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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/07/2025, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20449/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20449/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato dall'avv. CACCIALUPI ELENA, in Parte_1 C.F._1
forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato dall'avv. ORONZO Controparte_1 P.IVA_1
FEDERICA, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
: Pt_1
“Voglia l'On.le Tribunale Ordinario di Torino adito;
Previ gli incombenti di rito;
Contrariis reiectis;
In accoglimento della presente opposizione,
In via preliminare: confermare la sospensione, ex art.624 c.p.c., dell'esecutorietà del titolo esecutivo della convenuta nei confronti del IGnor , nonché l'efficacia dell'atto di precetto, Parte_1
pagina 1 di 10 datato 27.08.2024 e notificato in data 10.09.2024, concorrendo tutti i gravi motivi e presupposti di legge come spiegato in atti e rilevato all'udienza delli 22.01.2025;
In via principale: accertare e dichiarare, ex artt. 2943 c.c. e 2945 comma 3° c.c., l'intervenuta estinzione per prescrizione di ogni credito vantato da in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del IGnor , e, comunque, del Parte_1
diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato, per le motivazioni di cui alla presente opposizione all'atto di precetto, che qui abbiansi per integralmente richiamate e trascritte;
Nel merito: accertare e dichiarare la non debenza, l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa somma di € 77.014,48 indicata in atto di precetto datato 27.08.2024, e, in ogni caso, di ogni altra cifra,
a qualsiasi titolo e/o in altri atti intimata ed eventualmente pretesa da Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi esposti in narrativa;
[...]
per l'effetto: dichiarare inefficace, illegittimo, nullo e/o giuridicamente inesistente l'atto di precetto datato 27.08.2024, notificato in data 10.09.2024, dalla in persona Controparte_1
del legale rappresentane pro tempore, al IGnor , nonché ogni altro atto Parte_1
eventualmente compiuto nei confronti dell'odierno opponente, per estinzione del credito ut infra;
rigettare integralmente le avverse conclusioni, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le spiegate ragioni;
In ogni caso: con il favore del compenso professionale del presente giudizio, aumentato nella misura del 30% ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 comma 1 bis del D.M. n.55/2014 come modificato dal
D.M. n.37/2018, oltre a rimb. forf. 15%, CPA 4%, accessori di legge, esborsi e successive occorrende, con distrazione, ex art.93 c.p.c., del compenso professionale e delle spese, in favore dell'Avv. Elena
Caccialupi, quale Procuratore dell'opponente, la quale si dichiara antistataria.
In via istruttoria: si chiede, sin d'ora, che l'Ill.mo Sig. Giudice, per il non creduto caso di contestazione e senza inversione dell'onere probatorio, Voglia ammettere la prova per interrogatorio formale e testi sui motivi in fatto, con riserva di capitolazione e di indicazione dei testimoni.”
: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione:
pagina 2 di 10 In via preliminare - Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo poiché carente dei presupposti di legge;
Nel merito - Rigettare l'avversa opposizione in quanto manifestamente infondata, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa oltre che illegittima;
In ogni caso - Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge ovvero, in subordine, con compensazione delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone opposizione avverso l'atto di precetto notificato da Parte_1 [...]
in data 10.9.2024, con cui è intimato il pagamento della somma di € Controparte_1
77.014,48, quale residuo importo dovuto in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo del 19.4.2004. L'opposizione si fonda sull'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine decennale, in quanto:
• nell'anno 2010 NL, in forza del medesimo titolo esecutivo, ha azionato davanti al Tribunale di
Torino un procedimento esecutivo immobiliare nei confronti del (RGE 2649/2010); Pt_1
• l'immobile pignorato è stato aggiudicato con ricavo della somma di € 40.500, come da progetto di distribuzione del 7.3.2014;
• il progetto di distribuzione è stato approvato e dichiarato esecutivo in data 2.4.2014; da questa data ha ricominciato a decorrere il termine di prescrizione (che era stato interrotto, con effetti permanenti, dalla data di instaurazione del processo esecutivo);
• in data 13.5.24 NL ha notificato al IG. atto di precetto contenente l'intimazione al Pt_1
pagamento della complessiva somma di € 77.014,48 e, in data 23.7.24, atto di pignoramento presso terzi;
tuttavia, l'esecuzione non è stata iscritta a ruolo nei confronti del e il Pt_1
precetto ha perso efficacia;
di qui la notifica, in data 10.9.24, dell'atto di precetto opposto in questo giudizio;
• la prescrizione decennale, tuttavia, è maturata in data 2.4.2024, prima della notifica dell'atto di precetto datato 1.3.24 (consegnato all'UNEP per la notifica in data 7.5.2024 e consegnato pagina 3 di 10 all'opponente il 13.5.24).
