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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 3964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3964 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4967 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'Avv. Chiara Parte_1
Ferretto attrice
CONTRO
, in persona del direttore p.t., difesa dall'Avv. Controparte_1
GE Di IO convenuta
Oggetto: riduzione/restrizione iscrizione ipotecaria
Conclusioni: come da note di trattazione e memorie conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione adottata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta con sentenza n. 3288/2022, ha Parte_1 tempestivamente convenuto in riassunzione l per Controparte_1 chiedere la riduzione/restrizione dell'ipoteca iscritta contro la società Controparte_2 sull'intero foglio 3, mappale 5035 del Catasto dei Fabbricati del Comune di Dragoni, limitandola al capannone industriale censito al foglio 3, mappale 5035, sub 1 e sub 2 del
Catasto dei Fabbricati del Comune di Dragoni, e conseguente cancellazione dell'impianto fotovoltaico censito al foglio 3, mappale 5035, sub 3 del Catasto Fabbricati del Comune di Dragoni di cui al diritto di superfice concesso alla società attrice medesima con atto pubblico del 24.6.2013, trascritto in data 11.7.2013.
Rappresentava di aver proposto ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di
Caserta avverso il diniego tacito alla richiesta di rettifica/restrizione dell'ipoteca di cui sopra fondata sull'anteriorità della trascrizione dell'acquisto del diritto di superficie di cui sopra rispetto a quella della domanda giudiziale di revocatoria ordinaria del 14.1.2016, trascritta in data 1.1.2016 e sulla buona fede dell'istante.
Deduceva infatti di aver acquistato dalla società proprietaria del Controparte_2 capannone industriale già sopra menzionato - acquisito dalla società per Controparte_3 conferimento di ramo d'azienda- il diritto di superficie sul lastrico solare per l'installazione di un impianto fotovoltaico con superficie di 1.200 mq e potenza totale di kWp 125,00 identificato in Catasto al foglio 3, mappale 5035, sub 3.
, dopo aver ottenuto con sentenza n. 787/2017 del Tribunale di Santa Controparte_4
Maria Capua Vetere la revoca del citato atto di conferimento della piena proprietà del ramo d'azienda, comprensivo del capannone industriale, da parte di a favore di Controparte_3
aveva iscritto in data 9.8.2018 ipoteca (n. 28.495 Reg. Gen. e al n. 3.297 Controparte_2
Reg. Part.) sul foglio 3, mappale 5035 senza specificare il subalterno.
L'odierna attrice aveva chiesto con pec datata 8.6.2021 all' Controparte_5
e all' , la restrizione dell'ipoteca iscritta, senza ricevere nei
[...] Controparte_5 successivi novanta giorni alcuna risposta, agendo avverso il silenzio rigetto innanzi al giudice tributario che, in accoglimento dell'eccezione dell' , aveva rilevato il difetto di CP_1 giurisdizione a favore del Giudice ordinario essendo stata la domanda formulata dalla parte ricorrente non in ragione di questioni/censure relative ai crediti tributari, ma dell'asserita lesione del proprio diritto di superficie ex art. 952 c.c.
Si è costituita la convenuta eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità della domanda in quanto spiegata avverso un presunto diniego tacito alla richiesta di rettifica/restrizione dell'ipoteca, atto non autonomamente impugnabile, non trattandosi di un diniego di agevolazione, ex art. 19, co. 1, lett. h) del D. Lgs. n. 546/1992, come erroneamente dedotto dalla istante, la quale, per contro, avrebbe dovuto, secondo la convenuta, muovere le contestazioni del caso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ovvero la stessa iscrizione ipotecaria, senza ricorrere ad una tardiva scappatoia di impugnativa avverso un presunto diniego tacito, essendo spirati i termini per impugnare i richiamati atti. Nel merito l deduceva l'infondatezza sia in fatto che in diritto, sostenendo che il CP_1
Giudice della revocatoria fosse a conoscenza del diritto di superficie e, tenendone debitamente conto in sentenza, aveva individuato il bene oggetto della revocatoria, senza specificare i sub ma riferendosi all'intera particella, valutando, con ogni probabilità, anche il prezzo quale elemento sulla cui congruità basare la buona fede del terzo acquirente.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.25 con concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
≈ ≈ ≈
La disposizione di cui all'art. 59, della legge 69 del 2009 ribadisce l'unità delle diverse giurisdizioni in un sistema nel quale la questione di giurisdizione viene disciplinata alla stessa stregua di quelle di competenza all'interno del medesimo plesso giurisdizionale. Ne consegue che a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, per effetto della tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, non si instaura un nuovo ed autonomo procedimento, trattandosi di naturale prosecuzione dell'unico giudizio (ex multis, da ult. Cass. civile sez. II, 8.1.2024, n. 440). Sul punto le
Sezioni Unite hanno nondimeno chiarito il principio secondo cui ove si passi da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve avere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del petitum; qualora, invece, il giudizio proceda verso un giudizio con le medesime caratteristiche, l'atto di prosecuzione assume la forma di un atto di riassunzione (Cass., S.U., 21 aprile 2011, n. 9130).
