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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 4427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4427 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 11872/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Giuseppe
Di Leone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 11872 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli (NA) n. 2740/2020 pubblicata il 24.02.2020, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale isola F11, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fera;
appellante contro
con sede in Melito di Napoli alla Via Cicerone n. Controparte_1
10, elettivamente domiciliato in Portici (NA) al C.so Garibaldi n. 179, rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Renino;
appellato
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 2740/2020 pubblicata il 24.02.2020 emessa dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Marano di Napoli (NA), nel giudizio n. RG 8649/2012 introdotto dallo stesso per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal suo veicolo tg. CZ629AV, a seguito del crollo di guaina, avutosi in data 1/11/2010, dal fabbricato del condominio odierno appellato.
Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda ritenendola non provata.
Pag. 1 di 4 L'appellante contesta la sentenza ritenendola erronea, chiedendone la riforma e rendendo quindi le seguenti conclusioni di merito: “1. Voglia questa Eccellentissima Corte riformare la sentenza del GdP di Marano di Napoli, 2740/2020 pubblicata il 24.02.2020; 2. Accogliersi la domanda dell'appellante e condannarsi l'appellato al risarcimento dei danni così come accertati dal CTU in primo grado;
3. Condannarsi le controparti al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, compreso il compenso del CTU”.
Si è costituito in giudizio l'appellato, il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ha resistito nel merito ritenendo l'appello infondato, per poi così concludere:
“a) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto e, conseguentemente, rigettarlo;
b) In subordine rigettare per infondatezza in fatto ed in diritto l'appello formulato da controparte avverso la sentenza n° 2740/2020 del Giudice di Pace di Marano di Napoli confermandone pertanto la sua efficacia;
c) vittoria per spese e competenze di giudizio con attribuzione“.
La causa ha subito alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado;
in particolare, il precedente giudicante ha reiterato il provvedimento in data 26.2.2021, 5.10.2021, 14.10.2022,
16.2.2023, 20.5.2023, 10.11.2023, 4.3.2024, 24.9.2024.
Con provvedimento del 17.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta, per poi essere rimessa sul ruolo dal precedente giudicante.
Con provvedimento del 13.7.2025, a seguito di assegnazione del fascicolo allo scrivente, è stata disposta la ricostruzione del fascicolo di primo grado, richiesto ma mai pervenuto.
All'esito dell'udienza del 23.9.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. L'appello è inammissibile.
In tema di appello civile, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto a seguito dell'intervento legislativo del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Invero, rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale, ai fini della specificità dei motivi dell'appello, non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, unendo alla parte volitiva
Pag. 2 di 4 dell'appello una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr.
Cass., 2.2.2005, n. 2041; Cass., 28.5.2004, n. 10314; Cass., 22.12.2004, n. 23742).
L'appello, per superare il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c., deve in altri termini indicare le parti del provvedimento che intende impugnare, deve esplicitare il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado (suggerendo le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento in ordine alla ricostruzione del fatto), e deve altresì specificare la violazione di legge (in ipotesi) denunziata e il suo rapporto di causalità con l'esito della lite. D'altra parte, di recente la Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n.
27199/2017) ha ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel nuovo testo, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. Cass. n.
10916/2017; Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, va innanzitutto rilevato che parte appellante non ha chiaramente distinto tra una parte demolitiva della pronuncia del giudice di primo grado e una parte ricostruttiva, atteso che, nell'indicare la parte della sentenza appellata da emendare, ha così proceduto (cfr. pag. 2 dell'atto di appello): “Si assolve all'onere formalistico introdotto dalla norma in epigrafe indicando come parte di provvedimento da emendare quella a partire da pagina 1,:” La domanda va accolta”, senza specificare se con ciò intendesse già offrire un progetto alternativo di sentenza, atteso che alla pag. 1 della sentenza impugnata è dato leggere “La domanda, non provata, va rigettata”.
Quanto poi al motivo di appello, l'appellante lamenta l'incongrua valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di Pace, senza tuttavia svolgere alcuna puntuale considerazione sulle argomentazioni sviluppate dal giudicante a sostegno della propria decisione. Parte
Pag. 3 di 4 appellante sviluppa una censura diffusa della sentenza gravata, relativamente alla sua statuizione di rigetto della domanda perché non provata, senza esplicitare in cosa sarebbe consistito l'errore di valutazione commesso dal giudicante.
In altre parole, parte appellante non ha in alcun modo chiarito quali argomentazioni svolte dal
Giudice di Pace dovrebbero essere censurate né come possano essere superate. Al contrario, nel sostenere succintamente che la decisione gravata andrebbe ribaltata, l'appellante si è limitata ad una mera riproposizione della domanda spiegata in primo grado, in maniera del tutto astratta e svincolata dalla concretezza delle motivazioni poste a base della decisione oggetto di gravame, finendo, in tal modo, per utilizzare lo strumento impugnatorio attivato quale mezzo di gravame totalmente devolutivo, e ciò in chiara violazione degli artt. 339 e ss. c.p.c.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri medi applicabili secondo lo scaglione di riferimento (da
€ 1.100,01 e € 5.200,01) previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la concreta difesa svolta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli (NA) n. 2740/2020 pubblicata il
24.02.2020, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna al pagamento, in favore del , Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Ciro Renino.
