TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/11/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- Presidente est. Gabriella Del MastroDott.ssa
- Giudice Vladimiro Gloria Dott.
- Giudice Roberta Marra Dott.ssa ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1596/2025 R.G.V.G., vertente
TRA Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...]
E
Parte 2 (c.f.: C.F. 2 ), nato a [...] il [...],
rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli avv.ti Antonietta Caiulo e Fabio Speranza;
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 06.12.2018; dalla loro unione è nata la figlia
Persona 1 (2022); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 16.4.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte 3 e [...]
Parte 2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Brindisi il
06.12.2018, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune anno 2018, n.160, parte 2, serie A) alle condizioni depositate congiuntamente il 17.10.2025 per l'udienza a trattazione scritta del
21.10.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Brindisi, 18.11.2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Gabriella Del Mastro TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione prima civile proc. RG. 1596/2025 VG - Giudice: Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Condizioni di separazione concordate fra le parti
Il sig. BE FA Di CI, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio
Speranza
la sig.ra ON CU, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Caiulo
CHIEDONO
che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi Di CI
BE FA e CU ON;
- che venga ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Brindisi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-che vengano dichiarate compensate le spese di lite;
-che vengano accolte le condizioni concordate e riportate nel ricorso e che di seguito si trascrivono:
a) 1 coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
b) La figlia, Di CI IN MA è affidata a entrambi i genitori in ossequio alla regola dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e diritto del padre di averla presso di sé
secondo i tempi concordati con la madre.
Comunque, salvo diverso accordo, il sig. Di CI potrà vedere e tenere con sè la figlia il martedì e venerdì prelevandola da casa della madre alle ore 17.30 e riportandola alle ore 21:00.
A settimane alterne la preleverà da casa della madre la mattina del sabato o della domenica tenendola con sé dalle ore 8:00 e riportandola a casa della madre alle ore 18:00.
Le festività natalizie e quelle pasquali saranno trascorse dalla minore alternativamente con ciascun genitore osservando i seguenti periodi: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
dal Venerdì
Santo alla Domenica di Pasqua inclusa e dal Lunedi dell'Angelo.
In ogni caso durante i periodi di permanenza della minore con il padre la stessa non pernotterà con lui data la tenera età. I coniugi concordano che a partire dal terzo anno di età della minore valuteranno la possibilità di pernotto della stessa presso il padre. Il
sig. Di CI durante le festività natalizie e pasquali preleverà la minore quotidianamente da casa della madre alle ore 10:00 e la riporterà a casa della stessa alle ore 18:30 A decorrere da quest'anno,
trascorreranno con la madre il primo periodo delle vacanze pasquali e il secondo delle festività natalizie.
In estate la minore trascorrerà con il padre un periodo di giorni tre consecutivi a luglio e giorni tre consecutivi ad agosto, sempre senza pernottamenti e prelevando la minore quotidianamente da casa della madre alle ore 10:00 e riportandola alle ore 21:00. Il padre dovrà concordare e comunicare alla madre, anche per le vie brevi, entro il 30 maggio di ogni anno, il periodo. In assenza di accordo, la minore trascorreranno con la madre i primi tre giorni di luglio e di agosto e con il padre i secondi tre giorni di luglio e di agosto.
I compleanni della minore saranno festeggiati con la presenza di entrambi i genitori e dei loro parenti stretti e saranno organizzati da entrambi. In assenza di accordo, i compleanni della minore saranno organizzati alternativamente un anno dalla madre e quello successivo dal padre.
Le spese, in caso di accordo, saranno divise equamente;
in caso di disaccordo, saranno a carico del genitore che avrà il diritto di organizzare, e organizzerà, i festeggiamenti.
Nei periodi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori, nel caso di impedimento la sig. CU delega i membri della propria famiglia d'origine e il sig. Di CI quelli della propria famiglia n
A
o d
n d'origine;
c) Il sig. Di CI verserà alla sig.ra CU, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250,00
(duecentocinquanta) con bonifico bancario o mediante accredito su conto corrente entro il giorno 30 di ogni mese.
Su tale importo, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
d) Le spese straordinarie sostenute per la minore, ad oggi:
logopedista, campus estivi, uscite nido esperienziali, e tutte le altre individuate come da protocollo d'intesa del Tribunale di Brindisi,
saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Rimarrà a carico esclusivo della sig.ra CU il costo dell'asilo nido.
e) L'assegno unico per la minore ed eventuali benefici per la frequentazione dell'asilo nido o altro saranno percepiti esclusivamente e per intero dalla sig.ra CU.
f) I coniugi prestano reciproco consenso per l'iscrizione dei minori sul loro passaporto.
g) La casa coniugale sita in Brindisi alla via Pontinia n.58-60, in comproprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata alla sig.ra CU ON in quanto collocataria della figlia minore.
h) I coniugi convengono che la casa coniugale sarà posta in vendita entro due anni dalla sottoscrizione del presente accordo, salvo impedimenti connessi al rinvenimento di altra abitazione da parte della sig.ra CU. Convengono altresì, sin da ora, che all'esito della vendita con il corrispettivo incassato:
1) provvederanno ad estinguere l'eventuale parte residua di capitale finanziato dalla Banca Popolare Pugliese con contratto n.
f
A
736711280054 C.D.G.211496 del 13.02.2019 per un capitale complessivo finanziato di € 56.170,13;
2) Il capitale residuato all'esito dell'estinzione del finanziamento sarà
ripartito tra i coniugi in proporzione della misura dell'apporto economico fornito da ciascuno di essi per l'acquisto e ristrutturazione della casa coniugale. A tal fine si danno reciproco atto e per questo reciprocamente riconoscono, che la sig.ra CU ha contribuito per l'acquisto e ristrutturazione dell'abitazione coniugale, nel corso degli anni, con un capitale €. 106.000,00 (centoseimila/00). Somma donatale dai propri genitori.
Dal canto suo il sig. Di CI, nel corso degli anni, ha contribuito per l'acquisto e ristrutturazione della casa coniugale con un capitale complessivo di €.54.000,00 (cinquantaquattromila). Somma questa oggetto di donazione da parte dei propri genitori;
La ripartizione delle somme residuate dopo l'esecuzione delle summenzionate ripartizioni preliminari sarà eseguita secondo il criterio matematico della proporzione applicata con riferimento al capitale reciprocamente impiegato dagli stessi e reciprocamente riconosciuto. Spetterà pertanto a ciascuno di essi la somma pari al risultato matematico ottenuto applicando la proporzione.
i) le rate del finanziamento, a far data dal mese di aprile c.a. saranno pagate da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Considerato che le rate vengono pagate mediante prelievo dal conto corrente della sig.ra CU, il sig. Di CI verserà la sua quota mediante bonifico sul conto corrente della stessa da effettuarsi anticipatamente entro il giorno 30 del mese precedente.
La rata del mese di aprile dovrà essere versata entro il 30 marzo c.a. e così via.
Quanto alle rate di finanziamento pagate per intero dalla sig.ra CU e relative ai mesi di dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo 2025 la quota del 50% anticipata dalla stessa per conto del marito, per un importo complessivo di Euro 1.123,42, viene in parte compensata con un credito di €. 770,00 vantato dal marito nei suoi confronti, la residua parte di Euro 353,42 sarà versata dal sig. Di CI a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi alla sottoscrizione del presente atto.
1) Gli arredi della casa coniugale, tutti di proprietà esclusiva della sig.ra CU, saranno portati via dalla stessa al momento della vendita dell'immobile.
n) I coniugi rinunciano reciprocamente ed espressamente al mantenimento avendo ciascuno di essi un proprio reddito.
Lecce, 13 giugno 2025
ON CU
DAlberto Stefa no Di CI
Син лопа
Avv. Antonietta Caiulo Avv. Fabio Speranza tob from
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- Presidente est. Gabriella Del MastroDott.ssa
- Giudice Vladimiro Gloria Dott.
