Art. 20. (Disposizioni concernenti i giudici di pace). 1. Anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge puo' essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.
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27 marzo 2001
27 marzo 2001
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- 1. Decreto mille-proroghe: processo civile, patentino, violenza negli stadi, ordiniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 luglio 2005
Giurisprudenza • 13
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 29/08/2019, n. 10658Provvedimento: […] I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell' articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età ”. […]Leggi di più...
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