Così deciso in Aversa, il 15.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Giuseppe
Di Leone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 11872 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli (NA) n. 2740/2020 pubblicata il 24.02.2020, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale isola F11, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fera;
appellante contro
con sede in Melito di Napoli alla Via Cicerone n. Controparte_1
10, elettivamente domiciliato in Portici (NA) al C.so Garibaldi n. 179, rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Renino;
appellato
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 2740/2020 pubblicata il 24.02.2020 emessa dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Marano di Napoli (NA), nel giudizio n. RG 8649/2012 introdotto dallo stesso per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal suo veicolo tg. CZ629AV, a seguito del crollo di guaina, avutosi in data 1/11/2010, dal fabbricato del condominio odierno appellato.
Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda ritenendola non provata.
Pag. 1 di 4 L'appellante contesta la sentenza ritenendola erronea, chiedendone la riforma e rendendo quindi le seguenti conclusioni di merito: “1. Voglia questa Eccellentissima Corte riformare la sentenza del GdP di Marano di Napoli, 2740/2020 pubblicata il 24.02.2020; 2. Accogliersi la domanda dell'appellante e condannarsi l'appellato al risarcimento dei danni così come accertati dal CTU in primo grado;
3. Condannarsi le controparti al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, compreso il compenso del CTU”.
Si è costituito in giudizio l'appellato, il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ha resistito nel merito ritenendo l'appello infondato, per poi così concludere:
“a) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto e, conseguentemente, rigettarlo;
b) In subordine rigettare per infondatezza in fatto ed in diritto l'appello formulato da controparte avverso la sentenza n° 2740/2020 del Giudice di Pace di Marano di Napoli confermandone pertanto la sua efficacia;
c) vittoria per spese e competenze di giudizio con attribuzione“.
La causa ha subito alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado;
in particolare, il precedente giudicante ha reiterato il provvedimento in data 26.2.2021, 5.10.2021, 14.10.2022,
16.2.2023, 20.5.2023, 10.11.2023, 4.3.2024, 24.9.2024.
Con provvedimento del 17.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta, per poi essere rimessa sul ruolo dal precedente giudicante.
Con provvedimento del 13.7.2025, a seguito di assegnazione del fascicolo allo scrivente, è stata disposta la ricostruzione del fascicolo di primo grado, richiesto ma mai pervenuto.
All'esito dell'udienza del 23.9.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. L'appello è inammissibile.
In tema di appello civile, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto a seguito dell'intervento legislativo del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Invero, rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale, ai fini della specificità dei motivi dell'appello, non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, unendo alla parte volitiva
Pag. 2 di 4 dell'appello una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr.
Cass., 2.2.2005, n. 2041; Cass., 28.5.2004, n. 10314; Cass., 22.12.2004, n. 23742).
L'appello, per superare il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c., deve in altri termini indicare le parti del provvedimento che intende impugnare, deve esplicitare il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado (suggerendo le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento in ordine alla ricostruzione del fatto), e deve altresì specificare la violazione di legge (in ipotesi) denunziata e il suo rapporto di causalità con l'esito della lite. D'altra parte, di recente la Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n.
27199/2017) ha ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel nuovo testo, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. Cass. n.
10916/2017; Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, va innanzitutto rilevato che parte appellante non ha chiaramente distinto tra una parte demolitiva della pronuncia del giudice di primo grado e una parte ricostruttiva, atteso che, nell'indicare la parte della sentenza appellata da emendare, ha così proceduto (cfr. pag. 2 dell'atto di appello): “Si assolve all'onere formalistico introdotto dalla norma in epigrafe indicando come parte di provvedimento da emendare quella a partire da pagina 1,:” La domanda va accolta”, senza specificare se con ciò intendesse già offrire un progetto alternativo di sentenza, atteso che alla pag. 1 della sentenza impugnata è dato leggere “La domanda, non provata, va rigettata”.
Quanto poi al motivo di appello, l'appellante lamenta l'incongrua valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di Pace, senza tuttavia svolgere alcuna puntuale considerazione sulle argomentazioni sviluppate dal giudicante a sostegno della propria decisione. Parte
Pag. 3 di 4 appellante sviluppa una censura diffusa della sentenza gravata, relativamente alla sua statuizione di rigetto della domanda perché non provata, senza esplicitare in cosa sarebbe consistito l'errore di valutazione commesso dal giudicante.
In altre parole, parte appellante non ha in alcun modo chiarito quali argomentazioni svolte dal
Giudice di Pace dovrebbero essere censurate né come possano essere superate. Al contrario, nel sostenere succintamente che la decisione gravata andrebbe ribaltata, l'appellante si è limitata ad una mera riproposizione della domanda spiegata in primo grado, in maniera del tutto astratta e svincolata dalla concretezza delle motivazioni poste a base della decisione oggetto di gravame, finendo, in tal modo, per utilizzare lo strumento impugnatorio attivato quale mezzo di gravame totalmente devolutivo, e ciò in chiara violazione degli artt. 339 e ss. c.p.c.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri medi applicabili secondo lo scaglione di riferimento (da
€ 1.100,01 e € 5.200,01) previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la concreta difesa svolta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli (NA) n. 2740/2020 pubblicata il
24.02.2020, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna al pagamento, in favore del , Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Ciro Renino.
Così deciso in Aversa, il 15.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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