- Giudice Roberta Marra Dott.ssa ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1596/2025 R.G.V.G., vertente
TRA Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...]
E
Parte 2 (c.f.: C.F. 2 ), nato a [...] il [...],
rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli avv.ti Antonietta Caiulo e Fabio Speranza;
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 06.12.2018; dalla loro unione è nata la figlia
Persona 1 (2022); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 16.4.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte 3 e [...]
Parte 2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Brindisi il
06.12.2018, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune anno 2018, n.160, parte 2, serie A) alle condizioni depositate congiuntamente il 17.10.2025 per l'udienza a trattazione scritta del
21.10.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Brindisi, 18.11.2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Gabriella Del Mastro TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione prima civile proc. RG. 1596/2025 VG - Giudice: Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Condizioni di separazione concordate fra le parti
Il sig. BE FA Di CI, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio
Speranza
la sig.ra ON CU, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Caiulo
CHIEDONO
che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi Di CI
BE FA e CU ON;
- che venga ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Brindisi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-che vengano dichiarate compensate le spese di lite;
-che vengano accolte le condizioni concordate e riportate nel ricorso e che di seguito si trascrivono:
a) 1 coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
b) La figlia, Di CI IN MA è affidata a entrambi i genitori in ossequio alla regola dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e diritto del padre di averla presso di sé
secondo i tempi concordati con la madre.
Comunque, salvo diverso accordo, il sig. Di CI potrà vedere e tenere con sè la figlia il martedì e venerdì prelevandola da casa della madre alle ore 17.30 e riportandola alle ore 21:00.
A settimane alterne la preleverà da casa della madre la mattina del sabato o della domenica tenendola con sé dalle ore 8:00 e riportandola a casa della madre alle ore 18:00.
Le festività natalizie e quelle pasquali saranno trascorse dalla minore alternativamente con ciascun genitore osservando i seguenti periodi: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
dal Venerdì
Santo alla Domenica di Pasqua inclusa e dal Lunedi dell'Angelo.
In ogni caso durante i periodi di permanenza della minore con il padre la stessa non pernotterà con lui data la tenera età. I coniugi concordano che a partire dal terzo anno di età della minore valuteranno la possibilità di pernotto della stessa presso il padre. Il
sig. Di CI durante le festività natalizie e pasquali preleverà la minore quotidianamente da casa della madre alle ore 10:00 e la riporterà a casa della stessa alle ore 18:30 A decorrere da quest'anno,
trascorreranno con la madre il primo periodo delle vacanze pasquali e il secondo delle festività natalizie.
In estate la minore trascorrerà con il padre un periodo di giorni tre consecutivi a luglio e giorni tre consecutivi ad agosto, sempre senza pernottamenti e prelevando la minore quotidianamente da casa della madre alle ore 10:00 e riportandola alle ore 21:00. Il padre dovrà concordare e comunicare alla madre, anche per le vie brevi, entro il 30 maggio di ogni anno, il periodo. In assenza di accordo, la minore trascorreranno con la madre i primi tre giorni di luglio e di agosto e con il padre i secondi tre giorni di luglio e di agosto.
I compleanni della minore saranno festeggiati con la presenza di entrambi i genitori e dei loro parenti stretti e saranno organizzati da entrambi. In assenza di accordo, i compleanni della minore saranno organizzati alternativamente un anno dalla madre e quello successivo dal padre.
Le spese, in caso di accordo, saranno divise equamente;
in caso di disaccordo, saranno a carico del genitore che avrà il diritto di organizzare, e organizzerà, i festeggiamenti.
Nei periodi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori, nel caso di impedimento la sig. CU delega i membri della propria famiglia d'origine e il sig. Di CI quelli della propria famiglia n
A
o d
n d'origine;
c) Il sig. Di CI verserà alla sig.ra CU, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250,00
(duecentocinquanta) con bonifico bancario o mediante accredito su conto corrente entro il giorno 30 di ogni mese.