L'attore chiede pertanto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 1° comma c.p.c., sia accertata l'estinzione per prescrizione del credito vantato da NL e sia di conseguenza dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto.
Controparte_1
- eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem, poiché il IG. , congiuntamente alla IG.ra , ha già Pt_1 Controparte_2
proposto opposizione alla procedura esecutiva (pignoramento presso terzi) intrapresa da NL nei confronti della (sola) IG.ra ; CP_2
- contesta l'eccezione di prescrizione, sostenendo che la declaratoria di esecutività del piano di riparto nel processo esecutivo non può essere ritenuta equivalente al passaggio in giudicato della sentenza in processo di cognizione, ai fini degli effetti interruttivi di cui all'articolo 2945, comma 2, c.c.; per individuare il momento in cui si esauriscono gli effetti interruttivi permanenti legati all'instaurazione del processo esecutivo occorre invece far riferimento al momento in cui il piano di riparto, previamente pubblicato, diventa definitivo, cioè non più impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. Tale momento, nel caso di specie, va individuato alla data dell'11 giugno 2014.
Chiede quindi il rigetto dell'opposizione e delle domande dell'attore.
*
Con ordinanza del 22.1.2025 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo.
*
1. L'eccezione con cui NL fa valere la violazione del ne bis in idem da parte dell'opponente è infondata. La banca convenuta lamenta che il non ha riferito “di aver già spiegato opposizione Pt_1
al primo precetto notificato e di aver ivi avanzato contestazioni anche in ordine a tale secondo precetto” (comparsa di risposta p. 3). Secondo la banca, nell'atto di opposizione all'esecuzione, congiuntamente proposto dal e dalla , il avrebbe “già avanzato le proprie Pt_1 CP_2 Pt_1
contestazioni non soltanto relativamente al titolo esecutivo, ma anche in relazione al precetto notificato il 10.09.2024 … lasciando intendere peraltro che detto atto fosse oppositivo anche di tale secondo precetto”.
pagina 4 di 10 La lettura dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2, prodotto da
NL (doc. 8), rende evidente che oggetto di quel procedimento è unicamente il precetto datato 1.3.24
e notificato il 13.5.24; in tal senso depongono chiaramente le conclusioni dell'atto di opposizione. Né dalle difese svolte dal in quel giudizio risulta ch'egli abbia “lasciato intendere” che detto atto Pt_1
fosse oppositivo anche del secondo precetto. In primo luogo, si ribadisce che le conclusioni del giudizio di opposizione già radicato, hanno ad oggetto soltanto il precedente atto di precetto;
in secondo luogo, a fronte della mancanza di specifiche conclusioni riguardanti il secondo atto di precetto, non si comprende come l'opponente avrebbe potuto estendere gli effetti delle sue domande al successivo atto di precetto;
in terzo luogo, la chiara volontà di escludere dall'ambito di quel processo il secondo atto di precetto è espressa nella memoria di replica del 28.10.24 depositata dal e dalla (doc. 9 NL) dove si legge “Il secondo atto di precetto, datato Pt_1 CP_2
27.08.2024, non è stato ancora opposto, in attesa dell'esito del presente giudizio (e ciò anche per evitare plurime azioni)”.
In definitiva, deve escludersi che l'oggetto di questo giudizio coincida con quello del processo già instaurato dal (e dalla ) per impugnare l'atto di precetto notificato nel maggio Pt_1 CP_2
2024.
2. L'eccezione posta a fondamento dell'opposizione si fonda sulla previsione dell'art. 2945 c.c., secondo cui se l'interruzione della prescrizione è avvenuta attraverso la notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio di cognizione o di esecuzione la prescrizione “non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”. Le parti controvertono sul momento in cui
è cessato l'effetto interruttivo (cosiddetto permanente) prodotto dall'atto introduttivo del processo esecutivo n. 2649/2010 RGE, radicato da NL nei confronti del Ballista.
