”, poi dal 1/6/19 in forza di contratto di apprendistato a tempo parziale (28 ore/settimana) della durata di 36 mesi finalizzato al conseguimento della mansione di commessa con inquadramento al quarto livello del CCNL e che, alla scadenza dell'apprendistato, nell'agosto 2022, il rapporto si è trasformato a tempo indeterminato;
che nel primo contratto non era indicata la sede di lavoro e di essere stata assegnata sia al negozio di Piazza Azuni che a quello presso Auchan, gli unici due punti vendita in Sassari della resistente, mentre un terzo si trova a Cagliari;
che i turni venivano variati anche all'ultimo dalla datrice di lavoro;
che al contratto di apprendistato non era allegato alcun piano formativo né le veniva fornita alcuna formazione durante il rapporto di lavoro;
di aver svolto un orario diverso da quello previsto contrattualmente e anche un orario supplementare;
che in data 3/5/23 la datrice di lavoro, nella persona del sig. , le comunicava la prossima Persona_1 chiusura del punto vendita di piazza Azuni e proponeva alla ricorrente ed alla sua collega, signora , di ridurre l'orario a 15 ore settimanali ciascuna ovvero, Per_2 in alternativa, di trovare un accordo su quale delle due sarebbe stata licenziata;
di non aver accettato tale proposta di riduzione, poi comunicata anche a mezzo e- mail dalla datrice di lavoro in data 5/5/23, ma che l'azienda in data 6/5/23 inviava turni di lavoro per un totale di 14 ore settimanali;
di avere lavorato 18 ore settimanali dall'8/5 al 14/5 stante la malattia della collega, 14 ore dal 15/5 al 21/5, di essere stata collocata in ferie dal 22/5 al 28/5 e di aver lavorato 25 ore settimanali dal 29/5 al 4/6 a causa della malattia della collega;
di aver Per_2 contestato la riduzione di orario mediante lettera inviata dal proprio legale in data
2 10/5/23 ma che, nonostante le rassicurazioni aziendali, l'orario non veniva ristabilito;
che in data 26/6/23 la signora le consegnava il cedolino di CP_3 maggio 2023 nonché lettera di licenziamento del seguente tenore: “ con la presente siamo a comunicarle ai sensi dell'articolo 2 della Legge 15/07/1966 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo dalla data del 26/06/2023. Si è verificata infatti questa situazione: a) La chiusura del punto vendita di Piazza Azuni al quale Lei era addetta;
b) La riferibilità della chiusura del punto vendita a progetti e scelte datoriali che incidono direttamente sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, compresi quelli finalizzati a una migliore efficienza e all'incremento della redditività; c) L'impossibilità del Suo reimpiego in mansioni diverse, considerato anche il suo rifiuto alla riduzione dell'orario di lavoro. Per il periodo di preavviso, della durata contrattuale prevista, Le sarà corrisposta la relativa indennità sostitutiva. Il rapporto si intende pertanto risolto a tutti gli effetti di legge e di contratto con la data odierna. Le spettanze di fine rapporto Le verranno regolarmente corrisposte nei consueti tempi tecnici. La Sua documentazione di lavoro sarà disponibile presso i nostri uffici”; che alla medesima data veniva licenziata anche la signora;
che all'epoca del licenziamento la retribuzione mensile era pari ad € Per_2 1.669,05 e che non è stata corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso;
che nel luglio 2023 la resistente ha assunto la signora per svolgere le Controparte_4 medesime mansioni di commessa precedentemente svolte dalla ricorrente;
che successivamente è stata assunta anche un'altra dipendente;
di avere diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio dal 1/12/18; che il licenziamento è nullo in quanto integrante illegittima ritorsione rispetto alla mancata accettazione della riduzione dell'orario, ovvero, in subordine, illegittimo per insussistenza il giustificato motivo oggettivo posto che la ricorrente non è mai stata addetta in via esclusiva al punto vendita di piazza Azuni, peraltro chiuso mesi prima del suo licenziamento, la riorganizzazione comunicata è solo apparente, e non è vero che non vi fossero mansioni cui adibire la ricorrente vista la successiva assunzione della signora e stante la comunicata disponibilità della datrice di Controparte_4 lavoro a mantenere due lavoratrici per 14 ore alla settimana;
che, in ulteriore subordine, il licenziamento deve essere ritenuto illegittimo per violazione dei criteri di scelta, posto che sia la signora che la signora Persona_3 [...]