Su tale importo, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
d) Le spese straordinarie sostenute per la minore, ad oggi:
logopedista, campus estivi, uscite nido esperienziali, e tutte le altre individuate come da protocollo d'intesa del Tribunale di Brindisi,
saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Rimarrà a carico esclusivo della sig.ra CU il costo dell'asilo nido.
e) L'assegno unico per la minore ed eventuali benefici per la frequentazione dell'asilo nido o altro saranno percepiti esclusivamente e per intero dalla sig.ra CU.
f) I coniugi prestano reciproco consenso per l'iscrizione dei minori sul loro passaporto.
g) La casa coniugale sita in Brindisi alla via Pontinia n.58-60, in comproprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata alla sig.ra CU ON in quanto collocataria della figlia minore.
h) I coniugi convengono che la casa coniugale sarà posta in vendita entro due anni dalla sottoscrizione del presente accordo, salvo impedimenti connessi al rinvenimento di altra abitazione da parte della sig.ra CU. Convengono altresì, sin da ora, che all'esito della vendita con il corrispettivo incassato:
1) provvederanno ad estinguere l'eventuale parte residua di capitale finanziato dalla Banca Popolare Pugliese con contratto n.
f
A
736711280054 C.D.G.211496 del 13.02.2019 per un capitale complessivo finanziato di € 56.170,13;
2) Il capitale residuato all'esito dell'estinzione del finanziamento sarà
ripartito tra i coniugi in proporzione della misura dell'apporto economico fornito da ciascuno di essi per l'acquisto e ristrutturazione della casa coniugale. A tal fine si danno reciproco atto e per questo reciprocamente riconoscono, che la sig.ra CU ha contribuito per l'acquisto e ristrutturazione dell'abitazione coniugale, nel corso degli anni, con un capitale €. 106.000,00 (centoseimila/00). Somma donatale dai propri genitori.
Dal canto suo il sig. Di CI, nel corso degli anni, ha contribuito per l'acquisto e ristrutturazione della casa coniugale con un capitale complessivo di €.54.000,00 (cinquantaquattromila). Somma questa oggetto di donazione da parte dei propri genitori;
La ripartizione delle somme residuate dopo l'esecuzione delle summenzionate ripartizioni preliminari sarà eseguita secondo il criterio matematico della proporzione applicata con riferimento al capitale reciprocamente impiegato dagli stessi e reciprocamente riconosciuto. Spetterà pertanto a ciascuno di essi la somma pari al risultato matematico ottenuto applicando la proporzione.
i) le rate del finanziamento, a far data dal mese di aprile c.a. saranno pagate da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Considerato che le rate vengono pagate mediante prelievo dal conto corrente della sig.ra CU, il sig. Di CI verserà la sua quota mediante bonifico sul conto corrente della stessa da effettuarsi anticipatamente entro il giorno 30 del mese precedente.
La rata del mese di aprile dovrà essere versata entro il 30 marzo c.a. e così via.
Quanto alle rate di finanziamento pagate per intero dalla sig.ra CU e relative ai mesi di dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo 2025 la quota del 50% anticipata dalla stessa per conto del marito, per un importo complessivo di Euro 1.123,42, viene in parte compensata con un credito di €. 770,00 vantato dal marito nei suoi confronti, la residua parte di Euro 353,42 sarà versata dal sig. Di CI a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi alla sottoscrizione del presente atto.
1) Gli arredi della casa coniugale, tutti di proprietà esclusiva della sig.ra CU, saranno portati via dalla stessa al momento della vendita dell'immobile.
n) I coniugi rinunciano reciprocamente ed espressamente al mantenimento avendo ciascuno di essi un proprio reddito.
Lecce, 13 giugno 2025
ON CU
DAlberto Stefa no Di CI
Син лопа
Avv. Antonietta Caiulo Avv. Fabio Speranza tob from