Secondo l'attore “Ove sia stato incardinato un processo di esecuzione, nel caso di specie immobiliare, che abbia fatto conseguire al creditore l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, l'effetto interruttivo cessa allorquando il risultato possa considerarsi equipollente al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio e, sic, nelle esecuzioni civili coincide con
l'esecutività del progetto finale di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita”. Nel caso in esame
“Il detto progetto finale di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato veniva approvato e dichiarato esecutivo in data 02.04.2014”.
pagina 5 di 10 NL, invece, richiama l'eIGenza di un “parallelismo” fra la previsione dettata dall'art. 2945 per il processo di cognizione (il momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio) e la soluzione da applicare al processo esecutivo. Ritiene, quindi, di centrale importanza la
“pubblicazione” del provvedimento, perché “Non potrebbe, infatti, pensarsi di consentire ad un provvedimento di acquisire definitività laddove il provvedimento non sia portato a conoscenza di tutte le parti del giudizio”. Prosegue evidenziando che “l'approvazione del piano di riparto è – rebus sic stantibus – un atto del procedimento esecutivo che, ai sensi dell'art. 512 c.p.c., è passibile di impugnazione ex art. 617 c.p.c., questo diviene esecutivo nel momento in cui è infruttuosamente decorso il termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi avverso detto specifico atto”;
e conclude che “il momento giuridicamente individuato dall'attore nel passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio, è da intendersi quale passaggio in giudicato del provvedimento di approvazione del piano di riparto, che si perfeziona decorsi inutilmente 20 giorni dal momento della pubblicazione nel fascicolo della procedura” (comparsa di risposta p. 6-8). In punto di fatto, il convenuto evidenzia che nel caso di specie “il Professionista Delegato ha reso edotte le parti del giudizio e l'allora Giudice dell'Esecuzione dell'esito del subprocedimento distributivo, perfezionando così la pubblicazione dei relativi atti (tra cui quello conclusivo sopra indicato), soltanto in data 11.06.2014 come attestato dalla nota di deposito con l'attestazione del timbro di cancelleria”; con la conseguenza che il piano di riparto è “passato in giudicato il successivo 1.7.2014”.
3. Prima di esaminare in punto di diritto la questione controversa, è opportuno chiarire che:
• il professionista delegato nel procedimento esecutivo immobiliare RGE 2649/10 ha formato il progetto di distribuzione di cui all'art. 596 c.p.c., l'ha comunicato a tutte le parti del procedimento e ha fissato udienza per la discussione del progetto al 2.4.2014 (doc. 4 attore);
• il giorno dell'udienza il professionista delegato ha dato atto che il progetto di distribuzione è stato regolarmente comunicato a tutti i creditori e debitori e che non sono state formulate osservazioni;
di conseguenza, ha approvato il progetto, l'ha dichiarato esecutivo e ha ordinato il pagamento delle quote agli aventi diritto (doc. 4 citato);
• il progetto di distribuzione così approvato e dichiarato esecutivo è stato successivamente depositato in cancelleria dal professionista delegato in data 11.6.2014 (doc. 10 NL).
Occorre quindi distinguere la data di approvazione e dichiarazione di esecutività del progetto da quella del suo deposito in cancelleria. Il convenuto, infatti, sostiene che sia quest'ultima la data pagina 6 di 10 rilevante, come momento in cui si è verificata la pubblicità del progetto, necessario presupposto per la sua definitività.
4. La tesi del convenuto non è condivisibile. Infatti, il procedimento delineato dagli art. 596,
597 e 598 c.p.c. rende evidente che la pubblicità del progetto di distribuzione e il contraddittorio sullo stesso sono ben precedenti alla sua approvazione. Infatti:
• il progetto è formato dal professionista delegato secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione e viene trasmesso al giudice;
• il giudice lo esamina, vi apporta eventuali variazioni e lo deposita nel fascicolo della procedura esecutiva “perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore”;
• successivamente il progetto è trasmesso al professionista delegato che convoca le parti per l'audizione (fatta salva l'ipotesi in cui il giudice abbia proceduto direttamente alle operazioni ai sensi dell'art. 591-bis comma 2);
• in quella sede le parti possono contestare o approvare il progetto: nel primo caso il professionista rimette gli atti al giudice dell'esecuzione per risolvere la controversia distributiva;
nel secondo caso il professionista ordina il pagamento delle quote agli aventi diritto.
La difesa del convenuto sottolinea l'importanza della “pubblicazione” del progetto distributivo, come momento in cui si realizza la conoscenza del progetto in capo alle parti: “Non potrebbe, infatti, pensarsi di consentire ad un provvedimento di acquisire definitività laddove il provvedimento non sia portato a conoscenza di tutte le parti del giudizio, coerentemente con il principio caposaldo del processo civile che è, di fatto, quello del contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c.” (comparsa di risposta p. 6). Tuttavia, la conoscenza e il contraddittorio si realizzano compiutamente attraverso il procedimento appena descritto. Il progetto distributivo è già presente nel fascicolo dell'esecuzione, per poter essere esaminato da tutte le parti prima della discussione. Dopo la sua approvazione e l'ordine di pagamento, il delegato si limita a ridepositare (non solo il progetto distributivo, ma) tutti gli atti del procedimento. Questo deposito, tuttavia, non ha alcuna funzione pubblicitaria;
né da esso decorrono termini di impugnazione o di opposizione.