L'unicità del giudizio dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, pertanto, sussiste anche quando la domanda non venga "riassunta", bensì "riproposta", con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di poteri delle diverse giurisdizioni in rilievo, sicchè al momento della prosecuzione la parte può anche formulare una nuova e distinta domanda, connessa con quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'atto di prosecuzione anche natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio limitatamente al diverso petitum ed alla diversa causa petendi, senza che, rispetto ad esso, operino gli effetti che discendono dalla “translatio”, ferma restando la maturazione delle sole decadenze sostanziali e non anche di quelle endoprocessuali, suscettibili di operare soltanto in relazione al rito applicabile dinanzi al giudice ad quem (in termini, Cass. civile, sez. II,
21.5.2020, n. 9385)
Nella vicenda in esame, alla "translatio iudicii" dal giudice tributario a quello ordinario, consegue la "conversione" dell'azione da natura impugnatoria-demolitoria di provvedimento
(espresso o tacito) entro un termine decadenziale a quella di cognizione. Segnatamente il medesimo “petitum”, ossia la riduzione dell'ipoteca laddove nel giudizio tributario trovava la
“causa petendi” nell'impugnazione del diniego tacito dell' alla richiesta Parte_2 di rettifica inoltrata con pec del 6.9.2021, nel giudizio di prosecuzione innanzi al Giudice ordinario la domanda – “riproposta” - si fonda sull'illegittimità del comportamento tenuto dall' , la quale ha erroneamente iscritto l'ipoteca sull'intero foglio 3, mappale 5035 del CP_6
Catasto dei Fabbricati del Comune di Dragoni, avendo incluso sia il capannone industriale
(foglio 3, mappale 5035, sub 1 e sub 2) sia l'impianto fotovoltaico (foglio 3, mappale 5035, sub 3) di cui al diritto di superfice vantato dalla anziché sul solo capannone Parte_1 industriale.
Ciò premesso ritiene il Tribunale che la domanda di riduzione, rectius restrizione mediante liberazione di uno degli immobili ipotecati, debba essere accolta per quanto di ragione.
Non rileva se il Giudice della revocatoria fosse o meno a conoscenza del diritto di superficie già in capo alla odierna attrice la quale era rimasta estranea a quel procedimento. La mancata individuazione dei sub, peraltro, non può assumere, diversamente da quanto assunto dall' convenuta, rilievo significativo atteso che nella sentenza non si fa CP_1 alcun cenno alla porzione dell'immobile destinata all'impianto fotovoltaico né, tantomeno, al prezzo di acquisto del diritto di superfice stesso pattuito dalla società concedente a quella concessionaria. Ed anzi, sotto quest'ultimo aspetto, la pretesa valutazione da parte di quel
Giudice sulla congruità del prezzo ai fini della buona fede della concessionaria, dedotta dalla odierna convenuta, appare quantomeno avventata.
Piuttosto è la stessa norma codicistica, dettata all'art. 2901 c.c., quarto comma, a prevedere che l'inefficacia dell'atto conseguente all'accoglimento della domanda revocatoria non può pregiudicare i diritti acquisiti a titolo oneroso dai terzi in buona fede, salvi gli effetti della trascrizione dell'azione, che nel caso di specie è avvenuta 1.2.2016 a fronte della trascrizione dell'acquisto del diritto di superficie da parte della del Parte_1
11.7.2013.
