Art. 20. (Disposizioni concernenti i giudici di pace). 1. Anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge puo' essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.
Versione
27 marzo 2001
27 marzo 2001
Commentario • 1
- 1. Decreto mille-proroghe: processo civile, patentino, violenza negli stadi, ordiniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 luglio 2005
Giurisprudenza • 13
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 29/08/2019, n. 10658Provvedimento: […] I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell' articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età ”. […]Leggi di più...
- valutazione discrezionale del Consiglio Giudiziario·
- spese processuali·
- sospensione dalle funzioni giurisdizionali·
- indagine penale·
- travisamento della prova·
- eccesso di potere·
- requisiti per la conferma·
- conferma del giudice di pace·
- ritardi nel deposito delle sentenze·
- art. 7 L. 374/91
- 2. Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 17/02/2010, n. 806Provvedimento: […] Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione consentita nella presente fase, che l'appello non appare assistito da adeguato fumus, tenuto conto del consolidato orientamento che interpreta l'art. 20 della legge nr. 48 del 2001 come derogatorio, per i soli giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge, del limite dei due quadrienni di servizio ma non anche del limite massimo di età (75 anni) fissato per la permanenza in servizio;Leggi di più...
- Consiglio Superiore della Magistratura·
- art. 20 legge n. 48/2001·
- proroga incarico giudice di pace·
- limite massimo di età·
- giurisdizione amministrativa·
- sospensione efficacia sentenza·
- fumus boni iuris·
- Ministero della Giustizia
- 3. TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 16/12/2010, n. 5382Provvedimento: […] Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che il ricorrente ha espletato le funzioni di giudice di pace per tutti i previsti quattro anni dei mandati di giudice di pace ricevuti, relativi alla riconferma; Vista la disciplina normativa di riferimento, ed in particolare l'art. 7 della legge n. 374 del 1991 e l'art. 20 della legge n. 48 del 2001; Considerato che il ricorso, alla delibazione propria della fase cautelare, non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris; P.Q.M.Leggi di più...
- riconferma incarico·
- art. 20 legge n. 48/2001·
- art. 57 D.Lgs. n. 104/2010·
- giudice di pace·
- art. 55 cod. proc. amm.·
- sospensione efficacia provvedimento·
- risarcimento danni·
- fumus boni iuris·
- art. 7 legge n. 374/1991
- 4. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/05/2019, n. 2907Provvedimento: […] “1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 , al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.Leggi di più...
- Consiglio Superiore della Magistratura·
- giurisprudenza amministrativa·
- giudice di pace·
- limite di età·
- proroga incarico·
- art. 7 l. 374/1991·
- deroga limite età·
- art. 20 l. 48/2001·
- motivazione sentenza·
- sentenza breve
- 5. Trib. Brescia, sentenza 28/10/2024, n. 1009Provvedimento: […] I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età. […]Leggi di più...
- diritto dell'Unione Europea·
- interpretazione conforme·
- lavoro subordinato·
- direttiva 1999/70/CE·
- risarcimento danni·
- giudice onorario·
- giurisdizione giudice ordinario·
- clausola 5 accordo quadro·
- legittimità costituzionale·
- reiterazione abusiva contratti a termine