5. Alla luce di queste considerazioni può affermarsi che il momento in cui il processo esecutivo si chiude, avendo realizzato pienamente l'interesse dei creditori, è quello in cui il professionista pagina 7 di 10 delegato, a seguito dell'approvazione del progetto di distribuzione, ordina il pagamento agli aventi diritto delle quote indicate nel progetto medesimo. E' irrilevante la circostanza che il progetto approvato e reso esecutivo sia suscettibile di opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Sotto questo profilo, infatti, pare arbitrario spingere il parallelismo fra procedimento di cognizione e procedimento di esecuzione fino a cercare, nel secondo, il momento “corrispondente” al passaggio in giudicato della sentenza a cui fa riferimento l'art. 2945 comma 2° c.c. Lo scopo del processo esecutivo non è quello di giungere a un accertamento o a una pronuncia che “faccia stato” modificando la realtà attraverso il giudicato;
la finalità dell'esecuzione è, invece, quella di soddisfare in modo coattivo il diritto del creditore rimasto insoddisfatto. Dunque, il momento in cui questo interesse viene realizzato segna la chiusura del processo di esecuzione.
Questa conclusione è in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza
2534/1982: “Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'ordinanza, con la quale il giudice dell'esecuzione, dopo che il tribunale abbia deciso eventuali contestazioni ed opposizioni avverso il progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita, fissa definitivamente il riparto, segna la chiusura del procedimento, e, quindi, con riguardo alla prescrizione del credito azionato, implica la cessazione degli effetti permanenti dell'interruzione della prescrizione medesima, verificatasi a seguito dell'instaurazione dell'esecuzione”. La Cassazione ha altresì chiarito che la
“efficacia interruttiva permanente della prescrizione va riconosciuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., all'atto con il quale viene iniziata la procedura esecutiva, e tale effetto si protrae sino al momento in cui detta procedura giunga ad uno stadio che possa considerarsi l'equipollente di ciò che l'art. 2945, secondo comma, cit., individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ossia allorché il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva del suo diritto, ovvero quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia stata conseguita per motivi diversi dalla estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato della vendita, la perdita successiva del bene pignorato e simili” (Cass. 4203/02)
Va comunque precisato, per completezza, che, quand'anche si aderisse alla tesi del convenuto, secondo cui il processo esecutivo si chiude dopo il decorso di 20 giorni dall'approvazione del progetto distributivo, nel caso di specie questo momento sarebbe da individuare alla data del 22.4.2014 (20 giorni dopo l'approvazione del progetto di distribuzione); quindi sempre anteriore di oltre 10 anni alla data di notifica dell'atto di precetto.
pagina 8 di 10 6. In sintesi:
• il procedimento esecutivo immobiliare RGE 2649/10 si è chiuso in data 2.4.2014 con l'approvazione del progetto di distribuzione e l'ordine di pagamento delle somme;
• questo atto chiude il processo esecutivo, senza necessità che il giudice assuma un formale provvedimento di estinzione, peraltro non previsto dalla legge, perché soddisfa interamente l'interesse del creditore;
• a tale data, pertanto, è cessato l'effetto interruttivo della prescrizione generato dall'avvio dell'esecuzione;
• il successivo atto interruttivo va individuato nell'atto di precetto datato 1.3.2024, portato in notifica in data 7.5.24 e consegnato al destinatario il 13.5.24 (doc. 1 attore);
• quest'atto è però successivo al compimento del termine decennale di prescrizione.
In accoglimento della domanda proposta dal va quindi accertato e dichiarato che il credito Pt_1
azionato da NL con l'atto di precetto qui opposto (notificato il 10.9.2024) si è estinto per prescrizione. E, di conseguenza, va dichiarata la nullità dell'atto di precetto medesimo.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico della convenuta NL. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018, tenendo conto della complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 2.552
• fase introduttiva € 1.628
• fase di trattazione € 2.900
• fase decisoria € 3.800
E dunque in totale € 10.880, oltre € 800 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
avverso l'atto di precetto sopra individuato, così provvede: Parte_1
pagina 9 di 10 accerta e dichiara che il credito azionato da con l'atto di Controparte_1
precetto notificato il 10.9.2024 si è estinto per prescrizione e, per l'effetto, dichiara nullo l'atto di precetto opposto;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_1
favore di , liquidandole in € 10.880, oltre € 800 per spese vive;
spese generali, Parte_1
IVA e CPA come per legge.