Alcun elemento è ricavabile in atti per escludere la buona fede dell'odierna società, né la convenuta ha articolato sul punto alcuna convincente allegazione, se non un timido e vago riferimento - “sic et sempliciter” senza analisi comparativa - al prezzo pattuito di €
35.000,00 per l'acquisto del diritto di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con superficie di ben 1.200 mq e potenza totale di kWp 125,00, che, per rilevanza di dimensioni, non agevole installazione e rimozione, non può essere ricondotta ad un rapporto di locazione (sul punto, v.Comm. trib. Regione Torino (Piemonte) 20.6.2017
n. 1000). Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1. accoglie la domanda e per l'effetto ordina all in Controparte_7 persona del direttore p.t., di provvedere alla restrizione dell'ipoteca iscritta sull'intero foglio
3, mappale 5035 del Catasto dei Fabbricati del Comune di Dragoni, con limitazione al capannone industriale censito al foglio 3, mappale 5035, sub 1 e sub 2 del Catasto dei
Fabbricati del Comune di Dragoni, e conseguente esclusione dell'impianto fotovoltaico censito al foglio 3, mappale 5035, sub 3 del Catasto Fabbricati del Comune di Dragoni di cui al diritto di superfice concesso alla società con atto pubblico del Parte_3
24.6.2013 trascritto in data 11.7.2013
2. condanna l in persona del direttore p.t a Controparte_7 rifondere alla società attrice le spese di lite quantificate in Parte_3
€ 545,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi (quarto scaglione, tenuto conto del costo di acquisto del diritto di superficie) oltre Iva, cpa, spese forfettarie ed altri accessori di legge
3. ordina al conservatore dei RR.II. di Caserta, ora Responsabile dell'Ufficio
[...]
, di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni CP_8 responsabilità
Santa Maria Capua Vetere, lì 9.12.2025
il Giudice dr. Salvatore Scalera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4967 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'Avv. Chiara Parte_1
Ferretto attrice
CONTRO
, in persona del direttore p.t., difesa dall'Avv. Controparte_1
GE Di IO convenuta
Oggetto: riduzione/restrizione iscrizione ipotecaria
Conclusioni: come da note di trattazione e memorie conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione adottata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta con sentenza n. 3288/2022, ha Parte_1 tempestivamente convenuto in riassunzione l per Controparte_1 chiedere la riduzione/restrizione dell'ipoteca iscritta contro la società Controparte_2 sull'intero foglio 3, mappale 5035 del Catasto dei Fabbricati del Comune di Dragoni, limitandola al capannone industriale censito al foglio 3, mappale 5035, sub 1 e sub 2 del
Catasto dei Fabbricati del Comune di Dragoni, e conseguente cancellazione dell'impianto fotovoltaico censito al foglio 3, mappale 5035, sub 3 del Catasto Fabbricati del Comune di Dragoni di cui al diritto di superfice concesso alla società attrice medesima con atto pubblico del 24.6.2013, trascritto in data 11.7.2013.
Rappresentava di aver proposto ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di
Caserta avverso il diniego tacito alla richiesta di rettifica/restrizione dell'ipoteca di cui sopra fondata sull'anteriorità della trascrizione dell'acquisto del diritto di superficie di cui sopra rispetto a quella della domanda giudiziale di revocatoria ordinaria del 14.1.2016, trascritta in data 1.1.2016 e sulla buona fede dell'istante.
Deduceva infatti di aver acquistato dalla società proprietaria del Controparte_2 capannone industriale già sopra menzionato - acquisito dalla società per Controparte_3 conferimento di ramo d'azienda- il diritto di superficie sul lastrico solare per l'installazione di un impianto fotovoltaico con superficie di 1.200 mq e potenza totale di kWp 125,00 identificato in Catasto al foglio 3, mappale 5035, sub 3.