compagna del proprietario signor sono state assunte Per_4 Per_1 successivamente alla ricorrente, ovvero rispettivamente nel giugno 2020 e nel gennaio 2023; che, in ogni caso, ha diritto al risarcimento del danno per violazione della normativa in materia di durata della prestazione lavorativa e collocazione temporale dell'orario di lavoro part-time ai sensi dell'art. 5 comma 2 D. Lgs. n. 81/15 in assenza di accettazione di clausole elastiche e/o flessibili ai sensi dell'art. 95 capo IV, titolo I, Sezione quarta del CCNL;
- parte ricorrente ha pertanto domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”nel merito:
1. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'anzianità della Sig.ra
al servizio della Società a far data dal 1° dicembre 2018; 2. accertare e CP_1 dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità del licenziamento perché ritorsivo e comunque determinato da motivo illecito determinante e, per l'effetto, condannare la Società alla reintegra della Sig.ra nonché a corrisponderle CP_1 una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il
3 calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata dalla data di licenziamento sino a quella della reintegrazione e, comunque, non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento della relativa contribuzione previdenziale. Nel merito, in via subordinata:
3. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per insussistenza dei fatti sottesi al licenziamento, ovvero per illegittimità e/o ingiustificatezza del licenziamento e, per l'effetto, condannare la Società, al pagamento di un'indennità ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2015, ovvero del combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2015, nella misura massima di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero nella diversa misura che sarà accertata di giustizia, nonché condannare la Società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e pari alla retribuzione per 20 giorni di calendario, comprensiva dei ratei di 13esima e 14esima. Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
4. Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per violazione dei criteri di scelta e, per l'effetto, condannare la Società, al pagamento di un'indennità ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2015, ovvero del combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2015, nella misura massima di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero nella diversa misura che sarà accertata di giustizia, nonché condannare la Società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e pari alla retribuzione per 20 giorni di calendario, comprensiva dei ratei di 13esima e 14esima; In ogni caso 5. accertare e dichiarare la violazione da parte della Società della normativa in materia di durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale in relazione al rapporto di lavoro a tempo parziale con la Ricorrente e il danno cagionato alla Sig.ra e, per l'effetto, condannare la Società a corrispondere CP_1 alla Ricorrente a titolo di risarcimento del danno un importo pari al 25% della retribuzione di fatto percepita dalla Ricorrente per tutto il rapporto di lavoro, o al diverso importo ritenuto di giustizia.
6. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accertato l'accordo della Ricorrente su valide clausole elastiche e/o flessibili, accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente alle differenze retributive e, per l'effetto, condannare la Società al pagamento di un importo pari al 36,5% della quota orario della retribuzione di fatto in relazione alle ore di lavoro svolte a seguito dell'applicazione di asserite clausole elastiche nonché di un importo pari alla maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all'art. 208, in relazione alle ore di lavoro svolte a seguito dell'applicazione di asserite clausole elastiche, ovvero alla diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche all'esito, se necessario, di apposita CTU.
7. Oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
8. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”; parte convenuta si è tardivamente costituita Parte_1 deducendo di - essersi determinata a porre in essere una riorganizzazione aziendale alla luce del calo del fatturato conseguente al periodo dell'emergenza pandemica e, a tale scopo, ha deciso di chiudere il negozio di piazza Azuni, ridurre il personale, eliminare la figura professionale della ricorrente e ridistribuire le
4 mansioni tra il personale in forza, ovvero e che CP_3 Persona_4 successivamente, visto il rifiuto di queste ultime ad incrementare l'orario come proposto, ha assunto la signora per lo svolgimento di 28 ore Controparte_4 settimanali con la qualifica di aiuto commessa;
che non sussisteva la possibilità di riutilizzare la ricorrente in altre mansioni;
che la ricorrente e la signora Per_2 sono state entrambe assunte il 1/6/19 ed erano entrambe prive di carichi di famiglia: ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Nel merito:
1. rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto;
2. con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfetario ed accessori di legge;
””. La causa, istruita con documenti, è definita dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, con sentenza n. 499/2024 di parziale accoglimento del ricorso stante il riconoscimento della illegittimità del licenziamento, con contestuale dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro e condanna del datore al pagamento di indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, nonché all'indennità sostitutiva del preavviso. Rigetta le ulteriori domande. In particolare, il Tribunale ritiene illegittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo sul presupposto che la tardiva costituzione della società datrice di lavoro comporta l'omessa dimostrazione del giustificato motivo oggettivo indicato nella lettera di licenziamento. Inoltre, ritiene indimostrata la natura ritorsiva del licenziamento come sostenuto dalla attesa la veridicità della chiusura del punto di vendita di Via Azuni (SS) CP_1 della società datrice e il licenziamento anche della collega . Per_2 Dal che il Tribunale desume la sussistenza dei presupposti per l'estinzione del rapporto di lavoro e per la condanna della resistente al pagamento della relativa indennità, liquidata in cinque mensilità. Quanto all'anzianità di servizio, essa decorre dalla stipula del contratto di apprendistato (1.6.2019) attesa la successiva stabilizzazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ancora, dichiara assorbita la domanda di accertamento della violazione dei criteri di scelta del dipendente da licenziare atteso l'accoglimento della domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento a cui consegue anche la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità di preavviso per il periodo di 20 giorni, oltre rateo di 13^ e 14^. Da ultimo, il Tribunale rigetta la domanda risarcitoria per violazione delle normative in materia di durata della prestazione lavorativa e collocazione temporale dell'orario di lavoro part-time, “essendo l'allegazione di parte ricorrente del tutto generica e sostenuta, peraltro, da documentazione relativa ai soli mesi di settembre 2020 e maggio 2023 (doc. 7, 11, 13 bis, 14); risulta, inoltre, del tutto assente una specifica doglianza relativa agli effetti pregiudizievoli patiti dalla ricorrente in conseguenza dell'asserita variabilità dei turni.”. Per l'effetto, grava le spese processuali integralmente a carico della società resistente. Avverso detta sentenza propone appello la società, cui resiste, con memoria e appello incidentale, la lavoratrice. La causa, istruita con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio e di quelli di parte, è trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente fondato e pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione al pari dell'appello incidentale. Invero, l'appellante lamenta il difetto di motivazione atteso che il Tribunale ritiene indimostrato il giustificato motivo oggettivo a causa della tardiva costituzione della società, senza considerare che la chiusura del punto vendita di Via Azuni, in Sassari, cui è adibita l'appellata, non è controversa. Il Tribunale non considera che il g.m.o. è consistito “nella soppressione d'una singola posizione lavorativa con redistribuzione fra altri lavoratori delle mansioni assegnate al dipendente licenziato.”. Infatti, le mansioni svolte dalla sono successivamente suddivise CP_1 fra e ad ognuna delle quali vengono aggiunte delle ore CP_3 Persona_4 rispetto a quelle già espletate, con conseguente esubero della posizione lavorativa della sig. addetta in modo esclusivo al predetto punto vendita. CP_1 Inoltre, ella rispetta i criteri quali il costo della prestazione lavorativa e la produttività del singolo dipendente per individuare il lavoratore da licenziare. Il Tribunale non valuta che il giustificato motivo oggettivo è identificato nella soppressione di un posto di lavoro in presenza di più posizioni fungibili, in quanto occupate da lavoratori con professionalità sostanzialmente omogenee, con l'aggiunta che l'appellata non può essere diversamente impiegata in altre mansioni compatibili alla luce della qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui la lavoratrice è precedentemente adibita. Con la precisazione che le mansioni della assunta con contratto di apprendistato, Per_4 