Torino, 14 luglio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20449/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato dall'avv. CACCIALUPI ELENA, in Parte_1 C.F._1
forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato dall'avv. ORONZO Controparte_1 P.IVA_1
FEDERICA, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
: Pt_1
“Voglia l'On.le Tribunale Ordinario di Torino adito;
Previ gli incombenti di rito;
Contrariis reiectis;
In accoglimento della presente opposizione,
In via preliminare: confermare la sospensione, ex art.624 c.p.c., dell'esecutorietà del titolo esecutivo della convenuta nei confronti del IGnor , nonché l'efficacia dell'atto di precetto, Parte_1
pagina 1 di 10 datato 27.08.2024 e notificato in data 10.09.2024, concorrendo tutti i gravi motivi e presupposti di legge come spiegato in atti e rilevato all'udienza delli 22.01.2025;
In via principale: accertare e dichiarare, ex artt. 2943 c.c. e 2945 comma 3° c.c., l'intervenuta estinzione per prescrizione di ogni credito vantato da in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del IGnor , e, comunque, del Parte_1
diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato, per le motivazioni di cui alla presente opposizione all'atto di precetto, che qui abbiansi per integralmente richiamate e trascritte;
Nel merito: accertare e dichiarare la non debenza, l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa somma di € 77.014,48 indicata in atto di precetto datato 27.08.2024, e, in ogni caso, di ogni altra cifra,
a qualsiasi titolo e/o in altri atti intimata ed eventualmente pretesa da Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi esposti in narrativa;
[...]
per l'effetto: dichiarare inefficace, illegittimo, nullo e/o giuridicamente inesistente l'atto di precetto datato 27.08.2024, notificato in data 10.09.2024, dalla in persona Controparte_1
del legale rappresentane pro tempore, al IGnor , nonché ogni altro atto Parte_1
eventualmente compiuto nei confronti dell'odierno opponente, per estinzione del credito ut infra;
rigettare integralmente le avverse conclusioni, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le spiegate ragioni;
In ogni caso: con il favore del compenso professionale del presente giudizio, aumentato nella misura del 30% ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 comma 1 bis del D.M. n.55/2014 come modificato dal
D.M. n.37/2018, oltre a rimb. forf. 15%, CPA 4%, accessori di legge, esborsi e successive occorrende, con distrazione, ex art.93 c.p.c., del compenso professionale e delle spese, in favore dell'Avv. Elena
Caccialupi, quale Procuratore dell'opponente, la quale si dichiara antistataria.
In via istruttoria: si chiede, sin d'ora, che l'Ill.mo Sig. Giudice, per il non creduto caso di contestazione e senza inversione dell'onere probatorio, Voglia ammettere la prova per interrogatorio formale e testi sui motivi in fatto, con riserva di capitolazione e di indicazione dei testimoni.”
: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione:
pagina 2 di 10 In via preliminare - Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo poiché carente dei presupposti di legge;
Nel merito - Rigettare l'avversa opposizione in quanto manifestamente infondata, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa oltre che illegittima;
In ogni caso - Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge ovvero, in subordine, con compensazione delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone opposizione avverso l'atto di precetto notificato da Parte_1 [...]
in data 10.9.2024, con cui è intimato il pagamento della somma di € Controparte_1
77.014,48, quale residuo importo dovuto in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo del 19.4.2004. L'opposizione si fonda sull'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine decennale, in quanto:
• nell'anno 2010 NL, in forza del medesimo titolo esecutivo, ha azionato davanti al Tribunale di
Torino un procedimento esecutivo immobiliare nei confronti del (RGE 2649/2010); Pt_1
• l'immobile pignorato è stato aggiudicato con ricavo della somma di € 40.500, come da progetto di distribuzione del 7.3.2014;
• il progetto di distribuzione è stato approvato e dichiarato esecutivo in data 2.4.2014; da questa data ha ricominciato a decorrere il termine di prescrizione (che era stato interrotto, con effetti permanenti, dalla data di instaurazione del processo esecutivo);
• in data 13.5.24 NL ha notificato al IG. atto di precetto contenente l'intimazione al Pt_1
pagamento della complessiva somma di € 77.014,48 e, in data 23.7.24, atto di pignoramento presso terzi;
tuttavia, l'esecuzione non è stata iscritta a ruolo nei confronti del e il Pt_1
precetto ha perso efficacia;
di qui la notifica, in data 10.9.24, dell'atto di precetto opposto in questo giudizio;
• la prescrizione decennale, tuttavia, è maturata in data 2.4.2024, prima della notifica dell'atto di precetto datato 1.3.24 (consegnato all'UNEP per la notifica in data 7.5.2024 e consegnato pagina 3 di 10 all'opponente il 13.5.24).
L'attore chiede pertanto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 1° comma c.p.c., sia accertata l'estinzione per prescrizione del credito vantato da NL e sia di conseguenza dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto.
Controparte_1
- eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem, poiché il IG. , congiuntamente alla IG.ra , ha già Pt_1 Controparte_2
proposto opposizione alla procedura esecutiva (pignoramento presso terzi) intrapresa da NL nei confronti della (sola) IG.ra ; CP_2
- contesta l'eccezione di prescrizione, sostenendo che la declaratoria di esecutività del piano di riparto nel processo esecutivo non può essere ritenuta equivalente al passaggio in giudicato della sentenza in processo di cognizione, ai fini degli effetti interruttivi di cui all'articolo 2945, comma 2, c.c.; per individuare il momento in cui si esauriscono gli effetti interruttivi permanenti legati all'instaurazione del processo esecutivo occorre invece far riferimento al momento in cui il piano di riparto, previamente pubblicato, diventa definitivo, cioè non più impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. Tale momento, nel caso di specie, va individuato alla data dell'11 giugno 2014.
Chiede quindi il rigetto dell'opposizione e delle domande dell'attore.
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Con ordinanza del 22.1.2025 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo.
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1. L'eccezione con cui NL fa valere la violazione del ne bis in idem da parte dell'opponente è infondata. La banca convenuta lamenta che il non ha riferito “di aver già spiegato opposizione Pt_1
al primo precetto notificato e di aver ivi avanzato contestazioni anche in ordine a tale secondo precetto” (comparsa di risposta p. 3). Secondo la banca, nell'atto di opposizione all'esecuzione, congiuntamente proposto dal e dalla , il avrebbe “già avanzato le proprie Pt_1 CP_2 Pt_1
contestazioni non soltanto relativamente al titolo esecutivo, ma anche in relazione al precetto notificato il 10.09.2024 … lasciando intendere peraltro che detto atto fosse oppositivo anche di tale secondo precetto”.
pagina 4 di 10 La lettura dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2, prodotto da
NL (doc. 8), rende evidente che oggetto di quel procedimento è unicamente il precetto datato 1.3.24
e notificato il 13.5.24; in tal senso depongono chiaramente le conclusioni dell'atto di opposizione. Né dalle difese svolte dal in quel giudizio risulta ch'egli abbia “lasciato intendere” che detto atto Pt_1
fosse oppositivo anche del secondo precetto. In primo luogo, si ribadisce che le conclusioni del giudizio di opposizione già radicato, hanno ad oggetto soltanto il precedente atto di precetto;
in secondo luogo, a fronte della mancanza di specifiche conclusioni riguardanti il secondo atto di precetto, non si comprende come l'opponente avrebbe potuto estendere gli effetti delle sue domande al successivo atto di precetto;
in terzo luogo, la chiara volontà di escludere dall'ambito di quel processo il secondo atto di precetto è espressa nella memoria di replica del 28.10.24 depositata dal e dalla (doc. 9 NL) dove si legge “Il secondo atto di precetto, datato Pt_1 CP_2
27.08.2024, non è stato ancora opposto, in attesa dell'esito del presente giudizio (e ciò anche per evitare plurime azioni)”.
In definitiva, deve escludersi che l'oggetto di questo giudizio coincida con quello del processo già instaurato dal (e dalla ) per impugnare l'atto di precetto notificato nel maggio Pt_1 CP_2
2024.
2. L'eccezione posta a fondamento dell'opposizione si fonda sulla previsione dell'art. 2945 c.c., secondo cui se l'interruzione della prescrizione è avvenuta attraverso la notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio di cognizione o di esecuzione la prescrizione “non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”. Le parti controvertono sul momento in cui
è cessato l'effetto interruttivo (cosiddetto permanente) prodotto dall'atto introduttivo del processo esecutivo n. 2649/2010 RGE, radicato da NL nei confronti del Ballista.