, dopo aver ottenuto con sentenza n. 787/2017 del Tribunale di Santa Controparte_4
Maria Capua Vetere la revoca del citato atto di conferimento della piena proprietà del ramo d'azienda, comprensivo del capannone industriale, da parte di a favore di Controparte_3
aveva iscritto in data 9.8.2018 ipoteca (n. 28.495 Reg. Gen. e al n. 3.297 Controparte_2
Reg. Part.) sul foglio 3, mappale 5035 senza specificare il subalterno.
L'odierna attrice aveva chiesto con pec datata 8.6.2021 all' Controparte_5
e all' , la restrizione dell'ipoteca iscritta, senza ricevere nei
[...] Controparte_5 successivi novanta giorni alcuna risposta, agendo avverso il silenzio rigetto innanzi al giudice tributario che, in accoglimento dell'eccezione dell' , aveva rilevato il difetto di CP_1 giurisdizione a favore del Giudice ordinario essendo stata la domanda formulata dalla parte ricorrente non in ragione di questioni/censure relative ai crediti tributari, ma dell'asserita lesione del proprio diritto di superficie ex art. 952 c.c.
Si è costituita la convenuta eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità della domanda in quanto spiegata avverso un presunto diniego tacito alla richiesta di rettifica/restrizione dell'ipoteca, atto non autonomamente impugnabile, non trattandosi di un diniego di agevolazione, ex art. 19, co. 1, lett. h) del D. Lgs. n. 546/1992, come erroneamente dedotto dalla istante, la quale, per contro, avrebbe dovuto, secondo la convenuta, muovere le contestazioni del caso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ovvero la stessa iscrizione ipotecaria, senza ricorrere ad una tardiva scappatoia di impugnativa avverso un presunto diniego tacito, essendo spirati i termini per impugnare i richiamati atti. Nel merito l deduceva l'infondatezza sia in fatto che in diritto, sostenendo che il CP_1
Giudice della revocatoria fosse a conoscenza del diritto di superficie e, tenendone debitamente conto in sentenza, aveva individuato il bene oggetto della revocatoria, senza specificare i sub ma riferendosi all'intera particella, valutando, con ogni probabilità, anche il prezzo quale elemento sulla cui congruità basare la buona fede del terzo acquirente.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.25 con concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
≈ ≈ ≈
La disposizione di cui all'art. 59, della legge 69 del 2009 ribadisce l'unità delle diverse giurisdizioni in un sistema nel quale la questione di giurisdizione viene disciplinata alla stessa stregua di quelle di competenza all'interno del medesimo plesso giurisdizionale. Ne consegue che a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, per effetto della tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, non si instaura un nuovo ed autonomo procedimento, trattandosi di naturale prosecuzione dell'unico giudizio (ex multis, da ult. Cass. civile sez. II, 8.1.2024, n. 440). Sul punto le
Sezioni Unite hanno nondimeno chiarito il principio secondo cui ove si passi da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve avere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del petitum; qualora, invece, il giudizio proceda verso un giudizio con le medesime caratteristiche, l'atto di prosecuzione assume la forma di un atto di riassunzione (Cass., S.U., 21 aprile 2011, n. 9130).
L'unicità del giudizio dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, pertanto, sussiste anche quando la domanda non venga "riassunta", bensì "riproposta", con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di poteri delle diverse giurisdizioni in rilievo, sicchè al momento della prosecuzione la parte può anche formulare una nuova e distinta domanda, connessa con quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'atto di prosecuzione anche natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio limitatamente al diverso petitum ed alla diversa causa petendi, senza che, rispetto ad esso, operino gli effetti che discendono dalla “translatio”, ferma restando la maturazione delle sole decadenze sostanziali e non anche di quelle endoprocessuali, suscettibili di operare soltanto in relazione al rito applicabile dinanzi al giudice ad quem (in termini, Cass. civile, sez. II,
21.5.2020, n. 9385)
Nella vicenda in esame, alla "translatio iudicii" dal giudice tributario a quello ordinario, consegue la "conversione" dell'azione da natura impugnatoria-demolitoria di provvedimento
(espresso o tacito) entro un termine decadenziale a quella di cognizione. Segnatamente il medesimo “petitum”, ossia la riduzione dell'ipoteca laddove nel giudizio tributario trovava la
“causa petendi” nell'impugnazione del diniego tacito dell' alla richiesta Parte_2 di rettifica inoltrata con pec del 6.9.2021, nel giudizio di prosecuzione innanzi al Giudice ordinario la domanda – “riproposta” - si fonda sull'illegittimità del comportamento tenuto dall' , la quale ha erroneamente iscritto l'ipoteca sull'intero foglio 3, mappale 5035 del CP_6
Catasto dei Fabbricati del Comune di Dragoni, avendo incluso sia il capannone industriale
(foglio 3, mappale 5035, sub 1 e sub 2) sia l'impianto fotovoltaico (foglio 3, mappale 5035, sub 3) di cui al diritto di superfice vantato dalla anziché sul solo capannone Parte_1 industriale.
