Articolo 20 della Legge 13 febbraio 2001, n. 48
Articolo 19Articolo 21
Versione
27 marzo 2001
Art. 20. (Disposizioni concernenti i giudici di pace). 1. Anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge puo' essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.
Entrata in vigore il 27 marzo 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente