Ordinanza presidenziale 11 giugno 2020
Sentenza 30 novembre 2021
Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/12/2025, n. 10371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10371 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10371/2025REG.PROV.COLL.
N. 05057/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5057 del 2022, proposto da AT NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Martini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Treviso, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Coniglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01437/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Treviso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Presidente Marco PA;
Uditi per le parti gli avvocati Marta Martini e Antonello Coniglione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, per l’annullamento del provvedimento prot. n. 49802 / prot. gen. n. 23712/04, datato 24/06/2008, notificato in data 10/07/2008, con cui il Responsabile del Servizio Attività Edilizia del Comune di Treviso ha negato il permesso di costruire in sanatoria richiesto dal ricorrente con domanda di condono edilizio ex Lege 326/2003.
2. L’appellante ripropone le censure disattese dal TAR, mentre il comune resiste al gravame.
3. All’udienza del 4 giugno 2025, sull’accordo delle parti, la trattazione dell’appello è stata rinviata, tenendo conto dell’intervenuta istanza di condono proposta dall’appellante.
4. Con memoria del 31 ottobre 2025, l’appellante ha reiterato l’istanza di rinvio, sostenendo che il procedimento di condono è ancora pendente.
5. Il Collegio ritiene insussistenti le condizioni necessarie per disporre il richiesto rinvio, tenendo conto della durata del giudizio di appello e della circostanza che l’esito del nuovo procedimento di condono non incide sulla valutazione di fondatezza del presente gravame.
6. Nel merito, l’appello è infondato, in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola, anche prescindendo dalla contestazione – proposta dal comune resistente, della loro parziale novità rispetto ai motivi proposti in primo grado, dal momento che non sviluppa adeguati argomenti idonei a contrastare vittoriosamente l’ampia motivazione di rigetto esposta dal TAR.
7. Anzitutto, il TAR ha analiticamente e condivisibilmente evidenziato che le opere in questione non hanno destinazione agricola, né assumono connotazione pertinenziale. Pertanto, trattandosi di opere realizzate dopo l’imposizione del vincolo gravante sull’area, non sono condonabili.
8. Sotto altro profilo è priva di pregio la censura incentrata sulla asserita illegittimità decisione del comune di dichiarare la non condonabilità di tre manufatti, mentre l’istanza riguarderebbe due sole costruzioni, consistenti in due tettoie, della superficie complessiva di mq 75.
Il terzo manufatto, invece, consistente in un magazzino esteso mq. 49,72, formerebbe oggetto di una precedente istanza di condono, presentata in data 29 marzo 1986.
10. Tale censura, oltre a costituire un inammissibile motivo nuovo in appello, è smentita in punto di fatto, poiché l’istanza di condono si riferisce, indiscutibilmente, a tutte e tre le costruzioni, come è confermato, del resto, dalla narrativa del ricorso di primo grado.
11. In ogni caso, il provvedimento negativo oggetto del presente giudizio non pregiudica la definizione del procedimento avviato con la citata istanza del 1986.
12. Non è fondata nemmeno la censura con cui il ricorrente sostiene che tale manufatto sarebbe stato realizzato in epoca anteriore all’apposizione del vincolo, poiché, come correttamene evidenziato dal TAR, tale circostanza non può ritenersi acclarata, sulla base della sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dall’appellante.
13. Privi di pregio sono anche i motivi terzo, quarto e quinto di primo grado, riproposti dall’appellante, che possono essere esaminati congiuntamente.
14. Infatti, non emergono idonei a supportare l’assunto dell’appellante, circa la destinazione agricola o pertinenziale dei manufatti.
15. In conclusione, pertanto, l’appello deve essere rigettato.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l 'appello.
Condanna la parte appellante a rimborsare al comune resistente le spese del grado, liquidandole in euro quattromila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco PA, Presidente, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco PA |
IL SEGRETARIO