Secondo l'attore “Ove sia stato incardinato un processo di esecuzione, nel caso di specie immobiliare, che abbia fatto conseguire al creditore l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, l'effetto interruttivo cessa allorquando il risultato possa considerarsi equipollente al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio e, sic, nelle esecuzioni civili coincide con
l'esecutività del progetto finale di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita”. Nel caso in esame
“Il detto progetto finale di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato veniva approvato e dichiarato esecutivo in data 02.04.2014”.
pagina 5 di 10 NL, invece, richiama l'eIGenza di un “parallelismo” fra la previsione dettata dall'art. 2945 per il processo di cognizione (il momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio) e la soluzione da applicare al processo esecutivo. Ritiene, quindi, di centrale importanza la
“pubblicazione” del provvedimento, perché “Non potrebbe, infatti, pensarsi di consentire ad un provvedimento di acquisire definitività laddove il provvedimento non sia portato a conoscenza di tutte le parti del giudizio”. Prosegue evidenziando che “l'approvazione del piano di riparto è – rebus sic stantibus – un atto del procedimento esecutivo che, ai sensi dell'art. 512 c.p.c., è passibile di impugnazione ex art. 617 c.p.c., questo diviene esecutivo nel momento in cui è infruttuosamente decorso il termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi avverso detto specifico atto”;
e conclude che “il momento giuridicamente individuato dall'attore nel passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio, è da intendersi quale passaggio in giudicato del provvedimento di approvazione del piano di riparto, che si perfeziona decorsi inutilmente 20 giorni dal momento della pubblicazione nel fascicolo della procedura” (comparsa di risposta p. 6-8). In punto di fatto, il convenuto evidenzia che nel caso di specie “il Professionista Delegato ha reso edotte le parti del giudizio e l'allora Giudice dell'Esecuzione dell'esito del subprocedimento distributivo, perfezionando così la pubblicazione dei relativi atti (tra cui quello conclusivo sopra indicato), soltanto in data 11.06.2014 come attestato dalla nota di deposito con l'attestazione del timbro di cancelleria”; con la conseguenza che il piano di riparto è “passato in giudicato il successivo 1.7.2014”.
3. Prima di esaminare in punto di diritto la questione controversa, è opportuno chiarire che:
• il professionista delegato nel procedimento esecutivo immobiliare RGE 2649/10 ha formato il progetto di distribuzione di cui all'art. 596 c.p.c., l'ha comunicato a tutte le parti del procedimento e ha fissato udienza per la discussione del progetto al 2.4.2014 (doc. 4 attore);
• il giorno dell'udienza il professionista delegato ha dato atto che il progetto di distribuzione è stato regolarmente comunicato a tutti i creditori e debitori e che non sono state formulate osservazioni;
di conseguenza, ha approvato il progetto, l'ha dichiarato esecutivo e ha ordinato il pagamento delle quote agli aventi diritto (doc. 4 citato);
• il progetto di distribuzione così approvato e dichiarato esecutivo è stato successivamente depositato in cancelleria dal professionista delegato in data 11.6.2014 (doc. 10 NL).
Occorre quindi distinguere la data di approvazione e dichiarazione di esecutività del progetto da quella del suo deposito in cancelleria. Il convenuto, infatti, sostiene che sia quest'ultima la data pagina 6 di 10 rilevante, come momento in cui si è verificata la pubblicità del progetto, necessario presupposto per la sua definitività.
4. La tesi del convenuto non è condivisibile. Infatti, il procedimento delineato dagli art. 596,
597 e 598 c.p.c. rende evidente che la pubblicità del progetto di distribuzione e il contraddittorio sullo stesso sono ben precedenti alla sua approvazione. Infatti:
• il progetto è formato dal professionista delegato secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione e viene trasmesso al giudice;
• il giudice lo esamina, vi apporta eventuali variazioni e lo deposita nel fascicolo della procedura esecutiva “perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore”;
• successivamente il progetto è trasmesso al professionista delegato che convoca le parti per l'audizione (fatta salva l'ipotesi in cui il giudice abbia proceduto direttamente alle operazioni ai sensi dell'art. 591-bis comma 2);
• in quella sede le parti possono contestare o approvare il progetto: nel primo caso il professionista rimette gli atti al giudice dell'esecuzione per risolvere la controversia distributiva;
nel secondo caso il professionista ordina il pagamento delle quote agli aventi diritto.
La difesa del convenuto sottolinea l'importanza della “pubblicazione” del progetto distributivo, come momento in cui si realizza la conoscenza del progetto in capo alle parti: “Non potrebbe, infatti, pensarsi di consentire ad un provvedimento di acquisire definitività laddove il provvedimento non sia portato a conoscenza di tutte le parti del giudizio, coerentemente con il principio caposaldo del processo civile che è, di fatto, quello del contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c.” (comparsa di risposta p. 6). Tuttavia, la conoscenza e il contraddittorio si realizzano compiutamente attraverso il procedimento appena descritto. Il progetto distributivo è già presente nel fascicolo dell'esecuzione, per poter essere esaminato da tutte le parti prima della discussione. Dopo la sua approvazione e l'ordine di pagamento, il delegato si limita a ridepositare (non solo il progetto distributivo, ma) tutti gli atti del procedimento. Questo deposito, tuttavia, non ha alcuna funzione pubblicitaria;
né da esso decorrono termini di impugnazione o di opposizione.