Ciò premesso ritiene il Tribunale che la domanda di riduzione, rectius restrizione mediante liberazione di uno degli immobili ipotecati, debba essere accolta per quanto di ragione.
Non rileva se il Giudice della revocatoria fosse o meno a conoscenza del diritto di superficie già in capo alla odierna attrice la quale era rimasta estranea a quel procedimento. La mancata individuazione dei sub, peraltro, non può assumere, diversamente da quanto assunto dall' convenuta, rilievo significativo atteso che nella sentenza non si fa CP_1 alcun cenno alla porzione dell'immobile destinata all'impianto fotovoltaico né, tantomeno, al prezzo di acquisto del diritto di superfice stesso pattuito dalla società concedente a quella concessionaria. Ed anzi, sotto quest'ultimo aspetto, la pretesa valutazione da parte di quel
Giudice sulla congruità del prezzo ai fini della buona fede della concessionaria, dedotta dalla odierna convenuta, appare quantomeno avventata.
Piuttosto è la stessa norma codicistica, dettata all'art. 2901 c.c., quarto comma, a prevedere che l'inefficacia dell'atto conseguente all'accoglimento della domanda revocatoria non può pregiudicare i diritti acquisiti a titolo oneroso dai terzi in buona fede, salvi gli effetti della trascrizione dell'azione, che nel caso di specie è avvenuta 1.2.2016 a fronte della trascrizione dell'acquisto del diritto di superficie da parte della del Parte_1
11.7.2013.
Alcun elemento è ricavabile in atti per escludere la buona fede dell'odierna società, né la convenuta ha articolato sul punto alcuna convincente allegazione, se non un timido e vago riferimento - “sic et sempliciter” senza analisi comparativa - al prezzo pattuito di €
35.000,00 per l'acquisto del diritto di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con superficie di ben 1.200 mq e potenza totale di kWp 125,00, che, per rilevanza di dimensioni, non agevole installazione e rimozione, non può essere ricondotta ad un rapporto di locazione (sul punto, v.Comm. trib. Regione Torino (Piemonte) 20.6.2017
n. 1000). Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1. accoglie la domanda e per l'effetto ordina all in Controparte_7 persona del direttore p.t., di provvedere alla restrizione dell'ipoteca iscritta sull'intero foglio
3, mappale 5035 del Catasto dei Fabbricati del Comune di Dragoni, con limitazione al capannone industriale censito al foglio 3, mappale 5035, sub 1 e sub 2 del Catasto dei
Fabbricati del Comune di Dragoni, e conseguente esclusione dell'impianto fotovoltaico censito al foglio 3, mappale 5035, sub 3 del Catasto Fabbricati del Comune di Dragoni di cui al diritto di superfice concesso alla società con atto pubblico del Parte_3
24.6.2013 trascritto in data 11.7.2013
2. condanna l in persona del direttore p.t a Controparte_7 rifondere alla società attrice le spese di lite quantificate in Parte_3
€ 545,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi (quarto scaglione, tenuto conto del costo di acquisto del diritto di superficie) oltre Iva, cpa, spese forfettarie ed altri accessori di legge
3. ordina al conservatore dei RR.II. di Caserta, ora Responsabile dell'Ufficio
[...]
, di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni CP_8 responsabilità
Santa Maria Capua Vetere, lì 9.12.2025
il Giudice dr. Salvatore Scalera