sono incompatibili con quella dell'appellata. Infine, si censura la misura della condanna alle spese processuali, spropositate alla luce sia dell'attività processuale effettivamente svolta sia del rigetto di parte delle domande dell'appellata. Con appello incidentale, la lavoratrice invoca l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2025 che ritiene illegittima la previsione di un tetto massimo al risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo, non consentendo quest'ultimo la necessaria personalizzazione del danno in quanto ristretto in un limite massimo che “che comprime eccessivamente l'ammontare dell'indennità” (così la citata sentenza della Corte Costituzionale). Previamente, va disattesa la richiesta di riunione del presente procedimento a quello avente n. 76/2025 RGL atteso che la definizione nel corso della medesima udienza esclude la possibilità di contrasto tra giudicati né apporta conseguenze in tema di durata processuale dei medesimi. Nel merito, ad avviso della Corte, è fondato l'ultimo motivo con rigetto degli altri due, come anche l'unico motivo di impugnazione della lavoratrice. Invero, è documentato che l'appellata è licenziata con lettera del 26.6.2023 per giustificato motivo oggettivo così identificato: 1) chiusura del punto vendita di Via Azuni al quale l'appellata è addetta;
2) riferibilità della chiusura a progetti e a scelte datoriali incidenti sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa
“compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza e all'incremento della redditività; 3) impossibilità del reimpiego in mansioni diverse, “considerando anche il suo rifiuto alla riduzione dell'orario di lavoro.” È altresì incontestato che al momento del licenziamento la situazione occupazionale presso i punti vendita di Sassari è quella descritta nel ricorso
6 introduttivo del giudizio di primo grado. Un ulteriore punto vendita è presente in Cagliari, di cui si ignora il numero di dipendenti. L'appellata precisa – nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – di avere gestito da sola il punto vendita di Via Azuni da maggio 2020 al 10.9.2020 (periodo sotto pandemia). Invece da tale ultima data ella si alterna con la collega Per_2 anche nel punto vendita situato nel centro commerciale Auchan, unitamente a moglie di uno dei fratelli titolari della società appellante. CP_3 Per_1
Nel febbraio 2023 è assunta, con contratto di apprendistato, tale Persona_4 compagna del contitolare , con le medesime mansioni Persona_1 dell'appellata. Nel marzo 2023 muore il marito di ciò determina la Per_1 CP_3 chiusura del punto vendita di Via Azuni, divenuta definitiva il 3 maggio 2023: nella medesima data le è offerta – unitamente alla – la riduzione dell'orario di Per_2 lavoro da 28 ore a 15 settimanali, con la prospettiva in caso contrario, del licenziamento o della e della , salvo diverso accordo tra le due. CP_1 Per_2 Il 5 maggio 2023 riceve la comunicazione del nuovo orario di lavoro, inizialmente di 14 ore e successivamente di 18 ore (causa malattia della ) e poi ancora Per_2 14 ore e infine 25 ore dal 29 maggio al 4 giugno. In data 26.6.2023 l'appellante le consegna il cedolino di maggio 2023 unitamente alla lettera di licenziamento. Infine, nel luglio 2023, l'appellante assume tale per svolgere le Controparte_4 medesime mansioni dell'appellata, con orario di 28 ore. Tutte le riferite circostanze devono considerarsi incontestate alla luce delle produzioni in atti e delle difese assunte dalla società appellante nel corso del giudizio di primo grado. Ciò premesso, erra la sentenza di primo grado laddove ritiene indimostrato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sul semplice presupposto della tardiva costituzione della resistente/appellante senza tenere presente il quadro istruttorio comunque acquisito per effetto della mancata contestazione delle riferite circostanze di fatto riportate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Ciò non di meno, costituisce affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella per la quale grava sul datore di lavoro l'onere di provare non solo il “necessario collegamento causale tra la ragione oggettiva addotta e la soppressione del posto di lavoro, ma anche quelle sull'effettività della ragione economica “comunque addotta” dal datore di lavoro a fondamento del g.m.o.; posto che, se è stata ipotizzata una generale necessità di procedere ad una politica di contenimento dei costi, diviene necessario approfondire (ed è onere del datore di lavoro di indicare) le ragioni per le quali la scelta cade su quel determinato lavoratore, dovendosi prendere in considerazione altre posizioni di lavoro, tanto più se si trattava di ruoli comparabili …. Ciò del resto appare logico e coerente ai fini del controllo sul g.m.o. in cui la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l'effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione del unico posto di lavoro ….; senza che questo trasmodi in indebita interferenza con la discrezionalità delle scelte datoriali, dato che l'ineffettività della ragione economica comunque addotta incide sulla stessa legittimità del recesso “non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla
7 fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore” (come osservato da questa Corte nella nota sentenza n. 25201 del 07/12/2016). (Cass. Civ. 31660/2023). È noto, invero, che “ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della I. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati
- diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass. 20.10.2017 n. 24882). (Cass. Civ. n. 16343/2021). Orbene, tenuto presente il contenuto della lettera di licenziamento, l'appellante non intima il recesso dal rapporto lavorativo per calo di fatturato o per crisi economica (non allegati né dimostrati) ma in conseguenza della chiusura del punto vendita di Via Azuni a seguito del decesso di uno degli amministratori della società, della necessità di incrementare efficienza e redditività e, ultimo, della mancata adesione anche della alla riduzione dell'orario di lavoro. CP_1 Quanto sopra, deve confrontarsi con la circostanza che l'appellata, ancorché contestando la scelta imprenditoriale, vi presta comunque esecuzione atteso che dopo la chiusura del punto vendita di Via Azuni, ella svolge la propria attività lavorativa per le ore richieste sì che le ragioni indicate nella lettera di licenziamento del 26.6.2023 non appaiono connesse causalmente alla soppressione del posto di lavoro della . CP_1 E invero, il negozio di Via Azuni risulta chiuso nel marzo 2023, la riduzione dell'orario di lavoro risulta elaborata, attuata e osservata fino al 26 giugno 2023, dunque successivamente alla riorganizzazione aziendale culminata appunto con la chiusura del punto vendita e la soppressione del relativo posto di lavoro. Da ultimo, non risulta perfezionata neppure il requisito dell'efficienza atteso che neppure un mese dopo il licenziamento della , l'appellante assume un'altra CP_1 lavoratrice per 28 ore a dimostrazione della circostanza che comunque il punto vendita di Auchan non è gestito in maniera efficiente con la sola forza lavorativa della moglie dell'amministratore deceduto e della compagna dell'altro amministratore. Neppure appare condivisibile l'asserita impossibilità di repechage dell'appellata atteso che la proposta formulata a quest'ultima non tocca il punto vendita di Cagliari sì che nulla emerge in ordine all'eventuale rifiuto della medesima di
8 trasferirsi presso il suddetto né in merito alle professionalità ivi occupate e tali da non ricomprendervi quella della . CP_1
Deve pertanto, confermarsi il dispositivo della sentenza impugnata ancorché con diversa motivazione. Passando all'esame dell'appello incidentale della lavoratrice, la Corte osserva che il Tribunale quantifica l'indennità risarcitoria richiamandosi genericamente ai criteri “dell'anzianità di servizio, del numero di dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica e del comportamento e delle condizioni delle parti.” senza motivare, in particolare, sul criterio del comportamento e delle condizioni delle parti che appare quello che nel caso di specie, maggiormente consente la personalizzazione dell'indennità risarcitoria. In particolare, si richiamano le descritte modalità del licenziamento “a sorpresa”, il comportamento dell'appellante che non solo intima il licenziamento su un presupposto indimostrato, ma assume successivamente altro personale in un breve arco temporale così arrecando un sicuro pregiudizio a una lavoratrice con poco più di 4 anni di anzianità, di circa 32 anni, in un mercato del lavoro che cerca sempre meno personale generico privo di specializzazione, come la lavoratrice. Pertanto, in considerazione di quanto sopra, appare congruo determinare l'indennità risarcitoria nella misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori di legge. Quanto alla disciplina delle spese processuali, la Corte rileva che il rigetto delle domande dell'appellata sul carattere ritorsivo del licenziamento e sulla domanda di risarcimento del danno, nonché l'accoglimento dell'appello incidentale a seguito di sentenza della Corte Costituzionale, integra il presupposto per disporre la compensazione per metà delle spese di lite del primo grado di giudizio secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 32061/2022:
“«in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.»”. Infine, devono dichiararsi inammissibili le ulteriori conclusioni formulate dall'appellante senza alcun confronto con e confutazione della motivazione della sentenza impugnata. Quanto invece alle spese del presente grado di giudizio, l'accoglimento parziale dell'appello principale giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite che seguono la soccombenza per la restante parte e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante, avverso la sentenza n. 499/2024 pronunciata dal Tribunale di
9 Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con , della quale accoglie CP_1 l'appello incidentale per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, condanna l'appellante alla corresponsione all'appellata dell'indennità risarcitoria nella misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori di legge, come riconosciuti dal Tribunale;
compensa per metà le spese del primo grado di giudizio, e condanna la a corrispondere Parte_1 agli avvocati Simone Carrà e Valeria Nocera, distrattari, la restante metà che liquida in complessivi € 2.150,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre all'intero importo del contributo unificato;
compensa per 1/3 le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellante al pagamento ai predetti distrattari dei restanti 2/3 che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Giorni 5 per la motivazione Sassari 24.9.2024.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
10