5. Alla luce di queste considerazioni può affermarsi che il momento in cui il processo esecutivo si chiude, avendo realizzato pienamente l'interesse dei creditori, è quello in cui il professionista pagina 7 di 10 delegato, a seguito dell'approvazione del progetto di distribuzione, ordina il pagamento agli aventi diritto delle quote indicate nel progetto medesimo. E' irrilevante la circostanza che il progetto approvato e reso esecutivo sia suscettibile di opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Sotto questo profilo, infatti, pare arbitrario spingere il parallelismo fra procedimento di cognizione e procedimento di esecuzione fino a cercare, nel secondo, il momento “corrispondente” al passaggio in giudicato della sentenza a cui fa riferimento l'art. 2945 comma 2° c.c. Lo scopo del processo esecutivo non è quello di giungere a un accertamento o a una pronuncia che “faccia stato” modificando la realtà attraverso il giudicato;
la finalità dell'esecuzione è, invece, quella di soddisfare in modo coattivo il diritto del creditore rimasto insoddisfatto. Dunque, il momento in cui questo interesse viene realizzato segna la chiusura del processo di esecuzione.
Questa conclusione è in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza
2534/1982: “Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'ordinanza, con la quale il giudice dell'esecuzione, dopo che il tribunale abbia deciso eventuali contestazioni ed opposizioni avverso il progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita, fissa definitivamente il riparto, segna la chiusura del procedimento, e, quindi, con riguardo alla prescrizione del credito azionato, implica la cessazione degli effetti permanenti dell'interruzione della prescrizione medesima, verificatasi a seguito dell'instaurazione dell'esecuzione”. La Cassazione ha altresì chiarito che la
“efficacia interruttiva permanente della prescrizione va riconosciuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., all'atto con il quale viene iniziata la procedura esecutiva, e tale effetto si protrae sino al momento in cui detta procedura giunga ad uno stadio che possa considerarsi l'equipollente di ciò che l'art. 2945, secondo comma, cit., individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ossia allorché il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva del suo diritto, ovvero quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia stata conseguita per motivi diversi dalla estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato della vendita, la perdita successiva del bene pignorato e simili” (Cass. 4203/02)
Va comunque precisato, per completezza, che, quand'anche si aderisse alla tesi del convenuto, secondo cui il processo esecutivo si chiude dopo il decorso di 20 giorni dall'approvazione del progetto distributivo, nel caso di specie questo momento sarebbe da individuare alla data del 22.4.2014 (20 giorni dopo l'approvazione del progetto di distribuzione); quindi sempre anteriore di oltre 10 anni alla data di notifica dell'atto di precetto.
pagina 8 di 10 6. In sintesi:
• il procedimento esecutivo immobiliare RGE 2649/10 si è chiuso in data 2.4.2014 con l'approvazione del progetto di distribuzione e l'ordine di pagamento delle somme;
• questo atto chiude il processo esecutivo, senza necessità che il giudice assuma un formale provvedimento di estinzione, peraltro non previsto dalla legge, perché soddisfa interamente l'interesse del creditore;
• a tale data, pertanto, è cessato l'effetto interruttivo della prescrizione generato dall'avvio dell'esecuzione;
• il successivo atto interruttivo va individuato nell'atto di precetto datato 1.3.2024, portato in notifica in data 7.5.24 e consegnato al destinatario il 13.5.24 (doc. 1 attore);
• quest'atto è però successivo al compimento del termine decennale di prescrizione.
In accoglimento della domanda proposta dal va quindi accertato e dichiarato che il credito Pt_1
azionato da NL con l'atto di precetto qui opposto (notificato il 10.9.2024) si è estinto per prescrizione. E, di conseguenza, va dichiarata la nullità dell'atto di precetto medesimo.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico della convenuta NL. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018, tenendo conto della complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 2.552
• fase introduttiva € 1.628
• fase di trattazione € 2.900
• fase decisoria € 3.800
E dunque in totale € 10.880, oltre € 800 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
avverso l'atto di precetto sopra individuato, così provvede: Parte_1
pagina 9 di 10 accerta e dichiara che il credito azionato da con l'atto di Controparte_1
precetto notificato il 10.9.2024 si è estinto per prescrizione e, per l'effetto, dichiara nullo l'atto di precetto opposto;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_1
favore di , liquidandole in € 10.880, oltre € 800 per spese vive;
spese generali, Parte_1
IVA e CPA come per legge.
Torino, 14 luglio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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